Articolo 7 della Legge 3 novembre 1954, n. 1085
Articolo 6
Versione
14 dicembre 1954
Art. 7.
Alla spesa di personale si fara' fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 152, 153, 154 ed alle spese di funzionamento previste all'art. 4 della presente legge con i fondi previsti dal capitolo n. 164 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Entrata in vigore il 14 dicembre 1954