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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/10/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1009 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso da sé medesimo in Parte_1 C.F._1 quanto esercente la professione di avvocato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Diamante (Cs) alla via Amendola n. 10, come indicato nel ricorso depositato il 6.09.2023; ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 resistente contumace
Oggetto: opposizione avverso decreto di rigetto di liquidazione di spese e onorari.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 6.09.2023, l'avv. ha impugnato Parte_1 il decreto emesso il 13.07.2023 nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 9166/2015 e R.G.
Trib. n. 793/2018, depositato il 14.07.2023 e comunicato il 19.07.2023, con cui il Tribunale penale monocratico di Paola ha rigettato l'istanza da lui formulata per la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività difensiva svolta nella qualità di difensore d'ufficio di per non avere Controparte_2 dimostrato l'inutile esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali come richiesto dall'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 e, in particolare, per non aver fornito prova che l'imputato fosse stato a conoscenza della richiesta di pagamento del compenso. Tanto in considerazione del fatto che, con riguardo alla copia delle notifiche allegate all'istanza di liquidazione, una era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, mentre le altre due non erano state consegnate per temporanea irreperibilità del destinatario;
inoltre, dai verbali di pignoramento del 24.01.2023 e 2.02.2023 prodotti si evinceva che l'ufficiale giudiziario non aveva potuto procedere alle operazioni poiché l'abitazione era chiusa e, secondo quanto indicato nell'ultimo atto, da informazioni assunte sul posto, il debitore
1 si trovava fuori da diverso tempo per motivi di lavoro. A fondamento dell'opposizione proposta, il ricorrente ha lamentato l'errata interpretazione delle procedure di recupero delle competenze da parte del giudice penale estensore del decreto impugnato, deducendo, tra l'altro, che, secondo i princìpi del diritto civile, le notifiche degli atti giudiziari devono comunque intendersi perfezionate per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale e dal contestuale invio al destinatario della raccomandata a/r di comunicazione di avviso di deposito (cd. CAD), come regolarmente avvenuto nel caso di specie. Quindi, ha chiesto, a modifica del provvedimento impugnato, la liquidazione, a titolo di onorario per l'attività professionale espletata quale difensore d'ufficio di dell'importo di euro 1.300,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e Controparte_2
C.P.A., come per legge, applicando la voce n. 21 del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Paola, l'Ordine degli Avvocati di Paola e la Camera Penale (il cui estratto è stato prodotto) o, comunque, della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché, in subordine, ha chiesto la liquidazione della somma di euro 2.280,00 ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, tenendo conto di tutte le fasi del giudizio con applicazione dei valori medi, già operata la riduzione di cui all'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002, oltre alle competenze e spese (queste ultime pari ad euro 38,67) relative all'infruttuosa attività di recupero credito, con vittoria delle spese di lite.
Il , in persona del Ministro p.t., pur regolarmente evocato in giudizio, non Controparte_1 si è costituto, sicché all'udienza del 21.05.2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 2.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Il ricorrente, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta dall'avv. è meritevole di Parte_1 accoglimento secondo quanto di seguito indicato.
Innanzitutto, vista la documentazione depositata in atti, è opportuno precisare che, allorquando l'agente postale consegna una raccomandata, lo stesso non agisce nella qualità di pubblico ufficiale
(rivestita, invece, nella diversa ipotesi di notifica di atti giudiziari a mezzo posta), ma in quella di incaricato di pubblico servizio;
pertanto, egli non è soggetto alle disposizioni della legge n. 890/1982, bensì a quelle del Regolamento sul servizio postale ordinario di cui al d.m. del 9.04.2001, tanto che, al momento della consegna del plico raccomandato, non è tenuto a redigere una relata di notifica o all'osservanza di rigide formalità. Dunque, nel caso di uso del servizio postale (in cui non è prevista una relata di notifica ove si dia atto della qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890/1982), l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) a mani del destinatario o di altro soggetto (potendo, peraltro, essere la firma del ricevente anche illeggibile) (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. VI del 9.06.2021 n. 16183 in
2 ordine alla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890/1982 - e quelle della spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, rispetto alla quale trova applicazione il Regolamento sul servizio postale ordinario).
Altresì, in tema di notifica degli atti giudiziari mediante il servizio postale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle suddette persone, il piego è depositato, entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica, presso il punto di deposito più vicino al destinatario
(comma 1). Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente
(comma 4). Dunque, dal tenore di dette disposizioni normative si evince che la notificazione degli atti giudiziari si considera comunque perfezionata trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui l'operatore postale dà notizia al destinatario assente dell'avvenuto tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso il più vicino ufficio postale (cd. CAD). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, offrendo una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame, ha specificato che, ai fini del perfezionamento della notifica dell'atto in caso di irreperibilità del destinatario, è richiesta l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento dell'anzidetta raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), che consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n. 5077/2019 secondo cui: “In tema di notificazione
a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo
l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”).
3 Così come, è pacifico che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia” (cfr. Tribunale Bari n. 3312 del
18.08.2023, nonché, in senso analogo, ex multis, Cass. civ. ord. n. 9427 del 5.04.2023 in motivazione, con cui è stato ribadito che “la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento
- prova certa della spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Tale presunzione è superabile solo dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”).
Tanto premesso, risulta dal compendio probatorio in atti che il ricorrente ha chiesto al proprio assistito il pagamento degli onorari di difesa per cui è causa con le raccomandate del 25.10.2021 e del 2.3.2022, entrambe spedite presso l'indirizzo di residenza del destinatario (come risultante dai certificati prodotti) e restituite al mittente per compiuta giacenza (cfr. gli allegati nn. 4 e 4 bis).
Inoltre, vi è prova del perfezionamento delle notifiche del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e dell'atto di precetto con cui il ricorrente ha avviato la procedura esecutiva volta ad ottenere il pagamento in via coattiva degli onorari professionali spettantigli. Sono, infatti, stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (cd.
CAD) immesse nella cassetta postale del destinatario (non irreperibile, ma temporaneamente assente) presso l'indirizzo risultante dal certificato A.N.P.R. in atti (cfr. gli allegati nn. 5, 6 e 11). Né si desumono elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Quindi, deve ritenersi integrato il presupposto richiesto dall'art. 116, comma 1, del d.P.R. n.
115/2002 per la liquidazione giudiziale degli onorari spettanti al difensore d'ufficio, avendo il ricorrente dimostrato di aver inutilmente esperito le procedure dirette al recupero coattivo dei crediti vantati (anche in considerazione dell'esito negativo della procedura di pignoramento intrapresa, come da verbali prodotti con gli allegati nn. 8 e 9).
Ebbene, prima di procedere a detta liquidazione, occorre accertare l'attività professionale effettivamente svolta dal ricorrente quale difensore d'ufficio di nel procedimento Controparte_2 penale iscritto al R.G.N.R. n. 9166/2015 e R.G. Trib. n. 793/2018. Dalla documentazione versata in atti si evince che l'avv. , all'udienza del 14.01.2020, è stato nominato difensore Parte_1
d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. di all'udienza del 10.11.2020, il Tribunale ha Controparte_2 dichiarato aperto il dibattimento, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti e ha acquisito la documentazione prodotta, rinviando all'udienza del 6.07.2021 per la discussione (cfr. l'allegato n.
2); quindi, in data 23.09.2021, è stata pubblicata la sentenza emessa all'esito del giudizio (cfr.
l'allegato n. 3).
4 Pertanto, accertata l'attività professionale espletata dal ricorrente e, quindi, la sussistenza del diritto dello stesso ad ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati, innanzitutto, occorre rilevare che, ai fini della liquidazione dell'onorario, non è applicabile il Protocollo stipulato tra il
Presidente Tribunale di Paola, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Paola e la Camera Penale, in quanto né dall'estratto prodotto in atti (cfr. l'allegato n. 15), né dall'ulteriore documentazione depositata è possibile desumere l'applicabilità nel caso di specie delle tariffe ivi contenute e, in particolare, dei quelle della voce n. 21 specificamente richiamata dal ricorrente. A fronte, pertanto, di tale carenza probatoria, occorre applicare ai fini della liquidazione dei compensi professionali spettanti al ricorrente le tariffe del D.M. n. 55/2014 nel testo vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 18680/2017), ovvero, secondo quanto è dato desumere dagli atti di causa, al 23.09.2021, data di deposito della sentenza che ha definito il giudizio penale. Ebbene, in applicazione degli importi tabellari di cui al D.M. n.
