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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5090/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice dott. Barbara De Munari, nel procedimento iscritto al n. r.g. 5090/2024 R.G.
promosso da e con avv. stabilito Michela D'Angelo e avv. Parte_1 Parte_2
Raffaele Romano Piva
Contro
in persona del Sindaco p.t. con avv. Vincenzo Mizzoni e Marina Controparte_1
Lotto
con Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_2
Visti gli atti di causa e le conclusioni formulate delle parti all'udienza del 06.03.2025
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e esponevano che: Parte_1 Parte_2
-i ricorrenti, lei cittadina italiana residente a e lui cittadino nepalese residente in CP_1
Nepal, intrattengono una stabile relazione affettiva da dicembre 2017 e hanno convissuto dapprima in Cina (da settembre 2019) e successivamente in Nepal (da febbraio 2020 a giugno 2022);
- il sig. entrava in Italia nel mese di agosto 2024 con visto turistico e ciò al fine di Pt_2
formalizzare l'unione con la ricorrente attraverso la sottoscrizione di un accordo Pt_1
di convivenza e di procedere quindi alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno;
- in data 07.08.2024 i ricorrenti trasmettevano al Comune di il modulo relativo alla CP_1
dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 co.
36 l. 76/2016;
- in data 14.08.2024 la coppia sottoscriveva un contratto di convivenza ex lege 76/2016 col quale stabiliva la propria dimora comune presso l'abitazione della sig.ra in Pt_1
e provvedeva a regolare i rapporti anche patrimoniali relativi alla vita in comune;
CP_1
Pagina 1 - in data 24.08.2024 i ricorrenti trasmettevano al Comune di il contratto di CP_1
convivenza sopraindicato con istanza di registrazione dell'accordo e di iscrizione del sig. nei registri anagrafici;
Pt_2
- in data 23.09.2024, tuttavia, il Comune di notificava la comunicazione di CP_1
irricevibilità della richiesta di trascrizione del contratto di convivenza e di iscrizione anagrafica attesa la mancanza in capo al sig. cittadino non appartenente Pt_2
all'Unione Europea, di valido permesso di soggiorno quale imprescindibile presupposto per l'iscrizione anagrafica e per il recepimento della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto;
- in data 27.9.2024 il Comune di comunicava, altresì, il rigetto della dichiarazione CP_1
anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 co 36 l. 76/2016;
Ciò premesso, ritenuto sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora sulla base delle argomentazioni indicate in ricorso (che debbono intendersi qui integralmente richiamate) chiedevano: “di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla registrazione del contratto di convivenza da loro concluso in data 14/08/2024 e autenticato dall'avv. stabilito D'Angelo Michela ai sensi della l. 76/2016 nonché di provvedere alla contestuale iscrizione del dott. nel registro anagrafico Parte_2
della popolazione residente;
sempre per l'effetto, ordinare al medesimo Comune di inserire il dott. nello stato di famiglia della dott.ssa ”. Parte_2 Parte_1
Si costituiva in giudizio il che, previa contestazione in fatto e in diritto Controparte_1
dei presupposti dell'azione, così concludeva: “Rigettarsi integralmente il ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra indicati”.
Si costituiva in giudizio il per il tramite della competente Controparte_2
Avvocatura dello Stato formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo accertamento della nullità della notifica dell'atto introduttivo e conseguente riconoscimento della tempestività ad ogni effetto della costituzione erariale: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità in rito delle domande svolte con il procedimento d'urgenza, non correttamente individuato, come sopra chiarito;
- in ogni caso, dichiarare inammissibili o, comunque, respingere le domande proposte da parte ricorrente, per le ragioni esposte”
****
In primo luogo, devo osservarsi che sia il Sindaco di che il CP_1 Controparte_2
sono entrambi soggetti legittimati a resistere nell'odierno giudizio, potendosi richiamare sul
Pagina 2 punto l'orientamento recentemente espresso da questo Tribunale con riguardo ai procedimenti ex art. 95 DPR n. 396/2000, le cui argomentazioni sono del tutto analoghe.
In particolare, il Sindaco è legittimato passivo in qualità di destinatario della domanda di cui al ricorso, mentre la legittimazione del deriva dalla relazione Controparte_2
inter-organica di subordinazione, che assoggetta il Sindaco - ufficiale di governo in quanto delegato ex lege ed organo periferico dell'amministrazione centrale - ai poteri di direttiva e vigilanza in materia anagrafica del stesso;
con riferimento poi alla CP_2
rappresentanza tecnica del Sindaco da parte dell'Avvocatura Civica anziché dell'Avvocatura dello Stato, che rappresenta per legge il (art. 1 R.D. Controparte_2
1611/1933), si richiamano i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il Sindaco, nonostante rappresenti un organo di vertice di un ente territoriale locale ed eserciti funzioni di ufficiale di governo, non è soggetto all'applicabilità delle norme relative al R.D. 1611/1933 - rappresentanza in giudizio dello Stato - e successive modifiche, che conferiscono all'Avvocatura dello Stato, secondo l'art. 11 R.D. cit., il potere di rappresentare in giudizio le amministrazioni statali e quelle ulteriori indicate puntualmente da disposizioni di legge (artt. 43 e 44 RD 1611/1933), tra le quali non è contemplata la figura del Sindaco ufficiale di governo (cfr. Tribunale di Padova, decreto
2020/2024 del 5.3.2024).
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione svolta dal di Controparte_2
nullità della notifica dell'atto introduttivo per essere stata la stessa effettuata presso la sede del a Roma in luogo della prescritta notifica presso la competente sede della CP_2
Avvocatura di Stato in Venezia, in quanto la costituzione in giudizio del sana CP_2
tale nullità per il principio di raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 co. 3 c.p.c..
Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità in rito delle domande svolte con il procedimento d'urgenza per avere a disposizione i ricorrenti la diversa opzione della impugnazione del diniego al rilascio del permesso di soggiorno per non avere le parti formulata una tale richiesta nelle competenti sedi.
Nel merito, va osservato che la domanda cautelare è volta a ottenere la registrazione e la trascrizione del contratto di convivenza concluso dai ricorrenti in data 14.8.2024 con contestuale iscrizione del resistente nel registro della popolazione residente del Pt_2
Comune di CP_1
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
I presupposti per la registrazione di un contratto di convivenza sono:
Pagina 3 -la convivenza di fatto, secondo la nozione delineata dal comma 36 dell'art. 1 della l.
76/2016 c.d. Legge IN (per la quale si intendono «conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da unione civile»);
-la preliminare iscrizione anagrafica della convivenza della coppia quale famiglia anagrafica e ancor prima l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di entrambi i componenti della coppia;
infatti, il comma 37 della l. IN così recita: «ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».
Come evidenziato dalla difesa del convenuto, il sistema delineato dal combinato CP_1
disposto dei commi 36 e 37 prevede l'iscrizione della convivenza di fatto mediante dichiarazione, da parte di entrambi i componenti della coppia, di costituzione della convivenza ovvero di una nuova famiglia anagrafica resa presso l'ufficio anagrafico del
Comune di residenza.
In sintesi, i conviventi di fatto, che intendano ottenere una formalizzazione anagrafica del loro rapporto, sono tenuti a rilasciare all'ufficiale di anagrafe competente, congiuntamente, una dichiarazione circa i presupposti della loro convivenza di fatto cui seguirà, all'esito di dovuti accertamenti, l'iscrizione degli stessi nel medesimo stato di famiglia.
Quindi, le dichiarazioni dei conviventi prima e l'iscrizione anagrafica della nuova famiglia poi, sono adempimenti costitutivi, dal punto di vista anagrafico, della convivenza di fatto.
Ne consegue che l'iscrizione di entrambi i componenti della coppia nell'anagrafe della popolazione residente del medesimo Comune è presupposto per l'iscrizione anagrafica della “convivenza di fatto”, passaggio a sua volta necessario per la successiva registrazione dell'eventuale e diverso contratto di convivenza con cui conviventi hanno inteso disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune ex art. 1 co. 50 l.
(e per l'iscrizione/annotazione/registrazione di ogni altra vicenda relativa a detta CP_3
convivenza di fatto). Tale interpretazione della legge, peraltro, è pienamente conforme alle prescrizioni dettate dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 2012 e n. 78 del 2021
(doc. 10 e 12 del resistente . Controparte_1
Il diniego opposto sul punto dal Comune di appare conforme a legge in quanto, nel CP_1
caso di specie, mancavano tali presupposti in quanto, pur avendo le parti reso le
Pagina 4 dichiarazioni anagrafiche, tali dichiarazioni erano state dichiarate irricevibili per la mancata iscrizione del all'anagrafe e per la sua non iscrivibilità in ragione della Pt_2
mancanza di un valido titolo di soggiorno.
Su questo ultimo punto può osservarsi quanto segue.
Le dichiarazioni dei conviventi e la registrazione anagrafica della convivenza di fatto, che - come detto- costituiscono il presupposto della registrazione del contratto di convivenza, sono regolate dal già richiamato Regolamento anagrafico (il DPR n. 223 del 30.05.1989) e dall'art. 5 del d.l. 5/2012 convertito in l. 35/2012, che prevedono:
1. all'art. 5 co. 1 la possibilità della parte di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 co. 1 lett.
a), b) e c), mediante apposita modulistica (ovverosia la dichiarazione depositata da parte ricorrente sub. 6);
2. all'art. 5 co. 4 e 5 il compimento da parte dell'ufficiale dell'attività di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti.
Tali ultimi requisiti devono essere individuati nella dimora abituale (art. 19 del regolamento anagrafico cit.) e, per i cittadini extra UE, nella regolarità del soggiorno.
Infatti, l'art. 5 co. 3 del D.L. 5/2012, nel dettare la disciplina della procedura di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche e dei conseguenti adempimenti per l'iscrizione, stabilisce che tali iscrizioni avvengano “fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del d.l.vo 286/1998”. Il TU citato (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all'art. 6 co. 7 dispone quanto segue: “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento situazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza”.
Da tale disposizione si evince che, ai fini della iscrizione anagrafica, è necessario che il cittadino extra UE sia regolarmente soggiornante ovvero in possesso di un valido permesso di soggiorno.
Ciò posto, nel caso di specie, correttamente il Comune di ha dichiarato la CP_1
irricevibilità anche delle dichiarazione delle parti (doc. 9) per la mancanza del requisito necessario costituito della sussistenza in capo al richiedente di un valido Pt_2
permesso di soggiorno.
Non appare persuasiva sul punto l'argomentazione spesa da parte ricorrente secondo cui, in deroga al principio generale di cui al d.lgs. 286/1998 che prevede a fini della iscrizione nell'anagrafe del cittadino extra UE la previa titolarità del diritto di soggiorno, sarebbe applicabile al caso di specie la peculiare fattispecie che consente l'iscrizione anagrafica,
Pagina 5 anche in assenza di un autonomo diritto di soggiorno, per lo straniero che sia familiare del cittadino europeo e che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi
(art. 9 di Lgs 30/2007).
Tale norma non appare applicabile al caso di specie poiché a norma dell'art. 2 co. 1 lett. b)
n. 2 del medesimo d.lgs. 30/2007 può essere considerato “familiare”, tra l'altro, “il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro” . Tuttavia, nel caso di specie tra i due ricorrenti non si è costituita una unione registrata sulla base della legislazione italiana proprio in virtù del rigetto opposto sul punto dal di CP_1 CP_1
La domanda svolta dai ricorrenti deve essere, pertanto, rigettata
Le spese di lite sono compensate in ragione della natura della causa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
1.Rigetta il ricorso.
2.Compensa le spese di lite
PADOVA, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice dott. Barbara De Munari, nel procedimento iscritto al n. r.g. 5090/2024 R.G.
promosso da e con avv. stabilito Michela D'Angelo e avv. Parte_1 Parte_2
Raffaele Romano Piva
Contro
in persona del Sindaco p.t. con avv. Vincenzo Mizzoni e Marina Controparte_1
Lotto
con Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_2
Visti gli atti di causa e le conclusioni formulate delle parti all'udienza del 06.03.2025
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e esponevano che: Parte_1 Parte_2
-i ricorrenti, lei cittadina italiana residente a e lui cittadino nepalese residente in CP_1
Nepal, intrattengono una stabile relazione affettiva da dicembre 2017 e hanno convissuto dapprima in Cina (da settembre 2019) e successivamente in Nepal (da febbraio 2020 a giugno 2022);
- il sig. entrava in Italia nel mese di agosto 2024 con visto turistico e ciò al fine di Pt_2
formalizzare l'unione con la ricorrente attraverso la sottoscrizione di un accordo Pt_1
di convivenza e di procedere quindi alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno;
- in data 07.08.2024 i ricorrenti trasmettevano al Comune di il modulo relativo alla CP_1
dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 co.
36 l. 76/2016;
- in data 14.08.2024 la coppia sottoscriveva un contratto di convivenza ex lege 76/2016 col quale stabiliva la propria dimora comune presso l'abitazione della sig.ra in Pt_1
e provvedeva a regolare i rapporti anche patrimoniali relativi alla vita in comune;
CP_1
Pagina 1 - in data 24.08.2024 i ricorrenti trasmettevano al Comune di il contratto di CP_1
convivenza sopraindicato con istanza di registrazione dell'accordo e di iscrizione del sig. nei registri anagrafici;
Pt_2
- in data 23.09.2024, tuttavia, il Comune di notificava la comunicazione di CP_1
irricevibilità della richiesta di trascrizione del contratto di convivenza e di iscrizione anagrafica attesa la mancanza in capo al sig. cittadino non appartenente Pt_2
all'Unione Europea, di valido permesso di soggiorno quale imprescindibile presupposto per l'iscrizione anagrafica e per il recepimento della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto;
- in data 27.9.2024 il Comune di comunicava, altresì, il rigetto della dichiarazione CP_1
anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 co 36 l. 76/2016;
Ciò premesso, ritenuto sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora sulla base delle argomentazioni indicate in ricorso (che debbono intendersi qui integralmente richiamate) chiedevano: “di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla registrazione del contratto di convivenza da loro concluso in data 14/08/2024 e autenticato dall'avv. stabilito D'Angelo Michela ai sensi della l. 76/2016 nonché di provvedere alla contestuale iscrizione del dott. nel registro anagrafico Parte_2
della popolazione residente;
sempre per l'effetto, ordinare al medesimo Comune di inserire il dott. nello stato di famiglia della dott.ssa ”. Parte_2 Parte_1
Si costituiva in giudizio il che, previa contestazione in fatto e in diritto Controparte_1
dei presupposti dell'azione, così concludeva: “Rigettarsi integralmente il ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra indicati”.
Si costituiva in giudizio il per il tramite della competente Controparte_2
Avvocatura dello Stato formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo accertamento della nullità della notifica dell'atto introduttivo e conseguente riconoscimento della tempestività ad ogni effetto della costituzione erariale: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità in rito delle domande svolte con il procedimento d'urgenza, non correttamente individuato, come sopra chiarito;
- in ogni caso, dichiarare inammissibili o, comunque, respingere le domande proposte da parte ricorrente, per le ragioni esposte”
****
In primo luogo, devo osservarsi che sia il Sindaco di che il CP_1 Controparte_2
sono entrambi soggetti legittimati a resistere nell'odierno giudizio, potendosi richiamare sul
Pagina 2 punto l'orientamento recentemente espresso da questo Tribunale con riguardo ai procedimenti ex art. 95 DPR n. 396/2000, le cui argomentazioni sono del tutto analoghe.
