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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 25 marzo
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7420/2022 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Milco Panareo, Parte_1
- Ricorrente -
contro
, in persona del Presidente p.t., difesa da propri funzionari. CP_1
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 5.10.2022, ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Pt_1
, in data 3.08.2022 nel Controparte_2
fascicolo SA/20222/0089/LE/PI, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 509,50, di cui € 500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 9,50 per spese di notifica.
Alla ricorrente veniva contestata la violazione della norma di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento CE 852/04, sanzionata dall'art. 6, comma 5, D. Lgs.
193/07, “poiché, a seguito di accertamento presso il Wine Bar con somministrazione di bevande e alimenti denominato “Borghi d'Otranto”, sito in
Otranto alla via Immacolata 7, non rispettava i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento CE 852/04; in particolare, il banco espositore dove sono esposte le focacce ed alimenti vari è privo di protezione. I contenitori per i rifiuti sono tutti
1 ad apertura manuale, le pareti e il soffitto del locale ripostiglio e dei servizi igienici del personale presentano annerimenti e scrostature, le attrezzature per la pulizia sono stoccate al di fuori degli armadi. I lucernari presenti nel retro locale sono sprovvisti di zanzariere.”.
La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) previa concessione della immediata sospensione della ordinanza ingiunzione senza numero dello
03.08.2022 emessa dalla dipartimento personale e CP_1
organizzazione settore contenzioso amministrativo, servizio contenzioso puglia meridionale, e notificata in data 05.09.2022 …; b) dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione nonché del verbale di violazione di illecito amministrativo per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare nulli ed improduttivi di effetti la ordinanza ed il verbale così come contestat, c) In subordine, nel caso di mancato accoglimento del ricorso ridurre la sanzione al minimo edittale;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.06.2023, si costituiva in giudizio la Sezione Contenzioso Amministrativo, in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., impugnando e contestando quanto dedotto dalla difesa attorea, ritenendo il ricorso privo di fondamento fattuale e giuridico, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa veniva istruita con la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza, previa discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da merita rigetto per i seguenti motivi. Parte_1
Il provvedimento oggi impugnato trae origine da un controllo ispettivo effettuato in data 29.05.2019, dai funzionari della Parte_2
presso l'esercizio di somministrazione alimenti e
[...] bevande ad insegna “Borghi D'Otranto”; in quella circostanza gli ispettori della Parte contestavano all'odierna ricorrente la presenza di gravi carenze igienico- sanitarie quali: “il banco espositore dove sono esposte le focacce ed alimenti vari
è privo di protezione, i contenitori per i rifiuti sono tutti ad apertura manuale, le
2 pareti ed il soffitto del locale ripostiglio e dei servizi igienici del personale presentano annerimenti e scrostature, le attrezzature per la pulizia sono stoccate al di fuori degli armadi, i lucernari presenti nel retro locale sono sprovvisti di zanzariere”, in violazione dell'art.4 c.2 del Reg. CE n.852/2004, sanzionata dall'art.6 c.5 del D.Lgs. 193/07.
I rilievi effettuati in quella sede venivano riportati nel Verbale n. 116/MP/19 del 29.05.2019, sottoscritto anche dalla (cfr. doc. in atti). Pt_1
Al controllo ufficiale seguiva il provvedimento n. 82567 del 3.06.2019, intitolato “Misure di attuazione art. 54 Reg. CE 882/04”, con cui il Dirigente
Medico SIAN, assegnava alla in qualità di titolare dell'impresa alimentare Pt_1
di Wine Bar, distinti termine per la risoluzione delle non conformità igienico sanitarie emerse in sede di ispezione (cfr. doc. in atti).
Quindi, in data 7.06.2019 veniva redatto Processo Verbale di Contestazione e
Notifica n. Prot. 10/SIAN/19 7.06.2019, notificato in data 25.06.2019 (cfr. doc. in atti).
L'odierna ricorrente presentava memorie difensive, con cui chiedeva anche la propria audizione;
la stessa, però, non veniva ascoltata, atteso che l'Amministrazione resistente riteneva esaustivi gli esiti degli accertamenti eseguiti.
Infine, in data 3.08.2022 veniva emessa l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, si osserva quanto segue.
impugnando l'ordinanza ingiunzione in questione, sosteneva CP_3
che al momento del sopralluogo, all'interno del locale si stavano effettuando le pulizie.
Come condivisibilmente osservato dalla difesa dell'Amministrazione resistente, tale affermazione si pone in netto contrasto con l'esito degli accertamenti eseguiti dagli ispettori verbalizzanti, i quali, nel verbale di sopralluogo del 29.05.2019, hanno dettagliatamente descritto quanto rilevato in sede di accesso ispettivo;
il predetto verbale, come innanzi già rilevato, è stato sottoscritto anche dall'odierna ricorrente, la quale, sebbene fosse stata presente al sopralluogo, non aveva riferito agli ispettori che erano in corso operazioni di
3 pulizia del locale.
Appare opportuno, a tal riguardo, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è ammessa la contestazione alla prova esclusivamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiute o non suscettibili di fede privilegiata per irresolubile contraddittorietà oggettiva;
invece -senza limiti di prova - nel giudizio di querela
è consentito l'esame di ogni questione che riguarda il verbale, compreso l'errore percettivo o di rappresentazione degli accadimenti. L'efficacia ex art. 2700 c.c., di piena prova del verbale di accertamento dell'infrazione concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto, indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione” (Corte appello Ancona sez. II, 21/02/2022, n.213); “Il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre la fede privilegiata non si estende alla veridicità delle dichiarazioni raccolte da terze persone” (Tribunale
Modena sez. I, 05/01/2021, n.1450).
Infondato è, a parere della scrivente, anche il secondo motivo di opposizione.
Invero, ai sensi dell'art. 3, L. 689/1981 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
È principio giurisprudenziale pacifico in materia quello secondo cui “In materia di sanzioni amministrative, a norma della L. n. 689/1981, art. 3, per le violazioni punite con sanzione amministrativa è necessaria -e al tempo stesso sufficiente- la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la prova concreta del dolo o della colpa, stante che la disposizione pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato addebitato a colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver posto in
4 essere la condotta senza colpa. Ne discende che l'esimente della buona fede - applicabile altresì all'illecito amministrativo regolato dalla legge n. 689 del 1981- rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa –così come avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni- soltanto se sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente il convincimento della liceità del comportamento tenuto e risulti che l'autore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4830, Corte appello
Messina sez. I, 20/05/2022, n.329).
Orbene, nel caso di specie, questo giudice ritiene che parte ricorrente non abbia “fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge”, dal momento che, se così fosse, avrebbe dovuto porre in essere tutte le condizioni e le procedure tali da assicurare la conservazione e la somministrazione degli alimenti in condizioni di sicurezza e di massima igiene, nonché l'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività commerciale;
ciò non è stato fatto, considerato l'esito dell'accesso ispettivo.
Con il terzo motivo di opposizione, la ricorrente sosteneva la non applicabilità al caso di specie del Reg. CE 852/04, atteso che le contestazioni mossegli non attenevano alla fase di produzione, bensì alla fase primordiale relativa alle pulizie, che precedevano la successiva fase di produzione, senza manipolazione del prodotto.
L'art.4, c. 2, Reg. CE 852/04 prevede: “Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004”. L'allegato II descrive i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare diversi dagli operatori del settore primario.
L'art. 1 c.2 del Reg. CE 852/04 descrive gli unici casi in cui il regolamento non si applica e sono: “a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli
5 quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;
d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene”. Parte
Pertanto, è innegabile che nel caso di specie, gli ispettori abbiano correttamente contestato alla la violazione di cui all'art. 4, co. 2, Reg. CE Pt_1
852/04.
Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi ed in assenza di elementi probatori idonei a sconfessare ed annullare gli esiti dei predetti accertamenti, si può, senza dubbio alcuno, dichiarare la piena legittimità del provvedimento sanzionatorio emesso a carico di con conseguente rigetto dell'opposizione dalla CP_3
stessa proposta.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione resistente è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da;
CP_3
2. per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione emessa dalla , in data Controparte_2
3.08.2022 nel fascicolo SA/20222/0089/LE/PI;
3. compensa interamente fra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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