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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 6205/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 6205/2024, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. AMADUZZI DANIELA presso il cui studio sito in Rubiera (RE), via Emilia Ovest n. 54 è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ZANNONI MONIA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Roma n. 29 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note depositate in data 11.02.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 18.12.2024 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1457/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16-28.12.2021 nel procedimento 3923/2021.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 10.01.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, vivrà Persona_1 con il padre presso il quale trasferirà la propria residenza in Via Parte_2
Fontana n.73 Rubiera (Re);
2) La sig.ra si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento Parte_1 di , la somma mensile di € 250,00 entro il 20 del mese e detto contributo Per_1 sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 01.01.2026. Detto importo verrà accreditato sul c/c del sig. come già effettuato gli scorsi Pt_2 mesi.
3) I ricorrenti concordano sin da ora che l'Assegno Unico, determinato in ragione dell'Isee della sig.ra ma che a seguito del trasferimento di residenza di Parte_1
sarà determinato anche dall'Isee del sig. continuerà ad essere Per_1 Pt_2 percepito al 50% tra le parti genitoriali.
4) I ricorrenti concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 50% ciascuno che qui si intendono integralmente trascritte.
5) Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico ed avuto riguardo all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali;
ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1457/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16-28.12.2021
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 6205/2024, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. AMADUZZI DANIELA presso il cui studio sito in Rubiera (RE), via Emilia Ovest n. 54 è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ZANNONI MONIA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Roma n. 29 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note depositate in data 11.02.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 18.12.2024 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1457/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16-28.12.2021 nel procedimento 3923/2021.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 10.01.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, vivrà Persona_1 con il padre presso il quale trasferirà la propria residenza in Via Parte_2
Fontana n.73 Rubiera (Re);
2) La sig.ra si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento Parte_1 di , la somma mensile di € 250,00 entro il 20 del mese e detto contributo Per_1 sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 01.01.2026. Detto importo verrà accreditato sul c/c del sig. come già effettuato gli scorsi Pt_2 mesi.
3) I ricorrenti concordano sin da ora che l'Assegno Unico, determinato in ragione dell'Isee della sig.ra ma che a seguito del trasferimento di residenza di Parte_1
sarà determinato anche dall'Isee del sig. continuerà ad essere Per_1 Pt_2 percepito al 50% tra le parti genitoriali.
4) I ricorrenti concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, come previste dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, nella misura del 50% ciascuno che qui si intendono integralmente trascritte.
5) Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico ed avuto riguardo all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali;
ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1457/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 16-28.12.2021
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli