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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al N° 1481 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi, riservata in decisione il
26/11/2024 e vertente
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna Coppola del Parte_1 C.F._1
Foro di Avellino, (C.F. ), giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio C.F._2 elett.te domicilia in Montesarchio, alla Via Sottotenente Angelo Dominici, n. 11;
RICORRENTE
,C.F. dom.to come in atti;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 31.07.2005 in San Martino Valle Caudina (AV) con , Controparte_1 scegliendo il regime della comunione dei beni (registrato per l'anno 2005 al nr. 2, parte I, nei
Registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile di quel comune); che dalla loro unione erano nati quattro figli , il 20.10.05, il 23.01.2007, , il 14.12.2008, e Per_1 Per_2 Per_3 il 16.06.2010; che entrambi i coniugi avevano stabilito di comune accordo di far Per_4 coabitare col padre, presso l'abitazione in Orta di Atella, le prime due figlie, al fine di evitare un brusco cambiamento delle loro abitudini scolastiche e delle loro amicizie e che tali accordi verbali non erano stati rispettati dal resistente;
che la invece, ad ottobre del 2020, si Pt_1 era trasferita nel suo paese di origine San Martino Valle Caudina, unitamente ai figli minori;
che essa ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa retribuita, essendosi la stessa sin dal matrimonio dedicata soltanto ai figli;
che il rapporto matrimoniale si era deteriorato, essendo venuto meno tra essi coniugi, a causa di insuperabili contrasti, la necessaria “affectio maritalis”, tale da rendere intollerabile la prosecuzione dello stesso;
tanto premesso adiva questo Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal resistente e autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Orta di Atella ad esso resistente in quanto genitore collocatario con collocazione presso la stessa dei figli minori;
chiedeva, altresì, l'affido condiviso dei figli minori con calendario di diritto di visita.
- Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza il resistente non si costituiva in giudizio nè compariva all'udienza di prima comparizione delle parti rimanendo contumace.
-Disposto un rinvio della prima udienza per consentire la corretta notifica del ricorso introduttivo al resistente, all'udienza presidenziale svoltasi in data 13 settembre 2023, alla presenza della sola ricorrente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, il Presidente relatore si riservava per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, con termine di gg. 7 per il deposito della documentazione afferente al procedimento penale in corso a carico del resistente per illecita sottrazione minori, che veniva poi ritualmente depositata in data 20 febbraio 2024.
- Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2023 la ricorrente veniva invitata a precisare con idonea documentazione la pendenza del giudizio penale a carico del resistente presso il
Tribunale di Avellino e con ordinanza emessa il 7/11/23 il Presidente relatore disponeva l'archiviazione del procedimento per non avere parte ricorrente depositato le note scritte.
-Con successiva istanza formulata in data 9 novembre 2023 il Presidente revocava l'ordinanza di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo disposta all'udienza del 7/11/23, avendo il difensore di parte ricorrente dedotto e provato la non imputabilità della mancata visione delle note di trattazione scritta depositate dalla cancelleria in un fascicolo diverso, erroneo.
-Indi, con successiva ordinanza emessa in data 16 marzo 2024, in via provvisoria e urgente, il
Presidente poneva a carico della ricorrente l'assegno di mantenimento dei minori, Per_2
Per_ e , in misura di € 300,00 mensili,(€ 100,00 per ciascun figlio) oltre Per_4 rivalutazione ISTAT da versarsi mensilmente entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario ovvero con altra modalità stabilita su accordo dei genitori, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio;
disponeva, per il tramite dei servizi sociali competenti per territorio -Teverola- un monitoraggio di mesi sei sul nucleo familiare de quo con i dovuti accertamenti sulle condizioni di vita dei minori e circa i rapporti genitoriali e l'esercizio del diritto di visita del padre nei termini e secondo le modalità stabilite in parte motiva;
invitava, altresì, i genitori a seguire un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali presso l'ASL competente per territorio.
- Pervenuta, in data 04/06/2024, la relazione sul nucleo familiare dei Servizi Sociali di Orta di
Atella, all'udienza di comparizione del 26 giugno 2024, la ricorrente dichiarava di avere iniziato il percorso di rafforzamento della genitorialità e rappresentava che i rapporti con le Per_ due figlie e erano molto migliorati, che le stesse si recavano a casa sua per fare Per_2 visita alla madre, mentre non andava mai a trovarla. Per_4
- Depositata relazione di aggiornamento dei SS in data 6 novembre 2024, all' udienza del 26 novembre 2024, il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione, concedendo termine di gg. 7 per il deposito di note conclusive. -In data 2 dicembre 2024 il difensore di parte ricorrente depositava note conclusive in cui ribadiva le conclusioni svolte in atti.
In data 21 gennaio 2025 il PM apponeva il proprio visto.
##################################################
-La domanda di separazione personale è fondata e accolta.
-Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza e la prosecuzione della stessa, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale;
in particolare, le deduzioni di parte ricorrente e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
-Va preso atto che nelle more del giudizio la minore n. il 23 gennaio 2007, è divenuta Per_2 maggiorenne, per cui alcun provvedimento va emesso sull'affidamento e il diritto di visita.
-Quanto ai provvedimenti relativi ai figli minori, e attualmente collocati Per_3 Per_4 presso il padre, va preso atto che, nelle note conclusionali, la ricorrente ha chiesto disporsi Per_ l'affidamento condiviso dei minori e figli “in maniera condivisa a entrambi i Per_4 genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione ed, invece, tulle le altre decisioni di maggiore interesse dovranno essere assunte da entrambi i genitori;
- I figli resteranno collocati prevalentemente presso il padre e la madre potrà vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario di visita: Durante l'anno scolastico nei fine settimana (sabato e domenica) ciascun genitore in via alternata;
durante la settimana ovvero il martedì e il giovedì, invece, la madre preleverà i figli dalle 16.00 alle 18.00; b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: fermo restando che i figli resteranno presso ogni genitore nei giorni di Natale e di Capodanno in maniera alternata di anno in anno
(nel senso che un anno resteranno i giorni del 24, 25 e 26 presso la madre e i giorni di capodanno ovvero il 31 e il 1 presso il padre e, l'anno successivo, viceversa); durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: fermo restando che i figli resteranno presso ogni genitore nei periodi vacanze pasquali in modo alternato di anno in anno;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: i figli trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre;
e) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico li trascorreranno in maniera alternata ed equa con la madre e con il padre;
4. Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi a , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori.
5. CP_1
Nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto da alcuno dei coniugi.”
-Ciò posto va osservato che dalla relazione dei SS di Orta di Atella, luogo di residenza dei minori che ivi vivono con il padre, presso cui si sono svolti gli incontri neutri tra la madre e i figli, è emerso il rapporto continuativo, anche al di fuori dai Servizi sociali, tra la madre e tutti i figli, anche quelli maggiorenni, ed il disinteresse mostrato dai figli per la modalità degli incontri avvenuti presso i SS.
-Sul punto gli assistenti sociali hanno concluso che non sono ravvisabili notevoli difficoltà nel rapporto madre-figli e che i tre minori hanno riferito di voler stare con il papà riferendo che Per_ la madre vede solo , fuori dall'abitazione paterna e non vede mai e Per_2 Per_4
-Tuttavia, la relazione conclusiva dei SS dà contezza delle dichiarazioni rese dai minori secondo cui il rapporto con la madre, fuori dai SS, è costante e continuativo e che solo si mostra “annoiato” nel vedere la mamma rifiutandosi di andare a trovarla da Per_4 solo.
-In definitiva non sono emerse anomalie o patologie nel rapporto madre, che vive a
Montesarchio ed ha avuto un'altra figlia da un altro uomo, e i figli, che invece vivono con il padre in Orta di Atella insieme con i nonni paterni, definiti dai SS come molto collaborativi con il padre nella gestione quotidiana dei minori e molto attenti alle loro esigenze.
-Anche la relazione scolastica sul minore allegata alla relazione dei SS di Orta di Per_4
Atella del 4/624, riferisce che il minore “è ben integrato nel gruppo classe;
si relaziona in modo generalmente corretto con i docenti ed i compagni ed è abbastanza disponibile alla collaborazione. Rispetta, comunque, norme e regole”.
-Da ciò discende che può essere senz'altro accolta la richiesta di affido condiviso ad entrambi Per_ i genitori dei minori e con collocamento presso il padre. Per_4 -Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con le figlie minori, che di fatto risulta già avvenire con regolarità, va accolto e recepito il calendario di visita articolato dalla ricorrente nelle note conclusionali depositate in atti in data 2 dicembre 2024 come soprariportato.
