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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 747/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Scuderi ed Parte_1
Emiliano Luca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in persona del rettore pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Vincenzo Reina e Maria Lorenza Cernuto, giusta procura in atti;
- Resistente -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato attività lavorativa in favore dell' _1
, prestando servizio presso il
[...] [...]
da giugno 1999 a gennaio 2010, sotto Controparte_2
forma di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 07.01.2010 al 06.01.2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
che, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 07.09.2010 e con avviso del 07.10.2010, l' resistente ha _1
1 deciso di indire ed ha indetto una procedura di stabilizzazione del personale tecnico- amministrativo in servizio assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, impegnandosi, “nel rispetto dei limiti di legge”, a prorogare, nelle more dell'espletamento della procedura medesima, i contratti a termine di coloro i quali nel frattempo non fossero stati ancora stabilizzati;
che egli è stato illegittimamente escluso dalla procedura di stabilizzazione malgrado possedesse i requisiti previsti;
che, pertanto, egli, insieme ad altri colleghi ingiustamente pretermessi, ha proposto ricorso allo scrivente Tribunale, impugnando l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione e chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla partecipazione alla medesima procedura e la sua conseguente inclusione nell'elenco dei destinatari della citata procedura;
che il criterio per stabilire la priorità nella formazione dell'elenco dei dipendenti da stabilizzare era rappresentato dalla, maggiore o minore, anzianità di servizio posseduta;
che il Tribunale etneo ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4279 del 16.12.2014; che il 06.01.2015, secondo la sua originaria scadenza, è venuto a cessare il suo rapporto di lavoro a termine con l' resistente, questa non _1
avendo proceduto alla sua proroga, e ciò a differenza degli altri suoi colleghi che, essendo stati inseriti nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare, si sono visti rinnovato, in coerenza con quanto espressamente statuito nella delibera di indizione della procedura, il contratto di lavoro a tempo determinato in attesa del perfezionamento della stabilizzazione;
di avere quindi proposto appello avverso la citata sentenza di primo grado;
che la Corte territoriale etnea, con sentenza n. 918 del 13.11.2018, ha accolto il gravame, dichiarando il diritto del ricorrente ad essere ammesso alla procedura di stabilizzazione e ad essere incluso nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare “sin dall'avvio della procedura”; che, pertanto,
l' resistente, in esecuzione della citata sentenza, lo ha ammesso alla procedura, _1
disponendo il suo inserimento nell'elenco del personale da stabilizzare e con contratto del
21.12.2018 – avendo già provveduto a stabilizzare coloro che si trovavano nell'elenco in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente e dando atto del suo inserimento retroattivo al posto che precede il n. 191 del medesimo elenco – lo ha assunto a tempo indeterminato;
di avere successivamente appreso, sulla scorta dei documenti che gli erano stati forniti dall'Amministrazione in risposta alla sua richiesta di accesso, che i suoi colleghi e – aventi, al momento Parte_2 Controparte_3 Persona_1
2 dell'avvio della procedura di stabilizzazione, la sua stessa anzianità di servizio ed inseriti nell'elenco del personale stabilizzando ai posti 182, 176 e 186 – avevano avuto prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato sino alla loro definitiva assunzione a tempo indeterminato, avvenuta già in data 01.08.2017, ed avevano usufruito della progressione economica orizzontale bandita dall' nell'ottobre 2015, così transitando nella _1
posizione economica D2.
Tanto premesso e assunta l'illegittimità della condotta datoriale, consistente nella sua esclusione dall'elenco dei dipendenti ammessi alla procedura di stabilizzazione e nella sua ritardata assunzione con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto di avere subito i seguenti pregiudizi:
è rimasto privo di occupazione, pur avendola attivamente cercata, dal 07.01.2015 al
20.12.2018 e, quindi, senza alcuna retribuzione né contribuzione previdenziale per 4 anni, per cui assume di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alla mancata percezione degli emolumenti che gli sarebbero spettati in caso di tempestivo inserimento nell'elenco dei dipendenti stabilizzandi e quantificato in euro 106.406,40, pari all'ammontare lordo delle retribuzioni non corrisposte, in euro 7.585,74 a titolo di TFR non accantonato, né percepito, e in euro 25.324,72, corrispondente all'ammontare dei contributi che si sarebbero dovuti versare sulle retribuzioni non corrisposte di euro
106.406,40 in applicazione di una aliquota media del 23,80%; non ha potuto partecipare alla P.E.O. indetta medio tempore dal datore di lavoro (cui invece, come visto, hanno partecipato i colleghi inseriti nel suddetto elenco e versanti nella sua medesima condizione), per cui, per effetto di tale preclusione, all'atto della stabilizzazione, è stato inquadrato in categoria D1, piuttosto che in categoria D2 ove sarebbe stato inquadrato all'esito del superamento della suddetta PEO, come è avvenuto per i suddetti suoi colleghi, per cui avrebbe diritto al pagamento di euro 76 euro al mese, a titolo di differenze retributive tra il percepito e quanto sarebbe spettato in categoria D2, oltre ad euro 70 euro annuali a titolo di differenze di TFR e alla contribuzione corrispondente alla suddette differenze retributive;
ha potuto partecipare soltanto alla P.E.O. indetta nel 2021 dal datore di lavoro, concorrendo, però, piuttosto che per la posizione D3, per la posizione D2, mentre, ove il rapporto di lavoro fosse correttamente proseguito anche negli anni dal 2015 al 2018, egli
3 sarebbe stato collocato in categoria D2 ed avrebbe avuto diritto a partecipare alla procedura per la progressione nella posizione economica D3, con conseguente danno per la perdita di chance di progredire nella posizione economica D3, da quantificare equitativamente in euro 10.000,00; ha perduto l'anzianità di servizio che avrebbe vantato ove fosse stato correttamente inserito nell'elenco, in quanto non ha potuto svolgere prestazione lavorativa a tempo determinato per quasi 4 anni, è stato assunto a tempo indeterminato con un ritardo di 1 anno e 5 mesi rispetto a colleghi che si trovavano nella sua identica situazione, con conseguente suo asserito diritto alla reintegrazione in forma specifica attraverso la condanna del datore di lavoro pubblico al riconoscimento della suddetta anzianità di servizio, ovvero, in mero subordine, con il risarcimento del pregiudizio per equivalente da quantificare equitativamente in misura non inferiore ad euro 35.000, o in quell'altra misura ritenuta congrua o equa;
ha infine sofferto danni non patrimoniali, consistenti nell'essersi “ritrovato improvvisamente senza alcuna occupazione” a causa del comportamento illegittimo della resistente, danni da quantificare equitativamente in euro 10.000 o in quell'altra somma ritenuta di giustizia.
L'attore ha quindi concluso, domandando al Tribunale adito di: a) accertare il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, nonché l'inadempimento dell' resistente al correlativo obbligo;
b) _1
accertare il suo diritto al risarcimento del danno subito a causa del surriferito inadempimento e della succitata illegittima interruzione;
c) per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, subiti dal ricorrente nella misura indicata nel corpo del ricorso ovvero in quell'altra, maggior o minore somma, ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, nonché al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes sin dall'agosto 2017, e al riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo che va dal 07.01.2015 al luglio 2017.
Instauratosi il contraddittorio, l' resistente si è costituita in giudizio, spiegando _1
articolate difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: per scelta del Consiglio di amministrazione dell' , la _1
4 procedura di stabilizzazione era stata espressamente riservata al solo personale i cui contratti erano finanziati esclusivamente con risorse a carico dell'Amministrazione centrale dell' e che, di conseguenza, il dott. era stato escluso dagli elenchi Pt_3 Pt_1
dei dipendenti da stabilizzare perché, al pari di altri lavoratori versanti nella medesima situazione, le risorse finanziarie impiegate per il finanziamento del suo contratto prevenivano da fondi esterni, essendo egli in servizio presso una struttura (il ) CP_2
che si avvaleva di risorse regionali per il finanziamento di tale specifico ramo di attività, vale a dire per le esigenze delle riserve naturali regionali concesse solo in gestione all'Ateneo; in osservanza della scelta del Consiglio di amministrazione, si era provveduto a garantire la proroga dei contratti a termine prossimi alla scadenza in favore dei soli soggetti ammessi ab origine alla procedura e non anche in favore dei soggetti parimenti contrattualizzati con rapporti a termine, come era il ricorrente, ma a gravare su fondi esterni e per esigenze transeunti, per i quali la primigenia esigenza assunzionale si era concretizzata per l'Ateneo in virtù di rapporti con soggetti terzi, responsabili anche del finanziamento di tali posizioni lavorative per la durata dei progetti corrispondenti;
invero,
l'impegno assunto dal Consiglio di amministrazione di prorogare i contratti a termine era espressamente subordinato al “rispetto dei limiti di legge”, espressione nella quale dovevano “intendersi ricompresi (in linea generale e a prescindere dai successivi interventi giudiziari) il fabbisogno dell'Ateneo, la sussistenza delle relative linee di finanziamento (copertura finanziaria), i limiti di durata dei contratti a temine, ecc.”; in esecuzione della citata sentenza della Corte di appello n. 918 del 13.11.2018, si è
“prontamente” proceduto ad ammettere il ricorrente alla procedura, disponendo il suo inserimento, in applicazione dei criteri di precedenza all'uopo previsti, alla posizione che precede il n. 191 nell'elenco del personale da stabilizzare, e a ciò ha fatto seguito la stipulazione, in data del 21.12.2018, del relativo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
dal riconoscimento, ex post, del diritto dei lavoratori coinvolti alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione non discendeva un onere, per l'Ateneo, di garantire una “continuità temporale a contratti” che, “all'epoca dei fatti,” erano “in scadenza e non prorogabili in ragione dell'esaurimento del fabbisogno e/o della linea di finanziamento corrispondenti”.
5 L'Amministrazione resistente, poi, ha contestato i conteggi delle somme spettanti elaborati dall'attore ed ha sottolineato che, nella non temuta ipotesi in cui fosse ritenuto configurabile un danno al lavoratore da ritardo nella stabilizzazione del rapporto, occorrerebbe tener conto, quale aliunde perceptum, dell'importo di euro 22.155,42, oltre accessori, che erano stati corrisposti al dott. in esecuzione della sentenza dello Pt_1
scrivente Tribunale n. 5896/2019, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, era stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine;
in ogni caso, infine, richiamando conducenti e pertinenti indirizzi giurisprudenziali in tema di corrispettività e sinallagmaticità del rapporto di lavoro, ha rilevato che, in caso di riconoscimento del diritto dell'interessato alla continuità del rapporto di lavoro anche per il periodo compreso tra la cessazione del contratto a termine e l'immissione in ruolo, al ricorrente non potrebbe comunque riconoscersi il diritto a percepire le relative retribuzioni e contribuzioni, trattandosi di
“intervalli non lavorati”, il diritto alla retribuzione presupponendo “necessariamente
l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio” e non potendosi, al contrario, “essere erogata alcuna retribuzione a fronte di prestazioni lavorative non eseguite”.
Infine, quanto alle domande concernenti la mancata opportunità di partecipare alle PEO, la convenuta ha evidenziato che, nell'attuale disciplina del pubblico impiego, “gli avanzamenti economici non si realizzino con l'attribuzione di scatti stipendiali automatici collegati all'anzianità di servizio, essendo, di contro, subordinati all'indizione ed al superamento di specifiche procedure selettive.”, con conseguente esclusione di un diritto del ricorrente ad ottenere la progressione economica e ciò perché i dipendenti accedono
“alla categoria superiore solo ed esclusivamente in caso di positiva conclusione dell'attività valutativa condotta dalle Commissioni all'uopo nominate (sulla base degli specifici indicatori previsti dalla contrattazione collettiva e pur sempre nel limite dei posti individuati come disponibili sulla base delle risorse dedicate).”
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del 02.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
6 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia, rammentando sin d'ora che sulle medesime questioni oggi in contestazione si è già pronunciato lo scrivente Tribunale, in diversa composizione monocratica, con la sentenza n. 2478 del 28.06.2022 (est. P. Mirenda), pronunciata all'esito del proc. n.
1435/2022 R.G. promosso da , altra dipendente a tempo determinato che Parte_4 si trovava nella identica posizione dell'odierno ricorrente: la condivisibile e condivisa motivazione di tale sentenza viene richiamata e parzialmente trascritta in questa sede ex art. 118 disp. att. codice di rito civile, anche con riferimento alla menzione dei documenti allegati che corrisponde perfettamente alla numerazione dei documenti allegati all'odierno ricorso.
2.1. Come osservato, parte ricorrente fonda le proprie pretese sull'accertamento compiuto dalla sentenza n. 918/2018 della Corte d'Appello di Catania Sezione Lavoro con la quale, in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale alle dipendenze dell' _1
indette nel 2010, è stato riconosciuto il suo diritto “all'inserimento - col
[...]
concorso degli ulteriori requisiti ivi previsti - nel relativo elenco sin dall'avvio della procedura in oggetto, con conseguente condanna dell' a Controparte_1 dare attuazione a tale diritto”.
In ragione di ciò, l'attore deduce che il rapporto di lavoro, interrottosi nel gennaio 2015 per scadenza naturale del contratto a termine e instaurato ex novo nel dicembre 2018 con l'assunzione a tempo indeterminato, avrebbe dovuto proseguire ininterrottamente, prorogandosi di anno in anno fino alla stabilizzazione.
Espone, quindi, vari motivi di doglianza che possono essere ricondotti a due distinti profili: uno relativo al risarcimento del danno patito in ragione della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro a termine;
l'altro relativo alla richiesta di retrodatazione del rapporto a tempo indeterminato (che, secondo la prospettazione del ricorrente, si sarebbe già dovuto instaurare nell'agosto 2017) e al riconoscimento dell'anzianità di servizio che lo stesso si sarebbe visto riconosciuta se il rapporto di lavoro fosse proseguito continuativamente ed ininterrottamente sino al momento della instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
2.2. Come giustamente evidenziato nella citata sentenza, la valutazione in ordine alla fondatezza di entrambi i profili di doglianza “dipende dall'accertamento relativo all'esistenza in capo all' dell'obbligo di assicurare la continuità del rapporto _1
7 attraverso il sistema delle proroghe del contratto a termine, fino alla data di stabilizzazione. L'indagine sulla sussistenza di tale obbligo condiziona, infatti, sia
l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, sia la possibilità di retrodatazione del rapporto e il riconoscimento della chiesta anzianità ai fini giuridici.”.
A tal riguardo, lo scrivente Tribunale ha evidenziato che “l' , con l'avviso di _1
indizione della procedura di stabilizzazione n. 6190 del 7.12.2010, ricalcando quanto già deciso con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.9.2010, si era impegnata a prorogare i contratti del personale assunto a tempo determinato per evitare che, nelle more dei termini di conclusione della procedura di stabilizzazione, i dipendenti ne rimanessero esclusi. A tal fine, l'art. 3 lett. a) del suddetto avviso prevedeva che “l'amministrazione si impegna, nel rispetto dei limiti di legge, a prorogare, nelle more del completamento delle procedure in argomento, i contratti a tempo determinato che alla data della loro scadenza non siano stati ancora trasformati in rapporti a tempo indeterminato”.
Si ritiene che con tale previsione l' abbia assunto un obbligo nei confronti dei _1 dipendenti inseriti nell'elenco di stabilizzazione, vincolandosi alla proroga dei relativi contratti in modo tale da rendere effettivo il risultato della procedura di stabilizzazione, atteso che in mancanza di proroga i rapporti si sarebbero irrimediabilmente risolti, impedendo la successiva assunzione a tempo indeterminato.
Non coglie nel segno la difesa di parte resistente che, per escludere la portata vincolante dell'impegno assunto, ha fatto riferimento alla necessità che le proroghe avvenissero nel rispetto del “limiti di legge”, dovendo osservarsi che questi ultimi non escludono di per sé che l'amministrazione abbia validamente assunto un vincolo di proroga, potendo semmai
i limiti intervenire come fattore successivo di contenimento delle proroghe concedibili. In altri termini, una volta assunto l'obbligo di proroga, ad esso l' si sarebbe potuta _1
legittimamente sottrarre indicando puntualmente gli eventuali limiti di organico, di fabbisogno o finanziari ostativi all'ulteriore durata dei contratti a termine, circostanza che nel caso di specie non si è verificata. Invero, l'Amministrazione non ha individuato nessuna specifica ragione ostativa alla proroga del contratto a termine della ricorrente, limitandosi genericamente ad eccepire nella memoria difensiva che “non è dato comprendere … come dal riconoscimento, ex post, del diritto dei lavoratori coinvolti alla partecipazione della procedura di stabilizzazione parte ricorrente possa inferire la sussistenza di un onere, per
8 l'Ateneo, di garantire una continuità temporale a contratti, all'epoca dei fatti, in scadenza
e non prorogabili in ragione dell'esaurimento del fabbisogno e/o della linea di finanziamento corrispondent[e]… in tale contesto inevitabilmente doveva tenersi conto … del fabbisogno dell'Ateneo, delle linee di finanziamento (copertura finanziaria), limiti di durata dei contratti a termine, ecc…”.
Tali ragioni non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di condizioni specifiche e puntuali che abbiano impedito la proroga dei contratti.
Viceversa, la ricorrente ha provato documentalmente che altri dipendenti aventi la sua stessa anzianità di servizio o anzianità minore (criterio utile per la collocazione nell'elenco degli stabilizzandi ai sensi dell'art 1, lett. c) dell'avviso n. 6190 del 2010), ossia dipendenti che si sarebbero trovati in una posizione analoga o successiva alla sua, avevano ottenuto le proroghe dei propri contratti a termine fino alla data di intervenuta stabilizzazione
(contratto a termine della ricorrente, limitandosi genericamente ad eccepire nella memoria difensiva che “non è dato comprendere … come dal riconoscimento, ex post, del diritto dei lavoratori coinvolti alla partecipazione della procedura di stabilizzazione parte ricorrente possa inferire la sussistenza di un onere, per l'Ateneo, di garantire una continuità temporale a contratti, all'epoca dei fatti, in scadenza e non prorogabili in ragione dell'esaurimento del fabbisogno e/o della linea di finanziamento corrispondent[e]… in tale contesto inevitabilmente doveva tenersi conto … del fabbisogno dell'Ateneo, delle linee di finanziamento (copertura finanziaria), limiti di durata dei contratti a termine, ecc…”.
Tali ragioni non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di condizioni specifiche e puntuali che abbiano impedito la proroga dei contratti.
Viceversa, la ricorrente ha provato documentalmente che altri dipendenti aventi la sua stessa anzianità di servizio o anzianità minore (criterio utile per la collocazione nell'elenco degli stabilizzandi ai sensi dell'art 1, lett. c) dell'avviso n. 6190 del 2010), ossia dipendenti che si sarebbero trovati in una posizione analoga o successiva alla sua, avevano ottenuto le proroghe dei propri contratti a termine fino alla data di intervenuta stabilizzazione (cfr. all. 11 al ricorso - nota di riscontro sull'istanza di accesso agli atti - e all.
5 - elenco degli ammessi alla procedura di stabilizzazione). Nella documentazione versata in atti si fa riferimento in particolare a , assunta come la ricorrente in data 7 Controparte_3
9 gennaio 2010 e inserita in elenco alla posizione n. 176; ad e a Parte_2 [...]
, entrambi assunti nell'aprile 2010 e inseriti in elenco rispettivamente alle posizioni Per_1 nn. 182 e 186; rispetto a tali dipendenti l' ha confermato di aver prorogato i _1
contratti a termine fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, avvenuta nel 2017.
Da tale confronto si ricava che nulla avrebbe ostato alla proroga del contratto a tempo determinato della ricorrente se la stessa fosse stata per tempo ammessa alla procedura di stabilizzazione, come nulla ha, effettivamente, precluso la proroga disposta in relazione ad altri partecipanti con medesima o minore anzianità di servizio. Ne consegue che, una volta riconosciuto il diritto all'inserimento in elenco e alla partecipazione alla procedura, può affermarsi che il contratto della ricorrente avrebbe dovuto essere prorogato, al pari degli altri dipendenti, con relativa prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità fino alla stabilizzazione.
L'accertamento positivo del diritto della ricorrente alla proroga del contratto consente di passare all'esame della fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate a titolo di danno patrimoniale per il pregiudizio sofferto nel periodo di forzata e illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
In tale arco di tempo, la ricorrente lamenta di avere subito un danno patrimoniale correlato alla mancata percezione delle retribuzioni e del tfr che le sarebbero spettati in ragione della proroga dei contratti a tempo determinato, cui aggiunge l'ulteriore pregiudizio derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali. Lamenta Parte altresì il pregiudizio economico per non aver potuto partecipare alla nell'anno 2015, che le avrebbe consentito di ottenere l'inquadramento nella categoria D2; in conseguenza, lamenta anche il danno da perdita della chance di progredire alla posizione economica
D3 e ne commisura il risarcimento alla differenza retributiva tra le posizioni economiche.
La domanda di risarcimento del danno, sotto tali profili, è parzialmente fondata.
Quanto alla voce di danno rappresentata dalla mancata percezione delle retribuzioni per tutto il periodo in cui si sarebbe sviluppata la proroga (dal gennaio 2015 al dicembre
2018), deve precisarsi che l'ammontare della retribuzione viene invocato dalla ricorrente come elemento parametrico per la quantificazione del danno e non come un diritto alla retribuzione in senso proprio. Ciò in quanto l'erogazione della retribuzione è
10 necessariamente correlata al principio di corrispettività e presuppone lo svolgimento di attività lavorativa, in mancanza della quale è evidente che non può essere vantato alcun diritto alla percezione della stessa.
Diversa è la pretesa avanzata in questa sede.
Muovendo dal presupposto, per come sopra accertato, che il rapporto di lavoro non si sarebbe dovuto interrompere e avrebbe dovuto proseguire mediante proroghe, la ricorrente fa valere una situazione giuridica soggettiva analoga a quella del lavoratore che, ingiustificatamente, non è stato assunto dalla pubblica amministrazione o lo è stato in ritardo, inadempimento dal quale discende che il datore di lavoro è tenuto a risarcire i danni conseguenti, che possono qualificarsi in termini di lucro cessante e determinarsi in rapporto alle mancate retribuzioni. Difatti, in ipotesi in cui si lamenti l'inadempimento per la mancata istaurazione (id est nel caso di specie, prosecuzione) del rapporto di lavoro, il danno patito riguarda le retribuzioni che il lavoratore avrebbe dovuto percepire per il periodo di inadempimento e tale danno può ritenersi provato per presunzione se ne è accertato il presupposto, ossia che in quel periodo di tempo il rapporto di lavoro si sarebbe dovuto svolgere (mentre così non è avvenuto a causa dell'inadempimento del datore di lavoro).
In tema di risarcimento del danno da ritardata assunzione, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che: “l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che, prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento o l'atto facciano espressamente retroagire;
in tale ipotesi, il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà il medesimo all'epoca non esisteva ancora […]; pertanto, rispetto agli effetti per i quali il menzionato provvedimento costitutivo non stabilisca esplicitamente la retroazione, non può ammettersi azione di adempimento, ma solo il risarcimento del danno;
[…] il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua
11 occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento” (Cass. n. 16665/2020 e negli stessi termini Cass n.
25225/2020, Cass. n. 9193/2018, Cass. n. 1492/2018, Cass. n. 7858/2008).
I principi espressi dalla Corte in materia di tardiva assunzione possono estendersi al caso di specie, atteso che attraverso la proroga dei contratti la ricorrente avrebbe ottenuto analogo effetto di prosecuzione del rapporto di lavoro.”.
Sul tema del danno da ritardata o mancata assunzione, oltre a quanto minuziosamente argomentato nella sentenza n. 2478/2022 e sopra riportato, si deve rammentare che, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A.” comporta “il sorgere di una responsabilità da inadempimento” contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16665, relativa ad ipotesi inadempimento di obblighi di assunzione a seguito di espletamento di concorso per il reclutamento di personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
nello stesso si veda in precedenza Cass. Sez. lav. 14.06.2012, n. 9807 e Cass. Sez. lav. 20.01.2009, n.
1399).
Quanto alla individuazione delle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata assunzione, i giudici di legittimità hanno affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"
(Cass. Sez. lav. n. 16665/2020 cit.; Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16664; Cass. Sez. lav.
05.06.2017, n. 13940; Cass. Sez. lav. 14.12.2007, n. 26822).
12 La Cassazione ha poi escluso che il lavoratore che agisca per il risarcimento abbia “l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata” o tardiva “attribuzione del posto
e, quindi, nella perdita delle conseguenti retribuzioni” (Cass. Sez. lav. 05.11.2024, n.
28380; Cass. Sez. lav. 25.07.2023, n. 22294).
Ed ancora si è precisato che il profilo dell'aliunde perceptum, e cioè dell'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative,
“integra un'eccezione, sia pure in senso lato”, che, come tale, “deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogniqualvolta si discuta da danno da lucro cessante”, “non potendosi quindi imporre sul lavoratore che si assuma danneggiato un contrario onere di allegazione e prova” (Cass. Sez. lav. n. 28380/2024 cit.; Cass. Sez. lav.
n. 22294/2023; Cass. Sez. lav. 14.06.2022, n. 19163; Cass. Sez. lav. 31.01.2017, n. 2499;
Cass. Sez. lav. 12.05.2025, n. 9616).
E nella specie, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito sul presupposto della tardiva costituzione del rapporto di lavoro per effetto della condotta dell'ente resistente, come detto da ritenere illegittima, e della messa in mora effettuata tramite domanda di mediazione volontaria (v. doc. n. 15 fasc. ric.); in ogni caso, poi,
l'attore, sebbene, come detto, non avesse uno specifico onere di allegazione in tal senso, ha esplicitamente dedotto di essere rimasto inoccupato nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto a termine (07.01.2015) e la data della immissione in ruolo
(21.12.2018).
2.3. Per quanto concerne la quantificazione delle somme spettanti – si ricordi – a titolo risarcitorio e non già prettamente retributivo, lo scrivente organo giudicante ritiene corretto il riferimento parametrico alle retribuzioni che il ricorrente non ha percepito nel suddetto periodo dal 07.01.2015 al 20.12.2018 (atteso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha avuto efficacia a decorrere dal 21.12.2018: v. doc. n. 14 fasc. ric.) e che sono state correttamente conteggiate, al lordo delle ritenute di legge (Cass. Sez. Lav.
28.09.2011, n. 19790), dal C.T.P. dell'attore nella relazione allegata al n. 17 del ricorso.
Il C.T.P., dott. ha preso in considerazione le diverse voci retributive previste Per_2
dalla contrattazione collettiva per i dipendenti universitari di categoria D1 (stipendio
13 tabellare;
indennità integrativa speciale;
indennità di Ateneo;
indennità di vacanza contrattuale;
elemento perequativo;
indennità accessoria) e le ha minuziosamente calcolate per il periodo di riferimento (da gennaio 2015 a dicembre 2018), applicando gli incrementi previsti dai contratti collettivi di settore via via succedutisi nel tempo, e cioè il C.C.N.L. del Comparto “Università” del 27.01.2005 (tabella E per quanto concerne l'importo dell'Indennità di Ateneo), il C.C.N.L. del Comparto Università del 12.03.2009 (tabella B)
e il C.C.N.L. del Comparto “Istruzione e ricerca” del 19.04.2018 (tabelle B2 e C2),
Comparto nel quale, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13.07.2016, sono confluiti i previgenti autonomi comparti
“Istruzione”, “Università” ed “Enti di ”. CP_4
I citati contratti collettivi, peraltro, sono stati integralmente allegati al ricorso (v. doc. n. 17 fasc. ric.) e, comunque, il loro testo avrebbe dovuto essere reperito d'ufficio, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, il contratto collettivo nel pubblico impiego contrattualizzato è conoscibile ex officio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, al suo reperimento, anche a prescindere dall'iniziativa di parte (fra le più recenti v. Cass. Sez. lav. 22.07.2024, n. 20135 e Cass. Sez. lav.
26.09.2024, n. 25772/ord.).
Dalla somma complessivamente quantificata in ricorso e nella relazione del C.T.P. di euro
106.406,40, tuttavia, va detratto l'importo di euro di 1.696,65 conteggiato a titolo di indennità accessoria, trattandosi di emolumento accessorio condizionato all'esistenza delle risorse disponibili del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale ex artt. 67 e 70 del C.C.N.L. 09.08.2000, così ottenendo un totale dovuto di euro 104.709,75.
A differenza di quanto ritenuto nella citata sentenza n. 2478/2022, che si è limitata sul punto ad emettere nei confronti dell'ente resistente una condanna generica, lo scrivente organo giudicante reputa che la parte resistente debba essere specificamente condannata al pagamento della citata somma, positivamente determinata, oltre accessori, stante che l'attore ha formulato una domanda precisa anche in ordine alla determinazione del quantum spettante ed ha allegato dettagliati conteggi al riguardo, la cui corretta elaborazione sulla scorta delle tabelle retributive previste dalla disciplina collettiva, peraltro, rende superfluo l'espletamento di C.T.U. sul tema.
14 Inoltre, sempre a differenza di quanto statuito nella citata sentenza, si ritiene di non dovere ricomprendere nella pronuncia di condanna le somme pretese a titolo di differenze di T.F.R. maturate in relazione alla citata somma da riconoscere per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro a termine e l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante che, come più volte sopra osservato, si tratta di importi riconosciuti a titolo risarcitorio e non già prettamente retributivo ed essendo il T.F.R. nient'altro che una retribuzione differita.
Infine, questa volta in adesione a quanto affermato nella suddetta sentenza, non possono
“essere incluse nel risarcimento del danno le somme che sarebbero alla ricorrente spettate
a titolo contributivo in quanto, ferma la considerazione che il lavoratore non vanta un proprio diritto di credito ai contributi nei confronti del datore di lavoro, in ogni caso il rapporto previdenziale presuppone l'effettiva esistenza di quello di lavoro subordinato, sicché, se quest'ultimo manca (o lo stesso viene considerato solo virtualmente ai fini della quantificazione del danno patrimoniale), non può essere preteso il risarcimento del danno per il rapporto previdenziale del quale è assente il presupposto costitutivo (in tali termini
Cass. n. 25225/2020, già citata). In casi di tal tipo la valutazione può dirsi analoga a quella che si compie con riferimento alla retribuzione: mancando il rapporto di lavoro, non sussiste né un diritto alla retribuzione vera e propria, né un diritto alla contribuzione, perché non si è mai costituito il rapporto previdenziale.”.
2.4. Peraltro, dalla suddetta somma da riconoscere a titolo risarcitorio non si ritiene detraibile nella specie alcun aliunde perceptum, atteso che il ricorrente (sebbene non fosse onerato in tal senso) ha allegato e documentalmente dimostrato di essere rimasto inoccupato nel periodo in contestazione e che l'Amministrazione datrice (al contrario gravata di uno specifico onere sul tema) ha semplicemente dedotto che al dott. , in Pt_1
esecuzione della sentenza dello scrivente Tribunale n. 5896/2019, era stata liquidata la somma di euro 22.155,42, oltre accessori: tuttavia, mentre in quel giudizio si controverteva del risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine, nell'odierno giudizio si controverte del risarcimento del danno connesso alla tardiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla mancata prosecuzione, nelle more della immissione in ruolo, del rapporto di lavoro a termine.
15 2.5. Analizziamo adesso le doglianze aventi ad oggetto l'impossibilità di partecipare alla procedura di PEO indetta nel 2015, con conseguente mancato inquadramento del ricorrente nella posizione economica D2, e nella effettiva partecipazione alla procedura di PEO indetta nel 2021, alla quale lo stesso, però, ha concorso quale dipendente di categoria D1 e non già D2, così essendogli stato precluso l'ulteriore avanzamento nella posizione economica D3.
Sul tema, lo scrivente organo giudicante condivide interamente le motivazioni e le conclusioni reiettive adottate nella citata sentenza n. 2478 del 28.06.2022, nella quale, partendo dal presupposto del carattere non automatico degli avanzamenti di carriera, si è osservato che “le progressioni economiche nel pubblico impiego non avvengono sulla base di automatismi, ma sono riconosciute all'esito di procedure a carattere selettivo che, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, tengano conto della capacità e dell'esperienza maturata dai dipendenti (art. 52 D.lgs. 165/2001).
Il CCNL Università del 16 ottobre 2008 per il quadriennio 2006-2009 disciplina le procedure orizzontali agli artt. 79 e ss. e, in particolare, all'art. 82 esclude automatismi legati all'anzianità nella progressione economica e fissa i criteri di selezione e gli indicatori da adottare per la valutazione dei dipendenti.
La possibilità di riconoscere in capo al dipendente un diritto alla progressione economica deve quindi passare attraverso la dimostrazione dell'esito positivo della procedura selettiva (cfr. in tal senso Cass. n. 27932/2020 pronunciatasi su dipendenti del comparto sanità), esito che nel caso di specie non è stato sufficientemente dimostrato dalla ricorrente, non avendo essa allegato la sussistenza di requisiti che le avrebbero consentito
Parte il superamento della .
Parte ricorrente ha inteso ricavare il proprio diritto all'inquadramento superiore dalla mera affermazione che altri soggetti collocati utilmente nella graduatoria avevano ottenuto, durante il periodo di proroga del contratto, un inquadramento in posizione economica D2. Tale argomento non è tuttavia sufficiente per riconoscere che anche la ricorrente avrebbe ottenuto la progressione, in quanto ciascun lavoratore è soggetto a valutazione individuale che prescinde del tutto dall'altrui esito positivo della procedura.
Deve anzi osservarsi che dal mero confronto con i dipendenti e CP_3 Pt_2
per come sollecitato dalla ricorrente, possono trarsi conclusioni opposte rispetto Per_1
16 alle pretese avanzate in giudizio. Invero, dalla documentazione in atti (all. 11) risulta che
i dipendenti con anzianità di servizio minore ( e hanno ottenuto la Pt_2 Per_1
progressione economica nel 2016, ossia prima della dipendente con la stessa anzianità di servizio della ricorrente ( , che l'ha ottenuta nel 2017. Tale circostanza CP_3
conferma che non può riconoscersi nessun automatismo operativo nella progressione economica, mancando qualsiasi elemento utile per affermare che la ricorrente avrebbe positivamente superato la procedura e in che tempi.
Manca quindi la prova, sotto tale profilo, del danno lamentato e ciò anche con riferimento alla progressione economica dalla posizione D2 alla posizione D3, il cui pregiudizio deve essere escluso, pur se configurato in termini di perdita di chance, una volta escluso il danno relativo al mancato conseguimento della posizione economica presupposta.”.
Sull'argomento delle procedure di PEO, invero, la Suprema Corte ha sottolineato che “nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni;
così, attraverso
l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi,
a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori;
il tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio” (Cass. Sez. lav. 07.12.2020, n.
27932/ord.).
2.6. Venendo ora all'esame della richiesta di retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.08.2017, anche in questo caso il ricorrente fonda la propria pretesa sul confronto con la posizione giuridica dei già citati dipendenti inseriti ab origine nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare i quali, avendo anzianità di servizio comparabile alla sua, sono stati assunti a tempo indeterminato dall'Università alla data sopra indicata: il ricorrente sostiene che la tempestiva partecipazione alla procedura
17 avrebbe consentito anche a lui di essere stabilizzato proprio in data 01.08.2017, anziché nel dicembre 2018.
Sul punto, si osserva che l'avviso di stabilizzazione n. 6190 del 2010 (v. doc. n. 4 fasc, ric.) prevedeva all'art. 1 lett. c) che i partecipanti sarebbero stati collocati in elenco tenendo conto, in primo luogo, “dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente nella posizione di lavoratore a tempo determinato”, mentre il successivo art. 2 prevedeva che l'amministrazione avrebbe attivato “il meccanismo di trasformazione dei predetti rapporti
a tempo determinato nel rispetto dell'ordine di precedenza determinato ai sensi del precedente art. 1, punto c), e fino all'esaurimento degli iscritti nell'elenco[…]”.
Ciò posto, si deve osservare che il ricorrente, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato il 07.01.2010, si sarebbe collocato in elenco alla posizione 176 o 177 (avendo pari anzianità di ); dal riconoscimento di tale collocazione discende che Controparte_3
lo stesso avrebbe ottenuto la stabilizzazione al più tardi in data 01.08.2017, essendo stati assunti in quel momento sia la come detto avente la sua medesima anzianità, CP_3
che gli altri due dipendenti con anzianità minore ( in posizione 182 e in Pt_2 Per_1
posizione 186), i quali si trovavano in ordine di precedenza successivo a quello che doveva essere correttamente attribuito al dott. . Pt_1
Il ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento della retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 01.08.2017.
Quanto al riconoscimento dell'anzianità, ai fini giuridici, per il periodo residuo in cui il rapporto a tempo determinato avrebbe dovuto proseguire in regime di proroga, vale a dire dal 07.01.2015 al luglio 2017, invece, la domanda non può essere accolta.
Invero, come correttamente evidenziato nella sentenza dello scrivente Tribunale n.
2478/2022, “in disparte dalla considerazione che la stabilizzazione non implica la prosecuzione del precedente rapporto a tempo determinato (possibilità esclusa dall'art. 36
D.lgs. 165/2001 e dal principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso), ma comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con effetti ex nunc, l'eventuale riconoscimento per ragioni equitative e di non discriminazione del periodo lavorativo pregresso presuppone che in quell'arco di tempo siano state effettivamente svolte mansioni.”.
18 In tal senso è orientata la costante giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi sulle procedure di stabilizzazione ex L. 296/2006 dei ricercatori a tempo determinato degli enti di ricerca, valorizza l'identità e la continuità sostanziale tra le funzioni svolte in forza del contratto a termine e quelle di cui al contratto a tempo indeterminato (Cass. Sez. lav.
23.11.2017, n. 27950; Cass. Sez. lav. 22.03.2018, n. 7112/ord.; Cass. Sez. lav. 06.02.2019,
n. 3473; Cass. Sez. lav. 01.03.2019, n. 6146; Cass. Sez. lav. 19.02.2020, n. 4195; Cass.
Sez. lav. 22.05.2020, n. 9491/ord.; Cass. Sez. lav. 10.11.2022, n. 33226).
I giudici di legittimità hanno affermato in proposito che, in caso di sopravvenuta stabilizzazione, “al lavoratore deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019)” (Cass. Sez. lav. n. 4195/2020 cit. e n. 33226/2022 cit.).
Nella stessa direzione si è sostenuto che “il riconoscimento dell'anzianità, dopo
l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo
l'immissione in ruolo” (Cass. Sez. lav. 05.01.2024, n. 336/ord.).
I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “il riconoscimento dell'anzianità preruolo, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro menzionato attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta
19 dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e, quindi, se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo” (Cass. Sez. lav. 18.08.2022, n. 24896/ord. che richiama sul punto la citata Cass., Sez. lav. n. 4195/2020).
Nel caso di specie è pacifico che, nel periodo sopra indicato, il ricorrente non abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' ed anzi è proprio la mancata prestazione _1 di lavoro ciò di cui si lamenta l'attore; pertanto, non sono “state svolte mansioni la cui valorizzazione mediante il riconoscimento dell'anzianità pregressa sia eventualmente dovuta. Manca invero lo stesso presupposto fattuale per il riconoscimento dell'anzianità, non essendo stata prestata in quel periodo alcuna attività lavorativa e non avendo, quindi,” il “ricorrente maturato esperienza la cui considerazione sia stata ingiustamente esclusa.”
(v. la più volte citata sentenza di questo Tribunale n. 2478/2022).
2.7. Analizziamo, infine, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che risulta infondata, non essendo state adeguatamente allegate e provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli di tipo non patrimoniale patite dal ricorrente e non potendo riconoscersi alcun risarcimento del danno in re ipsa, in assenza di adeguate allegazioni e prove.
Non è sufficiente, al riguardo, la deduzione secondo cui “nella specie è evidente il danno subito dal ricorrente che per effetto dell'illegittimo comportamento dell'Università si è ritrovato improvvisamente senza alcuna occupazione” (pag. 11 e 12 del ricorso) che si caratterizza per genericità ad astrattezza, prospettando una mera potenzialità lesiva della condotta datoriale.
La giurisprudenza della Suprema Corte citata da parte ricorrente (Cass. 20466/2020, peraltro relativa alla diversa fattispecie di demansionamento) non consente di pervenire a soluzioni di segno opposto, in quanto la valutazione del danno in via equitativa, ivi ammessa, presuppone pur sempre l'adeguata soddisfazione degli oneri di allegazione e prova, rimanendo escluso che il giudice possa prescindere dall'indicazione di elementi di fatto circostanziati per determinare le conseguenze pregiudizievoli patite dal lavoratore
(cfr. Cass. 28810/2020 e negli stessi termini Cass. n. 29407/2017, Cass. n. 1248/2011).
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati, con conseguente retrodatazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna di controparte al risarcimento del danno per la mancata proroga del contratto a tempo
20 determinato sino al momento della immissione in ruolo, con conseguente condanna dell' resistente a pagare al ricorrente la suddetta somma di euro 104.709,75, oltre _1
accessori; con riferimento a tutte le altre domande, invece, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali – liquidate nell'intero nella somma di euro 3.281,00 – debbano essere compensate nella misura del
50%, mentre il restante 50% vada posto a carico dell'ente resistente, da ritenere soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 747/2022 R.G. lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara il diritto di al risarcimento del danno per mancata Parte_1 proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto, condanna l' _1
a pagare a titolo risarcitorio in favore del ricorrente la somma di euro
[...]
104.709,75, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
dichiara la retrodatazione, ai fini giuridici, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra e l' alla data del 01.08.2017; Parte_1 Controparte_1
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali tra le parti nella misura del 50%; condanna l'Università resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del restante 50% delle spese del giudizio, per un importo pari ad euro 1.640,50, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge.
