Articolo 1 della Legge 20 aprile 1976, n. 219
Versione
29 maggio 1976
Art. 1. Articolo unico

Le dizioni contenute nell' articolo 1 della legge 19 maggio 1975, n. 223 : "Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore superiore, parametro 218" devono intendersi, rispettivamente, come "Gli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore principale o equiparata, parametro 218".

Entrata in vigore il 29 maggio 1976