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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza Kennedy 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230009742648000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Crotone e del Comune di Cirò Marina per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a somme dovute per IMU anno 2012 e 2013, Tares 2013 e Tarsu 2012.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'ADER che ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di parte ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cirò Marina che preliminarmente ha rappresentato di aver proceduto a discarico della Tassa sui rifiuti solidi urbani anno 2012 non avendo reperito la prova di avvenuta notificazione dell'avviso.
Diversamente per gli altri avvisi, rispetto ai quali ha fornito prova dell'avvenuta notificazione e segnatamente:
- l'avviso di accertamento IMU 2012 era stato, infatti, spedito in data 12.12.2017 e ricevuto in data 15.01.2018;
- l'avviso di accertamento IMU 2013 era stato spedito in data 15.12.2018 e ricevuto in data 21.12.2018;
- l'avviso di accertamento TARES 2013 era stato spedito in data 14.12.2018 e ricevuto in data 21.12.2018.
Né si era verificata alcuna prescrizione attesa la sospensione dei termini ex art. 68, D.L. 18/2020.
Ha perciò concluso per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie a mezzo le quali ha disconosciuto la firma apposta alle ricevute di ritorno delle raccomandate in quanto la notificazione era stata eseguita da poste private.
Anche il Comune di Cirò ha presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ragione del parziale discarico della Tarsu anno 2012. Nel resto va rilevato quanto segue.
Le notificazioni degli avvisi presupposti sono del tutto valide e per contro del tutto generico è il disconoscimento delle firme apposte alle ricevute di ritorno delle raccomandate.
Riguardo l'eccepita prescrizione, va considerato il periodo di sospensione ex art. 68, D.L. 18/2020.
In particolare, all'IMU 2012 si applica l'art. 12, primo comma, del D.L.vo 159/2015, trattandosi di cartella non ancora emanata ma in fase di emanazione, con sospensione quindi dei termini di notificazione pari al periodo pandemico di 542 giorni.
Ne deriva che è maturato il termine di prescrizione per l'IMU 2012, dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento, anche considerando il predetto periodo di sospensione.
Diversamente per l'IMU 2013 e Tares 2013, i cui accertamenti sono stati notificati nel dicembre del 2018, per cui, considerando il periodo di sospensione di 542 giorni, non sono decorsi i termini complessivi di prescrizione alla data di notificazione della cartella impugnata.
In ragione della reciproca soccombenza le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, II Sezione, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla Tarsu anno 2012.
Accoglie parzialmente il ricorso annullando la cartella impugnata in relazione all'IMU 2012.
Rigetta nel resto.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Crotone, 13.1.2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza Kennedy 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo N. 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230009742648000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Crotone e del Comune di Cirò Marina per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a somme dovute per IMU anno 2012 e 2013, Tares 2013 e Tarsu 2012.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'ADER che ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di parte ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cirò Marina che preliminarmente ha rappresentato di aver proceduto a discarico della Tassa sui rifiuti solidi urbani anno 2012 non avendo reperito la prova di avvenuta notificazione dell'avviso.
Diversamente per gli altri avvisi, rispetto ai quali ha fornito prova dell'avvenuta notificazione e segnatamente:
- l'avviso di accertamento IMU 2012 era stato, infatti, spedito in data 12.12.2017 e ricevuto in data 15.01.2018;
- l'avviso di accertamento IMU 2013 era stato spedito in data 15.12.2018 e ricevuto in data 21.12.2018;
- l'avviso di accertamento TARES 2013 era stato spedito in data 14.12.2018 e ricevuto in data 21.12.2018.
Né si era verificata alcuna prescrizione attesa la sospensione dei termini ex art. 68, D.L. 18/2020.
Ha perciò concluso per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memorie a mezzo le quali ha disconosciuto la firma apposta alle ricevute di ritorno delle raccomandate in quanto la notificazione era stata eseguita da poste private.
Anche il Comune di Cirò ha presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ragione del parziale discarico della Tarsu anno 2012. Nel resto va rilevato quanto segue.
Le notificazioni degli avvisi presupposti sono del tutto valide e per contro del tutto generico è il disconoscimento delle firme apposte alle ricevute di ritorno delle raccomandate.
Riguardo l'eccepita prescrizione, va considerato il periodo di sospensione ex art. 68, D.L. 18/2020.
In particolare, all'IMU 2012 si applica l'art. 12, primo comma, del D.L.vo 159/2015, trattandosi di cartella non ancora emanata ma in fase di emanazione, con sospensione quindi dei termini di notificazione pari al periodo pandemico di 542 giorni.
Ne deriva che è maturato il termine di prescrizione per l'IMU 2012, dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento, anche considerando il predetto periodo di sospensione.
Diversamente per l'IMU 2013 e Tares 2013, i cui accertamenti sono stati notificati nel dicembre del 2018, per cui, considerando il periodo di sospensione di 542 giorni, non sono decorsi i termini complessivi di prescrizione alla data di notificazione della cartella impugnata.
In ragione della reciproca soccombenza le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, II Sezione, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla Tarsu anno 2012.
Accoglie parzialmente il ricorso annullando la cartella impugnata in relazione all'IMU 2012.
Rigetta nel resto.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Crotone, 13.1.2026