Catania, 6 aprile 2024
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 747/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Scuderi ed Parte_1
Emiliano Luca, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in persona del rettore pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Vincenzo Reina e Maria Lorenza Cernuto, giusta procura in atti;
- Resistente -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato attività lavorativa in favore dell' _1
, prestando servizio presso il
[...] [...]
da giugno 1999 a gennaio 2010, sotto Controparte_2
forma di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 07.01.2010 al 06.01.2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
che, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 07.09.2010 e con avviso del 07.10.2010, l' resistente ha _1
1 deciso di indire ed ha indetto una procedura di stabilizzazione del personale tecnico- amministrativo in servizio assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, impegnandosi, “nel rispetto dei limiti di legge”, a prorogare, nelle more dell'espletamento della procedura medesima, i contratti a termine di coloro i quali nel frattempo non fossero stati ancora stabilizzati;
che egli è stato illegittimamente escluso dalla procedura di stabilizzazione malgrado possedesse i requisiti previsti;
che, pertanto, egli, insieme ad altri colleghi ingiustamente pretermessi, ha proposto ricorso allo scrivente Tribunale, impugnando l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione e chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla partecipazione alla medesima procedura e la sua conseguente inclusione nell'elenco dei destinatari della citata procedura;
che il criterio per stabilire la priorità nella formazione dell'elenco dei dipendenti da stabilizzare era rappresentato dalla, maggiore o minore, anzianità di servizio posseduta;
che il Tribunale etneo ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4279 del 16.12.2014; che il 06.01.2015, secondo la sua originaria scadenza, è venuto a cessare il suo rapporto di lavoro a termine con l' resistente, questa non _1
avendo proceduto alla sua proroga, e ciò a differenza degli altri suoi colleghi che, essendo stati inseriti nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare, si sono visti rinnovato, in coerenza con quanto espressamente statuito nella delibera di indizione della procedura, il contratto di lavoro a tempo determinato in attesa del perfezionamento della stabilizzazione;
di avere quindi proposto appello avverso la citata sentenza di primo grado;
che la Corte territoriale etnea, con sentenza n. 918 del 13.11.2018, ha accolto il gravame, dichiarando il diritto del ricorrente ad essere ammesso alla procedura di stabilizzazione e ad essere incluso nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare “sin dall'avvio della procedura”; che, pertanto,
l' resistente, in esecuzione della citata sentenza, lo ha ammesso alla procedura, _1
disponendo il suo inserimento nell'elenco del personale da stabilizzare e con contratto del
21.12.2018 – avendo già provveduto a stabilizzare coloro che si trovavano nell'elenco in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente e dando atto del suo inserimento retroattivo al posto che precede il n. 191 del medesimo elenco – lo ha assunto a tempo indeterminato;
di avere successivamente appreso, sulla scorta dei documenti che gli erano stati forniti dall'Amministrazione in risposta alla sua richiesta di accesso, che i suoi colleghi e – aventi, al momento Parte_2 Controparte_3 Persona_1
2 dell'avvio della procedura di stabilizzazione, la sua stessa anzianità di servizio ed inseriti nell'elenco del personale stabilizzando ai posti 182, 176 e 186 – avevano avuto prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato sino alla loro definitiva assunzione a tempo indeterminato, avvenuta già in data 01.08.2017, ed avevano usufruito della progressione economica orizzontale bandita dall' nell'ottobre 2015, così transitando nella _1
posizione economica D2.
Tanto premesso e assunta l'illegittimità della condotta datoriale, consistente nella sua esclusione dall'elenco dei dipendenti ammessi alla procedura di stabilizzazione e nella sua ritardata assunzione con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto di avere subito i seguenti pregiudizi:
è rimasto privo di occupazione, pur avendola attivamente cercata, dal 07.01.2015 al
20.12.2018 e, quindi, senza alcuna retribuzione né contribuzione previdenziale per 4 anni, per cui assume di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alla mancata percezione degli emolumenti che gli sarebbero spettati in caso di tempestivo inserimento nell'elenco dei dipendenti stabilizzandi e quantificato in euro 106.406,40, pari all'ammontare lordo delle retribuzioni non corrisposte, in euro 7.585,74 a titolo di TFR non accantonato, né percepito, e in euro 25.324,72, corrispondente all'ammontare dei contributi che si sarebbero dovuti versare sulle retribuzioni non corrisposte di euro
106.406,40 in applicazione di una aliquota media del 23,80%; non ha potuto partecipare alla P.E.O. indetta medio tempore dal datore di lavoro (cui invece, come visto, hanno partecipato i colleghi inseriti nel suddetto elenco e versanti nella sua medesima condizione), per cui, per effetto di tale preclusione, all'atto della stabilizzazione, è stato inquadrato in categoria D1, piuttosto che in categoria D2 ove sarebbe stato inquadrato all'esito del superamento della suddetta PEO, come è avvenuto per i suddetti suoi colleghi, per cui avrebbe diritto al pagamento di euro 76 euro al mese, a titolo di differenze retributive tra il percepito e quanto sarebbe spettato in categoria D2, oltre ad euro 70 euro annuali a titolo di differenze di TFR e alla contribuzione corrispondente alla suddette differenze retributive;
ha potuto partecipare soltanto alla P.E.O. indetta nel 2021 dal datore di lavoro, concorrendo, però, piuttosto che per la posizione D3, per la posizione D2, mentre, ove il rapporto di lavoro fosse correttamente proseguito anche negli anni dal 2015 al 2018, egli
3 sarebbe stato collocato in categoria D2 ed avrebbe avuto diritto a partecipare alla procedura per la progressione nella posizione economica D3, con conseguente danno per la perdita di chance di progredire nella posizione economica D3, da quantificare equitativamente in euro 10.000,00; ha perduto l'anzianità di servizio che avrebbe vantato ove fosse stato correttamente inserito nell'elenco, in quanto non ha potuto svolgere prestazione lavorativa a tempo determinato per quasi 4 anni, è stato assunto a tempo indeterminato con un ritardo di 1 anno e 5 mesi rispetto a colleghi che si trovavano nella sua identica situazione, con conseguente suo asserito diritto alla reintegrazione in forma specifica attraverso la condanna del datore di lavoro pubblico al riconoscimento della suddetta anzianità di servizio, ovvero, in mero subordine, con il risarcimento del pregiudizio per equivalente da quantificare equitativamente in misura non inferiore ad euro 35.000, o in quell'altra misura ritenuta congrua o equa;
ha infine sofferto danni non patrimoniali, consistenti nell'essersi “ritrovato improvvisamente senza alcuna occupazione” a causa del comportamento illegittimo della resistente, danni da quantificare equitativamente in euro 10.000 o in quell'altra somma ritenuta di giustizia.
L'attore ha quindi concluso, domandando al Tribunale adito di: a) accertare il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, nonché l'inadempimento dell' resistente al correlativo obbligo;
b) _1
accertare il suo diritto al risarcimento del danno subito a causa del surriferito inadempimento e della succitata illegittima interruzione;
c) per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, subiti dal ricorrente nella misura indicata nel corpo del ricorso ovvero in quell'altra, maggior o minore somma, ritenuta di giustizia, anche a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, nonché al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato inter partes sin dall'agosto 2017, e al riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo che va dal 07.01.2015 al luglio 2017.
Instauratosi il contraddittorio, l' resistente si è costituita in giudizio, spiegando _1
articolate difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: per scelta del Consiglio di amministrazione dell' , la _1
4 procedura di stabilizzazione era stata espressamente riservata al solo personale i cui contratti erano finanziati esclusivamente con risorse a carico dell'Amministrazione centrale dell' e che, di conseguenza, il dott. era stato escluso dagli elenchi Pt_3 Pt_1
dei dipendenti da stabilizzare perché, al pari di altri lavoratori versanti nella medesima situazione, le risorse finanziarie impiegate per il finanziamento del suo contratto prevenivano da fondi esterni, essendo egli in servizio presso una struttura (il ) CP_2
che si avvaleva di risorse regionali per il finanziamento di tale specifico ramo di attività, vale a dire per le esigenze delle riserve naturali regionali concesse solo in gestione all'Ateneo; in osservanza della scelta del Consiglio di amministrazione, si era provveduto a garantire la proroga dei contratti a termine prossimi alla scadenza in favore dei soli soggetti ammessi ab origine alla procedura e non anche in favore dei soggetti parimenti contrattualizzati con rapporti a termine, come era il ricorrente, ma a gravare su fondi esterni e per esigenze transeunti, per i quali la primigenia esigenza assunzionale si era concretizzata per l'Ateneo in virtù di rapporti con soggetti terzi, responsabili anche del finanziamento di tali posizioni lavorative per la durata dei progetti corrispondenti;
invero,
l'impegno assunto dal Consiglio di amministrazione di prorogare i contratti a termine era espressamente subordinato al “rispetto dei limiti di legge”, espressione nella quale dovevano “intendersi ricompresi (in linea generale e a prescindere dai successivi interventi giudiziari) il fabbisogno dell'Ateneo, la sussistenza delle relative linee di finanziamento (copertura finanziaria), i limiti di durata dei contratti a temine, ecc.”; in esecuzione della citata sentenza della Corte di appello n. 918 del 13.11.2018, si è
“prontamente” proceduto ad ammettere il ricorrente alla procedura, disponendo il suo inserimento, in applicazione dei criteri di precedenza all'uopo previsti, alla posizione che precede il n. 191 nell'elenco del personale da stabilizzare, e a ciò ha fatto seguito la stipulazione, in data del 21.12.2018, del relativo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
dal riconoscimento, ex post, del diritto dei lavoratori coinvolti alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione non discendeva un onere, per l'Ateneo, di garantire una “continuità temporale a contratti” che, “all'epoca dei fatti,” erano “in scadenza e non prorogabili in ragione dell'esaurimento del fabbisogno e/o della linea di finanziamento corrispondenti”.
5 L'Amministrazione resistente, poi, ha contestato i conteggi delle somme spettanti elaborati dall'attore ed ha sottolineato che, nella non temuta ipotesi in cui fosse ritenuto configurabile un danno al lavoratore da ritardo nella stabilizzazione del rapporto, occorrerebbe tener conto, quale aliunde perceptum, dell'importo di euro 22.155,42, oltre accessori, che erano stati corrisposti al dott. in esecuzione della sentenza dello Pt_1
scrivente Tribunale n. 5896/2019, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, era stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine;
in ogni caso, infine, richiamando conducenti e pertinenti indirizzi giurisprudenziali in tema di corrispettività e sinallagmaticità del rapporto di lavoro, ha rilevato che, in caso di riconoscimento del diritto dell'interessato alla continuità del rapporto di lavoro anche per il periodo compreso tra la cessazione del contratto a termine e l'immissione in ruolo, al ricorrente non potrebbe comunque riconoscersi il diritto a percepire le relative retribuzioni e contribuzioni, trattandosi di
“intervalli non lavorati”, il diritto alla retribuzione presupponendo “necessariamente
l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio” e non potendosi, al contrario, “essere erogata alcuna retribuzione a fronte di prestazioni lavorative non eseguite”.
Infine, quanto alle domande concernenti la mancata opportunità di partecipare alle PEO, la convenuta ha evidenziato che, nell'attuale disciplina del pubblico impiego, “gli avanzamenti economici non si realizzino con l'attribuzione di scatti stipendiali automatici collegati all'anzianità di servizio, essendo, di contro, subordinati all'indizione ed al superamento di specifiche procedure selettive.”, con conseguente esclusione di un diritto del ricorrente ad ottenere la progressione economica e ciò perché i dipendenti accedono
“alla categoria superiore solo ed esclusivamente in caso di positiva conclusione dell'attività valutativa condotta dalle Commissioni all'uopo nominate (sulla base degli specifici indicatori previsti dalla contrattazione collettiva e pur sempre nel limite dei posti individuati come disponibili sulla base delle risorse dedicate).”
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del 02.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127- ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
6 2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia, rammentando sin d'ora che sulle medesime questioni oggi in contestazione si è già pronunciato lo scrivente Tribunale, in diversa composizione monocratica, con la sentenza n. 2478 del 28.06.2022 (est. P. Mirenda), pronunciata all'esito del proc. n.
1435/2022 R.G. promosso da , altra dipendente a tempo determinato che Parte_4 si trovava nella identica posizione dell'odierno ricorrente: la condivisibile e condivisa motivazione di tale sentenza viene richiamata e parzialmente trascritta in questa sede ex art. 118 disp. att. codice di rito civile, anche con riferimento alla menzione dei documenti allegati che corrisponde perfettamente alla numerazione dei documenti allegati all'odierno ricorso.
2.1. Come osservato, parte ricorrente fonda le proprie pretese sull'accertamento compiuto dalla sentenza n. 918/2018 della Corte d'Appello di Catania Sezione Lavoro con la quale, in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale alle dipendenze dell' _1
indette nel 2010, è stato riconosciuto il suo diritto “all'inserimento - col
[...]
concorso degli ulteriori requisiti ivi previsti - nel relativo elenco sin dall'avvio della procedura in oggetto, con conseguente condanna dell' a Controparte_1 dare attuazione a tale diritto”.
In ragione di ciò, l'attore deduce che il rapporto di lavoro, interrottosi nel gennaio 2015 per scadenza naturale del contratto a termine e instaurato ex novo nel dicembre 2018 con l'assunzione a tempo indeterminato, avrebbe dovuto proseguire ininterrottamente, prorogandosi di anno in anno fino alla stabilizzazione.
Espone, quindi, vari motivi di doglianza che possono essere ricondotti a due distinti profili: uno relativo al risarcimento del danno patito in ragione della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro a termine;
l'altro relativo alla richiesta di retrodatazione del rapporto a tempo indeterminato (che, secondo la prospettazione del ricorrente, si sarebbe già dovuto instaurare nell'agosto 2017) e al riconoscimento dell'anzianità di servizio che lo stesso si sarebbe visto riconosciuta se il rapporto di lavoro fosse proseguito continuativamente ed ininterrottamente sino al momento della instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
2.2. Come giustamente evidenziato nella citata sentenza, la valutazione in ordine alla fondatezza di entrambi i profili di doglianza “dipende dall'accertamento relativo all'esistenza in capo all' dell'obbligo di assicurare la continuità del rapporto _1
7 attraverso il sistema delle proroghe del contratto a termine, fino alla data di stabilizzazione. L'indagine sulla sussistenza di tale obbligo condiziona, infatti, sia
l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, sia la possibilità di retrodatazione del rapporto e il riconoscimento della chiesta anzianità ai fini giuridici.”.
A tal riguardo, lo scrivente Tribunale ha evidenziato che “l' , con l'avviso di _1
indizione della procedura di stabilizzazione n. 6190 del 7.12.2010, ricalcando quanto già deciso con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.9.2010, si era impegnata a prorogare i contratti del personale assunto a tempo determinato per evitare che, nelle more dei termini di conclusione della procedura di stabilizzazione, i dipendenti ne rimanessero esclusi. A tal fine, l'art. 3 lett. a) del suddetto avviso prevedeva che “l'amministrazione si impegna, nel rispetto dei limiti di legge, a prorogare, nelle more del completamento delle procedure in argomento, i contratti a tempo determinato che alla data della loro scadenza non siano stati ancora trasformati in rapporti a tempo indeterminato”.
Si ritiene che con tale previsione l' abbia assunto un obbligo nei confronti dei _1 dipendenti inseriti nell'elenco di stabilizzazione, vincolandosi alla proroga dei relativi contratti in modo tale da rendere effettivo il risultato della procedura di stabilizzazione, atteso che in mancanza di proroga i rapporti si sarebbero irrimediabilmente risolti, impedendo la successiva assunzione a tempo indeterminato.
Non coglie nel segno la difesa di parte resistente che, per escludere la portata vincolante dell'impegno assunto, ha fatto riferimento alla necessità che le proroghe avvenissero nel rispetto del “limiti di legge”, dovendo osservarsi che questi ultimi non escludono di per sé che l'amministrazione abbia validamente assunto un vincolo di proroga, potendo semmai
i limiti intervenire come fattore successivo di contenimento delle proroghe concedibili. In altri termini, una volta assunto l'obbligo di proroga, ad esso l' si sarebbe potuta _1
legittimamente sottrarre indicando puntualmente gli eventuali limiti di organico, di fabbisogno o finanziari ostativi all'ulteriore durata dei contratti a termine, circostanza che nel caso di specie non si è verificata. Invero, l'Amministrazione non ha individuato nessuna specifica ragione ostativa alla proroga del contratto a termine della ricorrente, limitandosi genericamente ad eccepire nella memoria difensiva che “non è dato comprendere … come dal riconoscimento, ex post, del diritto dei lavoratori coinvolti alla partecipazione della procedura di stabilizzazione parte ricorrente possa inferire la sussistenza di un onere, per
8 l'Ateneo, di garantire una continuità temporale a contratti, all'epoca dei fatti, in scadenza
e non prorogabili in ragione dell'esaurimento del fabbisogno e/o della linea di finanziamento corrispondent[e]… in tale contesto inevitabilmente doveva tenersi conto … del fabbisogno dell'Ateneo, delle linee di finanziamento (copertura finanziaria), limiti di durata dei contratti a termine, ecc…”.
Tali ragioni non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di condizioni specifiche e puntuali che abbiano impedito la proroga dei contratti.
Viceversa, la ricorrente ha provato documentalmente che altri dipendenti aventi la sua stessa anzianità di servizio o anzianità minore (criterio utile per la collocazione nell'elenco degli stabilizzandi ai sensi dell'art 1, lett. c) dell'avviso n. 6190 del 2010), ossia dipendenti che si sarebbero trovati in una posizione analoga o successiva alla sua, avevano ottenuto le proroghe dei propri contratti a termine fino alla data di intervenuta stabilizzazione
(contratto a termine della ricorrente, limitandosi genericamente ad eccepire nella memoria difensiva che “non è dato comprendere … come dal riconoscimento, ex post, del diritto dei lavoratori coinvolti alla partecipazione della procedura di stabilizzazione parte ricorrente possa inferire la sussistenza di un onere, per l'Ateneo, di garantire una continuità temporale a contratti, all'epoca dei fatti, in scadenza e non prorogabili in ragione dell'esaurimento del fabbisogno e/o della linea di finanziamento corrispondent[e]… in tale contesto inevitabilmente doveva tenersi conto … del fabbisogno dell'Ateneo, delle linee di finanziamento (copertura finanziaria), limiti di durata dei contratti a termine, ecc…”.
Tali ragioni non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di condizioni specifiche e puntuali che abbiano impedito la proroga dei contratti.
Viceversa, la ricorrente ha provato documentalmente che altri dipendenti aventi la sua stessa anzianità di servizio o anzianità minore (criterio utile per la collocazione nell'elenco degli stabilizzandi ai sensi dell'art 1, lett. c) dell'avviso n. 6190 del 2010), ossia dipendenti che si sarebbero trovati in una posizione analoga o successiva alla sua, avevano ottenuto le proroghe dei propri contratti a termine fino alla data di intervenuta stabilizzazione (cfr. all. 11 al ricorso - nota di riscontro sull'istanza di accesso agli atti - e all.
5 - elenco degli ammessi alla procedura di stabilizzazione). Nella documentazione versata in atti si fa riferimento in particolare a , assunta come la ricorrente in data 7 Controparte_3
9 gennaio 2010 e inserita in elenco alla posizione n. 176; ad e a Parte_2 [...]
, entrambi assunti nell'aprile 2010 e inseriti in elenco rispettivamente alle posizioni Per_1 nn. 182 e 186; rispetto a tali dipendenti l' ha confermato di aver prorogato i _1
contratti a termine fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, avvenuta nel 2017.
Da tale confronto si ricava che nulla avrebbe ostato alla proroga del contratto a tempo determinato della ricorrente se la stessa fosse stata per tempo ammessa alla procedura di stabilizzazione, come nulla ha, effettivamente, precluso la proroga disposta in relazione ad altri partecipanti con medesima o minore anzianità di servizio. Ne consegue che, una volta riconosciuto il diritto all'inserimento in elenco e alla partecipazione alla procedura, può affermarsi che il contratto della ricorrente avrebbe dovuto essere prorogato, al pari degli altri dipendenti, con relativa prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità fino alla stabilizzazione.
L'accertamento positivo del diritto della ricorrente alla proroga del contratto consente di passare all'esame della fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate a titolo di danno patrimoniale per il pregiudizio sofferto nel periodo di forzata e illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
In tale arco di tempo, la ricorrente lamenta di avere subito un danno patrimoniale correlato alla mancata percezione delle retribuzioni e del tfr che le sarebbero spettati in ragione della proroga dei contratti a tempo determinato, cui aggiunge l'ulteriore pregiudizio derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali. Lamenta Parte altresì il pregiudizio economico per non aver potuto partecipare alla nell'anno 2015, che le avrebbe consentito di ottenere l'inquadramento nella categoria D2; in conseguenza, lamenta anche il danno da perdita della chance di progredire alla posizione economica
D3 e ne commisura il risarcimento alla differenza retributiva tra le posizioni economiche.
La domanda di risarcimento del danno, sotto tali profili, è parzialmente fondata.
Quanto alla voce di danno rappresentata dalla mancata percezione delle retribuzioni per tutto il periodo in cui si sarebbe sviluppata la proroga (dal gennaio 2015 al dicembre
2018), deve precisarsi che l'ammontare della retribuzione viene invocato dalla ricorrente come elemento parametrico per la quantificazione del danno e non come un diritto alla retribuzione in senso proprio. Ciò in quanto l'erogazione della retribuzione è
10 necessariamente correlata al principio di corrispettività e presuppone lo svolgimento di attività lavorativa, in mancanza della quale è evidente che non può essere vantato alcun diritto alla percezione della stessa.
Diversa è la pretesa avanzata in questa sede.
Muovendo dal presupposto, per come sopra accertato, che il rapporto di lavoro non si sarebbe dovuto interrompere e avrebbe dovuto proseguire mediante proroghe, la ricorrente fa valere una situazione giuridica soggettiva analoga a quella del lavoratore che, ingiustificatamente, non è stato assunto dalla pubblica amministrazione o lo è stato in ritardo, inadempimento dal quale discende che il datore di lavoro è tenuto a risarcire i danni conseguenti, che possono qualificarsi in termini di lucro cessante e determinarsi in rapporto alle mancate retribuzioni. Difatti, in ipotesi in cui si lamenti l'inadempimento per la mancata istaurazione (id est nel caso di specie, prosecuzione) del rapporto di lavoro, il danno patito riguarda le retribuzioni che il lavoratore avrebbe dovuto percepire per il periodo di inadempimento e tale danno può ritenersi provato per presunzione se ne è accertato il presupposto, ossia che in quel periodo di tempo il rapporto di lavoro si sarebbe dovuto svolgere (mentre così non è avvenuto a causa dell'inadempimento del datore di lavoro).
In tema di risarcimento del danno da ritardata assunzione, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che: “l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che, prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento o l'atto facciano espressamente retroagire;
in tale ipotesi, il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà il medesimo all'epoca non esisteva ancora […]; pertanto, rispetto agli effetti per i quali il menzionato provvedimento costitutivo non stabilisca esplicitamente la retroazione, non può ammettersi azione di adempimento, ma solo il risarcimento del danno;
[…] il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua
11 occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento” (Cass. n. 16665/2020 e negli stessi termini Cass n.
25225/2020, Cass. n. 9193/2018, Cass. n. 1492/2018, Cass. n. 7858/2008).
I principi espressi dalla Corte in materia di tardiva assunzione possono estendersi al caso di specie, atteso che attraverso la proroga dei contratti la ricorrente avrebbe ottenuto analogo effetto di prosecuzione del rapporto di lavoro.”.
Sul tema del danno da ritardata o mancata assunzione, oltre a quanto minuziosamente argomentato nella sentenza n. 2478/2022 e sopra riportato, si deve rammentare che, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A.” comporta “il sorgere di una responsabilità da inadempimento” contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16665, relativa ad ipotesi inadempimento di obblighi di assunzione a seguito di espletamento di concorso per il reclutamento di personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
nello stesso si veda in precedenza Cass. Sez. lav. 14.06.2012, n. 9807 e Cass. Sez. lav. 20.01.2009, n.
1399).
Quanto alla individuazione delle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata assunzione, i giudici di legittimità hanno affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"
(Cass. Sez. lav. n. 16665/2020 cit.; Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16664; Cass. Sez. lav.
05.06.2017, n. 13940; Cass. Sez. lav. 14.12.2007, n. 26822).
12 La Cassazione ha poi escluso che il lavoratore che agisca per il risarcimento abbia “l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata” o tardiva “attribuzione del posto
e, quindi, nella perdita delle conseguenti retribuzioni” (Cass. Sez. lav. 05.11.2024, n.
28380; Cass. Sez. lav. 25.07.2023, n. 22294).
Ed ancora si è precisato che il profilo dell'aliunde perceptum, e cioè dell'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative,
“integra un'eccezione, sia pure in senso lato”, che, come tale, “deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogniqualvolta si discuta da danno da lucro cessante”, “non potendosi quindi imporre sul lavoratore che si assuma danneggiato un contrario onere di allegazione e prova” (Cass. Sez. lav. n. 28380/2024 cit.; Cass. Sez. lav.
n. 22294/2023; Cass. Sez. lav. 14.06.2022, n. 19163; Cass. Sez. lav. 31.01.2017, n. 2499;
Cass. Sez. lav. 12.05.2025, n. 9616).
E nella specie, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito sul presupposto della tardiva costituzione del rapporto di lavoro per effetto della condotta dell'ente resistente, come detto da ritenere illegittima, e della messa in mora effettuata tramite domanda di mediazione volontaria (v. doc. n. 15 fasc. ric.); in ogni caso, poi,
l'attore, sebbene, come detto, non avesse uno specifico onere di allegazione in tal senso, ha esplicitamente dedotto di essere rimasto inoccupato nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto a termine (07.01.2015) e la data della immissione in ruolo
(21.12.2018).
2.3. Per quanto concerne la quantificazione delle somme spettanti – si ricordi – a titolo risarcitorio e non già prettamente retributivo, lo scrivente organo giudicante ritiene corretto il riferimento parametrico alle retribuzioni che il ricorrente non ha percepito nel suddetto periodo dal 07.01.2015 al 20.12.2018 (atteso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha avuto efficacia a decorrere dal 21.12.2018: v. doc. n. 14 fasc. ric.) e che sono state correttamente conteggiate, al lordo delle ritenute di legge (Cass. Sez. Lav.
28.09.2011, n. 19790), dal C.T.P. dell'attore nella relazione allegata al n. 17 del ricorso.
Il C.T.P., dott. ha preso in considerazione le diverse voci retributive previste Per_2
dalla contrattazione collettiva per i dipendenti universitari di categoria D1 (stipendio
13 tabellare;
indennità integrativa speciale;
indennità di Ateneo;
indennità di vacanza contrattuale;
elemento perequativo;
indennità accessoria) e le ha minuziosamente calcolate per il periodo di riferimento (da gennaio 2015 a dicembre 2018), applicando gli incrementi previsti dai contratti collettivi di settore via via succedutisi nel tempo, e cioè il C.C.N.L. del Comparto “Università” del 27.01.2005 (tabella E per quanto concerne l'importo dell'Indennità di Ateneo), il C.C.N.L. del Comparto Università del 12.03.2009 (tabella B)
e il C.C.N.L. del Comparto “Istruzione e ricerca” del 19.04.2018 (tabelle B2 e C2),
Comparto nel quale, ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13.07.2016, sono confluiti i previgenti autonomi comparti
“Istruzione”, “Università” ed “Enti di ”. CP_4
I citati contratti collettivi, peraltro, sono stati integralmente allegati al ricorso (v. doc. n. 17 fasc. ric.) e, comunque, il loro testo avrebbe dovuto essere reperito d'ufficio, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, il contratto collettivo nel pubblico impiego contrattualizzato è conoscibile ex officio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, al suo reperimento, anche a prescindere dall'iniziativa di parte (fra le più recenti v. Cass. Sez. lav. 22.07.2024, n. 20135 e Cass. Sez. lav.
26.09.2024, n. 25772/ord.).
Dalla somma complessivamente quantificata in ricorso e nella relazione del C.T.P. di euro
106.406,40, tuttavia, va detratto l'importo di euro di 1.696,65 conteggiato a titolo di indennità accessoria, trattandosi di emolumento accessorio condizionato all'esistenza delle risorse disponibili del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale ex artt. 67 e 70 del C.C.N.L. 09.08.2000, così ottenendo un totale dovuto di euro 104.709,75.
A differenza di quanto ritenuto nella citata sentenza n. 2478/2022, che si è limitata sul punto ad emettere nei confronti dell'ente resistente una condanna generica, lo scrivente organo giudicante reputa che la parte resistente debba essere specificamente condannata al pagamento della citata somma, positivamente determinata, oltre accessori, stante che l'attore ha formulato una domanda precisa anche in ordine alla determinazione del quantum spettante ed ha allegato dettagliati conteggi al riguardo, la cui corretta elaborazione sulla scorta delle tabelle retributive previste dalla disciplina collettiva, peraltro, rende superfluo l'espletamento di C.T.U. sul tema.
14 Inoltre, sempre a differenza di quanto statuito nella citata sentenza, si ritiene di non dovere ricomprendere nella pronuncia di condanna le somme pretese a titolo di differenze di T.F.R. maturate in relazione alla citata somma da riconoscere per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro a termine e l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante che, come più volte sopra osservato, si tratta di importi riconosciuti a titolo risarcitorio e non già prettamente retributivo ed essendo il T.F.R. nient'altro che una retribuzione differita.
Infine, questa volta in adesione a quanto affermato nella suddetta sentenza, non possono
“essere incluse nel risarcimento del danno le somme che sarebbero alla ricorrente spettate
a titolo contributivo in quanto, ferma la considerazione che il lavoratore non vanta un proprio diritto di credito ai contributi nei confronti del datore di lavoro, in ogni caso il rapporto previdenziale presuppone l'effettiva esistenza di quello di lavoro subordinato, sicché, se quest'ultimo manca (o lo stesso viene considerato solo virtualmente ai fini della quantificazione del danno patrimoniale), non può essere preteso il risarcimento del danno per il rapporto previdenziale del quale è assente il presupposto costitutivo (in tali termini
Cass. n. 25225/2020, già citata). In casi di tal tipo la valutazione può dirsi analoga a quella che si compie con riferimento alla retribuzione: mancando il rapporto di lavoro, non sussiste né un diritto alla retribuzione vera e propria, né un diritto alla contribuzione, perché non si è mai costituito il rapporto previdenziale.”.
2.4. Peraltro, dalla suddetta somma da riconoscere a titolo risarcitorio non si ritiene detraibile nella specie alcun aliunde perceptum, atteso che il ricorrente (sebbene non fosse onerato in tal senso) ha allegato e documentalmente dimostrato di essere rimasto inoccupato nel periodo in contestazione e che l'Amministrazione datrice (al contrario gravata di uno specifico onere sul tema) ha semplicemente dedotto che al dott. , in Pt_1
esecuzione della sentenza dello scrivente Tribunale n. 5896/2019, era stata liquidata la somma di euro 22.155,42, oltre accessori: tuttavia, mentre in quel giudizio si controverteva del risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine, nell'odierno giudizio si controverte del risarcimento del danno connesso alla tardiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla mancata prosecuzione, nelle more della immissione in ruolo, del rapporto di lavoro a termine.
15 2.5. Analizziamo adesso le doglianze aventi ad oggetto l'impossibilità di partecipare alla procedura di PEO indetta nel 2015, con conseguente mancato inquadramento del ricorrente nella posizione economica D2, e nella effettiva partecipazione alla procedura di PEO indetta nel 2021, alla quale lo stesso, però, ha concorso quale dipendente di categoria D1 e non già D2, così essendogli stato precluso l'ulteriore avanzamento nella posizione economica D3.
