Sentenza 30 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità, la Corte di cassazione, quando l'applicazione di una causa di estinzione del reato richiede un accertamento di merito, deve esaminare gli atti nei limiti propri del giudizio di legittimità e non può compiere valutazioni diverse rispetto a quelle espresse dal giudice di merito.Tuttavia, qualora il convincimento del giudice di merito si sia formato su una prova viziata da nullità, la sentenza deve essere annullata con rinvio affinché il giudice di merito valuti se ricorrano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o per pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito.(Fattispecie in cui era stato dedotto un vizio che rendeva la prova testimoniale, posta a fondamento della sentenza di condanna, affetta da nullità ed in subordine era stata richiesta la prescrizione del reato).
Commentari • 3
- 1. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 11037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11037 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 30/01/2001
1. Dott. TORQUATO GEMELLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - N. 179
3. Dott. BRUNO ROSSI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 37049/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- RD RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2000 dal tribunale monocratico di Rovigo, sezione distaccata di Adria;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Edoardo Fazzioli;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ferme restando le statuizioni civili;
- Udita la parte civile rappresentata dall'avv. Franco Modena che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- Osserva in fatto e in diritto:
1. Con sentenza del 4 aprile 2000 il tribunale monocratico di Rovigo, sezione distaccata di Adria, affermava la responsabilità di RD RO per il reato di cui all'art. 660 c.p., commesso in Loreo fino al 10 ottobre 1995, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita.
2. Contro la predetta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., l'RD, per mezzo del difensore, avv. Raffaello Micucci, deducendo la violazione del diritto alla prova in quanto non gli sarebbe stato consentito il controesame del teste e persona offesa CI IA, vizi della motivazione e la prescrizione del reato, intervenuta dopo la sentenza ed in pendenza del termine per proporre impugnazione.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Come risulta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. l'applicazione di una causa di estinzione del reato, quale appunto la prescrizione invocata in via subordinata dal ricorrente, presuppone che dagli atti "non" risulti "evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", formule di assoluzione che - salvo l'ultima - presuppongono una delibazione in punto di fatto, sia pure in base agli atti già acquisiti, che è preclusa in questa sede di legittimità, involgendo una valutazione di merito. Dunque, nei casi in cui questa corte deve, sia pure in ipotesi, applicare la prescrizione od altra causa estintiva del reato che presuppone un accertamento di merito, non può che riportarsi alle valutazioni compiute dal giudice nella sentenza di condanna o di proscioglimento sottoposta al suo esame. Tuttavia, allorché, come nella fattispecie, è dedotto un vizio che si risolve in una nullità assoluta nella formazione della prova e su tale prova si è formato il convincimento del giudice di merito, poiché questa corte non può sostituirsi nelle valutazioni a tale giudice, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il giudice designato valuti se ricorrono le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato ovvero per assolvere nel merito.
Nella specie dal verbale di trascrizione fonografica della udienza del 14 marzo 2000 risulta che, dopo l'escussione del teste CI IA, il difensore dell'imputato chiese il controesame del testimone che gli venne negato dal giudice con la perentoria affermazione "non ha chiesto il controesame".
Orbene, a parte il fatto che nella specie, il ricorrente aveva diritto di porre domande al teste ai sensi dell'art. 498, comma 2, c.p.p. senza necessità di una previa richiesta di controesame, va rilevato che tale richiesta era stata formulata all'inizio del dibattimento.
Essendosi, pertanto, verificata la nullità denunziata, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Rovigo in composizione monocratica.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Rovigo in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001