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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1707/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1707 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a Santa VI (PA) in c.da. Urio n. 15 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Loriano, sito a Palermo in via Francesco Saverio Di Liberto n.
18, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente a [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Sanzo, sito a Palermo in via Goethe n. 1, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: v. note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473- bis. 49-51 c.p.c. e hanno avanzato Parte_1 CP_1
domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 23.09.2024.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 20.02.2025, svoltasi mediante deposito di note scritte di trattazione in cui le parti dichiaravano di non volersi riconciliare.
La causa veniva poi assegnata in decisione.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda separativa avanzata dalle parti.
****
Tutto quanto sopra detto, deve accogliersi la domanda con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni specificate con il ricorso congiunto, depositato il 23.09.2024.
Tali condizioni, reiterate da entrambi le parti con le note scritte di trattazione, come manifestate con il punto n. 1, non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, pertanto, possono essere adottare ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 2-3-4-5-
6.
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio, preliminarmente, prende atto dell'ammissibilità della stessa, così come ribadito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass., SS. UU., n. 28727/2023).
Ciò chiarito, la domanda in questione non è, tuttavia, procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22.05.1987 (C.F. ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio a Sant'Elia, comune di Santa C.F._2
VI (PA), il 31.07.2021, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2021;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo nei termini stabiliti in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Andrea Quintavalle, come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1707 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a Santa VI (PA) in c.da. Urio n. 15 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Loriano, sito a Palermo in via Francesco Saverio Di Liberto n.
18, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente a [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Sanzo, sito a Palermo in via Goethe n. 1, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: v. note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473- bis. 49-51 c.p.c. e hanno avanzato Parte_1 CP_1
domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 23.09.2024.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 20.02.2025, svoltasi mediante deposito di note scritte di trattazione in cui le parti dichiaravano di non volersi riconciliare.
La causa veniva poi assegnata in decisione.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda separativa avanzata dalle parti.
****
Tutto quanto sopra detto, deve accogliersi la domanda con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni specificate con il ricorso congiunto, depositato il 23.09.2024.
Tali condizioni, reiterate da entrambi le parti con le note scritte di trattazione, come manifestate con il punto n. 1, non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, pertanto, possono essere adottare ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto e pattuito dai coniugi con i punti 2-3-4-5-
6.
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio, preliminarmente, prende atto dell'ammissibilità della stessa, così come ribadito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass., SS. UU., n. 28727/2023).
Ciò chiarito, la domanda in questione non è, tuttavia, procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
22.05.1987 (C.F. ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio a Sant'Elia, comune di Santa C.F._2
VI (PA), il 31.07.2021, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2021;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo nei termini stabiliti in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Andrea Quintavalle, come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle