TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 05/01/2026, n. 66
TAR
Sentenza breve 5 gennaio 2026
>
TAR
Ordinanza collegiale 10 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancata assegnazione delle ore di sostegno necessarie

    Il Tribunale ha ritenuto che l'assegnazione di sole 18 ore di sostegno fosse illegittima in quanto non adeguatamente motivata, non coerente con le precedenti indicazioni e con la normativa che garantisce il diritto all'integrazione scolastica. Ha evidenziato la necessità di coprire l'intero orario scolastico con il sostegno, anche attraverso posti in deroga, e la responsabilità del dirigente scolastico nella richiesta di tali posti.

  • Accolto
    Vizi del verbale GLO

    Il Tribunale ha implicitamente accolto questa doglianza, ritenendo il PEI illegittimo in quanto non supportato da una adeguata motivazione e da specifiche indicazioni ricavabili dal verbale GLO.

  • Accolto
    Illegittimità dell'assegnazione parziale delle ore di sostegno

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima l'assegnazione di sole 18 ore di sostegno, poiché non copre l'intero fabbisogno del minore e non è adeguatamente motivata.

  • Accolto
    Diritto all'integrazione scolastica e al sostegno adeguato

    Il Tribunale ha accertato il diritto del minore alla copertura integrale delle ore di frequenza scolastica mediante insegnante di sostegno.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 05/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 66
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo