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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2297/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Vitrano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Principe di Paternò, 18.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Palermo, Via F. Laurana, 59.
- resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 17.01.2023, le aveva chiesto la ripetizione CP_1
della somma di € 910,45, indebitamente percepita sul trattamento pensionistico cat.
1 AS n. 04046880, per il periodo dal mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2021, perché “l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto …” e che il CP_1
recupero di detta somma sarebbe stato effettuato mediante una trattenuta, pari a n. 19 rate mensili, sulle pensioni in godimento.
A sostegno della domanda, eccepiva l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa, trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens, nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Costituitosi in giudizio l' contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25 marzo 2025 per il deposito di note.
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Il ricorso è fondato.
Assume carattere assorbente, invero, il motivo fondato sulla disciplina che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell che agisce per il recupero) il dolo del pensionato CP_1
medesimo.
Ed invero, l'art. 52 della Legge n. 88/1989 prevede che “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario
2 responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della legge n. 412/1991, applicabile al caso di specie, statuisce infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3.
L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso in esame, l non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo CP_1
onere – che le somme trattenute a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal beneficiario, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
In applicazione dell'art. 13, l. n. 412/91, pertanto, l'azione di recupero dell' CP_1
nei confronti della parte ricorrente deve reputarsi illegittima.
Ne deriva, quindi, che non è tenuto a restituire la somma Parte_1
complessiva di € 910,45, indebitamente erogata sul trattamento pensionistico cat. AS
n. 04046880, per il periodo dal mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2021 e, per l'effetto, l' deve essere condannato alla restituzione delle somme trattenute a tale CP_1
titolo, oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1
con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- dichiara che non è tenuto a restituire la somma di € Parte_1
910,45, erogata sul trattamento pensionistico cat. AS n. 04046880, per il periodo dal mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2021 e, per l'effetto, l' deve essere CP_1
condannato alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, oltre interessi come per legge;
- condanna, inoltre, l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 650,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Dario Vitrano, quale procuratore antistatario.
Termini Imerese, 26.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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