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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Antonello VITALE - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 485/2024, avverso la sentenza n.691/2024 emessa il
5.3.24 dal Tribunale di Foggia tra
, , e , tutti elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in Foggia presso lo studio dell'avv. Ernesto Cicchetti, che li rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Granato come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello
, elettivamente domiciliato in San Severo presso lo studio dell'avv. Raffaele Irmici, che lo Controparte_2 rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellati
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_3
Milano presso lo studio dell'avv. Maurizio Hazan, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
Appellante incidentale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
, sua moglie e le loro due figlie e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 adìto il Tribunale di Foggia deducendo che in data 31.3.16 il primo era stato sottoposto presso l'ospedale di
San Severo, a cura di equipe chirurgica guidata da d un intervento chirurgico di riduzione Controparte_2 della frattura acromion-claveare della spalla destra da caduta accidentale;
che tuttavia per un errore nell'esecuzione di tale intervento (verosimilmente legato all'utilizzo di un divaricatore metallico di fasce muscolari) il paziente aveva subìto la lesione dei nervi ulnare, mediano e radiale del braccio destro, con conseguente paralisi del plesso brachiale destro;
che la perdita di potenziale sensitivo e motorio dell'arto, ormai stabilizzatasi, non consentiva più al le normali attività quotidiane e, in particolare, lo svolgimento Pt_1 del suo lavoro di sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo, con riflessi pregiudizievoli anche per i familiari. Tanto premesso gli attori hanno chiesto al giudice adìto di condannare l' e a CP_4 Controparte_2 prima quale responsabile della struttura sanitaria, il secondo quale capo dell'equipe chirurgica), in solido, a risarcire a ciascuno di loro i danni, patrimoniali e non, diretti e riflessi, derivati dall'intervento, nella misura indicata, da maggiorare di accessori e spese di lite. Con Si è costituita l' convenuta per contestare nell'an e nel quantum l'avversa pretesa e chiederne il rigetto.
Si è costituito l'altro convenuto , nel contestare anch'egli la fondatezza della domanda proposta nei CP_2 suoi confronti, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio l' per essere manlevato, in ON caso di soccombenza, in forza di polizza assicurativa collettiva da lui stipulata tramite il Parte_5
[...]
A seguito della chiamata in causa, si è costituita l' e, nel condividere le difese del ON chiamante circa l'inconfigurabilità di responsabilità per l'accaduto, ha anche eccepito l'inoperatività della polizza (in quanto stipulata a copertura dei soli profili di danno erariale e comunque operante soltanto al verificarsi di determinati presupposti nella specie insussistenti) e in subordine l'esistenza di limiti di massimale e di franchigia.
Istruita la causa mediante due successive CTU medico-legali, in sede di comparsa conclusionale gli attori hanno dedotto l'intervenuta ammissione di a transitare nei ruoli civili dell'Aeronautica, con Parte_1 conseguente salvezza del rapporto lavorativo, ma con nuove e meno gratificanti mansioni, e comunque senza più possibilità di partecipare a missioni operative.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Foggia, ritenuta la responsabilità contrattuale di struttura e sanitario:
a) ha condannato questi ultimi, in solido, a risarcire a il solo danno biologico permanente Parte_1
(nella percentuale del 20%) e temporaneo nella misura complessiva di € 67.447,7, oltre interessi legali, nonchè a rifondergli le spese di lite;
b) ha rigettato – in quanto destituita di fondamento probatorio – la Con domanda dei congiunti di , condannandoli a rifondere alla le spese di lite;
c) ha Parte_1 condannato l' a tenere indenne alle conseguenze della soccombenza ON Controparte_2 Con e a rifondergli le spese di difesa;
d) ha posto a carico di i costi di CTU. CP_2 ON
La suddetta sentenza è stata appellata da tutti gli originari attori: da per contestare il mancato Parte_1 riconoscimento del danno patrimoniale da spese mediche e del danno morale nonché l'erronea determinazione del danno biologico, degli interessi e della rivalutazione;
dai suoi congiunti per chiedere l'accoglimento della domanda risarcitoria da loro proposta e rigettata in primo grado. Con Si sono costituiti la e ntrambi chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della Controparte_2 sentenza appellata, con vittoria delle spese del grado.
Si è inoltre costituita la , nella dichiarata qualità di successore dell' Controparte_3 [...] el rapporto controverso, e ha proposto appello incidentale per chiedere, in Controparte_6 riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva nei suoi confronti, il rigetto di ogni avversa domanda o, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti stabiliti dal contratto di assicurazione.
Con riguardo a quest'ultima impugnazione incidentale, il a eccepito l'inammissibilità della stessa CP_2 per mancanza di prova dell'intervenuta cessione e, quindi, della titolarità del rapporto controverso.
Assegnati i termini di cui all'art.352 c.p.c., all'udienza del 7.5.25, svoltasi con modalità cartolari, la Corte ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'appellante incidentale e ha riservato la causa per la decisione.
*****
1.Sull'appello principale.
1.1. Va anzitutto affrontato – e deciso nel senso della sua infondatezza – il quinto motivo di appello, con cui
, e impugnano la sentenza del Tribunale di Foggia nella Parte_2 Parte_3 Parte_4 parte in cui ha rigettato – perché indimostrata – la domanda di risarcimento del danno riflesso non patrimoniale da loro proposta quali vittime secondarie della condotta dei sanitari, all'uopo riproponendo quanto dedotto in primo grado a sostegno di tale pretesa.
La doglianza non è fondata, dovendosi condividere la decisione del primo giudice di rigetto della domanda.
Non ignora questa Corte che, secondo la S.C., in capo ai congiunti della vittima primaria è astrattamente configurabile un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale riflesso non soltanto in caso di vera e propria perdita del rapporto parentale a seguito del decesso del familiare, ma anche in caso di semplice lesione di tale rapporto, perché anche in tale evenienza può determinarsi un patema d'animo e lo sconvolgimento delle abitudini di vita, situazione non accertabile con metodi scientifici bensì ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni e dalla convivenza strettissima (cfr. Cass.
23300/24 nonché, per un caso di riconoscimento del danno riflesso da lesione parentale a seguito dell'amputazione al figlio dell'arto inferiore in conseguenza di sinistro stradale, Cass.1640/20).
Proprio applicando i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la prova presuntiva del danno, tuttavia, nel caso di specie può giungersi serenamente alla conclusione che non si è determinato a carico delle tre familiari alcun apprezzabile pregiudizio riflesso suscettibile di ristoro, essendo decisiva in tal senso già la percentuale di danno differenziale, pari ad un quarto dell'integrità psico-fisica totale del congiunto, e quindi non lieve ma neppure di gravità tale da far presumere un vero e proprio sconvolgimento delle abitudini di vita delle tre donne, dovendosi al contrario ragionevolmente ipotizzare che queste ultime, pur amareggiate per l'accaduto e sinceramente impegnate ad accudire nella quotidianità il proprio caro, siano riuscite a mantenere sostanzialmente le precedenti abitudini di vita;
ciò tanto più con riferimento alle due figlie, già maggiorenni all'epoca dei fatti, e quindi verosimilmente già in una certa misura autonome rispetto al contesto familiare.
Deve dunque ribadirsi l'infondatezza della domanda in esame, già affermata in primo grado, per mancanza di idonea prova dell'esistenza di un danno riflesso suscettibile di ristoro, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione laddove riferibili anche alla posizione delle appellanti in discorso. Con Per il criterio della soccombenza, le appellanti vanno condannate a rifondere alla e a Controparte_2 le spese di difesa del presente grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
1.2. Passando ora alla posizione di , con il secondo e il terzo motivo di appello (suscettibili di Parte_1 esame unitario perché entrambi afferenti al danno biologico da invalidità permanente) l'appellante si duole anzitutto che il primo giudice, nel quantificare il danno biologico da invalidità permanente, abbia del tutto omesso di prendere in considerazione la maggior quota di invalidità (58%) ravvisata dalla prima CTU, limitandosi a richiamare la minor quota (20%) indicata dalla seconda CTU, consulenza da ritenersi tuttavia affetta da nullità perché esplorativa in quanto vertente su circostanze non ritualmente dedotte dalle parti.
Lamenta inoltre il che la sentenza impugnata avrebbe anche erroneamente omesso di considerare che Pt_1 la percentuale di danno biologico permanente era stata indicata dai CTU in termini di differenza tra il danno finale a suo carico (25%) e gli esiti invalidanti della lussazione che gli sarebbero comunque residuati in caso di intervento eseguito secondo le leges artis (5%) e, quindi, avrebbe erroneamente liquidato il danno tabellare con riguardo al range 0%-20% anziché con riguardo al range 6%-25%, con l'effetto di ridurre ingiustamente l'importo dovuto, stante la progressione non lineare del sistema tabellare c.d. a punti.
Osserva anzitutto la Corte che nessun vizio di nullità è ravvisabile rispetto alla seconda CTU, posto che i quesiti formulati con l'ordinanza del 25.3.21 non esorbitano sotto alcun profilo rispetto al thema decidendum, tanto più ove si consideri che, in tema di responsabilità medica, per il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7074/24) l'onere di allegazione dell'attore paziente va rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili e, dunque, le iniziali deduzioni non sono preclusive di un ampliamento dell'indagine processuale a profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze nuove emerse all'esito della CTU. Nel merito, poi, risulta senz'altro condivisibile la scelta del primo giudice di fare proprie le conclusioni della seconda CTU nella parte in cui ravvisa soltanto una lesione (ormai stabilizzata) del nervo ulnare, con conseguente configurabilità di un danno biologico permanente (differenziale) nella misura del 20%.
Ed invero i due CTU nominati dal giudicante al fine di rinnovare la non esaustiva indagine tecnica svolta dal primo consulente hanno evidenziato, a seguito di indagini approfondite ed esenti da vizi logici, che
[...]
, affetto da lussazione acromion-claveare di III grado della spalla destra, e pertanto correttamente Pt_1 sottoposto a trattamento chirurgico di riduzione e stabilizzazione dell'articolazione, mostra un quadro clinico
(“deficit nella flessione delle ultime due dita, deficit nei movimenti di abduzione e adduzione delle dita
(apertura a ventaglio) per paralisi degli interossei dorsali e palmari con conseguente ridotta validità di forza nelle prese e perdita dei movimenti autonomi del mignolo”), stabilizzatosi tra l'ottobre e il novembre 2017 dopo l'ultima FKT mirata, riferibile a “paralisi alta del nervo ulnare”, cui si accompagnano manifestazioni cliniche di tipo sensitivo come la “ipo-anestesia del versante ulnare della mano, del mignolo e della metà palmare dell'anulare, della superficie dorsale delle prime falangi dell'anulare e della metà ulnare di quello medio”; postumi, questi, apprezzabili, in termini di incidenza percentuale sulla capacità psico-fisica, nella misura del 20% (differenziale).
I medesimi CTU hanno anche fornito soddisfacenti risposte alle osservazioni della difesa attorea (secondo cui sarebbe rilevabile un'ulteriore compromissione riguardante il nervo mediano, con conseguente incremento della percentuale di invalidità differenziale), chiarendo in proposito: che dalla documentazione sanitaria si evince la graduale riparazione della lesione del nervo mediano, effettivamente riscontrabile subito dopo l'intervento; che i deficit funzionali invocati dal CT di parte attrice non possono ritenersi pregiudizi aggiuntivi bensì pregiudizi conseguenti alla paralisi del nervo ulnare e insiti in essa;
che, ad ogni modo, i danni che concorrono sulla stessa funzione vanno valutati complessivamente e non attraverso la mera somma algebrica delle percentuali di invalidità, come dimostrato dal fatto che la somma algebrica delle percentuali di invalidità per la lesione dei due nervi indicate dalle linee-guida finirebbe incongruamente per essere superiore Pt_6 alla percentuale di invalidità per la perdita di funzione dell'intero plesso brachiale.
Né possono valere a sovvertire le predette considerazioni gli esiti – invocati dal – di un nuovo esame Pt_1 elettromiografico eseguito nell'anno 2022, trattandosi di documento prodotto tardivamente e al di fuori di ogni contraddittorio.
E' invece fondata la doglianza dell'appellante riguardante l'omessa considerazione, da parte del giudicante, della natura differenziale del danno, con conseguente erronea determinazione del suo importo.
Infatti la nuova CTU (come del resto anche il precedente consulente) ha evidenziato in termini inequivoci che, se non fossero state eseguite in sede di intervento le condotte imperite lamentate dall'attore, quest'ultimo sarebbe comunque risultato affetto da una menomazione, legata alla preesistente patologia, incidente sulla sua integrità fisica nella misura percentuale del 5%.
Se così è, il caso in esame rientra in effetti – come affermato anche dai CTU – in una delle ipotesi giurisprudenziali di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, essendo l'evento pregiudizievole riconducibile alla concorrenza di una causa naturale e di una condotta umana (Cass.4680/25).
In siffatte ipotesi la liquidazione va effettuata, in ossequio ai criteri di causalità giuridica di cui all'art.1223
c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritto all'agente sul piano della causalità materiale la percentuale di danno non imputabile all'errore medico
(perché preesistente); con l'effetto che – stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità – il risultato risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto di invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione
(come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale).
Ed invece il primo giudice, senza motivare le ragioni di un eventuale consapevole dissenso dalle indicazioni del CTU, ha proceduto a calcolare l'invalidità permanente del 20% con riguardo al range 0%-20%, in contrasto con i principi sopra richiamati. Con ND è, del resto, la difesa svolta sul punto dall'appellata secondo cui lo stesso avrebbe Pt_1 dichiarato, nelle note scritte del 18.10.21, che nulla è dovuto a titolo di differenziale;
essendo evidente che con tale ultima deduzione la parte non ha inteso riferirsi ai criteri di calcolo del danno tabellare da lui invocato
(la cui individuazione peraltro è riservata al giudicante) bensì ha inteso negare di avere ricevuto da enti previdenziali – per la sua invalidità – importi di cui dover tenere conto ai fini della liquidazione nella presente sede.
1.3. Con il quarto motivo di appello , senza più insistere nelle pretese relative alla Parte_1 personalizzazione del danno non patrimoniale e al riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, insiste tuttavia nella richiesta – mai delibata dal primo giudice – di liquidazione del danno morale soggettivo, ribadendo, in tale ultima prospettiva, che l'intervenuta invalidità permanente ha ingenerato in lui un patimento interiore, legato da un lato alla perdita di autonomia e alla necessità di assistenza in ogni atto della vita quotidiana, dall'altro lato al fatto di non potere più svolgere le mansioni operative tipiche della carriera militare da lui percorsa sin dalla giovane età.
Anche tale censura deve ritenersi fondata.
E' insegnamento ormai consolidato della S.C. che l'aspetto morale del danno (da intendersi come lo stato d'animo di sofferenza interiore, prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato) mantiene una sua piena autonomia rispetto ad ogni altra voce di danno non patrimoniale e non può giustificarsi la sua incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, come tale meritevole di un compenso aggiuntivo, al di là della personalizzazione per la compromissione degli aspetti dinamico-relazionali della vita individuale (Cass.32935/22).
Con riguardo alla prova di tale voce, poi, la stessa giurisprudenza di legittimità osserva che, se è vero che il riconoscimento del danno morale non può conseguire in via automatica dall'accertamento del danno biologico (trattandosi di voci di pregiudizio distinte, della cui compresenza nel caso concreto spetta al danneggiato dare rigorosa prova), è anche vero che la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare sul piano presuntivo ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento logico presuntivo, fondato su massima di esperienza, secondo cui quanto più grave è la lesione alla salute, tanto più
è presumibile l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diverso dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
mentre quanto più basso è il grado percentuale di invalidità permanente, tanto più a tale ragionamento inferenziale va riconosciuta efficacia limitata, dovendosi nel danno biologico di lieve entità ritenere normalmente assorbita – salva prova contraria
– ogni conseguenza sul piano psicologico, comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale
(Cass.25164/20; 6444/23).
Applicate tali coordinate interpretative al caso di specie, e tenuto conto della natura differenziale del danno biologico subìto dal (come tale da collocare nel range 5%-25%), è effettivamente presumibile che tale Pt_1 macrolesione abbia determinato nella vittima primaria un patimento interiore non integralmente compreso dai criteri di ristoro per la compromissione degli aspetti meramente dinamico-relazionali della vita individuale.
D'altra parte la stessa seconda CTU, sia pure sinteticamente, ha riconosciuto (pag.26) che le condizioni dell'arto dominante del rendono a quest'ultimo difficile, se non impossibile, lo svolgimento della Pt_1 maggior parte delle attività della vita quotidiana, in primis quelle indispensabili per la cura della persona
(vestirsi, lavarsi, nutrirsi), imponendogli di avvalersi di aiuto esterno, con incidenza non trascurabile (medio- alta) sul suo ambito esistenziale quotidiano (pag.30); situazione, quest'ultima, la cui intensità porta senz'altro a desumere anche una condizione di sofferenza squisitamente interiore del soggetto per l'inaspettata perdita della sua precedente qualità di vita.
Poiché dunque è effettivamente presumibile che l'invalidità abbia determinato nel un patimento Pt_1 interiore non compreso dai criteri di ristoro per la compromissione degli aspetti ente dinamico-relazionali della vita individuale, si impone di tenerne conto in sede di calcolo del risarcimento complessivo secondo i criteri tabellari. 1.4. Alla luce di quanto sin qui esposto, può ora procedersi, sulla base delle tabelle di Milano del 2024, al corretto calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto, in linea capitale, a . Parte_1
Poiché al momento dell'intervento (31.3.16) il aveva 47 anni, il danno biologico differenziale va Pt_1 liquidato nella misura già rivalutata di € 111.286,00; importo calcolato sottraendo al danno complessivo finale pari a € 119.667,00 (€ 84.871,00 per 25 punti tabellari di invalidità, più € 34.769,00 pari al 41 % a titolo di incremento per sofferenza) il danno non imputabile calcolato in base al range 0-5% in complessivi €
8.381,00 (€ 6.705,00 per i primi 5 punti tabellari di invalidità, più € 1.676,00 pari al 25% a titolo di incremento per sofferenza).
1.5. Con il sesto motivo di appello si duole che, con riguardo alle somme liquidate, il primo Parte_1 giudice abbia omesso di riconoscere da un lato la rivalutazione monetaria per il periodo successivo all'emanazione delle tabelle applicate dal giudicante, dall'altro lato gli interessi al tasso previsto dal novellato art.1284 co.4 c.c..
La doglianza è da ritenersi infondata, poiché per l'opinione ancor oggi maggioritaria, a cui questa Corte intende attenersi, l'invocata disposizione non può trovare applicazione con riferimento alle obbligazioni risarcitorie, anche se di fonte contrattuale, trattandosi di debito di valore, per il quale continua ad operare il diverso principio, costantemente enunciato dalla S.C. a partire da SS.UU. 1712/95, secondo cui, in assenza di allegazione e prova specifica del danno da svalutazione, va adottato dal giudicante uno dei possibili criteri presuntivi ed equitativi, che evitino l'indebito cumulo di interessi e rivalutazione (come avverrebbe in caso di calcolo degli interessi dal momento del fatto e sulla somma già interamente rivalutata all'attualità), pur garantendo al creditore il ristoro del danno da mancata percezione del dovuto sino al momento della determinazione dell'obbligazione risarcitoria.
Conforme a tali principi è stato dunque l'operato del primo giudice, il quale ha individuato il criterio equitativo da applicare nella specie in quello – la cui ragionevolezza non viene contestata dall'appellante – consistente nell'applicare sin dall'inizio gli interessi legali sul capitale già interamente rivalutato sulla base delle tabelle applicabili ratione temporis, ma con decorrenza a partire dalla pubblicazione della sentenza (cfr. parte motiva pag.13).
1.6 Sotto il diverso profilo del danno patrimoniale, con il primo motivo di appello lamenta Parte_1 inoltre che il giudice di prime cure abbia omesso, senza alcuna motivazione, di riconoscergli i danni a titolo di spese mediche sopportate a seguito dell'intervento; spese che con l'atto di appello egli aveva indicato e documentato nella misura di € 5.854,80, ma che poi in corso di causa sono ascese, per ulteriori esborsi indicati e documentati entro i termini di rito, sino a complessivi € 10.207,67.
La doglianza è suscettibile di accoglimento in ragione dell'importo – € 10.194,00 – che la seconda CTU, con valutazione fondata sul contenuto dei documenti di spesa in atti e non contestata in alcun modo dalle parti, ha ritenuto riferibile a esborsi sostenuti dal in conseguenza dell'intervento e della patologia da esso Pt_1 derivata. Con Né è condivisibile la tesi, sostenuta dall'appellata secondo cui la debenza di tali spese sarebbe stata riconosciuta in motivazione e omessa nel dispositivo, con conseguente configurabilità di un errore materiale emendabile con ricorso per cassazione;
e ciò in quanto, a ben vedere, non risulta esservi nella pronuncia impugnata alcun passaggio motivazionale sul punto, ma soltanto – ad altri fini argomentativi – il richiamo letterale ad una parte di CTU in cui vi è un riferimento a tali esborsi.
L'importo riconosciuto a tale titolo, per ragioni di omogeneità con la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sopra operata, va rivalutato sino alla data della pronuncia di primo grado in base all'indice generale FOI (così accrescendosi sino ad € 12.222,61) e maggiorato di interessi legali dalla data della pronuncia di primo grado sino al soddisfo.
1.7. Conclusivamente, dunque, in riforma dei relativi capi della sentenza appellata, la Controparte_2 [...]
vanno condannati in solido a pagare a , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale CP_4 Parte_1
e non patrimoniale da lui subìto, il maggior importo, già rivalutato, di complessivi € 140.477,21 (€ 12.222,61 per esborsi, € 111,286,00 per danno biologico differenziale da postumi permanenti, € 16.968,60 per danno biologico da invalidità temporanea totale e parziale come riconosciuta già in primo grado), oltre accessori come sopra indicati.
1.8. Con riguardo al regolamento delle spese tra e gli originari convenuti, la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto dal , impone a questo giudice di appello Pt_1 di procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
A ciò consegue l'assorbimento nella nuova liquidazione delle censure svolte dall'appellante, con il settimo motivo di appello, rispetto alla liquidazione operata in suo favore dal giudice di prime cure.
In proposito si ritiene, per il criterio della soccombenza, di condannare la , in Parte_7 CP_4 solido, a rifondere a spese e competenze sia del primo grado (ivi comprese quelle della Parte_1 procedura di mediazione obbligatoria) sia del secondo grado, liquidate – tenuto conto del criterio del c.d. decisum – nelle misure indicate nel dispositivo.
1.9. Infine non può essere accolta – in accoglimento dell'ottavo motivo di appello – la richiesta della parte appellante di condanna dei convenuti ex art.96 co.3 c.p.c. per avere ingiustificatamente disertato la procedura di mediazione obbligatoria, non ricorrendo, anche alla luce della complessità della materia del contendere, i presupposti di configurabilità di una responsabilità aggravata dei convenuti.
2.Sull'appello incidentale.
Come già accennato, a seguito della rituale notificazione dell'appello principale anche nei confronti della terza chiamata ai sensi dell'art.332 c.p.c., nel presente grado di giudizio si è costituita la ON
, dichiarandosi successore dell' nel Controparte_3 Controparte_6 rapporto controverso e proponendo appello incidentale per chiedere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di ogni avversa domanda o, in subordine, l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti stabiliti dal contratto di assicurazione.
Nella prima difesa successiva a tale costituzione la difesa di a eccepito la mancata prova, Controparte_2 da parte dell'appellante incidentale, dell'intervenuta cessione e quindi della successione a titolo particolare, chiedendo pertanto adottarsi una declaratoria di difetto di legittimazione nei confronti di tale parte.
Tale ultima eccezione deve ritenersi senz'altro fondata.
Ed invero chi propone impugnazione assumendo di essere successore di una delle parti originarie del giudizio deve allegare e provare, ex art.2697 c.c., tale sua qualità, posto che la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è elemento costitutivo della domanda.
Nel caso in esame, già sul piano assertivo l'appellante incidentale non ha puntualmente assolto siffatto onere, posto che ha dedotto di essere successore della laddove la parte Controparte_6 in primo grado risulta essere la ON
A parte ciò l'appellante incidentale, a fronte della contestazione della controparte, ha prodotto in giudizio, al fine di dimostrare la sua qualità, due documenti, entrambi tuttavia inidonei a soddisfare l'onere probatorio a suo carico.
Il primo di essi, infatti, è il bollettino di vigilanza IVASS n.7/20, che alle pagg.117 e 118, nella parte relativa ai
“Trasferimenti di portafoglio di imprese dello spazio economico europeo”, riporta la comunicazione di due trasferimenti “parziali” di portafoglio assicurativo in favore della con sede in Italia, Controparte_3 un primo da parte della con sede nel Regno Unito, un secondo da parte della ON [...] on sede in Irlanda. Controparte_6
Ciò detto, anche a voler sorvolare sull'incertezza assertiva sopra richiamata circa la società cedente, e a voler valorizzare l'omogeneità del rapporto oggetto del presente giudizio con i rapporti oggetto di cessione in blocco, è comunque decisivo il rilievo che trattasi in entrambi i casi di trasferimenti parziali del portafogli assicurativo, il che evidentemente impedisce di presumere che, nella porzione di rapporti ceduti, vi fosse proprio il rapporto con il ssendo del tutto ragionevole anche ipotizzare che tale rapporto ricadesse CP_2 nella parte di rapporti rimasti in capo al cedente.
Né può valere a fondare un corretto ragionamento presuntivo il secondo documento versato in atti dall'appellante incidentale, ossia la procura notarile con cui la conferisce ad un Controparte_3 nuovo procuratore i poteri di liquidare, tra l'altro, sinistri di rami RC generale in ambito medico-sanitario sino a un importo massimo di 500.000 euro;
essendo agevole osservare che da un lato si tratta di atto formato unilateralmente dalla parte processuale, dall'altro lato postula comunque la prova – nella specie mancante
– del fatto che tra i sinistri per i quali viene conferita procura rientri anche, per intervenuta previa cessione da parte del precedente titolare, il rapporto su cui si controverte nella presente sede.
Poiché dunque è rimasta indimostrata la titolarità del rapporto controverso in capo alla
[...]
, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile. Controparte_3
A ciò consegue, per il principio della soccombenza, la condanna di a rifondere a Controparte_7
spese di difesa del presente grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo. Controparte_2
Le spese della CTU espletata in primo grado vanno infine poste a carico dell e di Parte_8 CP_2
in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da , , e , nonché sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza Controparte_3
n.691/2024 emessa dal Tribunale di Foggia il 6.3.24, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
n solido tra loro, a pagare a , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_2 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, l'importo complessivo, già rivalutato, di € 140.477,21, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e solido tra loro, a rifondere a spese e competenze dei due Controparte_2 Parte_1 gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.612,65 per esborsi ed € 15.884,00 per competenze, e per il secondo grado in € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per competenze, oltre
RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) rigetta l'appello proposto da , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
4) condanna , e a rifondere all' Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e a Controparte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di questi ultimi in € 4.888,00 per ciascuno, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
5) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_3
6) condanna a rifondere a spese del presente grado di Controparte_3 Controparte_2 giudizio, che liquida in € 12.154,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
7) pone le spese di CTU a carico dell' e di solido tra loro;
Parte_8 Controparte_2
8) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico delle appellanti , e Parte_2 Parte_3
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 bis del suddetto d.P.R.; Parte_4
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 21.5.25 Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo