Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01747/2026REG.PROV.COLL.
N. 01007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3612/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. OB CH MI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR Campania il provvedimento prot. n. 1155 del 09/02/2018, notificato il 12/03/2018, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha respinto l'istanza di condono prot. n. 1947 del 28/02/1995, ingiungendo l’ottemperanza alle ordinanze n. 63/1995 del 10/02/1995, n. 65 del 04/04/2002 e n. 02/05 del 21/01/2005.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 3612/23 il TAR Campania ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS-ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Error in iudicando sul diniego della domanda di condono prot. n. 1947 del 28/02/1995. Difetto di motivazione della sentenza. Violazione della legge n. 724/1994 – Violazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere; 2) Error in iudiucando – Illegittimità dell’ordine di demolizione e illegittima reiterazione delle precedenti ordinanze di demolizione. Difetto di motivazione della sentenza. Erroneità dei presupposti. Violazione del d.P.R. n. 380/2001 e della l. n. 326/2003. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Contraddittorietà, illogicità, sproporzione; 3) Error in iudicando . Difetto di motivazione della sentenza. Violazione della legge n. 724/1994 – Violazione degli artt. 27, 31, 34 e ss. d.P.R. n. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990 - Eccesso di potere sotto vari profili; 4) Error in iudicando - Difetto di motivazione della sentenza. Violazione della legge n. 724/1994 – Violazione degli artt. 27, 31, 34 e ss. d.P.R. n. 380/2001 – Violazione degli artt. 2 e 3 legge n. 241/1990 - Eccesso di potere sotto vari profili; 5) Error in procedendo – Difetto di motivazione della sentenza. Violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990 – Assenza di adeguata estrinsecazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione dell’atto di demolizione - Violazione dell’art. 97 e 113 Cost.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’11.2.2026, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato, in ragione della sostanziale concordanza tra l’immobile oggetto dell’istanza di condono e quello oggetto di verifica da parte del civico ente.
Inoltre, l’appellante lamenta che, in presenza di plurime istanze di condono, l’Amministrazione avrebbe dapprima dovuto pronunciarsi su queste ultime, e soltanto in caso di esito negativo avrebbe potuto emettere ordinanze di demolizione.
Gli assunti sono infondati.
4. Emerge dalla documentazione in atti che l’originario manufatto, oggetto dell’istanza di condono del 1995, è stato radicalmente modificato, non corrispondendo più, per tipologia e struttura, a quello originario.
Invero, l’immobile oggetto di istanza di condono era costituito da: “ baracca in ferro e lamiere con copertura a cuspide in onduline, con antistante tettoia in ferro e copertura in eternit, con attiguo casellino in cellublock con copertura in lamiere allo stato grezzo ” (cfr. verbale di sequestro del 12.11.1994).
Di seguito, l’originaria struttura è stata “ interamente sostituita da una struttura in muratura con copertura di solaio piano… con dimensioni in superficie raddoppiate ed un portico terrazzo antistante su due lati con copertura in tegole ” (cfr. accertamento eseguito in data 14.3.2002).
Inoltre, l’edificio oggi esistente è articolato in due distinte unità immobiliari abitative.
5. All’evidenza, trattasi di interventi che per natura, tipologia e consistenza volumetrica sono da ritenersi del tutto differenti da quelli costituenti oggetto dell’istanza di condono.
Tali interventi realizzano pertanto una evidente soluzione di continuità rispetto alle opere oggetto della richiesta di rilascio del titolo in sanatoria, la qual cosa legittima pienamente il rigetto dell’istanza di condono, tenuto conto che, come chiarito da questo Consiglio di Stato: “ La presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria ” (C.d.S, sent. n. 2171/22).
6. Non colgono nel segno, invece, le conclusioni di cui alla perizia di parte appellante, essendo esse smentite dal contenuto delle suddette relazioni comunali, che in quanto assistite da fede privilegiata (art. 2700 c.c.), sono revocabili in dubbio soltanto all’esito vittorioso della querela di falso, mai esperita.
7. Alla stessa stregua, non emerge in alcun modo dalla documentazione di parte appellante che le plurime istanze di condono (alcune delle quali non ancora esitate dal civico ente) riguardino distinte parti del manufatto in esame. Anzi, è proprio la parcellizzazione di istanze di condono ad essere contraria alla lettera della legge, pretendendo l’appellante di scindere in maniera artificiosa un immobile che per tipologia, natura e consistenza, va considerato in termini unitari.
Per tali ragioni, del tutto correttamente l’Amministrazione, nel rigettare l’istanza originaria di condono, ha conseguentemente dato atto delle pregresse ordinanze di demolizione, le quali hanno riassunto piena efficacia.
8. Alla luce di tali considerazioni, i primi due motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
9. Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta la lesione del principio di tutela dell’affidamento.
Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, avendo questo Consiglio tempo chiarito (cfr. C.d.S, AP n. 9/17), e di recente ribadito, che: “ L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica, infatti, un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (C.d.S, III, 3.10.2025, n. 7726).
10. Con il quarto motivo di gravame l’appellante deduce che: “ con il provvedimento impugnato non poteva comminare la sanzione della demolizione, ma, al più, data l’esiguità dell’abuso, procedere all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del DPR 380/2001 ” (atto di appello, p. 12).
Il motivo è infondato, e va disatteso, avuto riguardo alla natura dell’abuso realizzato dall’appellante (struttura in muratura con copertura di solaio piano, con dimensioni in superficie raddoppiate, e un portico terrazzo antistante su due lati con copertura in tegole), che escludeva l’irrogazione di sanzioni alternative a quella ripristinatoria.
A tale soluzione non è d’ostacolo la previsione di cui all’art. 34 d.P.R. n. 380/01, atteso che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ L'articolo 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente valutare, prima che venga emesso l'ordine di demolizione dell'abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (C.d.S, VII, 18.8.2023, n. 7822).
11. Va infine disatteso l’ultimo motivo di gravame, con cui l’appellante lamenta la pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale, essendo la giurisprudenza amministrativa pacifica nel ritenere che: “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (C.d.S, VII, 14.4.2025, n. 3168).
12. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
13. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
BI NI, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
OB CH MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB CH MI | BI NI |
IL SEGRETARIO