- In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza delle minori con il padre e, dunque, della partecipazione dello stesso al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di concorso per il mantenimento delle minori .
-Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
-Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, sebbene la stessa abbia dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire alcun reddito e di non essere titolare di alcun immobile, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
-L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
-Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160
c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148
c.c.).
-Va, quindi, confermato , alla luce dei principi esposti a carico della ricorrente , in ragione anche delle accresciute esigenze delle minori legate alla crescita e stante la mancanza di autosufficienza economica della figlia l'assegno di mantenimento stabilito in via Per_2 provvisoria nell'ordinanza emessa in data 16 marzo 2024 , da versarsi con le modalità già stabilite.
-Nulla va disposto per il mantenimento della ricorrente che alcuna domanda ha formulato sul punto.
- La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
- pronuncia, in conformità alle statuizioni accessorie di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, la separazione personale tra i coniugi nata il Parte_1
23/1/86 in Orta di Atella (CE), e , nato il [...] a [...]; Controparte_1
-autorizza i coniugi a vivere separatamente;
-dispone l'affidamento condiviso dei figli minori n. a Maddaloni il 14 dicembre 2008 e Per_3
n. il 16/6/2010, con residenza privilegiata dei minori presso il padre e dispone Per_4 che la madre possa vedere i minori secondo il calendario di visita indicato in parte motiva che qui per brevità si ha per richiamato e trascritto;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, la complessiva somma di € 300,00 (€ 1000,00 per ciascun figlio) per il mantenimento di e oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Per_2 Per_3 Per_4
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
-Assegna la casa coniugale, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, a che la abiterà unitamente ai figli minori ed alla figlia maggiorenne Controparte_1 economicamente non autosufficiente, Per_2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino Valle Caudina (CE) per provvedere all'annotazione nei Registri degli Atti di Matrimonio per l'anno 2005, atto n. 2, parte I, serie-
Ufficio 1, e alle incombenze di legge, ai sensi del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile); - dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Aversa, così deciso, in camera di consiglio, il 17 dicembre 2024
Il Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al N° 1481 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi, riservata in decisione il
26/11/2024 e vertente
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna Coppola del Parte_1 C.F._1
Foro di Avellino, (C.F. ), giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio C.F._2 elett.te domicilia in Montesarchio, alla Via Sottotenente Angelo Dominici, n. 11;
RICORRENTE
,C.F. dom.to come in atti;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 31.07.2005 in San Martino Valle Caudina (AV) con , Controparte_1 scegliendo il regime della comunione dei beni (registrato per l'anno 2005 al nr. 2, parte I, nei
Registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile di quel comune); che dalla loro unione erano nati quattro figli , il 20.10.05, il 23.01.2007, , il 14.12.2008, e Per_1 Per_2 Per_3 il 16.06.2010; che entrambi i coniugi avevano stabilito di comune accordo di far Per_4 coabitare col padre, presso l'abitazione in Orta di Atella, le prime due figlie, al fine di evitare un brusco cambiamento delle loro abitudini scolastiche e delle loro amicizie e che tali accordi verbali non erano stati rispettati dal resistente;
che la invece, ad ottobre del 2020, si Pt_1 era trasferita nel suo paese di origine San Martino Valle Caudina, unitamente ai figli minori;
che essa ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa retribuita, essendosi la stessa sin dal matrimonio dedicata soltanto ai figli;
che il rapporto matrimoniale si era deteriorato, essendo venuto meno tra essi coniugi, a causa di insuperabili contrasti, la necessaria “affectio maritalis”, tale da rendere intollerabile la prosecuzione dello stesso;
tanto premesso adiva questo Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal resistente e autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Orta di Atella ad esso resistente in quanto genitore collocatario con collocazione presso la stessa dei figli minori;
chiedeva, altresì, l'affido condiviso dei figli minori con calendario di diritto di visita.
- Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza il resistente non si costituiva in giudizio nè compariva all'udienza di prima comparizione delle parti rimanendo contumace.
-Disposto un rinvio della prima udienza per consentire la corretta notifica del ricorso introduttivo al resistente, all'udienza presidenziale svoltasi in data 13 settembre 2023, alla presenza della sola ricorrente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, il Presidente relatore si riservava per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, con termine di gg. 7 per il deposito della documentazione afferente al procedimento penale in corso a carico del resistente per illecita sottrazione minori, che veniva poi ritualmente depositata in data 20 febbraio 2024.
- Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2023 la ricorrente veniva invitata a precisare con idonea documentazione la pendenza del giudizio penale a carico del resistente presso il
Tribunale di Avellino e con ordinanza emessa il 7/11/23 il Presidente relatore disponeva l'archiviazione del procedimento per non avere parte ricorrente depositato le note scritte.
-Con successiva istanza formulata in data 9 novembre 2023 il Presidente revocava l'ordinanza di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo disposta all'udienza del 7/11/23, avendo il difensore di parte ricorrente dedotto e provato la non imputabilità della mancata visione delle note di trattazione scritta depositate dalla cancelleria in un fascicolo diverso, erroneo.
-Indi, con successiva ordinanza emessa in data 16 marzo 2024, in via provvisoria e urgente, il
Presidente poneva a carico della ricorrente l'assegno di mantenimento dei minori, Per_2
Per_ e , in misura di € 300,00 mensili,(€ 100,00 per ciascun figlio) oltre Per_4 rivalutazione ISTAT da versarsi mensilmente entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario ovvero con altra modalità stabilita su accordo dei genitori, con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio;
disponeva, per il tramite dei servizi sociali competenti per territorio -Teverola- un monitoraggio di mesi sei sul nucleo familiare de quo con i dovuti accertamenti sulle condizioni di vita dei minori e circa i rapporti genitoriali e l'esercizio del diritto di visita del padre nei termini e secondo le modalità stabilite in parte motiva;
invitava, altresì, i genitori a seguire un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali presso l'ASL competente per territorio.
- Pervenuta, in data 04/06/2024, la relazione sul nucleo familiare dei Servizi Sociali di Orta di
Atella, all'udienza di comparizione del 26 giugno 2024, la ricorrente dichiarava di avere iniziato il percorso di rafforzamento della genitorialità e rappresentava che i rapporti con le Per_ due figlie e erano molto migliorati, che le stesse si recavano a casa sua per fare Per_2 visita alla madre, mentre non andava mai a trovarla. Per_4
- Depositata relazione di aggiornamento dei SS in data 6 novembre 2024, all' udienza del 26 novembre 2024, il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione, concedendo termine di gg. 7 per il deposito di note conclusive. -In data 2 dicembre 2024 il difensore di parte ricorrente depositava note conclusive in cui ribadiva le conclusioni svolte in atti.
In data 21 gennaio 2025 il PM apponeva il proprio visto.
##################################################
-La domanda di separazione personale è fondata e accolta.
-Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza e la prosecuzione della stessa, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale;
in particolare, le deduzioni di parte ricorrente e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
-Va preso atto che nelle more del giudizio la minore n. il 23 gennaio 2007, è divenuta Per_2 maggiorenne, per cui alcun provvedimento va emesso sull'affidamento e il diritto di visita.
-Quanto ai provvedimenti relativi ai figli minori, e attualmente collocati Per_3 Per_4 presso il padre, va preso atto che, nelle note conclusionali, la ricorrente ha chiesto disporsi Per_ l'affidamento condiviso dei minori e figli “in maniera condivisa a entrambi i Per_4 genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione ed, invece, tulle le altre decisioni di maggiore interesse dovranno essere assunte da entrambi i genitori;
- I figli resteranno collocati prevalentemente presso il padre e la madre potrà vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario di visita: Durante l'anno scolastico nei fine settimana (sabato e domenica) ciascun genitore in via alternata;
durante la settimana ovvero il martedì e il giovedì, invece, la madre preleverà i figli dalle 16.00 alle 18.00; b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: fermo restando che i figli resteranno presso ogni genitore nei giorni di Natale e di Capodanno in maniera alternata di anno in anno
(nel senso che un anno resteranno i giorni del 24, 25 e 26 presso la madre e i giorni di capodanno ovvero il 31 e il 1 presso il padre e, l'anno successivo, viceversa); durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: fermo restando che i figli resteranno presso ogni genitore nei periodi vacanze pasquali in modo alternato di anno in anno;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: i figli trascorreranno 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre;
e) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico li trascorreranno in maniera alternata ed equa con la madre e con il padre;
4. Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi a , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori.
5. CP_1
Nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto da alcuno dei coniugi.”
-Ciò posto va osservato che dalla relazione dei SS di Orta di Atella, luogo di residenza dei minori che ivi vivono con il padre, presso cui si sono svolti gli incontri neutri tra la madre e i figli, è emerso il rapporto continuativo, anche al di fuori dai Servizi sociali, tra la madre e tutti i figli, anche quelli maggiorenni, ed il disinteresse mostrato dai figli per la modalità degli incontri avvenuti presso i SS.
-Sul punto gli assistenti sociali hanno concluso che non sono ravvisabili notevoli difficoltà nel rapporto madre-figli e che i tre minori hanno riferito di voler stare con il papà riferendo che Per_ la madre vede solo , fuori dall'abitazione paterna e non vede mai e Per_2 Per_4
-Tuttavia, la relazione conclusiva dei SS dà contezza delle dichiarazioni rese dai minori secondo cui il rapporto con la madre, fuori dai SS, è costante e continuativo e che solo si mostra “annoiato” nel vedere la mamma rifiutandosi di andare a trovarla da Per_4 solo.
-In definitiva non sono emerse anomalie o patologie nel rapporto madre, che vive a
Montesarchio ed ha avuto un'altra figlia da un altro uomo, e i figli, che invece vivono con il padre in Orta di Atella insieme con i nonni paterni, definiti dai SS come molto collaborativi con il padre nella gestione quotidiana dei minori e molto attenti alle loro esigenze.
-Anche la relazione scolastica sul minore allegata alla relazione dei SS di Orta di Per_4
Atella del 4/624, riferisce che il minore “è ben integrato nel gruppo classe;
si relaziona in modo generalmente corretto con i docenti ed i compagni ed è abbastanza disponibile alla collaborazione. Rispetta, comunque, norme e regole”.
-Da ciò discende che può essere senz'altro accolta la richiesta di affido condiviso ad entrambi Per_ i genitori dei minori e con collocamento presso il padre. Per_4 -Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con le figlie minori, che di fatto risulta già avvenire con regolarità, va accolto e recepito il calendario di visita articolato dalla ricorrente nelle note conclusionali depositate in atti in data 2 dicembre 2024 come soprariportato.
- In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza delle minori con il padre e, dunque, della partecipazione dello stesso al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di concorso per il mantenimento delle minori .
-Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
-Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, sebbene la stessa abbia dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire alcun reddito e di non essere titolare di alcun immobile, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
-L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
-Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160
c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148
c.c.).
-Va, quindi, confermato , alla luce dei principi esposti a carico della ricorrente , in ragione anche delle accresciute esigenze delle minori legate alla crescita e stante la mancanza di autosufficienza economica della figlia l'assegno di mantenimento stabilito in via Per_2 provvisoria nell'ordinanza emessa in data 16 marzo 2024 , da versarsi con le modalità già stabilite.
-Nulla va disposto per il mantenimento della ricorrente che alcuna domanda ha formulato sul punto.
- La natura della decisione giustifica la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
- pronuncia, in conformità alle statuizioni accessorie di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, la separazione personale tra i coniugi nata il Parte_1
23/1/86 in Orta di Atella (CE), e , nato il [...] a [...]; Controparte_1
-autorizza i coniugi a vivere separatamente;
-dispone l'affidamento condiviso dei figli minori n. a Maddaloni il 14 dicembre 2008 e Per_3
n. il 16/6/2010, con residenza privilegiata dei minori presso il padre e dispone Per_4 che la madre possa vedere i minori secondo il calendario di visita indicato in parte motiva che qui per brevità si ha per richiamato e trascritto;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, la complessiva somma di € 300,00 (€ 1000,00 per ciascun figlio) per il mantenimento di e oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Per_2 Per_3 Per_4
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
-Assegna la casa coniugale, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, a che la abiterà unitamente ai figli minori ed alla figlia maggiorenne Controparte_1 economicamente non autosufficiente, Per_2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Martino Valle Caudina (CE) per provvedere all'annotazione nei Registri degli Atti di Matrimonio per l'anno 2005, atto n. 2, parte I, serie-
Ufficio 1, e alle incombenze di legge, ai sensi del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile); - dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Aversa, così deciso, in camera di consiglio, il 17 dicembre 2024
Il Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Alessandra Tabarro