CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
TO IO, AT
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10531/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Associazione_1 A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. Dalla Chiesa N. 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13040/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Società_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso provvedimento N. 68143, relativo alla Tari, annualità dal 2017 al 2023, con un importo pari a € 812.230,00.
La ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per il 2017; eccepiva la violazione dell'art. 1, commi 656 e 657, della Legge 147 del 2013, poiché il Comune di Fiumicino non svolgeva attività di raccolta rifiuti in quella specifica area della ricorrente che, a sua volta, provvedeva in maniera autonoma e privata allo smaltimento dei rifiuti su specchio acqueo ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Fiumicino controdeducendo il mancato decorso del termine di prescrizione;
la sussistenza del presupposto ai fini dell'applicabilità della Tari posto che il presupposto della
TARI (art.1 co.641, L. n.147/2013) si sostanzia nel possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
di talché è la disponibilità del locale ed area scoperta che fa sorgere l'obbligo di corresponsione del tributo.
Parte resistente controdeduceva l'omessa presentazione da parte ricorrente di alcuna dichiarazione attestante la produzione di rifiuti speciali che consentono l'applicazione dell'esenzione dall'imposta ed insisteva per il rigetto e la condanna.ù
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che le aree qualificate come specchio acqueo è destinata al deposito delle barche sono assoggettabili alla Tari.
La Corte osserva che per il 2017, l'imposta è prescritta essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Rispetto alle altre annualità, la Corte osserva che parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti in forma privata, mediante terzi e l'avvenuta presentazione delle relative dichiarazioni con conseguente non debenza delle imposte accertate dal Comune di Fiumicino.
Tuttavia, la Corte osserva che parte ricorrente non ha presentato la dichiarazione al Comune, necessaria ai fini del riconoscimento e applicabilità dell'esenzione dall'imposta. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e considerata la complessità della questione compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso .Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
TO IO, AT
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10531/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Associazione_1 A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. Dalla Chiesa N. 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68143 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13040/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Società_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso provvedimento N. 68143, relativo alla Tari, annualità dal 2017 al 2023, con un importo pari a € 812.230,00.
La ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione per il 2017; eccepiva la violazione dell'art. 1, commi 656 e 657, della Legge 147 del 2013, poiché il Comune di Fiumicino non svolgeva attività di raccolta rifiuti in quella specifica area della ricorrente che, a sua volta, provvedeva in maniera autonoma e privata allo smaltimento dei rifiuti su specchio acqueo ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Fiumicino controdeducendo il mancato decorso del termine di prescrizione;
la sussistenza del presupposto ai fini dell'applicabilità della Tari posto che il presupposto della
TARI (art.1 co.641, L. n.147/2013) si sostanzia nel possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
di talché è la disponibilità del locale ed area scoperta che fa sorgere l'obbligo di corresponsione del tributo.
Parte resistente controdeduceva l'omessa presentazione da parte ricorrente di alcuna dichiarazione attestante la produzione di rifiuti speciali che consentono l'applicazione dell'esenzione dall'imposta ed insisteva per il rigetto e la condanna.ù
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che le aree qualificate come specchio acqueo è destinata al deposito delle barche sono assoggettabili alla Tari.
La Corte osserva che per il 2017, l'imposta è prescritta essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Rispetto alle altre annualità, la Corte osserva che parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti in forma privata, mediante terzi e l'avvenuta presentazione delle relative dichiarazioni con conseguente non debenza delle imposte accertate dal Comune di Fiumicino.
Tuttavia, la Corte osserva che parte ricorrente non ha presentato la dichiarazione al Comune, necessaria ai fini del riconoscimento e applicabilità dell'esenzione dall'imposta. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e considerata la complessità della questione compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso .Spese compensate.