In particolare, il Sindaco è legittimato passivo in qualità di destinatario della domanda di cui al ricorso, mentre la legittimazione del deriva dalla relazione Controparte_2
inter-organica di subordinazione, che assoggetta il Sindaco - ufficiale di governo in quanto delegato ex lege ed organo periferico dell'amministrazione centrale - ai poteri di direttiva e vigilanza in materia anagrafica del stesso;
con riferimento poi alla CP_2
rappresentanza tecnica del Sindaco da parte dell'Avvocatura Civica anziché dell'Avvocatura dello Stato, che rappresenta per legge il (art. 1 R.D. Controparte_2
1611/1933), si richiamano i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il Sindaco, nonostante rappresenti un organo di vertice di un ente territoriale locale ed eserciti funzioni di ufficiale di governo, non è soggetto all'applicabilità delle norme relative al R.D. 1611/1933 - rappresentanza in giudizio dello Stato - e successive modifiche, che conferiscono all'Avvocatura dello Stato, secondo l'art. 11 R.D. cit., il potere di rappresentare in giudizio le amministrazioni statali e quelle ulteriori indicate puntualmente da disposizioni di legge (artt. 43 e 44 RD 1611/1933), tra le quali non è contemplata la figura del Sindaco ufficiale di governo (cfr. Tribunale di Padova, decreto
2020/2024 del 5.3.2024).
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione svolta dal di Controparte_2
nullità della notifica dell'atto introduttivo per essere stata la stessa effettuata presso la sede del a Roma in luogo della prescritta notifica presso la competente sede della CP_2
Avvocatura di Stato in Venezia, in quanto la costituzione in giudizio del sana CP_2
tale nullità per il principio di raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 co. 3 c.p.c..
Deve poi essere rigettata l'eccezione di inammissibilità in rito delle domande svolte con il procedimento d'urgenza per avere a disposizione i ricorrenti la diversa opzione della impugnazione del diniego al rilascio del permesso di soggiorno per non avere le parti formulata una tale richiesta nelle competenti sedi.
Nel merito, va osservato che la domanda cautelare è volta a ottenere la registrazione e la trascrizione del contratto di convivenza concluso dai ricorrenti in data 14.8.2024 con contestuale iscrizione del resistente nel registro della popolazione residente del Pt_2
Comune di CP_1
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
I presupposti per la registrazione di un contratto di convivenza sono:
Pagina 3 -la convivenza di fatto, secondo la nozione delineata dal comma 36 dell'art. 1 della l.
76/2016 c.d. Legge IN (per la quale si intendono «conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da unione civile»);
-la preliminare iscrizione anagrafica della convivenza della coppia quale famiglia anagrafica e ancor prima l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di entrambi i componenti della coppia;
infatti, il comma 37 della l. IN così recita: «ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».
Come evidenziato dalla difesa del convenuto, il sistema delineato dal combinato CP_1
disposto dei commi 36 e 37 prevede l'iscrizione della convivenza di fatto mediante dichiarazione, da parte di entrambi i componenti della coppia, di costituzione della convivenza ovvero di una nuova famiglia anagrafica resa presso l'ufficio anagrafico del
Comune di residenza.
In sintesi, i conviventi di fatto, che intendano ottenere una formalizzazione anagrafica del loro rapporto, sono tenuti a rilasciare all'ufficiale di anagrafe competente, congiuntamente, una dichiarazione circa i presupposti della loro convivenza di fatto cui seguirà, all'esito di dovuti accertamenti, l'iscrizione degli stessi nel medesimo stato di famiglia.
Quindi, le dichiarazioni dei conviventi prima e l'iscrizione anagrafica della nuova famiglia poi, sono adempimenti costitutivi, dal punto di vista anagrafico, della convivenza di fatto.
Ne consegue che l'iscrizione di entrambi i componenti della coppia nell'anagrafe della popolazione residente del medesimo Comune è presupposto per l'iscrizione anagrafica della “convivenza di fatto”, passaggio a sua volta necessario per la successiva registrazione dell'eventuale e diverso contratto di convivenza con cui conviventi hanno inteso disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune ex art. 1 co. 50 l.
(e per l'iscrizione/annotazione/registrazione di ogni altra vicenda relativa a detta CP_3
convivenza di fatto). Tale interpretazione della legge, peraltro, è pienamente conforme alle prescrizioni dettate dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 2012 e n. 78 del 2021
(doc. 10 e 12 del resistente . Controparte_1
Il diniego opposto sul punto dal Comune di appare conforme a legge in quanto, nel CP_1
caso di specie, mancavano tali presupposti in quanto, pur avendo le parti reso le
Pagina 4 dichiarazioni anagrafiche, tali dichiarazioni erano state dichiarate irricevibili per la mancata iscrizione del all'anagrafe e per la sua non iscrivibilità in ragione della Pt_2
mancanza di un valido titolo di soggiorno.
Su questo ultimo punto può osservarsi quanto segue.
Le dichiarazioni dei conviventi e la registrazione anagrafica della convivenza di fatto, che - come detto- costituiscono il presupposto della registrazione del contratto di convivenza, sono regolate dal già richiamato Regolamento anagrafico (il DPR n. 223 del 30.05.1989) e dall'art. 5 del d.l. 5/2012 convertito in l. 35/2012, che prevedono:
1. all'art. 5 co. 1 la possibilità della parte di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 co. 1 lett.
a), b) e c), mediante apposita modulistica (ovverosia la dichiarazione depositata da parte ricorrente sub. 6);
2. all'art. 5 co. 4 e 5 il compimento da parte dell'ufficiale dell'attività di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti.
Tali ultimi requisiti devono essere individuati nella dimora abituale (art. 19 del regolamento anagrafico cit.) e, per i cittadini extra UE, nella regolarità del soggiorno.
Infatti, l'art. 5 co. 3 del D.L. 5/2012, nel dettare la disciplina della procedura di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche e dei conseguenti adempimenti per l'iscrizione, stabilisce che tali iscrizioni avvengano “fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del d.l.vo 286/1998”. Il TU citato (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all'art. 6 co. 7 dispone quanto segue: “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento situazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza”.
Da tale disposizione si evince che, ai fini della iscrizione anagrafica, è necessario che il cittadino extra UE sia regolarmente soggiornante ovvero in possesso di un valido permesso di soggiorno.
Ciò posto, nel caso di specie, correttamente il Comune di ha dichiarato la CP_1
irricevibilità anche delle dichiarazione delle parti (doc. 9) per la mancanza del requisito necessario costituito della sussistenza in capo al richiedente di un valido Pt_2
permesso di soggiorno.
Non appare persuasiva sul punto l'argomentazione spesa da parte ricorrente secondo cui, in deroga al principio generale di cui al d.lgs. 286/1998 che prevede a fini della iscrizione nell'anagrafe del cittadino extra UE la previa titolarità del diritto di soggiorno, sarebbe applicabile al caso di specie la peculiare fattispecie che consente l'iscrizione anagrafica,
Pagina 5 anche in assenza di un autonomo diritto di soggiorno, per lo straniero che sia familiare del cittadino europeo e che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi
(art. 9 di Lgs 30/2007).
Tale norma non appare applicabile al caso di specie poiché a norma dell'art. 2 co. 1 lett. b)
n. 2 del medesimo d.lgs. 30/2007 può essere considerato “familiare”, tra l'altro, “il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro” . Tuttavia, nel caso di specie tra i due ricorrenti non si è costituita una unione registrata sulla base della legislazione italiana proprio in virtù del rigetto opposto sul punto dal di CP_1 CP_1
La domanda svolta dai ricorrenti deve essere, pertanto, rigettata
Le spese di lite sono compensate in ragione della natura della causa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
1.Rigetta il ricorso.
2.Compensa le spese di lite
PADOVA, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
Pagina 6