Sul tema, lo scrivente organo giudicante condivide interamente le motivazioni e le conclusioni reiettive adottate nella citata sentenza n. 2478 del 28.06.2022, nella quale, partendo dal presupposto del carattere non automatico degli avanzamenti di carriera, si è osservato che “le progressioni economiche nel pubblico impiego non avvengono sulla base di automatismi, ma sono riconosciute all'esito di procedure a carattere selettivo che, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, tengano conto della capacità e dell'esperienza maturata dai dipendenti (art. 52 D.lgs. 165/2001).
Il CCNL Università del 16 ottobre 2008 per il quadriennio 2006-2009 disciplina le procedure orizzontali agli artt. 79 e ss. e, in particolare, all'art. 82 esclude automatismi legati all'anzianità nella progressione economica e fissa i criteri di selezione e gli indicatori da adottare per la valutazione dei dipendenti.
La possibilità di riconoscere in capo al dipendente un diritto alla progressione economica deve quindi passare attraverso la dimostrazione dell'esito positivo della procedura selettiva (cfr. in tal senso Cass. n. 27932/2020 pronunciatasi su dipendenti del comparto sanità), esito che nel caso di specie non è stato sufficientemente dimostrato dalla ricorrente, non avendo essa allegato la sussistenza di requisiti che le avrebbero consentito
Parte il superamento della .
Parte ricorrente ha inteso ricavare il proprio diritto all'inquadramento superiore dalla mera affermazione che altri soggetti collocati utilmente nella graduatoria avevano ottenuto, durante il periodo di proroga del contratto, un inquadramento in posizione economica D2. Tale argomento non è tuttavia sufficiente per riconoscere che anche la ricorrente avrebbe ottenuto la progressione, in quanto ciascun lavoratore è soggetto a valutazione individuale che prescinde del tutto dall'altrui esito positivo della procedura.
Deve anzi osservarsi che dal mero confronto con i dipendenti e CP_3 Pt_2
per come sollecitato dalla ricorrente, possono trarsi conclusioni opposte rispetto Per_1
16 alle pretese avanzate in giudizio. Invero, dalla documentazione in atti (all. 11) risulta che
i dipendenti con anzianità di servizio minore ( e hanno ottenuto la Pt_2 Per_1
progressione economica nel 2016, ossia prima della dipendente con la stessa anzianità di servizio della ricorrente ( , che l'ha ottenuta nel 2017. Tale circostanza CP_3
conferma che non può riconoscersi nessun automatismo operativo nella progressione economica, mancando qualsiasi elemento utile per affermare che la ricorrente avrebbe positivamente superato la procedura e in che tempi.
Manca quindi la prova, sotto tale profilo, del danno lamentato e ciò anche con riferimento alla progressione economica dalla posizione D2 alla posizione D3, il cui pregiudizio deve essere escluso, pur se configurato in termini di perdita di chance, una volta escluso il danno relativo al mancato conseguimento della posizione economica presupposta.”.
Sull'argomento delle procedure di PEO, invero, la Suprema Corte ha sottolineato che “nel rapporto di pubblico impiego, l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore;
l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni;
così, attraverso
l'istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi,
a parità di mansioni, fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori;
il tutto, evidentemente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio” (Cass. Sez. lav. 07.12.2020, n.
27932/ord.).
2.6. Venendo ora all'esame della richiesta di retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.08.2017, anche in questo caso il ricorrente fonda la propria pretesa sul confronto con la posizione giuridica dei già citati dipendenti inseriti ab origine nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare i quali, avendo anzianità di servizio comparabile alla sua, sono stati assunti a tempo indeterminato dall'Università alla data sopra indicata: il ricorrente sostiene che la tempestiva partecipazione alla procedura
17 avrebbe consentito anche a lui di essere stabilizzato proprio in data 01.08.2017, anziché nel dicembre 2018.
Sul punto, si osserva che l'avviso di stabilizzazione n. 6190 del 2010 (v. doc. n. 4 fasc, ric.) prevedeva all'art. 1 lett. c) che i partecipanti sarebbero stati collocati in elenco tenendo conto, in primo luogo, “dell'anzianità di servizio maturata dal dipendente nella posizione di lavoratore a tempo determinato”, mentre il successivo art. 2 prevedeva che l'amministrazione avrebbe attivato “il meccanismo di trasformazione dei predetti rapporti
a tempo determinato nel rispetto dell'ordine di precedenza determinato ai sensi del precedente art. 1, punto c), e fino all'esaurimento degli iscritti nell'elenco[…]”.
Ciò posto, si deve osservare che il ricorrente, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato il 07.01.2010, si sarebbe collocato in elenco alla posizione 176 o 177 (avendo pari anzianità di ); dal riconoscimento di tale collocazione discende che Controparte_3
lo stesso avrebbe ottenuto la stabilizzazione al più tardi in data 01.08.2017, essendo stati assunti in quel momento sia la come detto avente la sua medesima anzianità, CP_3
che gli altri due dipendenti con anzianità minore ( in posizione 182 e in Pt_2 Per_1
posizione 186), i quali si trovavano in ordine di precedenza successivo a quello che doveva essere correttamente attribuito al dott. . Pt_1
Il ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento della retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 01.08.2017.
Quanto al riconoscimento dell'anzianità, ai fini giuridici, per il periodo residuo in cui il rapporto a tempo determinato avrebbe dovuto proseguire in regime di proroga, vale a dire dal 07.01.2015 al luglio 2017, invece, la domanda non può essere accolta.
Invero, come correttamente evidenziato nella sentenza dello scrivente Tribunale n.
2478/2022, “in disparte dalla considerazione che la stabilizzazione non implica la prosecuzione del precedente rapporto a tempo determinato (possibilità esclusa dall'art. 36
D.lgs. 165/2001 e dal principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso), ma comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con effetti ex nunc, l'eventuale riconoscimento per ragioni equitative e di non discriminazione del periodo lavorativo pregresso presuppone che in quell'arco di tempo siano state effettivamente svolte mansioni.”.
18 In tal senso è orientata la costante giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi sulle procedure di stabilizzazione ex L. 296/2006 dei ricercatori a tempo determinato degli enti di ricerca, valorizza l'identità e la continuità sostanziale tra le funzioni svolte in forza del contratto a termine e quelle di cui al contratto a tempo indeterminato (Cass. Sez. lav.
23.11.2017, n. 27950; Cass. Sez. lav. 22.03.2018, n. 7112/ord.; Cass. Sez. lav. 06.02.2019,
n. 3473; Cass. Sez. lav. 01.03.2019, n. 6146; Cass. Sez. lav. 19.02.2020, n. 4195; Cass.
Sez. lav. 22.05.2020, n. 9491/ord.; Cass. Sez. lav. 10.11.2022, n. 33226).
I giudici di legittimità hanno affermato in proposito che, in caso di sopravvenuta stabilizzazione, “al lavoratore deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019)” (Cass. Sez. lav. n. 4195/2020 cit. e n. 33226/2022 cit.).
Nella stessa direzione si è sostenuto che “il riconoscimento dell'anzianità, dopo
l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo
l'immissione in ruolo” (Cass. Sez. lav. 05.01.2024, n. 336/ord.).
I giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato che “il riconoscimento dell'anzianità preruolo, dopo l'assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest'ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro menzionato attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta
19 dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e, quindi, se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell'esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l'immissione in ruolo” (Cass. Sez. lav. 18.08.2022, n. 24896/ord. che richiama sul punto la citata Cass., Sez. lav. n. 4195/2020).
Nel caso di specie è pacifico che, nel periodo sopra indicato, il ricorrente non abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' ed anzi è proprio la mancata prestazione _1 di lavoro ciò di cui si lamenta l'attore; pertanto, non sono “state svolte mansioni la cui valorizzazione mediante il riconoscimento dell'anzianità pregressa sia eventualmente dovuta. Manca invero lo stesso presupposto fattuale per il riconoscimento dell'anzianità, non essendo stata prestata in quel periodo alcuna attività lavorativa e non avendo, quindi,” il “ricorrente maturato esperienza la cui considerazione sia stata ingiustamente esclusa.”
(v. la più volte citata sentenza di questo Tribunale n. 2478/2022).
2.7. Analizziamo, infine, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che risulta infondata, non essendo state adeguatamente allegate e provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli di tipo non patrimoniale patite dal ricorrente e non potendo riconoscersi alcun risarcimento del danno in re ipsa, in assenza di adeguate allegazioni e prove.
Non è sufficiente, al riguardo, la deduzione secondo cui “nella specie è evidente il danno subito dal ricorrente che per effetto dell'illegittimo comportamento dell'Università si è ritrovato improvvisamente senza alcuna occupazione” (pag. 11 e 12 del ricorso) che si caratterizza per genericità ad astrattezza, prospettando una mera potenzialità lesiva della condotta datoriale.
La giurisprudenza della Suprema Corte citata da parte ricorrente (Cass. 20466/2020, peraltro relativa alla diversa fattispecie di demansionamento) non consente di pervenire a soluzioni di segno opposto, in quanto la valutazione del danno in via equitativa, ivi ammessa, presuppone pur sempre l'adeguata soddisfazione degli oneri di allegazione e prova, rimanendo escluso che il giudice possa prescindere dall'indicazione di elementi di fatto circostanziati per determinare le conseguenze pregiudizievoli patite dal lavoratore
(cfr. Cass. 28810/2020 e negli stessi termini Cass. n. 29407/2017, Cass. n. 1248/2011).
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati, con conseguente retrodatazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna di controparte al risarcimento del danno per la mancata proroga del contratto a tempo
20 determinato sino al momento della immissione in ruolo, con conseguente condanna dell' resistente a pagare al ricorrente la suddetta somma di euro 104.709,75, oltre _1
accessori; con riferimento a tutte le altre domande, invece, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali – liquidate nell'intero nella somma di euro 3.281,00 – debbano essere compensate nella misura del
50%, mentre il restante 50% vada posto a carico dell'ente resistente, da ritenere soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 747/2022 R.G. lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara il diritto di al risarcimento del danno per mancata Parte_1 proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto, condanna l' _1
a pagare a titolo risarcitorio in favore del ricorrente la somma di euro
[...]
104.709,75, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
dichiara la retrodatazione, ai fini giuridici, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra e l' alla data del 01.08.2017; Parte_1 Controparte_1
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali tra le parti nella misura del 50%; condanna l'Università resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del restante 50% delle spese del giudizio, per un importo pari ad euro 1.640,50, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge.
Catania, 6 aprile 2024
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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