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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1140/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (tax number ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante, con sede in Brooklyn NYC (U.S.A.) al 245 36th Street, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonino Longo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Aci Castello (CT) alla
Via Antonello da Messina 1
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avvocato Roberta Zaupa, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Malo (VI) alla Via Loggia 37
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 148/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 31 gennaio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via principale:
1. in accoglimento del presente appello, ritenere e dichiarare sussistente il rapporto negoziale posto alla base del decreto ingiuntivo n. 56/2018 reso dal Tribunale di Vicenza in data 04/01/2018 nel giudizio iscritto al n.
8808/2017 R.G. ed illegittimamente opposto da su Controparte_1
presupposti sforniti di fondamento sia giuridico che fattuale.
Nel merito:
2. Riconosciuto il rapporto negoziale posto alla base del d.i. opposto, ritenere e dichiarare che alla LTD, per lo Parte_2
svolgimento dell'attività di rappresentanza quale “sales manager” della
Black & Wine s.a.s., è dovuta la somma di € 11.642,76 a titolo di provvigioni sì come richieste, nella misura del 10%, indi confermando il d.i. illegittimamente opposto.
3. In ragione di tutto quanto esposto al punto 3) dell'atto di citazione in appello, dichiarare nulla la testimonianza resa dalla nel Controparte_2 giudizio di primo grado ed ordinare la sua espunzione dal fascicolo per palese incapacità a testimoniare, nonché l'inconducenza ed inattendibilità della stessa, considerato l'interesse sotteso ed il rapporto sussistente con l'appellato palesemente sottaciuto dalla teste.
4. In riforma della sentenza oggi appellata, confermare il d.i. n. 56/2018 reso dal Tribunale di Vicenza in data 04/01/2018 nel giudizio iscritto al n.
8808/2017 R.G illegittimamente opposto dal , per i motivi Controparte_1
ampiamente esposti, con rigetto integrale delle istanze avversarie, tutte destituite di fondamento.
5. Conseguentemente, revocare la condanna alle spese disposta con la sentenza di primo grado in danno dell'odierna appellante e condannare l'appellata alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di revocare – ovvero integrare –
l'ordinanza del 18/07/2023 laddove nell'assegnare alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni e per le conseguenti memorie, ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie formulate da codesta difesa e meglio indicate in senso all'atto introduttivo del presente giudizio e nelle successive note scritte del 15/04/2023, in particolare:
6. atteso l'artato disconoscimento della e-mail prodotta nel giudizio di primo grado ed ivi indicata al punto n. 2 del fascicolo monitorio, ammettere la CTU tecnico/informatica al fine di verificare su dati matematico/informatici la provenienza della suddetta email artatamente disconosciuta dalla controparte e per tutte le ragioni meglio specificate al punto 4) dell'atto di citazione in appello. Di parte appellata
- Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto per non ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis, comma 1, e 348 ter c.p.c.;
- Rigettarsi integralmente le domande tutte, anche istruttorie, proposte con l'appello promosso dalla , per i motivi in Parte_1
fatto ed in diritto esposti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del
Tribunale di Vicenza n.148/2022 pubblicata il giorno 31.01.2022;
- Condannarsi la il sig. Parte_1 Parte_1
personalmente ex art. 94 c.p.c., alla refusione in favore del sig.
[...]
delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Vicenza depositato in data 29 novembre 2017 la società . dichiarando di essere stata già appartenente Parte_2
al . e di avere la sua sede all'indirizzo 254 36th Street Parte_3
Brooklyn 11232 New York City (USA), ha chiesto di ingiungere al signor il pagamento in suo favore della somma di € 11.642,76 Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda di ingiunzione la società ricorrente ha premesso di essere creditrice della società
[...]
della quale era stata Parte_4
agente per il mercato americano, e di avere maturato nei confronti di quella un credito di € 11.642,76 a titolo di commissioni commisurate al dieci per cento delle vendite, e che, in mancanza di spontaneo adempimento, aveva fatto ricorso al medesimo Tribunale di Vicenza che aveva pronunciato nei confronti della detta società il decreto ingiuntivo numero 3116/2017 del 11 settembre 2017, provvedimento che era rimasto privo di effetti giuridici in quanto la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 31 gennaio 2017.
Su tali premesse la ricorrente ha quindi chiesto che fosse pronunciata ingiunzione di pagamento nei confronti del signor quale Controparte_1
socio accomandatario illimitatamente responsabile dei debiti sociali.
Avverso il decreto, pronunciato dal Tribunale in accoglimento del ricorso, ha proposto opposizione il signor eccependo l'insussistenza Controparte_1
tra le parti di alcun rapporto di agenzia nei sensi sostenuti dalla ricorrente, altresì negando che fosse intercorso alcun accordo sulla misura della provvigione, disconoscendo a tal ultimo fine la comunicazione mail datata 5 dicembre 2013 prodotta dalla ricorrente a corredo del ricorso, ed ulteriormente ha eccepito la carenza di prova della pretesa rivoltagli.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposta, che ha ribadito la sussistenza e l'ammontare della sua creditoria, il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove dichiarative ammesse per quindi deciderla accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo, ponendo a carico dell'opposta le spese di lite nel grado.
Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2022 la società
[...]
, dichiarando di avere la sua sede legale all'indirizzo Parte_1 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 20 febbraio 2025 e da parte appellata in data 21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha fondato la decisione di accoglimento dell'opposizione ricordando il costante orientamento di legittimità secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento del suo debitore è unicamente onerato di provare la fonte, negoziale o legale, del diritto azionato, incombendo invece sul debitore l'onere di dimostrarne l'estinzione, ed ulteriormente ricordando che nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, pur processualmente convenuto, conserva la veste di attore sostanziale della domanda e come tale è onerato di provare i fatti costitutivi del preteso credito azionato in sede ingiunzionale.
Su tali premesse il precedente giudicante ha rilevato come nella vicenda in delibazione non era stata data prova della sussistenza d'un rapporto di agenzia, necessitando quel contratto della forma scritta ai sensi dell'articolo
1742 del codice civile, come pure non era stata data prova di qualsivoglia altro rapporto contrattuale che prevedesse una remunerazione a provvigione calcolata percentualmente sulla base degli affari procurati.
A fronte dell'assunto motivazionale testé sunteggiato l'impugnazione è stata rivolta alla qualificazione giuridica del rapporto (primo motivo), sostenendosi da parte appellante che il Tribunale aveva erroneamente rapportato la sua decisione al contratto di agenzia previsto dall'ordinamento italiano laddove la società opposta aveva invece agito nella sua qualità di agente di vendita soggiacendo alle norme dello stato estero della sua sede e precisando che nel diritto statunitense l'esercizio dell'attività di agente non necessitava della forma scritta;
altresì con l'impugnazione è stata denunciata la mancata valutazione del compendio documentale prodotto
(secondo motivo) assumendo che il Tribunale aveva escluso da quel novero i due documenti disconosciuti dall'opponente senza però considerare i restanti dai quali sarebbe invece risultata piena prova dell'accordo sul compenso;
ed infine è stata riproposta l'eccezione di nullità della deposizione della teste (terzo motivo). CP_2
Ritiene la Corte che ancor prima della delibazione nel merito dell'impugnazione vada necessariamente esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellato all'atto della costituzione nel grado, con la quale è stato ipotizzato il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, questione di per sé idonea a definire il giudizio.
È stato fatto rilevare dall'appellato che il giudizio di primo grado si è interamente svolto nel contraddittorio della società denominata
[...]
. già appartenente al , mentre l'atto di Parte_2 Parte_3
citazione in appello risulta proposto, quale appellante, dalla società denominata “ ”. Parte_1
È stato poi sostenuto che tale ultima denominazione corrisponde ad una ragione sociale del tutto differente rispetto a quella del primo grado in quanto le società di diritto statunitense qualificate “corporation” (in abbreviazione “corp.”) sono assimilabili alla figura delle società per azioni come previste dall'ordinamento codicistico nazionale, mentre le società qualificate “corporation ltd” (abbreviazione di “limited”) sono assimilabili alla figura delle società a responsabilità limitata come conosciute dall'ordinamento codicistico nazionale, ciò comportando la radicale difformità tra la società che ha agito in primo grado e quella che ha impugnato la decisione con effetto di carenza della legittimazione ad agire per quest'ultima non essendo stata parte processuale del giudizio di primo grado e neppure vantando la titolarità del diritto dedotto in lite.
Nella prima difesa utile successiva alla proposizione dell'eccezione, vale a dire in occasione delle note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 17 aprile 2023, la difesa appellante, nel chiedere il rigetto dell'eccezione, ha sostenuto che non si configurava alcuna differenza soggettiva tra la persona giuridica parte del giudizio di primo grado e quella che aveva promosso il giudizio di appello in quanto la specificazione della
“…natura di LTD (corrispondente alla s.r.l. italiana), serve solo a qualificare la natura di società di capitali della società appellante, che, si ricorda, essere società americana e circostanza, peraltro, già emersa e chiarita in primo grado” (così testualmente alla pagina due delle note di trattazione scritta), ribadendo il medesimo concetto nel testo della comparsa conclusionale depositata in data 28 giugno 2024 (pagine due e tre), come pure nella memoria di replica depositata in data 18 luglio 2024 a corredo della quale è stato inoltre prodotto un certificato di iscrizione rilasciato dal dipartimento di tassazione e finanza dello Stato di New York.
Il certificato da ultimo citato è datato 16 luglio 2008 (il formato adoperato negli Stati Uniti per indicare una data antepone il mese al giorno sicché ivi si legge “7/16/2008”) e reca la denominazione della società “
[...]
”; l'indirizzo (intuibilmente sede della società) è indicato come Parte_2
“24 9th St Brooklyn 11232 NYC”; il numero di identificazione del contribuente riporta “Taxpayer ID: 26-2343913”, e la data (intuibilmente di costituzione ovvero di registrazione della società presso il dipartimento a ciò preposto nello stato di New York) è quella del 3 aprile 2008 (valendo la medesima precisazione quanto al formato).
Sta di fatto che il detto certificato, sulla cui autenticità non si pone dubbio alcuno, è senz'altro riferibile alla società “corp” (coincidendo la denominazione ivi indicata) che è stata ricorrente nel procedimento monitorio e poi convenuta opposta nel giudizio conseguente all'opposizione conclusosi con la sentenza impugnata.
Di contro l'atto di impugnazione, come detto, risulta proposto dalla società
ltd” il cui unico collegamento alla società ricorrente ed Parte_1
opposta in primo grado è dato dall'indirizzo della sede il che non è evidentemente significativo della medesima soggettività giuridica tra le due società, nei sensi affermati dalla difesa appellante.
Non di poco conto la circostanza, di per sé singolare, per cui l'appellante, pur dopo l'eccezione in disamina, non ha ritenuto necessario produrre alcuna certificazione come invece fatto in limine della decisione, e ciò sebbene nel corso del presente grado, per ben due volte, siano intervenuti nuovi difensori.
Nell'atto datato 10 marzo 2023, con il quale è intervenuta la costituzione d'un collegio difensivo in sostituzione dell'iniziale difensore, è stato per la prima volta indicato il “tax number: 26-2343913”, ossia lo stesso numero risultante dal certificato da ultimo prodotto, abbinato alla società
”. Parte_1
La medesima dizione “tax number: 26-2343913” abbinata alla società
” è stata riportata nell'atto datato 23 gennaio 2024, con il Parte_1
quale al collegio difensivo officiato nel marzo 2023 è subentrato sostituendolo l'attuale difensore, senza alcuna ulteriore precisazione.
Ed infine, ma non di minor conto ed anzi altamente significativa, la circostanza per cui l'appartenenza della società al gruppo “ .” Parte_3
spesa nel primo grado di giudizio, non risulta attribuita alla società appellante in alcuno degli scritti difensivi prodotti nel grado d'appello.
Ciò posto è opinione della Corte che la certificazione datata 16 luglio 2008 non abbia alcun efficace valenza di prova da cui desumere che la società
. (denominazione nel primo grado di giudizio) e la Parte_2
società (denominazione nel presente Parte_1
grado) siano la medesima persona giuridica;
né d'altronde sono persuasive le allegazioni difensive offerte nel grado risolvendosi (inappropriatamente) in espressioni di biasimo verso un asserito formalismo dell'ordinamento nazionale.
Ne deriva che essendo rimasta indimostrata l'asserita identità giuridica e non constando prova (della quale era onerata la parte appellante) del fatto che i due diversi soggetti giuridici abbiano avuto, contemporaneamente ovvero consecutivamente tra loro, la titolarità dei diritti in contesa, quale che sia stato l'evento successorio che l'ha determinata, non potrà che derivarsene la carenza della legittimazione all'impugnazione con effetto di inammissibilità dell'appello e conferma della pronuncia gravata.
Quanto alla regolazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell'esito reiettivo deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportata ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza numero 148/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 31 gennaio 2022, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto con l'atto di citazione notificato in data 14 giugno 2022 da parte della società Parte_1
nei confronti del signor;
[...] Controparte_1
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
254 36th Street Brooklyn 11232 New York City (USA), ha interposto appello avverso quella pronuncia chiedendone l'integrale riforma.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1140/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (tax number ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante, con sede in Brooklyn NYC (U.S.A.) al 245 36th Street, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonino Longo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Aci Castello (CT) alla
Via Antonello da Messina 1
APPELLANTE
contro
: signor (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avvocato Roberta Zaupa, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Malo (VI) alla Via Loggia 37
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 148/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 31 gennaio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via principale:
1. in accoglimento del presente appello, ritenere e dichiarare sussistente il rapporto negoziale posto alla base del decreto ingiuntivo n. 56/2018 reso dal Tribunale di Vicenza in data 04/01/2018 nel giudizio iscritto al n.
8808/2017 R.G. ed illegittimamente opposto da su Controparte_1
presupposti sforniti di fondamento sia giuridico che fattuale.
Nel merito:
2. Riconosciuto il rapporto negoziale posto alla base del d.i. opposto, ritenere e dichiarare che alla LTD, per lo Parte_2
svolgimento dell'attività di rappresentanza quale “sales manager” della
Black & Wine s.a.s., è dovuta la somma di € 11.642,76 a titolo di provvigioni sì come richieste, nella misura del 10%, indi confermando il d.i. illegittimamente opposto.
3. In ragione di tutto quanto esposto al punto 3) dell'atto di citazione in appello, dichiarare nulla la testimonianza resa dalla nel Controparte_2 giudizio di primo grado ed ordinare la sua espunzione dal fascicolo per palese incapacità a testimoniare, nonché l'inconducenza ed inattendibilità della stessa, considerato l'interesse sotteso ed il rapporto sussistente con l'appellato palesemente sottaciuto dalla teste.
4. In riforma della sentenza oggi appellata, confermare il d.i. n. 56/2018 reso dal Tribunale di Vicenza in data 04/01/2018 nel giudizio iscritto al n.
8808/2017 R.G illegittimamente opposto dal , per i motivi Controparte_1
ampiamente esposti, con rigetto integrale delle istanze avversarie, tutte destituite di fondamento.
5. Conseguentemente, revocare la condanna alle spese disposta con la sentenza di primo grado in danno dell'odierna appellante e condannare l'appellata alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di revocare – ovvero integrare –
l'ordinanza del 18/07/2023 laddove nell'assegnare alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni e per le conseguenti memorie, ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie formulate da codesta difesa e meglio indicate in senso all'atto introduttivo del presente giudizio e nelle successive note scritte del 15/04/2023, in particolare:
6. atteso l'artato disconoscimento della e-mail prodotta nel giudizio di primo grado ed ivi indicata al punto n. 2 del fascicolo monitorio, ammettere la CTU tecnico/informatica al fine di verificare su dati matematico/informatici la provenienza della suddetta email artatamente disconosciuta dalla controparte e per tutte le ragioni meglio specificate al punto 4) dell'atto di citazione in appello. Di parte appellata
- Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto per non ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis, comma 1, e 348 ter c.p.c.;
- Rigettarsi integralmente le domande tutte, anche istruttorie, proposte con l'appello promosso dalla , per i motivi in Parte_1
fatto ed in diritto esposti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del
Tribunale di Vicenza n.148/2022 pubblicata il giorno 31.01.2022;
- Condannarsi la il sig. Parte_1 Parte_1
personalmente ex art. 94 c.p.c., alla refusione in favore del sig.
[...]
delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Vicenza depositato in data 29 novembre 2017 la società . dichiarando di essere stata già appartenente Parte_2
al . e di avere la sua sede all'indirizzo 254 36th Street Parte_3
Brooklyn 11232 New York City (USA), ha chiesto di ingiungere al signor il pagamento in suo favore della somma di € 11.642,76 Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda di ingiunzione la società ricorrente ha premesso di essere creditrice della società
[...]
della quale era stata Parte_4
agente per il mercato americano, e di avere maturato nei confronti di quella un credito di € 11.642,76 a titolo di commissioni commisurate al dieci per cento delle vendite, e che, in mancanza di spontaneo adempimento, aveva fatto ricorso al medesimo Tribunale di Vicenza che aveva pronunciato nei confronti della detta società il decreto ingiuntivo numero 3116/2017 del 11 settembre 2017, provvedimento che era rimasto privo di effetti giuridici in quanto la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 31 gennaio 2017.
Su tali premesse la ricorrente ha quindi chiesto che fosse pronunciata ingiunzione di pagamento nei confronti del signor quale Controparte_1
socio accomandatario illimitatamente responsabile dei debiti sociali.
Avverso il decreto, pronunciato dal Tribunale in accoglimento del ricorso, ha proposto opposizione il signor eccependo l'insussistenza Controparte_1
tra le parti di alcun rapporto di agenzia nei sensi sostenuti dalla ricorrente, altresì negando che fosse intercorso alcun accordo sulla misura della provvigione, disconoscendo a tal ultimo fine la comunicazione mail datata 5 dicembre 2013 prodotta dalla ricorrente a corredo del ricorso, ed ulteriormente ha eccepito la carenza di prova della pretesa rivoltagli.
Nell'effettivo contraddittorio dell'opposta, che ha ribadito la sussistenza e l'ammontare della sua creditoria, il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove dichiarative ammesse per quindi deciderla accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo, ponendo a carico dell'opposta le spese di lite nel grado.
Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2022 la società
[...]
, dichiarando di avere la sua sede legale all'indirizzo Parte_1 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 20 febbraio 2025 e da parte appellata in data 21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha fondato la decisione di accoglimento dell'opposizione ricordando il costante orientamento di legittimità secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento del suo debitore è unicamente onerato di provare la fonte, negoziale o legale, del diritto azionato, incombendo invece sul debitore l'onere di dimostrarne l'estinzione, ed ulteriormente ricordando che nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, pur processualmente convenuto, conserva la veste di attore sostanziale della domanda e come tale è onerato di provare i fatti costitutivi del preteso credito azionato in sede ingiunzionale.
Su tali premesse il precedente giudicante ha rilevato come nella vicenda in delibazione non era stata data prova della sussistenza d'un rapporto di agenzia, necessitando quel contratto della forma scritta ai sensi dell'articolo
1742 del codice civile, come pure non era stata data prova di qualsivoglia altro rapporto contrattuale che prevedesse una remunerazione a provvigione calcolata percentualmente sulla base degli affari procurati.
A fronte dell'assunto motivazionale testé sunteggiato l'impugnazione è stata rivolta alla qualificazione giuridica del rapporto (primo motivo), sostenendosi da parte appellante che il Tribunale aveva erroneamente rapportato la sua decisione al contratto di agenzia previsto dall'ordinamento italiano laddove la società opposta aveva invece agito nella sua qualità di agente di vendita soggiacendo alle norme dello stato estero della sua sede e precisando che nel diritto statunitense l'esercizio dell'attività di agente non necessitava della forma scritta;
altresì con l'impugnazione è stata denunciata la mancata valutazione del compendio documentale prodotto
(secondo motivo) assumendo che il Tribunale aveva escluso da quel novero i due documenti disconosciuti dall'opponente senza però considerare i restanti dai quali sarebbe invece risultata piena prova dell'accordo sul compenso;
ed infine è stata riproposta l'eccezione di nullità della deposizione della teste (terzo motivo). CP_2
Ritiene la Corte che ancor prima della delibazione nel merito dell'impugnazione vada necessariamente esaminata l'eccezione, sollevata dall'appellato all'atto della costituzione nel grado, con la quale è stato ipotizzato il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, questione di per sé idonea a definire il giudizio.
È stato fatto rilevare dall'appellato che il giudizio di primo grado si è interamente svolto nel contraddittorio della società denominata
[...]
. già appartenente al , mentre l'atto di Parte_2 Parte_3
citazione in appello risulta proposto, quale appellante, dalla società denominata “ ”. Parte_1
È stato poi sostenuto che tale ultima denominazione corrisponde ad una ragione sociale del tutto differente rispetto a quella del primo grado in quanto le società di diritto statunitense qualificate “corporation” (in abbreviazione “corp.”) sono assimilabili alla figura delle società per azioni come previste dall'ordinamento codicistico nazionale, mentre le società qualificate “corporation ltd” (abbreviazione di “limited”) sono assimilabili alla figura delle società a responsabilità limitata come conosciute dall'ordinamento codicistico nazionale, ciò comportando la radicale difformità tra la società che ha agito in primo grado e quella che ha impugnato la decisione con effetto di carenza della legittimazione ad agire per quest'ultima non essendo stata parte processuale del giudizio di primo grado e neppure vantando la titolarità del diritto dedotto in lite.
Nella prima difesa utile successiva alla proposizione dell'eccezione, vale a dire in occasione delle note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 17 aprile 2023, la difesa appellante, nel chiedere il rigetto dell'eccezione, ha sostenuto che non si configurava alcuna differenza soggettiva tra la persona giuridica parte del giudizio di primo grado e quella che aveva promosso il giudizio di appello in quanto la specificazione della
“…natura di LTD (corrispondente alla s.r.l. italiana), serve solo a qualificare la natura di società di capitali della società appellante, che, si ricorda, essere società americana e circostanza, peraltro, già emersa e chiarita in primo grado” (così testualmente alla pagina due delle note di trattazione scritta), ribadendo il medesimo concetto nel testo della comparsa conclusionale depositata in data 28 giugno 2024 (pagine due e tre), come pure nella memoria di replica depositata in data 18 luglio 2024 a corredo della quale è stato inoltre prodotto un certificato di iscrizione rilasciato dal dipartimento di tassazione e finanza dello Stato di New York.
Il certificato da ultimo citato è datato 16 luglio 2008 (il formato adoperato negli Stati Uniti per indicare una data antepone il mese al giorno sicché ivi si legge “7/16/2008”) e reca la denominazione della società “
[...]
”; l'indirizzo (intuibilmente sede della società) è indicato come Parte_2
“24 9th St Brooklyn 11232 NYC”; il numero di identificazione del contribuente riporta “Taxpayer ID: 26-2343913”, e la data (intuibilmente di costituzione ovvero di registrazione della società presso il dipartimento a ciò preposto nello stato di New York) è quella del 3 aprile 2008 (valendo la medesima precisazione quanto al formato).
Sta di fatto che il detto certificato, sulla cui autenticità non si pone dubbio alcuno, è senz'altro riferibile alla società “corp” (coincidendo la denominazione ivi indicata) che è stata ricorrente nel procedimento monitorio e poi convenuta opposta nel giudizio conseguente all'opposizione conclusosi con la sentenza impugnata.
Di contro l'atto di impugnazione, come detto, risulta proposto dalla società
ltd” il cui unico collegamento alla società ricorrente ed Parte_1
opposta in primo grado è dato dall'indirizzo della sede il che non è evidentemente significativo della medesima soggettività giuridica tra le due società, nei sensi affermati dalla difesa appellante.
Non di poco conto la circostanza, di per sé singolare, per cui l'appellante, pur dopo l'eccezione in disamina, non ha ritenuto necessario produrre alcuna certificazione come invece fatto in limine della decisione, e ciò sebbene nel corso del presente grado, per ben due volte, siano intervenuti nuovi difensori.
Nell'atto datato 10 marzo 2023, con il quale è intervenuta la costituzione d'un collegio difensivo in sostituzione dell'iniziale difensore, è stato per la prima volta indicato il “tax number: 26-2343913”, ossia lo stesso numero risultante dal certificato da ultimo prodotto, abbinato alla società
”. Parte_1
La medesima dizione “tax number: 26-2343913” abbinata alla società
” è stata riportata nell'atto datato 23 gennaio 2024, con il Parte_1
quale al collegio difensivo officiato nel marzo 2023 è subentrato sostituendolo l'attuale difensore, senza alcuna ulteriore precisazione.
Ed infine, ma non di minor conto ed anzi altamente significativa, la circostanza per cui l'appartenenza della società al gruppo “ .” Parte_3
spesa nel primo grado di giudizio, non risulta attribuita alla società appellante in alcuno degli scritti difensivi prodotti nel grado d'appello.
Ciò posto è opinione della Corte che la certificazione datata 16 luglio 2008 non abbia alcun efficace valenza di prova da cui desumere che la società
. (denominazione nel primo grado di giudizio) e la Parte_2
società (denominazione nel presente Parte_1
grado) siano la medesima persona giuridica;
né d'altronde sono persuasive le allegazioni difensive offerte nel grado risolvendosi (inappropriatamente) in espressioni di biasimo verso un asserito formalismo dell'ordinamento nazionale.
Ne deriva che essendo rimasta indimostrata l'asserita identità giuridica e non constando prova (della quale era onerata la parte appellante) del fatto che i due diversi soggetti giuridici abbiano avuto, contemporaneamente ovvero consecutivamente tra loro, la titolarità dei diritti in contesa, quale che sia stato l'evento successorio che l'ha determinata, non potrà che derivarsene la carenza della legittimazione all'impugnazione con effetto di inammissibilità dell'appello e conferma della pronuncia gravata.
Quanto alla regolazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell'esito reiettivo deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportata ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza numero 148/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 31 gennaio 2022, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto con l'atto di citazione notificato in data 14 giugno 2022 da parte della società Parte_1
nei confronti del signor;
[...] Controparte_1
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
254 36th Street Brooklyn 11232 New York City (USA), ha interposto appello avverso quella pronuncia chiedendone l'integrale riforma.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190