Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 46992
CASS
Sentenza 9 novembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen., non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, ma la condotta di deturpamento può anche essere successiva ad altri fatti, sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, pur ritenendo ammissibile il reato de quo in caso di condotta successiva a ripetuti comportamenti di illecito abbandono di rifiuti, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perché il giudice del merito non aveva dato congrua motivazione in ordine alla concreta idoneità causale della condotta di deturpamento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 46992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46992
    Data del deposito : 9 novembre 2004

    Testo completo