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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1554/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004847461000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti. Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 26 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1 - residente in Maida (CZ), Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliato in Maida, fraz. Vena, alla Indirizzo_2 , presso lo Studio Legale dell'Avv. Difensore_1 - C.F. CF_Difensore_1 - agendo nei riguardi di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA, C.F. P.IVA_1, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Nominativo_2 n. 14, proponeva opposizione - chiedendone l'annullamento - avverso l'intimazione di pagamento n. 030 20239004847461000 emessa per bollo auto 2012 per un importo complessivo di € 308,72, sulla scorta di una precedente cartella di pagamento, per la precisione la n. 030 2015 0008579848000; deduceva - a tal proposito - la nullità degli atti in questione per omessa notifica degli atti prodromici (in particolare della cartella da ultimo indicata;
n.d.r.) e - in via gradata - la prescrizione della pretesa tributaria dedotta in giudizio, concernente tasse automobilistiche (avente, a suo dire - nella specie - natura e decorrenza triennale;
n.d.r.) e deducendo - ancora, in via di estremo subordine - l'ILLEGITTIMITÁ DEL CALCOLO DEI
COMPENSI DI RISCOSSIONE, ai sensi del comma 15 della l. 234/2021 - concludendo - pertanto - nei termini di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio l'ente concessionario resistente e chiedeva il rigetto del ricorso o la declaratoria di sua inammissibilità, con vittoria delle spese di lite.
In previsione dell'udienza di trattazione del merito della controversia - fissata per la data del 14 gennaio
2026 - la parte ricorrente depositava in segreteria, in data 2 gennaio 2026, apposite memorie illustrative, allegando certificato di residenza storico, dal quale asseritamente evincere che il contribuente era residente
- e da lungo tempo - in Indirizzo_1, così insistendo nelle proprie richieste di merito.
La causa - sulle conclusioni di cui in premessa - veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato a va dunque rigettato.
L'ente concessionario, costituendosi regolarmente in giudizio, ha infatti compiutamente dimostrato di avere provveduto alla regolare notifica della prodromica cartella esattoriale n. 030 2015 0008579848000, per come si evince dalla documentazione allegata, il che è avvenuto a mani proprie del destinatario presso la residenza indicata, del tutto identica a quella descritta nel certificato storico di residenza in atti (vedi in allegato); la dedotta prescrizione è stata inoltre interrotta dai seguenti atti:
030 2015 0008579848000 - 01/02/2016 - Intimazione di pagamento n. 030 2018 9003945959000, notificata il 16/01/2019 - Intimazione di pagamento n. 03020239004847461000, notificata il 30/01/2024; l'eccezione
è dunque infondata e deve anzi ritenersi prossima all'inammissibilità non avendo la parte mai provveduto a citare in giudizio - ma neanche ad indicare come parte processuale - la Regione LA quale ente impositore.
E' parimenti infondata l'eccezione di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento, asseritamente perfezionatasi per irreperibilità assoluta, con avviso di deposito presso la Casa comunale di Maida, atteso che il messo si è correttamente recato presso il domicilio indicato in atti e che eventuali mutamenti del detto domicilio - tali da determinare una legittima irreperibilità - avrebbero dovuto, se esistenti, essre prontamente comunicati agli Uffici competenti;
la regolarità della notifica determina l'infondatezza anche per tale verso della dedotta ececzione di prescrizione. Al rigetto del ricorso consegue la conferma dell'atto da ultimo impugnato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, nella persona dello scrivente Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato:
2) SPESE compensate.
AT, 14 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
(dott. Giovanni GAROFALO)
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GAROFALO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1554/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239004847461000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti. Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 26 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1 - residente in Maida (CZ), Indirizzo_1 ed elettivamente domiciliato in Maida, fraz. Vena, alla Indirizzo_2 , presso lo Studio Legale dell'Avv. Difensore_1 - C.F. CF_Difensore_1 - agendo nei riguardi di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA, C.F. P.IVA_1, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Nominativo_2 n. 14, proponeva opposizione - chiedendone l'annullamento - avverso l'intimazione di pagamento n. 030 20239004847461000 emessa per bollo auto 2012 per un importo complessivo di € 308,72, sulla scorta di una precedente cartella di pagamento, per la precisione la n. 030 2015 0008579848000; deduceva - a tal proposito - la nullità degli atti in questione per omessa notifica degli atti prodromici (in particolare della cartella da ultimo indicata;
n.d.r.) e - in via gradata - la prescrizione della pretesa tributaria dedotta in giudizio, concernente tasse automobilistiche (avente, a suo dire - nella specie - natura e decorrenza triennale;
n.d.r.) e deducendo - ancora, in via di estremo subordine - l'ILLEGITTIMITÁ DEL CALCOLO DEI
COMPENSI DI RISCOSSIONE, ai sensi del comma 15 della l. 234/2021 - concludendo - pertanto - nei termini di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio l'ente concessionario resistente e chiedeva il rigetto del ricorso o la declaratoria di sua inammissibilità, con vittoria delle spese di lite.
In previsione dell'udienza di trattazione del merito della controversia - fissata per la data del 14 gennaio
2026 - la parte ricorrente depositava in segreteria, in data 2 gennaio 2026, apposite memorie illustrative, allegando certificato di residenza storico, dal quale asseritamente evincere che il contribuente era residente
- e da lungo tempo - in Indirizzo_1, così insistendo nelle proprie richieste di merito.
La causa - sulle conclusioni di cui in premessa - veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato a va dunque rigettato.
L'ente concessionario, costituendosi regolarmente in giudizio, ha infatti compiutamente dimostrato di avere provveduto alla regolare notifica della prodromica cartella esattoriale n. 030 2015 0008579848000, per come si evince dalla documentazione allegata, il che è avvenuto a mani proprie del destinatario presso la residenza indicata, del tutto identica a quella descritta nel certificato storico di residenza in atti (vedi in allegato); la dedotta prescrizione è stata inoltre interrotta dai seguenti atti:
030 2015 0008579848000 - 01/02/2016 - Intimazione di pagamento n. 030 2018 9003945959000, notificata il 16/01/2019 - Intimazione di pagamento n. 03020239004847461000, notificata il 30/01/2024; l'eccezione
è dunque infondata e deve anzi ritenersi prossima all'inammissibilità non avendo la parte mai provveduto a citare in giudizio - ma neanche ad indicare come parte processuale - la Regione LA quale ente impositore.
E' parimenti infondata l'eccezione di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento, asseritamente perfezionatasi per irreperibilità assoluta, con avviso di deposito presso la Casa comunale di Maida, atteso che il messo si è correttamente recato presso il domicilio indicato in atti e che eventuali mutamenti del detto domicilio - tali da determinare una legittima irreperibilità - avrebbero dovuto, se esistenti, essre prontamente comunicati agli Uffici competenti;
la regolarità della notifica determina l'infondatezza anche per tale verso della dedotta ececzione di prescrizione. Al rigetto del ricorso consegue la conferma dell'atto da ultimo impugnato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, nella persona dello scrivente Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato:
2) SPESE compensate.
AT, 14 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
(dott. Giovanni GAROFALO)