TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5654/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARZANO LEONILDA ANITA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto di “riconoscere il diritto ad ottenere la corresponsione dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità, maturati e non percepiti, da marzo 2018 a marzo 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, su ciascun rateo arretrato, sino al soddisfo”.
L' ha chiesto: “nel merito, respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dalla sig.ra CP_1 in quanto manifestamente infondate se non anzi temerarie e comunque Parte_1 erronee in diritto e sfornite di compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Per effetto della sentenza n. 1359/2021, emessa all'esito del giudizio ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. iscritto al n. 169/2019 RG, la ricorrente ha maturato il requisito sanitario previsto dalla L. 222/84 per l'assegno ordinario di invalidità a partire da marzo 2018; tuttavia, il requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio è stato maturato solo in data 27.03.2021, con il versamento dei 7 contributi settimanali mancanti;
ne consegue che, correttamente, l ha corrisposto i CP_1 ratei dell'assegno a partire da aprile 2021, perché è solo a partire da tale data che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti (sia sanitari che contributivi) previsti dalla legge.
1 In senso contrario, parte ricorrente si è limitata a dedurre che “il versamento della sig.ra Pt_1 andava ricollocato temporalmente in data antecedente alla presentazione della domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (13.07.2017), alla luce CP_ della circolare n. 51 del 07.03.1984 che così recita testualmente: “il prosecutore volontario, in occasione della presentazione della domanda di pensione, può sospendere i versamenti volontari nelle more della definizione della domanda stessa”.
Tale deduzione è infondata, in quanto la facoltà di sospendere i versamenti volontari non incide sulla data di decorrenza del requisito contributivo, non facendolo retroagire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
18/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00.
Lecce, lì 07/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5654/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARZANO LEONILDA ANITA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto di “riconoscere il diritto ad ottenere la corresponsione dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità, maturati e non percepiti, da marzo 2018 a marzo 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, su ciascun rateo arretrato, sino al soddisfo”.
L' ha chiesto: “nel merito, respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dalla sig.ra CP_1 in quanto manifestamente infondate se non anzi temerarie e comunque Parte_1 erronee in diritto e sfornite di compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Per effetto della sentenza n. 1359/2021, emessa all'esito del giudizio ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. iscritto al n. 169/2019 RG, la ricorrente ha maturato il requisito sanitario previsto dalla L. 222/84 per l'assegno ordinario di invalidità a partire da marzo 2018; tuttavia, il requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio è stato maturato solo in data 27.03.2021, con il versamento dei 7 contributi settimanali mancanti;
ne consegue che, correttamente, l ha corrisposto i CP_1 ratei dell'assegno a partire da aprile 2021, perché è solo a partire da tale data che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti (sia sanitari che contributivi) previsti dalla legge.
1 In senso contrario, parte ricorrente si è limitata a dedurre che “il versamento della sig.ra Pt_1 andava ricollocato temporalmente in data antecedente alla presentazione della domanda amministrativa volta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (13.07.2017), alla luce CP_ della circolare n. 51 del 07.03.1984 che così recita testualmente: “il prosecutore volontario, in occasione della presentazione della domanda di pensione, può sospendere i versamenti volontari nelle more della definizione della domanda stessa”.
Tale deduzione è infondata, in quanto la facoltà di sospendere i versamenti volontari non incide sulla data di decorrenza del requisito contributivo, non facendolo retroagire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
18/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00.
Lecce, lì 07/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2