Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 24504 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24504 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO GIUSEPPE presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI VICINO ANNA IDA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
NAPOLI il 23/08/1993 (atto n. 120, P. II, S.A sez. W, anno 1993).
1
maggiorenni di cui solo la prima anche economicamente indipendente.
I coniugi comparivano personalmente, in data 6/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente del Tribunale ex art. 473 bis 14 cpc, ed , all'esito dell'ascolto delle parti, le stesse dichiaravano di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni accessorie della separazione, con rinuncia alla domanda di addebito.
All'esito, il Giudice tentava la conciliazione che non sortiva effetto, in quanto le parti insistevano nella domanda separativa.
A quel punto, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e recepiva provvisoriamente le condizioni così come concordate dalle parti.
Il Giudice, quindi, riteneva la causa matura per la decisione, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori si riportavano alle condizioni così come concordate, che chiedevano recepirsi in sentenza;
il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio previo parere del PM che concludeva come in atti .
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni:
previsione - quale unica condizione accessoria della separazione, con decorrenza ex nunc - , del contributo al mantenimento a carico di in favore di , maggiorenne, parzialmente CP_1 Per_2
economicamente indipendente e per l'effetto Il continuerà CP_1
a pagare l'abbonamento mensile ad internet della casa familiare,
a pagare la rata mensile del frigo rimasto nella casa familiare,
a corrispondere la scheda elettronica sulla quale vengono caricati i buoni pasto
a corrispondere direttamente ad l'importo di 100 € mensili Per_2
le parti concordano che le spese straordinarie di verranno divise tra loro al 50% come Per_2
da protocollo del Tribunale di Napoli
2 il pagherà la relativa alla casa familiare fino a dicembre 2024. Pertanto dal CP_1 CP_2
corrente anno 2025 sarà a carico della . Pt_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo in ordine alla CP_3
liquidazione delle spese sostenute da ammessa al patrocinio a spese dello stato Parte_1
non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 29/10/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c., alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 120, P. II, S.A sez.
W, anno 1993);
• compensa le spese;
• rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 9/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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