Sentenza breve 12 settembre 2019
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2019
Decreto presidenziale 23 gennaio 2020
Decreto cautelare 20 marzo 2020
Ordinanza cautelare 17 aprile 2020
Decreto presidenziale 27 aprile 2020
Ordinanza cautelare 11 giugno 2020
Parere interlocutorio 2 luglio 2020
Ordinanza cautelare 2 luglio 2020
Accoglimento
Sentenza 12 ottobre 2020
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2021
Accoglimento
Sentenza 3 giugno 2021
Decreto presidenziale 14 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2022
Accoglimento
Sentenza 1 luglio 2022
Decreto presidenziale 13 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2022
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Ottemperanza e poteri del giudice (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 2024, n. 6) di Antonio Cassatella Sommario: 1. La questione sostanziale controversa ed il giudicato di annullamento. 2. Le vicende relative all'ottemperanza al giudicato e la nomina differita del commissario. 3. Effetto conformativo e poteri del giudice dell'ottemperanza. 4. Dal caso alla questione sistematica: sulla perdurante ambiguità dell'ottemperanza quale cognizione mista ad esecuzione. 1. La questione sostanziale controversa e il giudicato di annullamento. La sentenza che si annota è di particolare rilievo nella parte in cui mostra come il giudice dell'ottemperanza risolva il conflitto esecutivo …
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Ottemperanza e poteri del giudice (nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 2024, n. 6) di Antonio Cassatella Sommario: 1. La questione sostanziale controversa ed il giudicato di annullamento. 2. Le vicende relative all'ottemperanza al giudicato e la nomina differita del commissario. 3. Effetto conformativo e poteri del giudice dell'ottemperanza. 4. Dal caso alla questione sistematica: sulla perdurante ambiguità dell'ottemperanza quale cognizione mista ad esecuzione. 1. La questione sostanziale controversa e il giudicato di annullamento. La sentenza che si annota è di particolare rilievo nella parte in cui mostra come il giudice dell'ottemperanza risolva il conflitto esecutivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/01/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2025REG.PROV.COLL.
N. 09208/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9208 del 2023, proposto da LO OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4227/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e udito per la parte ricorrente l'Avvocato Alessandro Avagliano in sostituzione dell'Avvocato Antonio Rosario Bongarzone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
1 - L’appellante ha presentato al Ministero dell’istruzione e del merito domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania. A fronte del rigetto dell’istanza ha proposto ricorso con istanza cautelare. Il Tar del Lazio, sez. III bis, ha respinto il ricorso con la sentenza breve n.10878/2019 del 12 settembre 2019. La richiedente ha quindi proposto ricorso in appello e con sentenza n. 4227/2021 pubblicata il 3 giugno 2021 il Consiglio di Stato, VI Sezione, lo ha accolto;
2 – A fronte del mancato adempimento alla indicata sentenza il richiedente ha poi proposto un ricorso per l’ottemperanza e con sentenza del 30 gennaio 2024 questa Sezione ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di rideterminarsi sull’istanza di riconoscimento entro il termine di 60 giorni ed ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di sub-delega, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito alle spese di causa, liquidate in € 4.000;
3 – A seguito del perdurante inadempimento Il ricorrente il 17.7.2024 ha avanzato richiesta di indicazione del termine entro il quale il Commissario deve provvedere alla pubblicazione del provvedimento conclusivo;
4 – Considerate le circostanze, riferite dalla parte ricorrente e non contraddette dal Ministero intimato, circa il perdurante mancato adempimento alla sopra indicata sentenza, è necessario disporre che il nominato Commissario ad acta, ove ciò non sia già avvenuto nelle more per il tramite del delegato, provveda, direttamente senza possibilità di subdelega, all’esatto adempimento della suindicata sentenza entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore;
5 – Appare altresì necessario rammentare al nominato Commissario ad acta le possibili responsabilità derivanti dalla inottemperanza ad un ordine reso in sede di ottemperanza.
6 – Inoltre, rilevato che la nomina del medesimo Commissario ad acta, dirigente dell’Amministrazione soccombente, non ha comunque privato l’Amministrazione dei suoi poteri ai fini dell’adempimento della medesima sentenza, comunque non esercitati almeno fino alla data di presentazione della sopraindicata istanza da parte della difesa della parte ricorrente, occorre condannare d’ufficio il Ministero soccombente al pagamento in favore della parte ricorrente di un importo che viene liquidato equitativamente, ai sensi dell’art. 26 c.p.a., primo comma, nella complessiva somma di Euro 6.000,00, ordinando alla Segreteria la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei Conti in relazione ad eventuali possibili profili di responsabilità erariale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), pronunciando sull’istanza meglio individuata in premessa, l’accoglie e, per l’effetto, ordina al nominato Commissario ad acta di provvedere a dare piena esecuzione alla sentenza n. n. 4227/2021 pubblicata il 3 giugno 2021 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma che liquida equitativamente, ai sensi dell’art. 26 c.p.a., primo comma, nella complessiva somma di Euro 6.000,00.
Ordina alla Segreteria la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO