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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1818/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 1818/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON OL
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Controparte_1 C.F._2
Turchi e dall' Avv. Sandra Fabbri
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/12/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/6/2025, la Sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1 al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
1 nei confronti dei figli (26/6/2019) e (18/4/2023), nati dalla relazione intrattenuta Per_1 Per_2 con il Sig. ormai cessata, con riferimento sia al regime di affidamento sia al Controparte_1 mantenimento dei minori.
2. All'udienza del 10/12/2025, fissata per la prima comparizione delle parti, le stesse hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte come da atto depositato.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
4. In corso di causa, a fronte delle domande avanzate inizialmente dalla Sig.ra in merito Parte_1 alla richiesta di regolamentazione della responsabilità genitoriale e, in particolare, del regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con riferimento ad entrambi i profili, il tutto nei termini e secondo il calendario di cui all'accordo depositato.
Al riguardo, deve osservarsi che le condizioni proposte non risultano contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli e in quanto Per_1 Per_2 garantiscono una maggiore continuità e stabilità nella frequentazione con entrambi i genitori.
Sotto il profilo economico, in considerazione del regime di collocamento e di visita dei minori, risultano equi e congrui il regime di mantenimento e di ripartizione delle spese straordinarie prescelti concordemente dai genitori.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso di specie il regime di affidamento e di mantenimento dei minori possa essere regolamentato secondo le condizioni proposte dalle parti e come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età dei figli e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la casa familiare sita in
AC (PI), - loc. Le Melorie, via G. Verne n. 10;
2 - dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli relative a educazione, istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
- dispone che , previe intese con , possa vedere Controparte_1 Parte_1 ed incontrare i minori e quando vuole ma, in ogni caso, nel rispetto delle esigenze Per_1 Per_2 scolastiche e di vita dei figli. Fermo quanto precede, dispone che possa al Controparte_1 momento tenere con sé il figlio , stante la tenera età di secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario:
▪ ogni lunedì il padre accompagnerà a scuola e lo terrà con sé dalle ore 17.00 fino al Per_1 martedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, durante il periodo scolastico, ovvero a casa della madre, durante il periodo extrascolastico;
▪ ogni mercoledì e ogni venerdì pomeriggio il padre terrà con sé e dalle ore Per_1 Per_2
17.00 fino alle 19.30;
▪ a fine settimana alternati, il padre terrà con sé dalle ore 11.00 del sabato fino alle Per_1 ore 19.00 della domenica prima di cena. Il padre, inoltre, sempre nel fine settimana di propria spettanza, terrà con sé anche dalle ore 11.00 della domenica fino alle ore 19.00 del Per_2 medesimo giorno, e ciò fino a quando il bambino non sarà in condizione di poter pernottare lontano dalla madre;
- dispone che, durante il periodo scolastico, ogni lunedì, martedì e venerdì mattina la madre accompagni al nido;
Per_2
- dispone che i minori e trascorrano le festività solenni del Natale e della Pasqua, Per_1 Per_2 ad anni alterni, con il padre e con la madre (Giorno di Natale/Lunedì dell'Angelo – Santo
Stefano/Giorno di Pasqua);
- dispone che nel periodo estivo il minore trascorra con il padre una settimana, anche non Per_1 continuativa, da individuarsi e comunicarsi reciprocamente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- dispone che in relazione alle vacanze estive i genitori si comunichino reciprocamente le località prescelte per le vacanze stesse ed ogni rilevante spostamento con il figlio;
- pone a carico di un contributo di mantenimento per i figli pari Controparte_1 complessivamente ad € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente di Parte_1
(alle coordinate che la stessa comunicherà) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
[...]
3 - pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutto il materiale scolastico, libri, gite scolastiche, trasporto scolastico, tasse scolastiche, spese mediche, farmaci, attività sportive e/o ludiche comprensive degli indumenti, strumenti e quanto necessiti per l'attività stessa;
- dispone che l'assegno unico per i figli sia integralmente percepito da;
Parte_1
- dà atto che:
▪ la casa familiare, sita in Ponsaco (PI) – loc. Le Melorie, via G. Verne n. 10, di proprietà esclusiva di , rimane assegnata a , la quale Controparte_1 Parte_1 continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi;
▪ ha lasciato la suddetta casa familiare dal giorno 3/12/2022; Controparte_1
▪ si obbliga a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il Controparte_1 mese di gennaio 2026;
▪ le rate mensili del mutuo ipotecario n. 000-4995978-000 acceso da Controparte_1 presso la Banca Unicredit – Agenzia di Pontedera per l'acquisto della casa familiare, saranno interamente pagate dallo stesso;
▪ potrà ritirare dalla casa familiare tutti i suoi effetti personali;
Controparte_1
▪ laddove occorresse, si avvarrà dell'aiuto dei propri genitori per Controparte_1 accompagnare e/o prendere il figlio a scuola;
▪ ogni mercoledì e saranno accompagnati a scuola dai nonni materni mentre Per_1 Per_2 ogni giovedì e saranno accompagnati a scuola dai nonni paterni;
Per_1 Per_2
▪ nell'ipotesi in cui i turni di lavoro di non consentano allo stesso, nel Controparte_1 fine settimana di propria spettanza, di prendere il figlio alle ore 11.00 del sabato, Per_1 resta inteso che il padre prenderà il figlio alle ore 13.00;
▪ al fine di consentire a di godere di una serata libera a settimana Parte_1 da spendere per le proprie esigenze di vita sociale, il mercoledì o il giovedì di ogni settimana la stessa sarà libera di prendere impegni per l'ora della cena (19.30/20.00). In tal caso,
[...]
sarà tenuta a dare preventiva comunicazione a Parte_1 CP_1 dell'impegno preso e quest'ultimo terrà con sé i figli e
[...] Per_1 Per_2
Par prendendoli dalla casa familiare alle ore 18.30 e ivi riportandoli al rientro di
[...]
; Parte_1
▪ il ricorso ad una baby-sitter si renderà necessario nel caso in cui non Controparte_1 riesca a rispettare gli impegni assunti in relazione al calendario di visita dei figli e non riesca
4 a sopperire con l'aiuto dei propri genitori e in relazione al giorno previamente concordato con il quale consente a di godere di una serata libera da impegni Parte_1 dei figli;
▪ la cessione da parte di in favore di della Controparte_1 Parte_1 propria quota-parte dell'importo relativo all'assegno unico erogato per i figli deve intendersi quale concorso da parte dello stesso nel mantenimento di e A tal fine, Per_1 Per_2
si impegna a richiedere annualmente l'attestazione ISEE necessaria Controparte_1 per tale erogazione;
▪ le parti si impegnano a collaborare tra loro affinché venga consentito ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, condividendo ogni scelta e ogni decisione nel preminente interesse dei figli medesimi;
▪ le parti si impegnano, inoltre, a collaborare tra loro affinché venga consentito ai figli di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale:
▪ la regolamentazione delle visite, dei pernottamenti, delle festività e delle vacanze estive riguardanti il figlio sarà fissata dalle parti successivamente, stante la tenera età del Per_2 bambino;
▪ nel preminente rispetto della serenità e dell'equilibrio dei rapporti interpersonali con i figli e e al solo fine di non ingenerare nei figli turbative o situazioni di disagio Per_1 Per_2
o insicurezza, e si impegnano a vivere Parte_1 Controparte_1 le loro future eventuali relazioni personali e sentimentali al di fuori del rapporto con i figli, e ciò fino a quando tali relazioni non presenteranno i caratteri della stabilità e della solidità;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 1818/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON OL
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Controparte_1 C.F._2
Turchi e dall' Avv. Sandra Fabbri
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/12/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/6/2025, la Sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1 al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
1 nei confronti dei figli (26/6/2019) e (18/4/2023), nati dalla relazione intrattenuta Per_1 Per_2 con il Sig. ormai cessata, con riferimento sia al regime di affidamento sia al Controparte_1 mantenimento dei minori.
2. All'udienza del 10/12/2025, fissata per la prima comparizione delle parti, le stesse hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte come da atto depositato.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
**********
4. In corso di causa, a fronte delle domande avanzate inizialmente dalla Sig.ra in merito Parte_1 alla richiesta di regolamentazione della responsabilità genitoriale e, in particolare, del regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con riferimento ad entrambi i profili, il tutto nei termini e secondo il calendario di cui all'accordo depositato.
Al riguardo, deve osservarsi che le condizioni proposte non risultano contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli e in quanto Per_1 Per_2 garantiscono una maggiore continuità e stabilità nella frequentazione con entrambi i genitori.
Sotto il profilo economico, in considerazione del regime di collocamento e di visita dei minori, risultano equi e congrui il regime di mantenimento e di ripartizione delle spese straordinarie prescelti concordemente dai genitori.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso di specie il regime di affidamento e di mantenimento dei minori possa essere regolamentato secondo le condizioni proposte dalle parti e come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età dei figli e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Visto l'accordo raggiunto anche in punto di spese di lite, queste devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la casa familiare sita in
AC (PI), - loc. Le Melorie, via G. Verne n. 10;
2 - dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli relative a educazione, istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente;
- dispone che , previe intese con , possa vedere Controparte_1 Parte_1 ed incontrare i minori e quando vuole ma, in ogni caso, nel rispetto delle esigenze Per_1 Per_2 scolastiche e di vita dei figli. Fermo quanto precede, dispone che possa al Controparte_1 momento tenere con sé il figlio , stante la tenera età di secondo il seguente Per_1 Per_2 calendario:
▪ ogni lunedì il padre accompagnerà a scuola e lo terrà con sé dalle ore 17.00 fino al Per_1 martedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, durante il periodo scolastico, ovvero a casa della madre, durante il periodo extrascolastico;
▪ ogni mercoledì e ogni venerdì pomeriggio il padre terrà con sé e dalle ore Per_1 Per_2
17.00 fino alle 19.30;
▪ a fine settimana alternati, il padre terrà con sé dalle ore 11.00 del sabato fino alle Per_1 ore 19.00 della domenica prima di cena. Il padre, inoltre, sempre nel fine settimana di propria spettanza, terrà con sé anche dalle ore 11.00 della domenica fino alle ore 19.00 del Per_2 medesimo giorno, e ciò fino a quando il bambino non sarà in condizione di poter pernottare lontano dalla madre;
- dispone che, durante il periodo scolastico, ogni lunedì, martedì e venerdì mattina la madre accompagni al nido;
Per_2
- dispone che i minori e trascorrano le festività solenni del Natale e della Pasqua, Per_1 Per_2 ad anni alterni, con il padre e con la madre (Giorno di Natale/Lunedì dell'Angelo – Santo
Stefano/Giorno di Pasqua);
- dispone che nel periodo estivo il minore trascorra con il padre una settimana, anche non Per_1 continuativa, da individuarsi e comunicarsi reciprocamente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- dispone che in relazione alle vacanze estive i genitori si comunichino reciprocamente le località prescelte per le vacanze stesse ed ogni rilevante spostamento con il figlio;
- pone a carico di un contributo di mantenimento per i figli pari Controparte_1 complessivamente ad € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente di Parte_1
(alle coordinate che la stessa comunicherà) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
[...]
3 - pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutto il materiale scolastico, libri, gite scolastiche, trasporto scolastico, tasse scolastiche, spese mediche, farmaci, attività sportive e/o ludiche comprensive degli indumenti, strumenti e quanto necessiti per l'attività stessa;
- dispone che l'assegno unico per i figli sia integralmente percepito da;
Parte_1
- dà atto che:
▪ la casa familiare, sita in Ponsaco (PI) – loc. Le Melorie, via G. Verne n. 10, di proprietà esclusiva di , rimane assegnata a , la quale Controparte_1 Parte_1 continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi;
▪ ha lasciato la suddetta casa familiare dal giorno 3/12/2022; Controparte_1
▪ si obbliga a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il Controparte_1 mese di gennaio 2026;
▪ le rate mensili del mutuo ipotecario n. 000-4995978-000 acceso da Controparte_1 presso la Banca Unicredit – Agenzia di Pontedera per l'acquisto della casa familiare, saranno interamente pagate dallo stesso;
▪ potrà ritirare dalla casa familiare tutti i suoi effetti personali;
Controparte_1
▪ laddove occorresse, si avvarrà dell'aiuto dei propri genitori per Controparte_1 accompagnare e/o prendere il figlio a scuola;
▪ ogni mercoledì e saranno accompagnati a scuola dai nonni materni mentre Per_1 Per_2 ogni giovedì e saranno accompagnati a scuola dai nonni paterni;
Per_1 Per_2
▪ nell'ipotesi in cui i turni di lavoro di non consentano allo stesso, nel Controparte_1 fine settimana di propria spettanza, di prendere il figlio alle ore 11.00 del sabato, Per_1 resta inteso che il padre prenderà il figlio alle ore 13.00;
▪ al fine di consentire a di godere di una serata libera a settimana Parte_1 da spendere per le proprie esigenze di vita sociale, il mercoledì o il giovedì di ogni settimana la stessa sarà libera di prendere impegni per l'ora della cena (19.30/20.00). In tal caso,
[...]
sarà tenuta a dare preventiva comunicazione a Parte_1 CP_1 dell'impegno preso e quest'ultimo terrà con sé i figli e
[...] Per_1 Per_2
Par prendendoli dalla casa familiare alle ore 18.30 e ivi riportandoli al rientro di
[...]
; Parte_1
▪ il ricorso ad una baby-sitter si renderà necessario nel caso in cui non Controparte_1 riesca a rispettare gli impegni assunti in relazione al calendario di visita dei figli e non riesca
4 a sopperire con l'aiuto dei propri genitori e in relazione al giorno previamente concordato con il quale consente a di godere di una serata libera da impegni Parte_1 dei figli;
▪ la cessione da parte di in favore di della Controparte_1 Parte_1 propria quota-parte dell'importo relativo all'assegno unico erogato per i figli deve intendersi quale concorso da parte dello stesso nel mantenimento di e A tal fine, Per_1 Per_2
si impegna a richiedere annualmente l'attestazione ISEE necessaria Controparte_1 per tale erogazione;
▪ le parti si impegnano a collaborare tra loro affinché venga consentito ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, condividendo ogni scelta e ogni decisione nel preminente interesse dei figli medesimi;
▪ le parti si impegnano, inoltre, a collaborare tra loro affinché venga consentito ai figli di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale:
▪ la regolamentazione delle visite, dei pernottamenti, delle festività e delle vacanze estive riguardanti il figlio sarà fissata dalle parti successivamente, stante la tenera età del Per_2 bambino;
▪ nel preminente rispetto della serenità e dell'equilibrio dei rapporti interpersonali con i figli e e al solo fine di non ingenerare nei figli turbative o situazioni di disagio Per_1 Per_2
o insicurezza, e si impegnano a vivere Parte_1 Controparte_1 le loro future eventuali relazioni personali e sentimentali al di fuori del rapporto con i figli, e ciò fino a quando tali relazioni non presenteranno i caratteri della stabilità e della solidità;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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