Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 676
Articolo 1Articolo 3
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22 settembre 1950
Art. 2.
Lo Stato contribuisce nella spesa derivante dalla applicazione del precedente articolo con un contributo straordinario di lire 12 milioni annui a far tempo dall'esercizio 1949-50.
Entrata in vigore il 22 settembre 1950