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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Maria Filomena De Cecco, all'udienza del
29.5.2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3168/2025, promossa da: di e (P.IVA/C.F. Parte_1 Controparte_1 Parte_2
), con sede legale in Firenze, Via Antonio Gramsci n. 47 (presso studio Ceccarelli), in P.IVA_1 persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO
FALCINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente contro
(P.IVA/C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Arezzo, Via F. Crispi n. 13, in persona del liquidatore signor Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. FIORELLA DI MECO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo;
resistente
Oggetto: risoluzione contratto di affitto di ramo di azienda.
CONCLUSIONI per la ricorrente e la resistente: come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 29.5.2025, ovvero: “dichiarare risolto il contratto di affitto di ramo di azienda per cui è causa a spese compensate, impregiudicate le rispettive prospettazioni sul titolo della risoluzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 6.3.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c., la società Parte_1
di e ha introdotto la presente causa nei confronti della Controparte_1 Parte_2 CP_2
pagina 1 di 5 , chiedendo in via principale di dichiarare risolto di diritto Controparte_2 ex art. 1454 c.c., per grave inadempimento dell'affittuaria, il contratto di affitto di ramo di azienda del
23/08/2016 (autenticato nelle firme dal Notaio di Arezzo, repertorio n. 15438 – Persona_1
raccolta n. 10524), in virtù della diffida ad adempiere del 16.9.2019 e con decorrenza dallo spirare dei
15 giorni con essa assegnati per adempiere e, in via subordinata, per grave inadempimento, con vittoria delle spese di lite.
2. A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto: che con contratto del 23.8.2016 autenticato nelle firme dal Notaio (repertorio n. 15438 – raccolta n. 10524) aveva Persona_1 concesso in affitto alla società resistente il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli e tutte le autorizzazioni annesse, svolta in Reggello (FI), frazione Matassino, località Rona San Rocco snc, a fronte di un canone di affitto mensile di € 1.000,00 oltre IVA, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
che tuttavia a partire dal mese di novembre del 2018
l'affittuaria aveva cessato di pagare il canone di affitto pattuito;
che a fronte del predetto inadempimento, con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. comunicata a mezzo pec in data 16.9.2019, aveva contestato all'affittuaria il mancato pagamento dei canoni di affitto dovuti dal mese di novembre del 2018 al mese di agosto del 2019, intimandole il pagamento dell'importo complessivo di €
12.200,00 ed avvisandola espressamente che, trascorsi inutilmente quindici giorni, il contratto si sarebbe risolto;
che, stante il mancato pagamento dei canoni intimati nel predetto termine il contratto di affitto si era risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.; che tuttavia l'affittuaria aveva continuato ad occupare abusivamente il ramo di azienda fino al rilascio materiale, avvenuto solo in data 7.7.2023 a seguito dell'esecuzione dello sfratto convalidato in relazione all'immobile all'interno del quale era esercitata tale attività, omettendo di corrispondere anche tutti i successivi canoni dovuti dal mese di settembre del 2019 al mese di luglio 2023 e maturando un ulteriore debito di € 58.560,00 a titolo di occupazione senza titolo;
che in ogni caso, a fronte del persistente inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni di affitto dovuti dal mese di novembre del 2018 al mese di luglio del 2023 e dell'ingente debito così maturato, pari a complessivi € 70.760,00, sussistevano anche i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto in questione per grave inadempimento dell'affittuaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.; che non avevano avuto alcun esito, stante il reiterato ostruzionismo dell'affittuaria, né la diffida inviata in data 22.5.2023, né l'invito a presentarsi davanti al
Notaio per formalizzare l'avvenuto scioglimento del contratto, né il tentativo di mediazione precedentemente introdotto, stante la mancata partecipazione della resistente.
3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita la
[...]
la quale, pur non Controparte_3
pagina 2 di 5 opponendosi ed anzi dichiarandosi disponibile, a meri fini conciliativi, a formalizzare la risoluzione consensuale del contratto di affitto dedotto da parte ricorrente, ha contestato l'insussistenza di alcun grave inadempimento alla stessa imputabile, eccependo la lacunosità della ricostruzione dei fatti e dei rapporti giuridici complessivamente intercorsi tra le parti;
che infatti tra le parti e altre società riconducibili ai soci dell'odierna ricorrente ed al loro nucleo familiare erano intercorsi diversi rapporti giuridici tra cui il contratto di affitto di ramo di azienda oggetto di causa, posti in essere anche al fine di evitare che la società ricorrente, all'epoca in grave stato di insolvenza, potesse essere dichiarata fallita e di continuare l'attività imprenditoriale dalla stessa esercitata;
che nonostante la stipula del predetto contratto la concedente non aveva mai provveduto a regolarizzare le autorizzazioni antincendio necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del ramo d'azienda affittato, rendendosi quindi inadempiente;
di essere inoltre titolare di un ingente credito per lavori eseguiti e mai saldati nei confronti della nuova società dei soci della ricorrente, ovvero la società Cellai Car S.r.l., che aveva promosso ed eseguito nei propri confronti lo sfratto per morosità in relazione all'immobile all'interno del quale era esercitato il ramo di azienda oggetto di causa, per l'importo complessivo di oltre €
64.300,00; che tali crediti avrebbero dovuto essere compensati con quelli azionati in questa sede dalla ricorrente;
che quindi la mancata formalizzazione della risoluzione del contratto oggetto di causa era legato esclusivamente alla volontà e necessità di definire tutte le posizioni ed i rapporti legati allo stesso sopra citata ed alle mutevoli posizioni assunte da controparte in relazione alla possibilità di concludere un accordo amichevole a saldo e stralcio dei rispettivi crediti.
4. All'udienza del 29.5.2025, a seguito della contestazione dell'avversa comparsa di costituzione da parte della ricorrente come da deduzioni appositamente depositate, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte sopra riportate e la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa come da dispositivo, con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
*********
5. La richiesta di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra l'odierna ricorrente,
e , e l'odierna resistente, Controparte_4 Parte_2 [...]
, il 23.8.2016, autenticato nelle firme dal Notaio Controparte_2 [...]
(repertorio n. 15438 – raccolta n. 10524), registrato in Arezzo in data 8.8.2016 al n. 5944 Per_1
Serie 1T ed avente ad oggetto l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli e tutte le annesse autorizzazioni sedente in Reggello (FI), frazione Matassino, località Rona San Rocco snc (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), avanzata da entrambe le parti con le conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 29.5.2025, deve essere pronunciata nei termini che seguono.
pagina 3 di 5 6. Dalla documentazione prodotta in atti risulta che il contratto di affitto in questione si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454, comma 3 c.c. alla data del 2.10.2019, decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnati dalla concedente, odierna ricorrente, all'affittuaria per l'adempimento dell'obbligo di pagamento di dieci canoni di affitto rimasti insoluti con la diffida trasmessa mediante comunicazione pec del 16.9.2019, che rappresenta una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., di cui contiene tutti i requisiti (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
7. Del resto, non può dubitarsi che l'inadempimento lamentato con la predetta diffida fosse di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto che lo stesso, nemmeno contestato dall'odierna resistente -che nel costituirsi in giudizio si è difesa eccependo l'esistenza di plurimi rapporti giuridici con altre società che, pur riconducibili ai soci dell'odierna ricorrente, sono soggetti terzi rispetto al presente giudizio- è rappresentato dall'omesso pagamento di ben dieci canoni di affitto, per l'importo complessivo di € 12.200,00 (docc. 1 e 4 del fascicolo di parte ricorrente).
8. Alla luce di quanto sopra, la richiesta della resistente di una pronuncia di risoluzione consensuale del contratto in questione, ribadita all'udienza del 29.5.2025, deve ritenersi del tutto irrilevante e non accoglibile, essendosi il contratto già risolto di diritto il 2.10.2019, ai sensi dell'art. 1454, comma 3 c.c.
9. Né può ritenersi che la ricorrente, nell'aderire alla richiesta di risoluzione del contratto in questione a spese compensate, abbia inteso rinunciare alla risoluzione dello stesso già verificatasi di diritto il
2.10.2019, avendo espressamente precisato di voler far salve le proprie prospettazioni sul titolo della risoluzione e, com'è noto, nelle azioni volte a far valere un'ipotesi di risoluzione contrattuale di diritto, quale quella svolta in tesi dalla ricorrente nel caso di specie, a fronte dell'accertata verifica del fatto obiettivo da cui la legge fa discendere lo scioglimento del rapporto contrattuale, la conseguente pronuncia giudiziale ha natura dichiarativa dell'avvenuta risoluzione dello stesso (tra le tante: Cass. n.
36918/2021).
10. Il contratto di affitto di ramo di azienda oggetto di causa deve pertanto essere dichiarato risolto alla data del 2.10.2019 ai sensi dell'art. 1454, comma 3 c.c.
11. Le spese di lite devono essere compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Filomena De Cecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA risolto alla data del 2.10.2019 il contratto di affitto di ramo di azienda del 23.8.2016
(autenticato nelle firme dal Notaio di Arezzo, repertorio n. 15438 – raccolta n. Persona_1
10524) stipulato tra la società di e Parte_1 Controparte_1 [...]
. CP_5 Controparte_6
pagina 4 di 5 Spese compensate.
Firenze, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Maria Filomena De Cecco, all'udienza del
29.5.2025 ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3168/2025, promossa da: di e (P.IVA/C.F. Parte_1 Controparte_1 Parte_2
), con sede legale in Firenze, Via Antonio Gramsci n. 47 (presso studio Ceccarelli), in P.IVA_1 persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO
FALCINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente contro
(P.IVA/C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Arezzo, Via F. Crispi n. 13, in persona del liquidatore signor Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. FIORELLA DI MECO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo;
resistente
Oggetto: risoluzione contratto di affitto di ramo di azienda.
CONCLUSIONI per la ricorrente e la resistente: come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 29.5.2025, ovvero: “dichiarare risolto il contratto di affitto di ramo di azienda per cui è causa a spese compensate, impregiudicate le rispettive prospettazioni sul titolo della risoluzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 6.3.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c., la società Parte_1
di e ha introdotto la presente causa nei confronti della Controparte_1 Parte_2 CP_2
pagina 1 di 5 , chiedendo in via principale di dichiarare risolto di diritto Controparte_2 ex art. 1454 c.c., per grave inadempimento dell'affittuaria, il contratto di affitto di ramo di azienda del
23/08/2016 (autenticato nelle firme dal Notaio di Arezzo, repertorio n. 15438 – Persona_1
raccolta n. 10524), in virtù della diffida ad adempiere del 16.9.2019 e con decorrenza dallo spirare dei
15 giorni con essa assegnati per adempiere e, in via subordinata, per grave inadempimento, con vittoria delle spese di lite.
2. A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto: che con contratto del 23.8.2016 autenticato nelle firme dal Notaio (repertorio n. 15438 – raccolta n. 10524) aveva Persona_1 concesso in affitto alla società resistente il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli e tutte le autorizzazioni annesse, svolta in Reggello (FI), frazione Matassino, località Rona San Rocco snc, a fronte di un canone di affitto mensile di € 1.000,00 oltre IVA, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
che tuttavia a partire dal mese di novembre del 2018
l'affittuaria aveva cessato di pagare il canone di affitto pattuito;
che a fronte del predetto inadempimento, con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. comunicata a mezzo pec in data 16.9.2019, aveva contestato all'affittuaria il mancato pagamento dei canoni di affitto dovuti dal mese di novembre del 2018 al mese di agosto del 2019, intimandole il pagamento dell'importo complessivo di €
12.200,00 ed avvisandola espressamente che, trascorsi inutilmente quindici giorni, il contratto si sarebbe risolto;
che, stante il mancato pagamento dei canoni intimati nel predetto termine il contratto di affitto si era risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.; che tuttavia l'affittuaria aveva continuato ad occupare abusivamente il ramo di azienda fino al rilascio materiale, avvenuto solo in data 7.7.2023 a seguito dell'esecuzione dello sfratto convalidato in relazione all'immobile all'interno del quale era esercitata tale attività, omettendo di corrispondere anche tutti i successivi canoni dovuti dal mese di settembre del 2019 al mese di luglio 2023 e maturando un ulteriore debito di € 58.560,00 a titolo di occupazione senza titolo;
che in ogni caso, a fronte del persistente inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni di affitto dovuti dal mese di novembre del 2018 al mese di luglio del 2023 e dell'ingente debito così maturato, pari a complessivi € 70.760,00, sussistevano anche i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto in questione per grave inadempimento dell'affittuaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.; che non avevano avuto alcun esito, stante il reiterato ostruzionismo dell'affittuaria, né la diffida inviata in data 22.5.2023, né l'invito a presentarsi davanti al
Notaio per formalizzare l'avvenuto scioglimento del contratto, né il tentativo di mediazione precedentemente introdotto, stante la mancata partecipazione della resistente.
3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita la
[...]
la quale, pur non Controparte_3
pagina 2 di 5 opponendosi ed anzi dichiarandosi disponibile, a meri fini conciliativi, a formalizzare la risoluzione consensuale del contratto di affitto dedotto da parte ricorrente, ha contestato l'insussistenza di alcun grave inadempimento alla stessa imputabile, eccependo la lacunosità della ricostruzione dei fatti e dei rapporti giuridici complessivamente intercorsi tra le parti;
che infatti tra le parti e altre società riconducibili ai soci dell'odierna ricorrente ed al loro nucleo familiare erano intercorsi diversi rapporti giuridici tra cui il contratto di affitto di ramo di azienda oggetto di causa, posti in essere anche al fine di evitare che la società ricorrente, all'epoca in grave stato di insolvenza, potesse essere dichiarata fallita e di continuare l'attività imprenditoriale dalla stessa esercitata;
che nonostante la stipula del predetto contratto la concedente non aveva mai provveduto a regolarizzare le autorizzazioni antincendio necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del ramo d'azienda affittato, rendendosi quindi inadempiente;
di essere inoltre titolare di un ingente credito per lavori eseguiti e mai saldati nei confronti della nuova società dei soci della ricorrente, ovvero la società Cellai Car S.r.l., che aveva promosso ed eseguito nei propri confronti lo sfratto per morosità in relazione all'immobile all'interno del quale era esercitato il ramo di azienda oggetto di causa, per l'importo complessivo di oltre €
64.300,00; che tali crediti avrebbero dovuto essere compensati con quelli azionati in questa sede dalla ricorrente;
che quindi la mancata formalizzazione della risoluzione del contratto oggetto di causa era legato esclusivamente alla volontà e necessità di definire tutte le posizioni ed i rapporti legati allo stesso sopra citata ed alle mutevoli posizioni assunte da controparte in relazione alla possibilità di concludere un accordo amichevole a saldo e stralcio dei rispettivi crediti.
4. All'udienza del 29.5.2025, a seguito della contestazione dell'avversa comparsa di costituzione da parte della ricorrente come da deduzioni appositamente depositate, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte sopra riportate e la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa come da dispositivo, con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
*********
5. La richiesta di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra l'odierna ricorrente,
e , e l'odierna resistente, Controparte_4 Parte_2 [...]
, il 23.8.2016, autenticato nelle firme dal Notaio Controparte_2 [...]
(repertorio n. 15438 – raccolta n. 10524), registrato in Arezzo in data 8.8.2016 al n. 5944 Per_1
Serie 1T ed avente ad oggetto l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli e tutte le annesse autorizzazioni sedente in Reggello (FI), frazione Matassino, località Rona San Rocco snc (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), avanzata da entrambe le parti con le conclusioni congiuntamente precisate all'udienza del 29.5.2025, deve essere pronunciata nei termini che seguono.
pagina 3 di 5 6. Dalla documentazione prodotta in atti risulta che il contratto di affitto in questione si è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454, comma 3 c.c. alla data del 2.10.2019, decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnati dalla concedente, odierna ricorrente, all'affittuaria per l'adempimento dell'obbligo di pagamento di dieci canoni di affitto rimasti insoluti con la diffida trasmessa mediante comunicazione pec del 16.9.2019, che rappresenta una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., di cui contiene tutti i requisiti (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
7. Del resto, non può dubitarsi che l'inadempimento lamentato con la predetta diffida fosse di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto che lo stesso, nemmeno contestato dall'odierna resistente -che nel costituirsi in giudizio si è difesa eccependo l'esistenza di plurimi rapporti giuridici con altre società che, pur riconducibili ai soci dell'odierna ricorrente, sono soggetti terzi rispetto al presente giudizio- è rappresentato dall'omesso pagamento di ben dieci canoni di affitto, per l'importo complessivo di € 12.200,00 (docc. 1 e 4 del fascicolo di parte ricorrente).
8. Alla luce di quanto sopra, la richiesta della resistente di una pronuncia di risoluzione consensuale del contratto in questione, ribadita all'udienza del 29.5.2025, deve ritenersi del tutto irrilevante e non accoglibile, essendosi il contratto già risolto di diritto il 2.10.2019, ai sensi dell'art. 1454, comma 3 c.c.
9. Né può ritenersi che la ricorrente, nell'aderire alla richiesta di risoluzione del contratto in questione a spese compensate, abbia inteso rinunciare alla risoluzione dello stesso già verificatasi di diritto il
2.10.2019, avendo espressamente precisato di voler far salve le proprie prospettazioni sul titolo della risoluzione e, com'è noto, nelle azioni volte a far valere un'ipotesi di risoluzione contrattuale di diritto, quale quella svolta in tesi dalla ricorrente nel caso di specie, a fronte dell'accertata verifica del fatto obiettivo da cui la legge fa discendere lo scioglimento del rapporto contrattuale, la conseguente pronuncia giudiziale ha natura dichiarativa dell'avvenuta risoluzione dello stesso (tra le tante: Cass. n.
36918/2021).
10. Il contratto di affitto di ramo di azienda oggetto di causa deve pertanto essere dichiarato risolto alla data del 2.10.2019 ai sensi dell'art. 1454, comma 3 c.c.
11. Le spese di lite devono essere compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Filomena De Cecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA risolto alla data del 2.10.2019 il contratto di affitto di ramo di azienda del 23.8.2016
(autenticato nelle firme dal Notaio di Arezzo, repertorio n. 15438 – raccolta n. Persona_1
10524) stipulato tra la società di e Parte_1 Controparte_1 [...]
. CP_5 Controparte_6
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Firenze, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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