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Articolo 8 della Legge 16 novembre 1957, n. 1122
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Articolo 7
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Legge 16 novembre 1957, n. 1122
Articolo 8 della Legge 16 novembre 1957, n. 1122
Versione
18 dicembre 1957
Art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1957
Vedi fonte istituzionale
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