55/2014, previsti per i giudizi svolti dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, il compenso spettante al ricorrente va liquidato nell'importo complessivo di euro 1.140,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, se dovute, ottenuto sommando euro 225,00 per la fase di studio, euro 270,00 per la fase introduttiva, euro 540,00 per la fase istruttoria/di trattazione e euro 675,00 per la fase decisionale (ovvero sempre secondo i valori minimi in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata e della non particolare complessità della questione giuridica trattata), con l'applicazione della decurtazione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di una difesa d'ufficio.
Spettano, inoltre, al ricorrente gli onorari e il rimborso delle spese sostenute per il recupero infruttuoso del credito professionale vantato. Infatti, per pacifica giurisprudenza, “il difensore
d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 22579/2019 e Cass. civ. n. 24522/2021; nonché, in senso conforme, Cass. civ. del 7.08.2023
n. 23958, secondo cui “In materia di gratuito patrocinio, l'avvocato nominato d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario se non abbia dimostrato di aver effettuato almeno un vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito professionale - passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del D.P.R.
n. 115 del 2002, artt. 82 e 116. Quindi i relativi costi della procedura di recupero (comprensivi di spese, diritti ed onorari), debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio. La sentenza emessa verso il debitore, non vale come giudicato nei confronti dello Stato - trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione - rilevando solamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia vincolo di
5 giudicato, il giudice deve procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione”; e ancora
Cass. civ. dell'8.02.2024 n. 3606, in motivazione, con cui è stato precisato che “In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art.
106 bis del medesimo DPR n. 115/2002”). In particolare, gli onorari spettanti per aver promosso il procedimento per decreto ingiuntivo vanno liquidati prendendo in considerazione i parametri del
D.M. n. 55/2014 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, essendosi concluso il procedimento monitorio prima del 23.10.2022, data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto;
mentre, con riferimento all'atto di precetto (redatto in data 25.10.2022) e alla procedura di esecuzione mobiliare (conclusasi con l'ultimo verbale di mancato pignoramento del
2.02.2023), vanno applicati i valori del D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal suddetto ultimo decreto.
Ebbene, in base a tali parametri, si ritiene congruo liquidare al ricorrente, a titolo di onorari e rimborso delle spese sostenute nella procedura di recupero del credito non andata a buon fine,
l'importo complessivo di euro 793,70, di cui euro 780,00 per onorari (di cui euro 400,00 per la fase monitoria, peraltro corrispondente alla somma già liquidata, come onorari, nel decreto ingiuntivo n.
135/2022 emesso dal Giudice di pace di Paola in data 24.05.2022, munito di formula esecutiva il
17.10.2022; euro 130,00 per l'atto di precetto;
euro 250,00 per la procedura esecutiva mobiliare riconoscendo solo la fase di studio), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovute, ed euro 13,70 per esborsi sostenuti per la notifica dell'istanza di pignoramento mobiliare
(cfr. l'allegato n. 8).
In definitiva, va liquidato all'avv. l'importo complessivo di euro 1.933,70 (il cui Parte_1 pagamento va posto a carico dell'Erario), di cui euro 1.140,00, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale iscritto Controparte_2 al R.G.N.R. n. 9166/2015 e R.G. Trib. n. 793/2018, ed euro 793,70, a titolo di onorari e rimborso spese per il vano esperimento dell'attività di recupero forzoso del credito, con l'applicazione, altresì, per le somme dovute a titolo di onorario, del rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovute.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di parte resistente alla loro rifusione in favore del ricorrente. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del decreto ministeriale del 10.03.2014 n. 55, come aggiornato dal decreto del
13.08.2022 n. 147, con diminuzione del 50% ed esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto dall'avv. e, per l'effetto, revoca il decreto emesso il Parte_1
13.07.2023 e depositato il 14.07.2023 dal Tribunale Penale di Paola, in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al R.G.N.R. n. 9166/2015 e R.G. Trib. n. 793/2018 e liquida in favore del ricorrente l'importo di euro 1.933,70, oltre accessori come indicati in motivazione, per le causali ivi esplicitate, il cui pagamento va posto a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del Ministro p.t., alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 977,00, di cui euro Parte_1
852,00 per onorari ed euro 125,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Paola, 8.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1009 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso da sé medesimo in Parte_1 C.F._1 quanto esercente la professione di avvocato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Diamante (Cs) alla via Amendola n. 10, come indicato nel ricorso depositato il 6.09.2023; ricorrente
E
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 resistente contumace
Oggetto: opposizione avverso decreto di rigetto di liquidazione di spese e onorari.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 6.09.2023, l'avv. ha impugnato Parte_1 il decreto emesso il 13.07.2023 nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 9166/2015 e R.G.
Trib. n. 793/2018, depositato il 14.07.2023 e comunicato il 19.07.2023, con cui il Tribunale penale monocratico di Paola ha rigettato l'istanza da lui formulata per la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività difensiva svolta nella qualità di difensore d'ufficio di per non avere Controparte_2 dimostrato l'inutile esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali come richiesto dall'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 e, in particolare, per non aver fornito prova che l'imputato fosse stato a conoscenza della richiesta di pagamento del compenso. Tanto in considerazione del fatto che, con riguardo alla copia delle notifiche allegate all'istanza di liquidazione, una era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, mentre le altre due non erano state consegnate per temporanea irreperibilità del destinatario;
inoltre, dai verbali di pignoramento del 24.01.2023 e 2.02.2023 prodotti si evinceva che l'ufficiale giudiziario non aveva potuto procedere alle operazioni poiché l'abitazione era chiusa e, secondo quanto indicato nell'ultimo atto, da informazioni assunte sul posto, il debitore
1 si trovava fuori da diverso tempo per motivi di lavoro. A fondamento dell'opposizione proposta, il ricorrente ha lamentato l'errata interpretazione delle procedure di recupero delle competenze da parte del giudice penale estensore del decreto impugnato, deducendo, tra l'altro, che, secondo i princìpi del diritto civile, le notifiche degli atti giudiziari devono comunque intendersi perfezionate per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale e dal contestuale invio al destinatario della raccomandata a/r di comunicazione di avviso di deposito (cd. CAD), come regolarmente avvenuto nel caso di specie. Quindi, ha chiesto, a modifica del provvedimento impugnato, la liquidazione, a titolo di onorario per l'attività professionale espletata quale difensore d'ufficio di dell'importo di euro 1.300,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e Controparte_2
C.P.A., come per legge, applicando la voce n. 21 del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Paola, l'Ordine degli Avvocati di Paola e la Camera Penale (il cui estratto è stato prodotto) o, comunque, della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché, in subordine, ha chiesto la liquidazione della somma di euro 2.280,00 ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, tenendo conto di tutte le fasi del giudizio con applicazione dei valori medi, già operata la riduzione di cui all'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002, oltre alle competenze e spese (queste ultime pari ad euro 38,67) relative all'infruttuosa attività di recupero credito, con vittoria delle spese di lite.
Il , in persona del Ministro p.t., pur regolarmente evocato in giudizio, non Controparte_1 si è costituto, sicché all'udienza del 21.05.2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 2.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Il ricorrente, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta dall'avv. è meritevole di Parte_1 accoglimento secondo quanto di seguito indicato.
Innanzitutto, vista la documentazione depositata in atti, è opportuno precisare che, allorquando l'agente postale consegna una raccomandata, lo stesso non agisce nella qualità di pubblico ufficiale
(rivestita, invece, nella diversa ipotesi di notifica di atti giudiziari a mezzo posta), ma in quella di incaricato di pubblico servizio;
pertanto, egli non è soggetto alle disposizioni della legge n. 890/1982, bensì a quelle del Regolamento sul servizio postale ordinario di cui al d.m. del 9.04.2001, tanto che, al momento della consegna del plico raccomandato, non è tenuto a redigere una relata di notifica o all'osservanza di rigide formalità. Dunque, nel caso di uso del servizio postale (in cui non è prevista una relata di notifica ove si dia atto della qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890/1982), l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) a mani del destinatario o di altro soggetto (potendo, peraltro, essere la firma del ricevente anche illeggibile) (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. VI del 9.06.2021 n. 16183 in
2 ordine alla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890/1982 - e quelle della spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, rispetto alla quale trova applicazione il Regolamento sul servizio postale ordinario).
Altresì, in tema di notifica degli atti giudiziari mediante il servizio postale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982, se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle suddette persone, il piego è depositato, entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica, presso il punto di deposito più vicino al destinatario
(comma 1). Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente
(comma 4). Dunque, dal tenore di dette disposizioni normative si evince che la notificazione degli atti giudiziari si considera comunque perfezionata trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con cui l'operatore postale dà notizia al destinatario assente dell'avvenuto tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso il più vicino ufficio postale (cd. CAD). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, offrendo una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame, ha specificato che, ai fini del perfezionamento della notifica dell'atto in caso di irreperibilità del destinatario, è richiesta l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento dell'anzidetta raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), che consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n. 5077/2019 secondo cui: “In tema di notificazione
a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo
l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”).
3 Così come, è pacifico che “ove l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, esso deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Tale presunzione può essere superata solo tramite la prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia” (cfr. Tribunale Bari n. 3312 del
18.08.2023, nonché, in senso analogo, ex multis, Cass. civ. ord. n. 9427 del 5.04.2023 in motivazione, con cui è stato ribadito che “la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento
- prova certa della spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Tale presunzione è superabile solo dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”).
Tanto premesso, risulta dal compendio probatorio in atti che il ricorrente ha chiesto al proprio assistito il pagamento degli onorari di difesa per cui è causa con le raccomandate del 25.10.2021 e del 2.3.2022, entrambe spedite presso l'indirizzo di residenza del destinatario (come risultante dai certificati prodotti) e restituite al mittente per compiuta giacenza (cfr. gli allegati nn. 4 e 4 bis).
Inoltre, vi è prova del perfezionamento delle notifiche del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e dell'atto di precetto con cui il ricorrente ha avviato la procedura esecutiva volta ad ottenere il pagamento in via coattiva degli onorari professionali spettantigli. Sono, infatti, stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (cd.
CAD) immesse nella cassetta postale del destinatario (non irreperibile, ma temporaneamente assente) presso l'indirizzo risultante dal certificato A.N.P.R. in atti (cfr. gli allegati nn. 5, 6 e 11). Né si desumono elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Quindi, deve ritenersi integrato il presupposto richiesto dall'art. 116, comma 1, del d.P.R. n.
115/2002 per la liquidazione giudiziale degli onorari spettanti al difensore d'ufficio, avendo il ricorrente dimostrato di aver inutilmente esperito le procedure dirette al recupero coattivo dei crediti vantati (anche in considerazione dell'esito negativo della procedura di pignoramento intrapresa, come da verbali prodotti con gli allegati nn. 8 e 9).
Ebbene, prima di procedere a detta liquidazione, occorre accertare l'attività professionale effettivamente svolta dal ricorrente quale difensore d'ufficio di nel procedimento Controparte_2 penale iscritto al R.G.N.R. n. 9166/2015 e R.G. Trib. n. 793/2018. Dalla documentazione versata in atti si evince che l'avv. , all'udienza del 14.01.2020, è stato nominato difensore Parte_1
d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. di all'udienza del 10.11.2020, il Tribunale ha Controparte_2 dichiarato aperto il dibattimento, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti e ha acquisito la documentazione prodotta, rinviando all'udienza del 6.07.2021 per la discussione (cfr. l'allegato n.
2); quindi, in data 23.09.2021, è stata pubblicata la sentenza emessa all'esito del giudizio (cfr.
l'allegato n. 3).
4 Pertanto, accertata l'attività professionale espletata dal ricorrente e, quindi, la sussistenza del diritto dello stesso ad ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati, innanzitutto, occorre rilevare che, ai fini della liquidazione dell'onorario, non è applicabile il Protocollo stipulato tra il
Presidente Tribunale di Paola, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Paola e la Camera Penale, in quanto né dall'estratto prodotto in atti (cfr. l'allegato n. 15), né dall'ulteriore documentazione depositata è possibile desumere l'applicabilità nel caso di specie delle tariffe ivi contenute e, in particolare, dei quelle della voce n. 21 specificamente richiamata dal ricorrente. A fronte, pertanto, di tale carenza probatoria, occorre applicare ai fini della liquidazione dei compensi professionali spettanti al ricorrente le tariffe del D.M. n. 55/2014 nel testo vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 18680/2017), ovvero, secondo quanto è dato desumere dagli atti di causa, al 23.09.2021, data di deposito della sentenza che ha definito il giudizio penale. Ebbene, in applicazione degli importi tabellari di cui al D.M. n.
55/2014, previsti per i giudizi svolti dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, il compenso spettante al ricorrente va liquidato nell'importo complessivo di euro 1.140,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, se dovute, ottenuto sommando euro 225,00 per la fase di studio, euro 270,00 per la fase introduttiva, euro 540,00 per la fase istruttoria/di trattazione e euro 675,00 per la fase decisionale (ovvero sempre secondo i valori minimi in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata e della non particolare complessità della questione giuridica trattata), con l'applicazione della decurtazione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di una difesa d'ufficio.
Spettano, inoltre, al ricorrente gli onorari e il rimborso delle spese sostenute per il recupero infruttuoso del credito professionale vantato. Infatti, per pacifica giurisprudenza, “il difensore
d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 22579/2019 e Cass. civ. n. 24522/2021; nonché, in senso conforme, Cass. civ. del 7.08.2023
n. 23958, secondo cui “In materia di gratuito patrocinio, l'avvocato nominato d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario se non abbia dimostrato di aver effettuato almeno un vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito professionale - passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del D.P.R.
n. 115 del 2002, artt. 82 e 116. Quindi i relativi costi della procedura di recupero (comprensivi di spese, diritti ed onorari), debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio. La sentenza emessa verso il debitore, non vale come giudicato nei confronti dello Stato - trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione - rilevando solamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia vincolo di
5 giudicato, il giudice deve procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione”; e ancora
Cass. civ. dell'8.02.2024 n. 3606, in motivazione, con cui è stato precisato che “In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art.
106 bis del medesimo DPR n. 115/2002”). In particolare, gli onorari spettanti per aver promosso il procedimento per decreto ingiuntivo vanno liquidati prendendo in considerazione i parametri del
D.M. n. 55/2014 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, essendosi concluso il procedimento monitorio prima del 23.10.2022, data di entrata in vigore di quest'ultimo decreto;
mentre, con riferimento all'atto di precetto (redatto in data 25.10.2022) e alla procedura di esecuzione mobiliare (conclusasi con l'ultimo verbale di mancato pignoramento del
2.02.2023), vanno applicati i valori del D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal suddetto ultimo decreto.
Ebbene, in base a tali parametri, si ritiene congruo liquidare al ricorrente, a titolo di onorari e rimborso delle spese sostenute nella procedura di recupero del credito non andata a buon fine,
l'importo complessivo di euro 793,70, di cui euro 780,00 per onorari (di cui euro 400,00 per la fase monitoria, peraltro corrispondente alla somma già liquidata, come onorari, nel decreto ingiuntivo n.
135/2022 emesso dal Giudice di pace di Paola in data 24.05.2022, munito di formula esecutiva il
17.10.2022; euro 130,00 per l'atto di precetto;
euro 250,00 per la procedura esecutiva mobiliare riconoscendo solo la fase di studio), oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovute, ed euro 13,70 per esborsi sostenuti per la notifica dell'istanza di pignoramento mobiliare
(cfr. l'allegato n. 8).
In definitiva, va liquidato all'avv. l'importo complessivo di euro 1.933,70 (il cui Parte_1 pagamento va posto a carico dell'Erario), di cui euro 1.140,00, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale iscritto Controparte_2 al R.G.N.R. n. 9166/2015 e R.G. Trib. n. 793/2018, ed euro 793,70, a titolo di onorari e rimborso spese per il vano esperimento dell'attività di recupero forzoso del credito, con l'applicazione, altresì, per le somme dovute a titolo di onorario, del rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovute.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di parte resistente alla loro rifusione in favore del ricorrente. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del decreto ministeriale del 10.03.2014 n. 55, come aggiornato dal decreto del
13.08.2022 n. 147, con diminuzione del 50% ed esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto dall'avv. e, per l'effetto, revoca il decreto emesso il Parte_1
13.07.2023 e depositato il 14.07.2023 dal Tribunale Penale di Paola, in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al R.G.N.R. n. 9166/2015 e R.G. Trib. n. 793/2018 e liquida in favore del ricorrente l'importo di euro 1.933,70, oltre accessori come indicati in motivazione, per le causali ivi esplicitate, il cui pagamento va posto a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del Ministro p.t., alla rifusione in favore dell'avv. Controparte_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 977,00, di cui euro Parte_1
852,00 per onorari ed euro 125,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Paola, 8.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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