Articolo 3 della Legge 5 luglio 1990, n. 183
Articolo 2
Versione
28 luglio 1990
Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in L. 6.800.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in L. 944.000.000 per l'anno 1990, L. 305.000.000 per l'anno 1991 e L. 357.000.000 per l'anno 1992, si provvede quanto a L. 773.000.000 ed a L. 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990 e quanto a L. 305.000.000 ed a L. 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1991 e 1992.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 luglio 1990