Articolo 6 della Legge 10 marzo 1955, n. 96
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 aprile 1955
Art. 6.
La traslazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.
Entrata in vigore il 10 aprile 1955