Articolo 10 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 9Articolo 11
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11 marzo 1989
Art. 10. (Anzianita' di iscrizione nell'albo) 1. L'anzianita' di iscrizione e' determinata dalla data della relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine alfabetico che riporta il numero cronologico della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989