Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 166 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 30.05.173), e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Himmanuel Emilio Rinciari, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via G. Amendola n. 1/O, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 23.01.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) in data 20.06.2003;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Scilla (RC) in data 20.06.2003; b) dal matrimonio sono nati due figli: (24.08.2005), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (30.06.2010), minorenne;
c) con Per_2
sentenza n. 166/2024 pubbl. l'08.02.2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 14.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 23.01.2025 da e Parte_1
così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scilla
(RC) in data 20.06.2003 tra e il cui atto Parte_1 Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scilla (RC), atto n. 21, parte 2, serie A, uff. 1, anno 2003, alle seguenti condizioni: “1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in Via Sottolume Pellaro
n. 43 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte_2
, della quale è proprietaria e nella quale continueranno ad abitare i figli in
[...]
convivenza materna, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Per_2
padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) a fine settimana alternati: dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23,00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: il padre li potrà vedere anche nelle giornate del martedì e del giovedì di ogni settimana dalle ore
17.00 alle ore 23.00;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il primo maggio di ogni anno;
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite Parte_1 Parte_2
accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 500,00 (diconsi cinquecento euro), assegno che Per_2
sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
L'assegno di mantenimento sarà in prosieguo aumentato nel caso la capacità finanziaria del sig. miglioreranno;
Parte_3
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun Per_2
genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 5/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università con conseguenti spese e tasse annuali ed eventuali spese di mantenimento fuori sede, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze e viaggi, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
7. La sig.ra avrà a disposizione un'autovettura Crossover o Suv di proprietà del Pt_2
sig. che utilizzerà per le esigenze personali e per quelle dei propri figli”; Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna