Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/02/2026, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01899/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11200/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11200 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Già M.I.-U.S.R. per il Lazio, M.E.F. - Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TA D’RA, SO GE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, ha omesso di valutare i titoli di cui ai punti A.1.1 e B.4.1. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente;
2. Del D.D.G. prot. n. 1499 del 08.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha decretato l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
3. Del D.D.G. prot. n. 1511 del 13.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 2575/2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino” per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
4. Dell’Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l’avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Dell’Avviso prot. n. 58714 del 27.08.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, di rettifica del precedente Avviso prot. n. 58712, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del D.D.G. prot. n. 1721 del 29.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha decretato l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
7. Del D.D.G. prot. n. 1795 del 31.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha disposto, nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco allegato al detto decreto, una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Dell’Avviso prot. n. 60021 del 31.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato la conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell’elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 223,75 per la Regione Lazio, classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GI AR il 29\9\2025 :
PER L’ANNULLAMENTO:
1. Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1460 del 30.06.2025 e del relativo allegato recante gli elenchi dei candidati idonei alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2575/2023 per la regione Lazio, classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
La ricorrente espone di avere partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e del DDG n. 2575/2023, per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino – Regione Lazio.
Nel ricorso introduttivo, viene impugnata la graduatoria di merito pubblicata dall’USR Lazio con DDG n. 1511 del 13 agosto 2024, che rettificava il precedente DDG n. 1499 dell’8 agosto 2024, anch’esso impugnato, nella parte in cui la ricorrente non risultava tra i 48 vincitori previsti dal bando a seguito della rideterminazione dei posti disposta con Decreto del Direttore Generale n. 78 del 17 gennaio 2024.
Nel merito, il gravame contesta la valutazione dei titoli, sostenendo che il punteggio attribuito (198,75 punti) non corrisponda a quello effettivamente spettante (223,75 punti), per omessa valutazione della laurea come titolo di accesso (12,50 punti) e dell’abilitazione conseguita in un precedente concorso (12,25 punti).
Con motivi aggiunti, la ricorrente lamenta altresì la mancata inclusione negli elenchi degli idonei ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, pubblicati con DDG n. 1460 del 30 giugno 2025, relativi alla medesima procedura concorsuale.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando documenti e relazione illustrativa, e domanda il respingimento del ricorso, ritenendo le censure ricorsuali infondate.
All’udienza indicata in epigrafe, dopo integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente chiede il riconoscimento del punteggio asseritamente spettante per il titolo di laurea e l’inserimento in graduatoria del precedente concorso ordinario per la c.d.c. “A013”, per complessivi 25,00 punti, nonché l’inserimento all’interno della graduatoria di merito con il complessivo punteggio pari a 223,75, oltre che l’accertamento della violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 e del d.m. n. 205 del 26.10.2023, con violazione anche dei principi di trasparenza ed imparzialità ed infine eccesso di potere, disparità di trattamento.
In sostanza la ricorrente lamenta la mancata considerazione di alcuni titoli di cui riteneva si dovesse tenere conto nella procedura per cui è causa.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il bando del concorso per cui è causa prevede due modalità alternative di accesso al concorso: tramite laurea oppure tramite abilitazione specifica.
La Tabella B allegata al D.M. n. 205/2023 stabilisce che il punteggio per il titolo di accesso possa essere attribuito una sola volta, alternativamente sulla base della laurea o dell’abilitazione, secondo la formula (𝑝−75):2, ove “p” è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi.
In sostanza si riceve un punteggio per tale profilo solo se il voto è superiore a 75/100.
Dalla verifica dei dati risultanti dalla piattaforma concorsi ministeriale depositata in giudizio emerge che la ricorrente ha dichiarato come titolo di accesso l’abilitazione specifica conseguita con il concorso ordinario 2020. Poiché il voto dichiarato per tale abilitazione è pari a 67/100, inferiore a 75, correttamente non è stato attribuito alcun punteggio per il menzionato titolo di accesso.
Conseguentemente, non poteva essere attribuito alla ricorrente punteggio anche per la laurea, in quanto assorbita nella abilitazione.
Sono stati invece correttamente attribuiti i punteggi per altri titoli dichiarati: 12,50 punti per il dottorato di ricerca e 1,25 punti per il master universitario.
Non sono stati riconosciuti ulteriori 12,5 punti per il superamento di un concorso ordinario relativo alla classe di concorso A013, in quanto non pertinente alla classe di concorso A011 di interesse della ricorrente, come previsto dalla Tabella di valutazione dei titoli.
Riguardo alla comparazione con la posizione di un’altra candidata, l’Amministrazione chiarisce persuasivamente che il punteggio da quest’ultima ottenuto deriva da un’abilitazione riferita alla specifica classe di concorso A011, correttamente valutata ai sensi del punto B.4.1 della Tabella B.
Ma per le ragioni che precedono non sussiste alcuna illegittimità rispetto alla posizione della ricorrente.
Del resto, la Sezione ha già scrutinato questioni del genere e non vede ragione per distaccarsi dal proprio orientamento (cfr. le sentenze nn. 12015, 15531 e 18819/2025), peraltro nemmeno oggetto di contestazione specifica nell’ambito del giudizio.
Al riguardo è stato notato che le censure del genere di quella in esame non meritano accoglimento quando, come nel caso di specie, emerge agli atti che il titolo di accesso speso dalla ricorrente per la partecipazione al concorso sia stato “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica”, e non il titolo “Laurea + 24 CFU”.
Ne segue che la valorizzazione fornita al titolo di accesso speso dalla ricorrente è corretta, in quanto conforme alle indicazioni sub all.to B al Bando.
Nello specifico, la Commissione applicando la Tabella di valutazione titoli ( sub allegato B) ha riconosciuto il punteggio di accesso alla procedura concorsuale considerando il voto conseguito nell’abilitazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 6168/2025).
Per completezza si nota che neppure sarebbe spettato alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 oppure A.1.3 (attribuito se “ l’abilitazione è conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso ”), in quanto nel caso della ricorrente l’abilitazione all’insegnamento è conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami, quindi non riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” o “percorsi di abilitazione” ( cfr. le FAQ 15 e 16 pubblicate sul sito ufficiale del Ministero).
Parte ricorrente sostiene che le valutazioni dell’Amministrazione e le previsioni della lex specialis di concorso siano irragionevoli, perché in tal modo equiparano la laurea all’abilitazione nell’ambito della valutazione dei titoli.
Tale argomentazione però non merita apprezzamento.
Al riguardo, come in parte già accennato, occorre notare che l’art. 4 del d.d.g. n. 2575 del 2023 prevede un duplice canale di accesso, da un lato il possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica (art. 4, comma 1); dall’altro, in alternativa all’abilitazione, il bando consente la partecipazione altresì a chi abbia degli specifici titoli di servizio pregressi per almeno tre anni scolastici, ovvero abbia conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (art. 4, comma 3).
Corrispondentemente, la Tabella B del d.m. n. 205 del 2023, alla voce A.1 “ Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni ”, prevede alla voce A.1.1 l’attribuzione di punteggio utile alla graduatoria tramite la valutazione del titolo di accesso, rispecchiante la dicotomia prevista dall’art. 4 del bando e, pertanto, distinguendo il titolo di laurea “ purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) ” e l’“ abilitazione specifica ”.
In entrambi i casi il punteggio (del titolo di laurea, ovvero dell’abilitazione) viene valorizzato qualora il punteggio conseguito sia superiore a 75.
La scelta in questione non appare irragionevole, fondandosi sulla volontà dell’Amministrazione e prima ancora del Legislatore di non attribuire un’eccessiva valutazione ai candidati in possesso di abilitazione, a svantaggio di coloro che accedono con i titoli di servizio, ovvero con i soli CFU.
Né l’impostazione appare penalizzare in maniera irragionevole i possessori di un titolo di abilitazione, atteso che:
- in ogni caso essi possono scegliere di dichiarare i 24 CFU come titolo di accesso e ottenere, qualora più conveniente rispetto all’abilitazione, la valutazione del titolo di laurea;
- la scelta di un titolo di accesso piuttosto di un altro risponde ad una precisa scelta del candidato ( cfr. l’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023).
Vale notare che in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, i possessori dell’abilitazione specifica sono avvantaggiati rispetto alle altre categorie, che invece sono tenute a stipulare un contratto di un anno nell’ambito del quale devono conseguire l’abilitazione, pur potendosi in astratto pensare che il superamento del concorso possa assorbire le necessità abilitative.
In definitiva, quindi, la scelta operata dall’Amministrazione, ed in parte prima ancora dal Legislatore, non appare priva di senso. Dovendosi confrontare con diverse categorie di aspiranti, astrattamente tutte meritevoli ma con percorsi formativi ed esperenziali eterogenei, e dovendo tener conto di una precedente disomogenea modalità di reclutamento, è stato necessario dosare vantaggi e svantaggi per ciascuna categoria, lasciando in ultima analisi alla valutazione personale del candidato quali titoli fare valere. Dunque era possibile ricercare l’ottenimento di un maggior punteggio in sede concorsuale al prezzo però del sacrificio dell’ottenimento immediato del contratto a tempo indeterminato (qualora ad esempio si fosse stati in possesso di alto voto laurea e basso voto di abilitazione), salvo eventualmente successivo ricorso al fine di prospettare l’eventuale teorica irragionevolezza di un ulteriore percorso abilitativo qualora alla partecipazione al concorso con il titolo “Laurea + 24 CFU” si fosse comunque accompagnato il possesso di abilitazione (non fatto valere come titolo di accesso).
Ma la disciplina di tali dinamiche rientra nelle prerogative del Legislatore prima e dell’Amministrazione poi.
Il primo motivo va dunque respinto.
Con il secondo motivo di ricorso si evidenzia la violazione del principio del legittimo affidamento, determinata, secondo la ricorrente, dall’illegittimo mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo di laurea e del titolo di cui al punto B.4.1. della tabella di cui al d.m. n. 205/23, per la c.d.c. “A013” nell’ambito della procedura concorsuale in parola.
In sostanza le stesse questioni di cui al primo motivo di ricorso vengono riproposte nell’ottica del legittimo affidamento.
Al riguardo deve rilevarsi che non sussiste il vizio denunziato, in quanto non si è consolidato alcun legittimo affidamento.
Nessuna norma o contegno dell’Amministrazione ha mai rassicurato la ricorrente in ordine alla valenza dei suoi titoli in senso poziore rispetto ai titoli di altri concorrenti, né, per le ragioni già esposte, poteva inferirsi qualcosa in tale senso dalle norme di legge antecedenti e successive quelle poi in gran parte riprodotte nel bando di concorso.
Le ragioni della scelta legislativa e amministrativa sono state già ricordate, ed attengono alla volontà di non penalizzare i concorrenti che accedevano al concorso con il titolo “Laurea + 24 CFU” rispetto a quelli che accedevano al concorso in virtù del titolo della abilitazione, con il temperamento rappresentato dal rinvio alla libera decisione dei candidati, qualora in possesso di entrambi i titoli, in ordine a quale spendere ed il vantaggio della opportunità di stipulare immediatamente un contratto a tempo indeterminato per gli abilitati.
Anche il secondo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
I motivi aggiunti sono in conseguenza improcedibili, risultando diretti alla impugnazione della successiva D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1460 del 30.06.2025, con la quale l’Amministrazione decretava l’approvazione degli elenchi dei candidati risultati idonei alla procedura concorsuale de qua , per la classe di concorso “A011” per la regione Lazio, ove non veniva inserita la ricorrente per effetto diretto immediato ed automatico degli atti antecedenti di cui si è accertata la legittimità.
Del resto i motivi di doglianza sono rimasti sostanzialmente invariati nel gravame aggiuntivo.
Quanto alle questioni inerenti al mancato riconoscimento di ulteriori 12,5 punti per il superamento di un concorso ordinario relativo alla classe di concorso A013, vale comunque ribadire che ciò è stato determinato dalla non pertinenza dello stesso alla classe A011, come previsto dalla Tabella di valutazione dei titoli.
Per ciò che concerne la comparazione con la posizione di un’altra candidata, controinteressata nel presente giudizio, vale ribadire che è rimasto privo di contestazione specifica il chiarimento dell’Amministrazione alla cui stregua il punteggio da quest’ultima ottenuto deriva da un’abilitazione riferita alla specifica classe di concorso A011, correttamente valutata ai sensi del punto B.4.1 della Tabella B.
In conclusione, quindi, il ricorso è infondato e pertanto va respinto mentre i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la disciplina innovativa caratterizzante il concorso oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e dichiara i motivi aggiunti improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN AP, Presidente FF, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN AP |
IL SEGRETARIO