Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3452 del 2025, proposto da
RO UE, rappresentata e difesa dagli avvocati Gioacchino Ficco, Enrico Vanacore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 926/2025 del Tribunale di Torino-Sez. Lavoro, pubblicata in data 4/04/2025 e notificata in data 7/04/2025 in copia conforme anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’odierna ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della retribuzione professionale docenti, oltre interessi di legge, nonché all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’importo complessivo portato dal titolo, oltre interessi di legge.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, pertanto, di pagare l’importo dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti e di accreditare su carta elettronica le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento del provvedimento in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, occorre onerare la parte ricorrente della comunicazione al Commissario ad acta del proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del predetto D.M., e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, sia della oggettiva situazione di difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla Difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione; onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge;
4) manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO ER |
IL SEGRETARIO