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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/01/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente rel./est.
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Oronzo Putignano - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2020 col numero d'ordine 474, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 474/2020 per la riassunzione del giudizio inter partes in forza della sentenza della S.C. di Cassazione n. 9105 del 22.01-2.04.2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari, I sezione, n. 405/2013 depositata il 13/05/2013.
Promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARANO' Parte_1 C.F._1 Co ROBERTA e dell'avv. LATERZA PAOLA ALBERTA ( P.ZZA UMBERTO I BARI;
C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA UMBERTO I, 54 70121 BARI presso il difensore avv. MARANO' ROBERTA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARANO' Controparte_2 C.F._3
ROBERTA e dell'avv. LATERZA PAOLA ALBERTA ( P.ZZA UMBERTO I 54 BARI;
C.F._2 domiciliato in PIAZZA UMBERTO I, 54 70121 BARI presso il difensore avv. MARANO' ROBERTA
Attori in riassunzione contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Bari CP_3 P.IVA_1
Convenuta in riassunzione
**********
All'udienza cartolare del 10.10.2023 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori come da note scritte depositate telematicamente e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.5.93 , e Parte_1 Controparte_2 onvenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l Parte_2 Controparte_4 esponendo che:
[...]
- con decreto 20.6.89 il Prefetto di Bari aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza sino al 19.6.91 di porzione di suoli in agro di Bari di proprietà di essi istanti loro pervenuti per successione del loro dante causa dott.
[...]
, suoli occorrenti per i lavori di sistemazione della tangenziale di Bari e della strada Persona_1 comunale Santa Caterina giusta progetto ANAS approvato dal Ministero LL.PP. con decreto n. 2963/89;
- che affidataria dei lavori e delegata in nome e per conto dell al compimento delle procedure tecniche era CP_3 l Parte_3
- attuata l'immissione nel possesso in data 01.08.89, era stata comunicata l'indennità provvisoria di esproprio, non accettata dagli interessati;
- pur essendo stati completati i lavori nel giugno 1990, non era mai stato emanato il decreto di esproprio, con conseguente illegittimità dell'occupazione e diritto degli istanti al risarcimento del danno.
Tanto premesso gli attori chiedevano la condanna dell al pagamento: CP_3
“- a titolo di risarcimento, dei danni rivenienti dalla irreversibile trasformazione ed acquisizione delle aree occupate a seguito del decreto prefettizio n. 653/1989, comprensivi del valore venale delle superfici occupate, tenuto conto della destinazione urbanistica delle stesse, delle colture e dei manufatti ivi insistenti e della diminuzione di valore sia delle porzioni residue delle particelle 99 (fl. 37) e 1033 - 160 - 154 - (fl. 48) non interessate dall'occupazione;
- della rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme così riconosciute a far data dalla scadenza dell'occupazione legittima e sino alla decisione;
- dell'indennizzo per il periodo di occupazione legittima”.
Si costituiva l concludendo per il rigetto della domanda perché infondata. CP_3
Con la sentenza n. 2671/10 del 6/31.8.10 il Tribunale di Bari, così decideva:
“…omissis… accoglie la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni da irreversibile trasformazione e acquisizione alla P.A. delle superfici distinte catastalmente alle part. 1033, 160 e 154 del foglio 48 Comune di Bari
(terreni siti in contrada Santa Candida) e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore degli attori della CP_3 somma di Euro 207.998,00 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi e svalutazione secondo gli indici ISTAT;
- condanna L a rifondere agli attori le spese del presente giudizio ...omissis…”. CP_3
Avverso la sentenza l proponeva appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“1) rigettare la domanda risarcitoria avanzata da controparte, in quanto il valore dell'area ablata è di gran lunga inferiore all'importo offerto dalla impresa;
Pt_3
2) ritenere congrua l'offerta formulata dalla impresa e, per l'effetto, limitare comunque il risarcimento Pt_3 dell'eventuale danno posto a carico dell all'importo di € 16,621,41 (lire 32.220.000), oltre rivalutazione e CP_3 interessi a partire dalla data di scadenza dell'occupazione legittima (1993);
3) compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
4) condannare controparte alla restituzione di tutte le somme che dovessero essere corrisposte in misura maggiore a quella di € 16.621,41 (lire 32.220.000) in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Si costituivano gli appellati chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
2) il rigetto dell'appello proposto dall con atto notificato il 29.10.10 e la conferma dell'impugnata CP_3 sentenza n. 2671/10 del Tribunale di Bari, III sez. civ.;
3) la condanna alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio.”
Con sentenza n.403/2013 del 29.01.2013 la Corte D'Appello rigettava l'impugnazione condannando l al CP_3 pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia l proponeva ricorso per Cassazione per i seguenti motivi: CP_3
“1) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360 n.5;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art.41 septies della legge urbanistica del 1942 come modificato dalla L.
n.765 del 1067, art.19; del D.M. 1 aprile 1968 n.1404 art.4, nonché della L.729 del 1961, art.9; del D.Lgs. n.285 del 1992, art.6 e del D.P.R. n.495 del 1992, art.26; dell'art.49 del DPR 753 del 1980; Errata valutazione della edificabilità delle aree anche in violazione della L. 359 del 1992, art.5 bis e del T.U. appr. Con D.P.R. n.327 del
2001, artt. 32 e 37, Inedificabilità ex lege delle aree e conseguente erronea determinazione del risarcimento da occupazione acquisitiva in relazione all'art.360 n.3 cpc.
3) Nullità della sentenza per violazione dell'art.132 comma secondo n.4 cpc, per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, in relazione all'art.360 n.4 cpc.”
Gli odierni attori resistevano con controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'avverso ricorso per Cassazione e in subordine il rigetto del medesimo.
Con ordinanza n. cron. 9105-19 del 22/01-02.04.2019 la I Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, rinviando la causa a questa Corte di Appello.
******
Il giudizio è stato dunque riassunto da e , con atto di Controparte_2 Parte_1 citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., con cui hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in composizione collegiale, disattesa ogni avversa istanza, deduzione, produzione e conclusione:
- in via principale rigettare l'appello proposto dall in data 29.10.2010 e per l'effetto confermare la CP_3 sentenza n.2671/2010 resa dal Tribunale di Bari, con riferimento all'ammontare del risarcimento stante la correttezza dei criteri di liquidazione ivi sussunti, risultando accertata la non inclusione di vincoli legali sulle aree espropriate anche per difetto di prova da parte dell;
CP_3
- in subordine in caso di accertamento della inclusione nella aree ablate nella fascia di rispetto stradale e/o di vincoli legali condannare l al pagamento a titolo di risarcimento dei danni rivenienti dalla irreversibile CP_3 trasformazione ed acquisizione delle aree occupate a seguito del decreto prefettizio n.653/1989, comprensivi: del valore venale delle superfici occupate e irreversibilmente trasformate tenuto conto della destinazione urbanistica, ovvero del valore commerciale in ragione del potenziale diverso e provato utilizzo delle stesse ed altresì della diminuzione di valore sia delle porzioni residue delle particelle interessate dalla occupazione nonché dei terreni di proprietà degli attori contigui alle suddette aree occupate, anche con riferimento ai limiti di utilizzo derivanti dalla fascia di rispetto della sede strada, che debba osservarsi alla stregua di norme e regolamenti che verrà accertato ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del DPR 327/01, oltre alla maggiorazione del 10% 42 bis del DPR 327/01 sul valore venale del bene, quale ulteriore risarcimento di danno non patrimoniale trattandosi di acquisizione usurpativa, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali come da sentenza n. 2671/2010 del
Tribunale di Bari su detti punti passata in giudicato come stabilito dalla Sentenza n.405/2013 resa dalla Corte
d'Appello di Bari (I sezione civile);
- in ogni caso condannare l , in persona del suo legale rappresentante al pagamento di spese e compensi CP_3 del presente giudizio e della fase innanzi alla Corte di Cassazione.” CP_ Costituitasi ritualmente l ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione:
1. Accogliere l'appello originariamente proposto avverso la sentenza n. 2671/10 del Tribunale di Bari e, per l'effetto, rideterminare l'indennità dovuta in base al valore agricolo dei suoli;
2. Condannare e , ciascuno per quanto di propria Parte_1 Controparte_2 competenza, alla restituzione, in favore dell della differenza tra le somme corrisposte in CP_3 ottemperanza alla sentenza n. 2671/10 del Tribunale di Bari e le somme accertate come dovute in corso di causa;
3. Condannare e , in solido tra loro, al pagamento, nei Parte_1 Controparte_2 confronti dell delle spese di lite, distinte per ogni singola fase. CP_3
In via istruttoria, ove codesta Ecc.ma Corte non dovesse reputare sufficiente la valutazione allegata al presente atto, si chiede sin d'ora di disporsi CTU al fine di accertare e determinare:
a) la sussistenza di vincoli legali sulla fascia di suolo occupata e oggetto di risarcimento del danno;
b) il valore venale effettivo della fascia occupata secondo gli indici di mercato desunti dagli atti allegati al giudizio, sulla base dei parametri relativi ai terreni edificabili, tenendo conto della destinazione non edificatoria dello stesso.”
Poiché il CTU, originariamente nominato nelle precedenti fasi processuali, pur a tanto sollecitato dall con CP_3 le osservazioni alla bozza della Consulenza, a giudizio della Corte, non aveva reso risposte sufficientemente chiare, e non aveva verificato le caratteristiche dei siti, formulando le proprie determinazioni solo sulla base di quanto espressamente indicato nello Strumento urbanistico, senza considerare che, per contro, l'inclusione dei suoli nelle fasce di rispetto era prevista dalla legge e non dallo strumento urbanistico, è stata disposta, con Per ordinanza del 23.03.20191 la rinnovazione della CTU, ad ufficio dell'ing. , per la stima dei terreni con la 1 “Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, per la determinazione dell'entità del risarcimento del danno recepì le conclusioni rassegnate dal CTU che nel procedimento, introdotto dagli odierni attori in riassunzione, era stato officiato dell'incarico di stimare i suoli oggetto della occupazione acquisitiva perpetrata dall' . Organizzazione_1
La Suprema Corte era stata adita dall' che aveva impugnato la sentenza n. 405/2013 dolendosi che questa Corte CP_3 d'Appello, nel ravvisare la natura edificatoria dei fondi interessati,
1. avesse omesso di esaminare il fatto decisivo, costituito dall'inclusione di detti fondi in una duplice fascia di rispetto, essendo essi posti in adiacenza sia di una tratta ferroviaria che di un asse stradale, «elementi di fatto (che) avrebbero dovuto condurre la Corte di merito a considerare tali aree come appartenenti alle fasce di rispetto già in data preesistente all'esproprio e, dunque, a ritenere che i terreni di cui si tratta non fossero affatto edificabili dati i vincoli normativi stabiliti dalla legge urbanistica, dal codice della strada e dal regolamento attuativo»;
2. avesse violato le norme a tutela dell'inedificabilità delle fasce di rispetto, a nulla rilevando in contrario la classificazione al riguardo operata dallo strumento urbanistico, «dato che la disposizione legislativa sulla inedificabilità assoluta del suolo precede logicamente (e gerarchicamente) la classificazione urbanistica dello stesso suolo», precludendo qualsiasi utilizzazione difforme che deroghi al suddetto limite. C Con la sentenza n. 9105 del 22.01-2.04.2019 la , nel cassare la sentenza impugnata ha stabilito che
“Va qui previamente ribadito che, come questa Corte ha reiteratamente affermato, «in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14632)”. Ha ribadito quindi la Cassazione che, alla stregua dell'insegnamento testé riportato, l'inclusione dell'area nella fascia di rispetto, costituisce fonte di una limitazione legale della proprietà e ne determina l'inedificabilità. Il CTU originariamente nominato, pur a tanto sollecitato dall' con le osservazioni alla bozza della Consulenza, CP_3 non rese risposte sufficientemente chiare, poiché non verificò le caratteristiche dei siti ma formulò le proprie determinazioni solo sulla base di quanto espressamente indicato nello Strumento urbanistico, senza considerare che, per contro, l'inclusione dei suoli nelle fasce di rispetto è prevista dalla legge e non dallo strumento urbanistico. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in materia di vincoli assoluti di inedificabilità sanciti nell'interesse pubblico da apposite leggi (come, ad esempio, in materia di distanza dalle strade o dalle autostrade, oltre che, come nella specie, in materia ferroviaria), ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è in alcun modo predicabile la natura edificatoria dei terreni sottoposti a detti vincoli, senza che possa assumere rilievo l'eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili (Cass., 25 agosto 2006, n. 18544,; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21092; Cass., 19 settembre 2001, n. 11764). . “Tale orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., 23 aprile 2009, n. 8121; Cass., 17 dicembre 2012, n. 23210), osservandosi, fra l'altro, che detta categoria di vincoli (in relazione ai quali la Corte
Costituzionale ha escluso profili di illegittimità : decisioni n. 133 del 1971, n. 79 del 1971 e n. 63 del 1970), è collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica. Pertanto, ancorché resi concretamente applicabili in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non gli arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, richiesta “di stabilire un valore esente da condizionamenti estemporanei o ad alta soggettività mediante l'esame del mercato di riferimento, quello della compravendita, attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore, accertando, comunque, ulteriori componenti presenti in qualunque mercato di scambio economico di beni”.
Depositata la relazione di stima, la causa, riservata all'udienza cartolare del 7.12.2021 per la decisione con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 cpc., è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 15.03.20222
sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata”. – cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25668 del 21/12/2015 (Rv.
638294 - 01)-. Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale (o ferroviaria) vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, “trattandosi di una limitazione legale della proprietà, concretante il divieto assoluto di edificazione sancito nell'interesse pubblico, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati a priori per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.). (Sez. 1, 06/06/2018, n. 14632; Sez. 1, 21/12/2015, n.
25668; Sez. 1, 04/12/2013, n. 27114). Tali vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale, in conseguenza della destinazione di interesse pubblico, non arrecano alla parte sottratta al privato alcun deprezzamento, del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità sia con l'ablazione e sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata. La predetta disciplina non può essere derogata neppure da parte degli strumenti generali di pianificazione del territorio, i quali, in quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati pur essi al rispetto delle norme di legge che impongono limitazioni legali di carattere assoluto. Ne consegue che al giudice, in sede di valutazione dell'indennità di occupazione, non è consentito prescinderne, dovendo egli limitarsi a prendere atto del regime direttamente stabilito dal legislatore (Sez. 1, 17/12/2012, n. 23210; Sez. 1, 13/04/2012, n. 5875)”- cfr. Cassazione Civile n. 10223 del 11/04/2019 -. Va pertanto disposta la rinnovazione della CTU con la quale, considerate la precedente CTU e le osservazioni delle parti ed analizzati gli atti del giudizio, si accertino le caratteristiche dei luoghi, la morfologia dell'area, antecedente alla trasformazione della medesima, la sussistenza di vincoli ed il loro valore in considerazione della vocazione della medesima tenuto conto del PRG vigente all'epoca dell'apprensione:
• in ipotesi di vocazione agricola, anche delle possibili utilizzazioni economiche, ulteriori e diverse da quelle agricole, consentite dalla normativa vigente e della eventuale presenza di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità;
• in caso di terreno edificabile, dell'indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici per quell'area, la destinazione d'uso consentita, eventuali oneri necessari per rendere il terreno idoneo alla costruzione, (assenza o presenza di strumento attuativo, eventuale rilascio di concessione);
• dell'eventuale vincolo ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ed altre),
• dei valori di mercato dei suoli compresi nella stessa zona ed aventi caratteristiche similari, nonché degli eventuali precedenti di questa Corte, se allegati, aventi ad oggetto immobili di analoga vocazione e ubicazione;
• del giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed eventualmente del giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo, in ispecie, tenersi conto oltre che del valore della porzione ablata, anche dell'eventuale decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione;
Si impone, quindi, per la stima dei terreni di stabilire un valore esente da condizionamenti estemporanei o ad alta soggettività mediante l'esame del mercato di riferimento, quello della compravendita, attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore, accertando, comunque, ulteriori componenti presenti in qualunque mercato di scambio economico di beni. Ritenuto di dover autorizzare il C.T.U., di avvalersi di tutti gli atti disponibili” 2 “La causa, riservata a seguito dell'udienza cartolare del 7.12.2021 per la decisione con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non può essere decisa. Rileva la Corte che, con ordinanza del 23.03.2021 era stata disposta la rinnovazione della CTU e nominato per gli incombenti l'ing. che, in data 17.10.2021, ha depositato l'elaborato peritale. Per_3 Non è superfluo rimarcare che, come specificato nell'ordinanza del 23.03.2021, la , adita dall' per Org_2 CP_3 l'impugnazione della sentenza n. 405/2013 di questa Corte d'Appello, che aveva ravvisato la natura edificatoria dei fondi interessati, omettendo di considerare la circostanza dell'inclusione di detti fondi in fascia di rispetto stradale e ferroviario, violando così le norma a tutela dell'inedificabilità delle fasce di rispetto, aveva cassato la sentenza di questa Corte stabilendo che “Va qui previamente ribadito che, come questa Corte ha reiteratamente affermato, «in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14632)”. Per Nella specie, come anche accertato dal CTU, ing. “la proprietà dei ricorrenti-appellati occupata dall' per i lavori CP_3 di ampliamento della tangenziale di Bari si compone di distinti terreni che ricadono in due diverse parti del territorio comunale di Bari: una parte è sita in prossimità dello svincolo tra la Strada Santa Caterina e la Tangenziale di Bari (già distinta in Catasto di Bari al fg di mappa n° 37 di Bari con la p.lla 528); l'altra è sita alla contrada S. Candida, in Org_3 contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni, (già distinta in di Bari al fg di mappa n° 48 di Bari con le p.lle 1033 – 160 – 154).” Org_4 E ancora” L'oggetto della presente relazione è soltanto il suolo sito alla contrada S. Candida (già distinto in Org_4 di Bari al fg di mappa n° 48 di Bari con le p.lle 1033 – 160 – 154 ), in contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni”.
Tuttavia, nonostante l'accertamento dell'essere i terreni espropriati contigui alla sede stradale, il CTU ha escluso che essi si trovino in fascia di rispetto per il sol fatto che, negli elaborati grafici del PRG e segnatamente, nella maglia oggetto di piano particolareggiato, non viene riportata la campitura che individua la fascia di rispetto stradale.
Il CTU però ha omesso di considerare che il vincolo di “fascia di rispetto” è apposto direttamente dalla Normativa Statale, come definito dal D.lgs. 285/92, che con l'art. 3 comma 22 istituisce il vincolo e con l'art. 18 comma 1 stabilisce la larghezza delle fasce di rispetto nei centri urbani a seconda della classificazione delle strade “all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale”; tali scelte sono legate alla necessità del legislatore di introdurre limitazioni "legali" all'attività costruttiva, in considerazione della posizione topografica dei beni immobili;
il vincolo "fasce di rispetto" comporta il divieto assoluto di edificazione, per finalità di tutela, di prevalenti interessi di sicurezza, circolazione, igiene, sanità, migliore utilizzazione di beni demaniali, e discende direttamente dalla legge che, come specificato dalla Suprema Corte e ripetuto, più volte anche nell'ordinanza con la quale è stato conferito l'incarico di consulenza, e tuttavia ignorato dal CTU, prevale sulla pianificazione e programmazione urbanistica ed è sancito nell'interesse pubblico.
Nel D.P.R. 327/2001 art. 37 comma 4 si legge infatti “Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.
Quanto alla parte residua, non soggetta ad occupazione appropriativa, essa è di pertinenza dell'intera maglia P.E.E.P. quale aree a standard previste dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, come meglio esplicitato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bari in data 06/07/2021.
Sul punto mette conto evidenziare che un'area può essere ritenuta edificabile solo quando, al momento della vicenda ablativa, ciò è consentito dagli strumenti urbanistici, mentre non può essere ritenuta tale se la zona sia stata concretamente vincolata da un vincolo di destinazione pubblicistico (verde pubblico – attrezzature pubbliche viabilità – edilizia scolastica ecc.).
Nella specie le aree residue sono appunto, urbanisticamente destinate a “viabilità – zona di rispetto – verde pubblico edilizia scolastica” e come tali devono ritenersi anch'esse inedificabili.
Inoltre nell'art.37 - 4° comma DPR 327/01 si legge che «non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta, in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi ... il piano regolatore generale ... ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata», così includendo espressamente nell'ambito delle zone inedificabili proprio quelle destinazioni di parti del territorio vincolate, come le zone F di cui al d.m. 1444/1968, alla esecuzione di opere – impianti - verde pubblico - attrezzature pubbliche o di interesse generale, per cui le relative previsioni del piano regolatore generale, pur preludendo a un'acquisizione alla pubblica amministrazione delle aree comprese in zona F, sono necessariamente programmatiche per il contenuto conformativo della proprietà che ad esse deriva dalla loro destinazione.
In sintesi, il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale, non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione, dovendo pertanto tenersi conto di esso nella determinazione dell'indennità di esproprio, non essendo l'area in questione suscettibile di edificazione in nessun caso, dato che vige il divieto assoluto di costruire su di essa (cfr. Cass., Sez. 1, n. 5875 del 13/04/2012; conforme Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 2127 del 25/01/2022 (Rv. 663946
- 01)).
La destinazione di aree a edilizia scolastica è invece riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio e istituzionale dello Stato, in quanto l'ordinamento normativo (Legge 11/gennaio/1996, n. 23 – art. 3 comm. 1 e Legge 28/luglio/1967, n. 641 art. 9) rimette ogni iniziativa sulla costruzione di scuole di ogni ordine e grado agli enti pubblici territoriali deputati alle scelte programmatiche legittimate da ricognizioni effettuate a livello territoriale e valutato il fabbisogno strutturale in rapporto alla domanda. Il vincolo di natura pubblicistica appare pertanto ostativo alla possibilità di ritenere edificabili i terreni interessati, anche in considerazione della giurisprudenza consolidata - “Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti;
né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico- privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato”. (Sez. 1, Sentenza n. 5247 del 16/03/2016, Rv. 639101 – 01 e molte altre) -.
Nella specie è quindi indubbio che I terreni per cui è causa sono gravati da vincolo di inedificabilità assoluta e vanno quindi indennizzati come agricoli.
La ratio del DPR 327/2001 e della citata consolidata giurisprudenza è quella di considerare assolutamente inedificabile il suolo che sia ricompreso in una fascia di rispetto stradale e ferroviaria - e tali erano i suoli in oggetto già al momento dell'avvio del procedimento espropriativo in questione.
Come precisato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 7454 del 19/03/2020), in tema di terreni non edificabili, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima del terreno espropriato deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria.
In caso di terreni non edificabili, la stima deve, in sintesi, essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno e l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., Sez. 1, n. 6527 del 06/03/2019). non avendo il CTU, a giudizio della Corte, dato esaustive e pertinenti risposte ai quesiti posti.
Riservata, nuovamente, la causa a sentenza all'udienza del 22.11.2022, essa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 21.02.20233, in quanto il CTU, nonostante l'articolata ordinanza emessa da questa Corte, non aveva reso chiarimenti esaustivi, pervenendo ad una stima apodittica del valore del suolo sulla base della arbitraria riduzione dei valori indicati in un atto stipulato nel 2019, mentre, come noto la stima nella specie va effettuata con riferimento al valore di mercato del suolo, all'epoca della apprensione.
È stata, pertanto, nuovamente disposta la rinnovazione delle CTU e nominato l'ing. che in data Per_4
28.07.2023, ha depositato la Relazione.
All'udienza cartolare 10.10.2023 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE C Va premesso che il sindacato di questa Corte, investita in riassunzione a seguito dell'ordinanza della S.C
Cassazione n. 9105 del 22.01-2.04.2019 - che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari, I sezione, n. 405/2013 depositata il 13/05/2013 - ha per oggetto la determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno relativo alle aree occupate a seguito del decreto prefettizio n. 653/1989, comprensivo del valore venale delle superfici occupate, tenuto conto della natura delle stesse, di eventuali manufatti ivi insistenti e della eventuale diminuzione di valore sia delle porzioni residue delle particelle 99 (fl. 37) e 1033 -
160 - 154 - (fl. 48) non interessate dall'occupazione.
Va ribadito che la Corte di Cassazione era stata adita dall' , che aveva impugnato la sentenza CP_3
n. 405/2013 dolendosi che la prima decisione di questa Corte, nel ravvisare la natura edificatoria dei fondi interessati,
1. avesse omesso di esaminare il fatto decisivo, costituito dall'inclusione di detti fondi in una duplice fascia di rispetto, essendo essi posti in adiacenza sia di una tratta ferroviaria che di un asse stradale, «elementi di fatto (che) avrebbero dovuto condurre la Corte di merito a considerare tali aree come appartenenti alle fasce di rispetto già in data preesistente all'esproprio e, dunque, a ritenere che i terreni di cui si tratta non fossero affatto edificabili dati
Sicché sul punto il CTU va chiamato a rendere chiarimenti nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente e vanno concessi i termini alle parti, come da dispositivo. 3 “Rileva la Corte che, con ordinanza del 23.03.2021 era stata disposta la rinnovazione della CTU e nominato per gli incombenti l'ing. che, in data 17.10.2021, ha depositato l'elaborato peritale;
Per_3 che con articolata ordinanza del 15.03.2022 erano stati chiesti chiarimenti al CTU che depositava la relazione integrativa il 24.06.2022; che il CTU non ha reso chiarimenti esaustivi, pervenendo ad una stima apodittica del valore del suolo sulla base della arbitraria riduzione dei valori indicati in un atto stipulato nel 2019, mentre, come noto la stima nella specie va effettuata con riferimento al valore di mercato del suolo, all'epoca della apprensione;
che vada, pertanto rinnovata la CTU mediante la nomina dell'ing. che tenendo conto Persona_5 dell'Ordinanza del 23.03.2021 e dei relativi quesiti, delle osservazioni riportante nell'Ordinanza del 15.03.2022, delle precedenti Consulenze, delle osservazioni delle parti ed analizzati gli atti del giudizio, accerti le caratteristiche dei luoghi, la morfologia dell'area, antecedente alla trasformazione della medesima, la sussistenza di vincoli ed il loro valore in considerazione della vocazione della medesima tenuto conto del PRG vigente all'epoca dell'apprensione. Si impone, quindi, per la stima dei terreni di stabilire un valore esente da condizionamenti estemporanei o ad alta soggettività mediante l'esame del mercato di riferimento, quello della compravendita, attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore accertando, comunque, ulteriori componenti presenti in qualunque mercato di scambio economico di beni ovvero in precedenti di questa Corte ritenuto di dover autorizzare il C.T.U., di avvalersi di tutti gli atti disponibili” i vincoli normativi stabiliti dalla legge urbanistica, dal codice della strada e dal regolamento attuativo»;
2. avesse violato le norme a tutela dell'inedificabilità delle fasce di rispetto, a nulla rilevando in contrario la classificazione al riguardo operata dallo strumento urbanistico, «dato che la disposizione legislativa sulla inedificabilità assoluta del suolo precede logicamente (e gerarchicamente) la classificazione urbanistica dello stesso suolo», precludendo qualsiasi utilizzazione difforme che deroghi al suddetto limite.
Con la sentenza n. 9105 del 22.01-2.04.2019 la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata stabiliva che
“Va qui previamente ribadito che, come questa Corte ha reiteratamente affermato, «in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14632)”.
In altre parole, quindi la Cassazione affermava che, alla stregua dell'insegnamento riportato,
l'inclusione dell'area nella fascia di rispetto, costituisce fonte di una limitazione legale della proprietà
e ne determina l'inedificabilità.
Nella specie i CTU avvicendatisi in questo giudizio, nella descrizione dello stato dei luoghi hanno appurato che Per (cfr. CTU ing. : “la proprietà dei ricorrenti-appellati occupata dall per i lavori di ampliamento della CP_3 tangenziale di Bari si compone di distinti terreni che ricadono in due diverse parti del territorio comunale di Bari: una parte è sita in prossimità dello svincolo tra la Strada Santa Caterina e la Tangenziale di Bari (già distinta in
Catasto di Bari al fg di mappa n° 37 di Bari con la p.lla 528); l'altra è sita alla contrada S. Candida, in Org_3 contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni, (già distinta in di Bari al fg di mappa n° 48 di Bari con le Org_4
p.lle 1033 – 160 – 154).” E ancora” L'oggetto della presente relazione è soltanto il suolo sito alla contrada S.
Candida (già distinto in Catasto di Bari al fg di mappa n° 48 di Bari con le p.lle 1033 – 160 – 154 ), in Org_3 contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni” e ancora (cfr. CTU ing. ): “Il suolo oggetto di stima è sito alla Per_4 contrada S. Candida, in contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni”.
È pertanto dato fattuale acquisito, - né si comprende quale altro tipo di accertamento andasse espletato dai tecnici - che il fondo di che trattasi fosse “contiguo” al vecchio tracciato della tangenziale di Bari, al momento della scadenza dell'occupazione legittima, quest'ultimo cristallizzato, già con la sentenza del Tribunale di Bari n.
2671/10 “alla data del 19 giugno 1993, cui si giunge prorogando di anni due, ai sensi della legge n. 158/91, la data di scadenza della occupazione di urgenza fissata al 19 giugno 1991” – tale riferimento temporale non è mai stata oggetto di impugnazione, cosicché la relativa statuizione (comunque oggettivamente condivisibile) deve ritenersi coperta da giudicato interno -.
La caratteristica della contiguità alla sede stradale connota evidentemente il fondo come incluso nella fascia di rispetto stradale (definita dall'art. 3 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 n. 22) come “striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili”).4.
Va osservato, quindi, che le aree situate in fascia di rispetto stradale, come quelle nel caso di specie, normate dal Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992) e dal suo Regolamento attuativo (DPR n. 495/1992), hanno lo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, e di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni.
Il vincolo di “fascia di rispetto” è pertanto apposto direttamente dalla Normativa Statale, come definito dal D.lgs.
285/92, che con l'art. 3 comma 22 istituisce il vincolo e con l'art. 28 comma 1 stabilisce la larghezza delle fasce di rispetto nei centri urbani a seconda della classificazione delle strade “all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale” e, al momento di stima, e come individuato in precedenza, il D.lgs 285/92 era in vigore.
Tuttavia, già la Legge ponte n. 765/1967 aveva imposto alcuni limiti all'edificazione attorno alle strade fuori dai centri abitati, in particolare l'articolo 19, che provvide a perfezionare con successivo decreto D.M. 1404/1968, per vero ancora efficace e sotto alcuni profili, sovrapposto alla successiva normativa in materia, prima tra tutti il
Codice della Strada D.L.gs. 285/1992 e relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. 495/1992, succ. mod..
Tali fasce di rispetto, istituite con l'approvazione del Progetto Definitivo dell'opera stradale, permangono per 4 art. 26 (art. 16) D.P.R. 495/1992
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 60 m per le strade di tipo A;
40 m per le strade di tipo B;
30 m per le strade di tipo C;
20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
10 m per le “strade vicinali” di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
30 m per le strade di tipo A;
20 m per le strade di tipo B;
10 m per le strade di tipo C.
art. 28 (art. 18) D.P.R. 495/1992
1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 30 m per le strade di tipo A;
20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: 30 m per le strade di tipo A;
20 m per le strade di tipo D ed E;
10 m per le strade di tipo F. tutta la vita utile della strada e al loro interno vige il vincolo assoluto di inedificabilità che rende tali terreni, a tutti gli effetti, terreni di natura agricola o a essa equiparabile.
Ha più volte ricordato la SC che il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale, non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l'inedificabilità dell'area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l'area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa – cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5875 del 13/04/2012 (Rv. 622323 - 01); conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
2127 del 25/01/2022 (Rv. 663946 – 01) -.
In tale contesto va letta l'ordinanza della Suprema Corte che ha cassato la sentenza di questa Corte Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2127 del 25/01/2022 (Rv. 663946 - 01) che dopo aver ribadito i principi consolidati già affermati in quella stessa sede con riferimento alla disciplina relativa ai terreni inclusi all'interno di fasce di rispetto, aveva rilevato che:
“Posto, perciò, che alla stregua dell'insegnamento testé riportato l'inclusione dell'area nella fascia di rispetto, costituendo fonte di una limitazione legale della proprietà, ne determina l'inedificabilità, ne discende che sul piano ricostruttivo della fattispecie concreta l'elemento in parola non è privo di incidenza, poiché da un lato esso costituisce un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa, onde, in adesione alla lagnanza esternata con il primo motivo, è inoppugnabile la consumazione del denunciato errore motivazionale, notoriamente costituendo
“fatto” nell'accezione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. novellato un fatto principale, ex art. 2697 c.c.,
(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo;
dall'altro, vale a qualificare la fattispecie in esame, in esso identificandosi propriamente un profilo fattuale che ne rende possibile la corretta individuazione, sicché averlo ignorato conduce pure al denunciato errore di diritto, vero, come si insegna, che la violazione di legge si risolve in un errato giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto”
Ne deriva che nella fattispecie i suoli devono essere stimati come totalmente inedificabili.
Passando quindi alla quantificazione della misura del risarcimento ritiene la Corte di aderire alle conclusioni rese dall'ing. Per_4
Nelle precedenti ordinanze si sono diffusamente esplicitate le ragioni per le quali non sono state ritenute corrette le conclusioni dei precedenti CTU, che si richiamano anche perché trascritte in nota.
Ha accertato infatti il CTU che: Per_4
Il suolo occupato consisteva nella porzione delle particelle 154, 1033 e 160 del Fg. 48 di Bari, porzione estesa
1.790 mq, confinante a sud con la tangenziale di Bari.
Attualmente, i terreni oggetto di stima sono identificati in catasto con le particelle nn. 2.247 (di 10 mq.), 2.249
(di 501 mq.), 2.251 (di 1.110 mq.), 2.252 (di 73 mq.) e 2.254 (di 100 mq.) di estensione complessiva di mq. 1.794,
a seguito del tipo di frazionamento depositato da nell'anno 2020. Si ritiene corretto prendere a riferimento CP_3 la superficie effettivamente trasferita al patrimonio di mq.
1.794. CP_3
Per la stima dei suoli il CTU ha considerato, correttamente il valore di mercato del bene (comprensivo dell'eventuale minus valore dell'area residua) alla data del 19/6/1993, corrispondente al “valore venale”, ovvero il “valore di mercato” del bene, secondo quanto previsto dall'art. 55 del DPR 327/01 e più volte affermato dalla giurisprudenza.
Il “valore di mercato” è stato definito dal Regolamento 575/2013/UE all'art. 4, comma 1, punto 76) come:
«l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni».
Trattandosi di terreni inedificabili il CTU ha utilizzato, quale metodologia di stima, il criterio sintetico comparativo, consistente nel riferimento a compravendite di beni similari.
Tale criterio risulta correttamente applicato se si pongono a raffronto dati perfettamente omogenei, cioè, quantomeno, aree urbanizzate con aree urbanizzate, aree non urbanizzate con aree non urbanizzate, aree centrali con aree centrali, aree marginali con aree marginali.
Nella specie, il CTU ha provveduto a richiedere eventuali atti di comparazione ai CCTTPP e a ricercarne di sua iniziativa.
Il CTP dell Geom. (cfr. relazione del 20/settembre/2021) ha insistito per l'utilizzo del giudizio di CP_3 Per_6 stima parametrato al VAM ritenendolo “tecnicamente possibile è giuridicamente lecito” e ha proposto di quantificare il valore dell'area triplicando il valore VAM.
Tale prospettiva è stata giustamente esclusa dal CTU posto che i valori agricoli tabellari medi, già previsti dalla L.
n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, erano stati, come noto, dichiarati incostituzionali con sentenza n. 181 del 2011 e, dunque, non più utilizzabili nemmeno in funzione meramente parametrica, in quanto avulsi dalle specifiche caratteristiche del bene appreso e dal suo reale valore di mercato.
Gli attori in riassunzione hanno, invece, depositato un atto di compravendita dell'11/6/2019, ritenuto dal CTU non rappresentativo, poiché il momento di stima (1993) era diverso e temporalmente assai lontano rispetto alla data del citato atto di comparazione (2019).
Sul punto preme ricordare, posto che gli attori hanno ribadito, nei propri scritti difensivi, la piena legittimità dell'utilizzo dell'atto, tramite i correttivi degli indici ISTAT che la SC con giurisprudenza granitica – cfr. per tutte
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18556 del 21/09/2015 (Rv. 636756 - 01)18556/2015; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019 (Rv. 654273 - 02) -ha da tempo affermato che " In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva, occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio (ovvero dell'occupazione illegittima), restando inammissibile l'accertamento del valore del fondo espropriato od occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell'esproprio o dell'occupazione, devalutando poi il "quantum" liquidato mediante l'uso degli Org indici poiché il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta.".
Il CTU ha ritenuto invece, omogeneo e rappresentativo l'atto rogato dal notaio in data 6 Persona_7 agosto 1996 rep. n. 90279/23941, registrato a Gioia del Colle il 26/8/1996 al n. 3797, trascritto a Bari l'8/8/1996 ai num. 23725/18014, avente ad oggetto “stralcio di quota ereditaria relativamente alle successioni legittime dei Sig.ri e . Persona_8 Persona_9
Ha riferito il CTU che “Da tale atto si evince che il terreno in agro del Comune di Bari alla contrada “Santa
Candida” della estensione catastale di ettari tre, are trentasette e centiare sessantacinque (Ha. 3. 33. 65) e reale di ettari due, are ventuno e centiare sessantacinque (Ha. 2. 21. 65); confinante con Via Mitolo e con le particelle catastali 571, 171 e 993 del foglio di mappa 48; risulta in catasto terreni del Comune di Bari alla partita 269, per ineseguita voltura catastale, foglio 48, particella 354, di Ha. 3. 33. 65, uliveto di terza, con i redditi di lire 283.602
e lire 200.190; ha un valore di lire 1.800.000.000 (unmiliardoottocentomilioni). Per il suddetto terreno è stato reperito un ulteriore atto, avente ad oggetto la compravendita, rogato dal notaio il 13/10/2004, Repertorio n. 56923, trascritto a Bari n. 34585.1/2004 Bari Persona_10 Org_6 Org_7
n. BA0458276 in atti dal 25/11/2004.
A completamento, è stato rintracciato il Decreto Sindacale di esproprio n. 183 del 30/7/1991, all'interno del quale veniva, altresì, determinata l'indennità espropriazione per il “completamento della rete viaria del Rione
PO”.
Gli atti presi a riferimento dal CTU appaiono alla Corte pertinenti e utili alla valutazione dell'entità del risarcimento.
Sul punto non si ritengono condivisibile le critiche avanzate dall relative alla non conferenza dell'atto rogato CP_3 dal notaio in data 6 agosto 1996 rep. n. 90279/23941, sul presupposto – per vero poco Persona_7 comprensibile - che gli atti relativi a vicende successorie non contengano valutazioni equivalenti all'effettivo valore di mercato di un bene. Ugualmente non si ritiene pertinente la documentazione – prodotta in limine - connessa con la procedura espropriativa attivata per la realizzazione dei lavori di completamento funzionali all'area di svincolo “Japigia” con la realizzazione della terza corsia alla tangenziale di Bari, in quanto non omogenei territorialmente e peraltro tardivamente prodotti, in quanto alcuna osservazione veniva posta dall alla bozza di CTU. CP_3
Il fondo preso in comparazione inoltre, oltre a essere ubicato nella stessa c.da Santa Candida, corre lungo la via
MITOLO, cosicché, anch'esso trovasi in fascia di rispetto stradale.
I valori indicati nel contratto per notaio relativo ai medesimi beni, non sono utilizzabili, a giudizio di Per_10 questa Corte, in quanto stipulato oltre 10 anni dopo il periodo di stima che ci riguarda;
quanto al Decreto
Sindacale di esproprio n. 183 del 30/7/1991, con cui determinata l'indennità espropriazione per il
“completamento della rete viaria del Rione PO”, anche per i terreni in si evince che Org_8 il valore indennizzata era pari a L. 52.495/mq, attuali € 27,11/mq e ciò è tanto più significativo laddove si consideri che, all'epoca i criteri utilizzati per il calcolo degli indennizzi non tenevano conto dei valori di mercato ma erano fortemente penalizzanti per i proprietari dei suoli.
Quanto al prospettato deprezzamento dell'area residua, si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 33 del
TUEs, esso può essere considerato, dove si verifichi una traslazione della fascia di rispetto, a condizione che il predetto vincolo di inedificabilità incida negativamente sull'area residua, cosicché, per realizzarsi tale pregiudizio, è evidente che l'area residua deve essere edificabile ed esprimere, in concreto, una volumetria. Per In realtà, nella specie, come si legge a pag. 44-45 della relazione del CTU Ing. “alla data del 12 dicembre
1990 il suolo di proprietà degli appellati ricorrenti, distinto in Catasto al foglio di mappa n° 48 di Bari con le p.lle nn° 154-1033-160, ricadente all'interno nel piano di zona ex lege 167/62 di PO (approvato con D.M.
n° 821 del 14 marzo 1969) era destinato come segue: la superficie di parte della particella 154 è compresa nel settore G;
è destinata a: “VERDE CON ATTREZZATURE SCOLASTICHE: Sb1 - , Persona_11 Org_9
”; le superfici delle particelle comprese nel settore B (parte della 154 e le n° 160, 1033) sono Org_10 destinate a: “PARCHEGGI”, “VERDE PUBBLICO”, “ATTREZZATURE DI ALLOGGI COMUNITARI CON ATTIVITA'
RELIGIOSA SOCIALE - CHIESA”.
Tale destinazione di zona vigeva sia al momento dell'immissione in possesso del suolo di che trattasi e sia al momento della scadenza del periodo utile per l'occupazione, (19 giugno 1993), quale standard dell'intero piano particolareggiato.
Pertanto, come, già argomentato nell'ordinanza del 15.03.2022, di richiesta di chiarimenti, le parti residue, sono di pertinenza dell'intera maglia P.E.E.P. quali aree a standard previste dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, come meglio esplicitato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bari in data 06/07/2021.
Va allora considerato che un'area può essere ritenuta edificabile solo quando, al momento della vicenda ablativa, ciò è consentito dagli strumenti urbanistici, mentre non può essere ritenuta tale se la zona sia stata concretamente vincolata da un vincolo di destinazione pubblicistico (verde pubblico – attrezzature pubbliche viabilità – edilizia scolastica ecc.). Nella specie le aree residue sono appunto, urbanisticamente destinate a
“viabilità – zona di rispetto – verde pubblico edilizia scolastica” e come tali devono ritenersi anch'esse inedificabili”.
Ne deriva che nella specie non sussista alcun pregiudizio valorizzabile ai sensi dell'art. 33 del DPR 327/01 nella quantificazione del risarcimento del danno.
Considerando quindi, a riferimento, l'atto indicato, il valore più probabile di mercato delle aree oggetto di stima
è pari a €/mq 42,00: (£ 1.800.000.000 / mq 22.165 = £ 81.209), cosicché il valore delle aree di proprietà degli odierni attori corrispondente al loro valore di mercato al 19 giugno 1993 è pari a: €/mq 42,00 x mq 1.794 = €
75.350,00. Org_ Sull'ammontare del risarcimento va calcolata la rivalutazione monetaria secondo dalla scadenza dell'occupazione legittima (giugno 1993) e interessi sulle somme annualmente rivalutate con la medesima decorrenza sino al soddisfo, detratto quanto già versato – cfr. Sezioni Unite della Cassazione sentenza n. 1712 del 1995 -.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscere, ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, la maggiorazione del 10% a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di richiesta inammissibile, sia in quanto non proposta con la domanda iniziale (e diversamente non poteva essere essendo stato l'art. 42 bis, inserito nel testo unico delle espropriazioni dall'articolo 34 del d.lgs. n. 98 del 2011 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge n. 111 del 2011) sia perché del tutto inapplicabile al caso di specie è l'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, non essendo intervenuto, nella specie, alcun provvedimento di acquisizione sanante da parte dell CP_3 trattandosi nella specie, per chiarezza, di occupazione appropriativa come accertato con la sentenza n. 2671/10 del Tribunale di Bari, sul punto coperta da giudicato interno e indubitabilmente tale posto che, come non sfuggirà alla difesa degli attori, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, mentre la cd. occupazione usurpativa sussiste allorché manchi del tutto detta dichiarazione.
Va disposta inoltre in conseguenza del diverso ammontare del risarcimento riconosciuto in questa sede la restituzione, da parte dei , di quanto in eccesso versato dall in esecuzione delle Controparte_2 CP_3 precedenti sentenze anche con riferimento, come si vedrà alle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio che ha evidenziato il notevole ridimensionamento delle richieste degli attuali attori in riassunzione e la reciproca soccombenza rispetto ad alcune delle domande avanzate, consente di ritenere equa la compensazione totale delle spese fra le parti ivi comprese le spese di CTU.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede in sede di riassunzione del giudizio inter partes, in forza della sentenza della S.C n. n. 9105 del 22.01-2.04.2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di
Bari, I sezione, n. 405/2013 depositata il 13/05/2013, sulla domanda di risarcimento del danno per occupazione appropriativa, proposta e , nei confronti di Controparte_2 Parte_1 CP_3 così provvede:
[...]
a) Determina l'ammontare delle somme dovute dall ai germani a titolo CP_3 Controparte_2 di risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa dei terreni di loro proprietà paria a mq 1794 identificati in Catasto Terreni di Bari al foglio di mappa 48, particelle 1033-160-154 fg.48 (terreni siti in contrada Santa Candida) in € 75.350,00. b) Dispone che sulle somme già determinate e liquidate a titolo di risarcimento del danno si applichino oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a decorrere da giugno 1993, gli interessi sulle somme annualmente rivalutate, detratto quanto eventualmente versato, fino al soddisfo. c) Rigetta ogni altra domanda;
d) Dispone la restituzione ad da parte dei germani , di quanto già versato CP_3 Controparte_2 in eccedenza rispetto a quanto oggi liquidato sia a titolo di risarcimento sia a titolo di spese, con interessi dalla data di percezione delle stesse somme, fino alla completa restituzione.
e) Compensa fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e le spese di CTU espletate in tutti i precedenti gradi.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.01.2024
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente rel./est.
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Oronzo Putignano - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2020 col numero d'ordine 474, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 474/2020 per la riassunzione del giudizio inter partes in forza della sentenza della S.C. di Cassazione n. 9105 del 22.01-2.04.2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari, I sezione, n. 405/2013 depositata il 13/05/2013.
Promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARANO' Parte_1 C.F._1 Co ROBERTA e dell'avv. LATERZA PAOLA ALBERTA ( P.ZZA UMBERTO I BARI;
C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA UMBERTO I, 54 70121 BARI presso il difensore avv. MARANO' ROBERTA
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARANO' Controparte_2 C.F._3
ROBERTA e dell'avv. LATERZA PAOLA ALBERTA ( P.ZZA UMBERTO I 54 BARI;
C.F._2 domiciliato in PIAZZA UMBERTO I, 54 70121 BARI presso il difensore avv. MARANO' ROBERTA
Attori in riassunzione contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Bari CP_3 P.IVA_1
Convenuta in riassunzione
**********
All'udienza cartolare del 10.10.2023 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori come da note scritte depositate telematicamente e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4.5.93 , e Parte_1 Controparte_2 onvenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l Parte_2 Controparte_4 esponendo che:
[...]
- con decreto 20.6.89 il Prefetto di Bari aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza sino al 19.6.91 di porzione di suoli in agro di Bari di proprietà di essi istanti loro pervenuti per successione del loro dante causa dott.
[...]
, suoli occorrenti per i lavori di sistemazione della tangenziale di Bari e della strada Persona_1 comunale Santa Caterina giusta progetto ANAS approvato dal Ministero LL.PP. con decreto n. 2963/89;
- che affidataria dei lavori e delegata in nome e per conto dell al compimento delle procedure tecniche era CP_3 l Parte_3
- attuata l'immissione nel possesso in data 01.08.89, era stata comunicata l'indennità provvisoria di esproprio, non accettata dagli interessati;
- pur essendo stati completati i lavori nel giugno 1990, non era mai stato emanato il decreto di esproprio, con conseguente illegittimità dell'occupazione e diritto degli istanti al risarcimento del danno.
Tanto premesso gli attori chiedevano la condanna dell al pagamento: CP_3
“- a titolo di risarcimento, dei danni rivenienti dalla irreversibile trasformazione ed acquisizione delle aree occupate a seguito del decreto prefettizio n. 653/1989, comprensivi del valore venale delle superfici occupate, tenuto conto della destinazione urbanistica delle stesse, delle colture e dei manufatti ivi insistenti e della diminuzione di valore sia delle porzioni residue delle particelle 99 (fl. 37) e 1033 - 160 - 154 - (fl. 48) non interessate dall'occupazione;
- della rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme così riconosciute a far data dalla scadenza dell'occupazione legittima e sino alla decisione;
- dell'indennizzo per il periodo di occupazione legittima”.
Si costituiva l concludendo per il rigetto della domanda perché infondata. CP_3
Con la sentenza n. 2671/10 del 6/31.8.10 il Tribunale di Bari, così decideva:
“…omissis… accoglie la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni da irreversibile trasformazione e acquisizione alla P.A. delle superfici distinte catastalmente alle part. 1033, 160 e 154 del foglio 48 Comune di Bari
(terreni siti in contrada Santa Candida) e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore degli attori della CP_3 somma di Euro 207.998,00 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi e svalutazione secondo gli indici ISTAT;
- condanna L a rifondere agli attori le spese del presente giudizio ...omissis…”. CP_3
Avverso la sentenza l proponeva appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“1) rigettare la domanda risarcitoria avanzata da controparte, in quanto il valore dell'area ablata è di gran lunga inferiore all'importo offerto dalla impresa;
Pt_3
2) ritenere congrua l'offerta formulata dalla impresa e, per l'effetto, limitare comunque il risarcimento Pt_3 dell'eventuale danno posto a carico dell all'importo di € 16,621,41 (lire 32.220.000), oltre rivalutazione e CP_3 interessi a partire dalla data di scadenza dell'occupazione legittima (1993);
3) compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
4) condannare controparte alla restituzione di tutte le somme che dovessero essere corrisposte in misura maggiore a quella di € 16.621,41 (lire 32.220.000) in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Si costituivano gli appellati chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
2) il rigetto dell'appello proposto dall con atto notificato il 29.10.10 e la conferma dell'impugnata CP_3 sentenza n. 2671/10 del Tribunale di Bari, III sez. civ.;
3) la condanna alle spese e competenze anche di questo grado di giudizio.”
Con sentenza n.403/2013 del 29.01.2013 la Corte D'Appello rigettava l'impugnazione condannando l al CP_3 pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia l proponeva ricorso per Cassazione per i seguenti motivi: CP_3
“1) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.360 n.5;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art.41 septies della legge urbanistica del 1942 come modificato dalla L.
n.765 del 1067, art.19; del D.M. 1 aprile 1968 n.1404 art.4, nonché della L.729 del 1961, art.9; del D.Lgs. n.285 del 1992, art.6 e del D.P.R. n.495 del 1992, art.26; dell'art.49 del DPR 753 del 1980; Errata valutazione della edificabilità delle aree anche in violazione della L. 359 del 1992, art.5 bis e del T.U. appr. Con D.P.R. n.327 del
2001, artt. 32 e 37, Inedificabilità ex lege delle aree e conseguente erronea determinazione del risarcimento da occupazione acquisitiva in relazione all'art.360 n.3 cpc.
3) Nullità della sentenza per violazione dell'art.132 comma secondo n.4 cpc, per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, in relazione all'art.360 n.4 cpc.”
Gli odierni attori resistevano con controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'avverso ricorso per Cassazione e in subordine il rigetto del medesimo.
Con ordinanza n. cron. 9105-19 del 22/01-02.04.2019 la I Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, rinviando la causa a questa Corte di Appello.
******
Il giudizio è stato dunque riassunto da e , con atto di Controparte_2 Parte_1 citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., con cui hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in composizione collegiale, disattesa ogni avversa istanza, deduzione, produzione e conclusione:
- in via principale rigettare l'appello proposto dall in data 29.10.2010 e per l'effetto confermare la CP_3 sentenza n.2671/2010 resa dal Tribunale di Bari, con riferimento all'ammontare del risarcimento stante la correttezza dei criteri di liquidazione ivi sussunti, risultando accertata la non inclusione di vincoli legali sulle aree espropriate anche per difetto di prova da parte dell;
CP_3
- in subordine in caso di accertamento della inclusione nella aree ablate nella fascia di rispetto stradale e/o di vincoli legali condannare l al pagamento a titolo di risarcimento dei danni rivenienti dalla irreversibile CP_3 trasformazione ed acquisizione delle aree occupate a seguito del decreto prefettizio n.653/1989, comprensivi: del valore venale delle superfici occupate e irreversibilmente trasformate tenuto conto della destinazione urbanistica, ovvero del valore commerciale in ragione del potenziale diverso e provato utilizzo delle stesse ed altresì della diminuzione di valore sia delle porzioni residue delle particelle interessate dalla occupazione nonché dei terreni di proprietà degli attori contigui alle suddette aree occupate, anche con riferimento ai limiti di utilizzo derivanti dalla fascia di rispetto della sede strada, che debba osservarsi alla stregua di norme e regolamenti che verrà accertato ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del DPR 327/01, oltre alla maggiorazione del 10% 42 bis del DPR 327/01 sul valore venale del bene, quale ulteriore risarcimento di danno non patrimoniale trattandosi di acquisizione usurpativa, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali come da sentenza n. 2671/2010 del
Tribunale di Bari su detti punti passata in giudicato come stabilito dalla Sentenza n.405/2013 resa dalla Corte
d'Appello di Bari (I sezione civile);
- in ogni caso condannare l , in persona del suo legale rappresentante al pagamento di spese e compensi CP_3 del presente giudizio e della fase innanzi alla Corte di Cassazione.” CP_ Costituitasi ritualmente l ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione:
1. Accogliere l'appello originariamente proposto avverso la sentenza n. 2671/10 del Tribunale di Bari e, per l'effetto, rideterminare l'indennità dovuta in base al valore agricolo dei suoli;
2. Condannare e , ciascuno per quanto di propria Parte_1 Controparte_2 competenza, alla restituzione, in favore dell della differenza tra le somme corrisposte in CP_3 ottemperanza alla sentenza n. 2671/10 del Tribunale di Bari e le somme accertate come dovute in corso di causa;
3. Condannare e , in solido tra loro, al pagamento, nei Parte_1 Controparte_2 confronti dell delle spese di lite, distinte per ogni singola fase. CP_3
In via istruttoria, ove codesta Ecc.ma Corte non dovesse reputare sufficiente la valutazione allegata al presente atto, si chiede sin d'ora di disporsi CTU al fine di accertare e determinare:
a) la sussistenza di vincoli legali sulla fascia di suolo occupata e oggetto di risarcimento del danno;
b) il valore venale effettivo della fascia occupata secondo gli indici di mercato desunti dagli atti allegati al giudizio, sulla base dei parametri relativi ai terreni edificabili, tenendo conto della destinazione non edificatoria dello stesso.”
Poiché il CTU, originariamente nominato nelle precedenti fasi processuali, pur a tanto sollecitato dall con CP_3 le osservazioni alla bozza della Consulenza, a giudizio della Corte, non aveva reso risposte sufficientemente chiare, e non aveva verificato le caratteristiche dei siti, formulando le proprie determinazioni solo sulla base di quanto espressamente indicato nello Strumento urbanistico, senza considerare che, per contro, l'inclusione dei suoli nelle fasce di rispetto era prevista dalla legge e non dallo strumento urbanistico, è stata disposta, con Per ordinanza del 23.03.20191 la rinnovazione della CTU, ad ufficio dell'ing. , per la stima dei terreni con la 1 “Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, per la determinazione dell'entità del risarcimento del danno recepì le conclusioni rassegnate dal CTU che nel procedimento, introdotto dagli odierni attori in riassunzione, era stato officiato dell'incarico di stimare i suoli oggetto della occupazione acquisitiva perpetrata dall' . Organizzazione_1
La Suprema Corte era stata adita dall' che aveva impugnato la sentenza n. 405/2013 dolendosi che questa Corte CP_3 d'Appello, nel ravvisare la natura edificatoria dei fondi interessati,
1. avesse omesso di esaminare il fatto decisivo, costituito dall'inclusione di detti fondi in una duplice fascia di rispetto, essendo essi posti in adiacenza sia di una tratta ferroviaria che di un asse stradale, «elementi di fatto (che) avrebbero dovuto condurre la Corte di merito a considerare tali aree come appartenenti alle fasce di rispetto già in data preesistente all'esproprio e, dunque, a ritenere che i terreni di cui si tratta non fossero affatto edificabili dati i vincoli normativi stabiliti dalla legge urbanistica, dal codice della strada e dal regolamento attuativo»;
2. avesse violato le norme a tutela dell'inedificabilità delle fasce di rispetto, a nulla rilevando in contrario la classificazione al riguardo operata dallo strumento urbanistico, «dato che la disposizione legislativa sulla inedificabilità assoluta del suolo precede logicamente (e gerarchicamente) la classificazione urbanistica dello stesso suolo», precludendo qualsiasi utilizzazione difforme che deroghi al suddetto limite. C Con la sentenza n. 9105 del 22.01-2.04.2019 la , nel cassare la sentenza impugnata ha stabilito che
“Va qui previamente ribadito che, come questa Corte ha reiteratamente affermato, «in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14632)”. Ha ribadito quindi la Cassazione che, alla stregua dell'insegnamento testé riportato, l'inclusione dell'area nella fascia di rispetto, costituisce fonte di una limitazione legale della proprietà e ne determina l'inedificabilità. Il CTU originariamente nominato, pur a tanto sollecitato dall' con le osservazioni alla bozza della Consulenza, CP_3 non rese risposte sufficientemente chiare, poiché non verificò le caratteristiche dei siti ma formulò le proprie determinazioni solo sulla base di quanto espressamente indicato nello Strumento urbanistico, senza considerare che, per contro, l'inclusione dei suoli nelle fasce di rispetto è prevista dalla legge e non dallo strumento urbanistico. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in materia di vincoli assoluti di inedificabilità sanciti nell'interesse pubblico da apposite leggi (come, ad esempio, in materia di distanza dalle strade o dalle autostrade, oltre che, come nella specie, in materia ferroviaria), ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è in alcun modo predicabile la natura edificatoria dei terreni sottoposti a detti vincoli, senza che possa assumere rilievo l'eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili (Cass., 25 agosto 2006, n. 18544,; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21092; Cass., 19 settembre 2001, n. 11764). . “Tale orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., 23 aprile 2009, n. 8121; Cass., 17 dicembre 2012, n. 23210), osservandosi, fra l'altro, che detta categoria di vincoli (in relazione ai quali la Corte
Costituzionale ha escluso profili di illegittimità : decisioni n. 133 del 1971, n. 79 del 1971 e n. 63 del 1970), è collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica. Pertanto, ancorché resi concretamente applicabili in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non gli arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, richiesta “di stabilire un valore esente da condizionamenti estemporanei o ad alta soggettività mediante l'esame del mercato di riferimento, quello della compravendita, attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore, accertando, comunque, ulteriori componenti presenti in qualunque mercato di scambio economico di beni”.
Depositata la relazione di stima, la causa, riservata all'udienza cartolare del 7.12.2021 per la decisione con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 cpc., è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 15.03.20222
sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata”. – cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25668 del 21/12/2015 (Rv.
638294 - 01)-. Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale (o ferroviaria) vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, “trattandosi di una limitazione legale della proprietà, concretante il divieto assoluto di edificazione sancito nell'interesse pubblico, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati a priori per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.). (Sez. 1, 06/06/2018, n. 14632; Sez. 1, 21/12/2015, n.
25668; Sez. 1, 04/12/2013, n. 27114). Tali vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale, in conseguenza della destinazione di interesse pubblico, non arrecano alla parte sottratta al privato alcun deprezzamento, del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità sia con l'ablazione e sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata. La predetta disciplina non può essere derogata neppure da parte degli strumenti generali di pianificazione del territorio, i quali, in quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati pur essi al rispetto delle norme di legge che impongono limitazioni legali di carattere assoluto. Ne consegue che al giudice, in sede di valutazione dell'indennità di occupazione, non è consentito prescinderne, dovendo egli limitarsi a prendere atto del regime direttamente stabilito dal legislatore (Sez. 1, 17/12/2012, n. 23210; Sez. 1, 13/04/2012, n. 5875)”- cfr. Cassazione Civile n. 10223 del 11/04/2019 -. Va pertanto disposta la rinnovazione della CTU con la quale, considerate la precedente CTU e le osservazioni delle parti ed analizzati gli atti del giudizio, si accertino le caratteristiche dei luoghi, la morfologia dell'area, antecedente alla trasformazione della medesima, la sussistenza di vincoli ed il loro valore in considerazione della vocazione della medesima tenuto conto del PRG vigente all'epoca dell'apprensione:
• in ipotesi di vocazione agricola, anche delle possibili utilizzazioni economiche, ulteriori e diverse da quelle agricole, consentite dalla normativa vigente e della eventuale presenza di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità;
• in caso di terreno edificabile, dell'indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici per quell'area, la destinazione d'uso consentita, eventuali oneri necessari per rendere il terreno idoneo alla costruzione, (assenza o presenza di strumento attuativo, eventuale rilascio di concessione);
• dell'eventuale vincolo ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ed altre),
• dei valori di mercato dei suoli compresi nella stessa zona ed aventi caratteristiche similari, nonché degli eventuali precedenti di questa Corte, se allegati, aventi ad oggetto immobili di analoga vocazione e ubicazione;
• del giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed eventualmente del giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo, in ispecie, tenersi conto oltre che del valore della porzione ablata, anche dell'eventuale decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione;
Si impone, quindi, per la stima dei terreni di stabilire un valore esente da condizionamenti estemporanei o ad alta soggettività mediante l'esame del mercato di riferimento, quello della compravendita, attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore, accertando, comunque, ulteriori componenti presenti in qualunque mercato di scambio economico di beni. Ritenuto di dover autorizzare il C.T.U., di avvalersi di tutti gli atti disponibili” 2 “La causa, riservata a seguito dell'udienza cartolare del 7.12.2021 per la decisione con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non può essere decisa. Rileva la Corte che, con ordinanza del 23.03.2021 era stata disposta la rinnovazione della CTU e nominato per gli incombenti l'ing. che, in data 17.10.2021, ha depositato l'elaborato peritale. Per_3 Non è superfluo rimarcare che, come specificato nell'ordinanza del 23.03.2021, la , adita dall' per Org_2 CP_3 l'impugnazione della sentenza n. 405/2013 di questa Corte d'Appello, che aveva ravvisato la natura edificatoria dei fondi interessati, omettendo di considerare la circostanza dell'inclusione di detti fondi in fascia di rispetto stradale e ferroviario, violando così le norma a tutela dell'inedificabilità delle fasce di rispetto, aveva cassato la sentenza di questa Corte stabilendo che “Va qui previamente ribadito che, come questa Corte ha reiteratamente affermato, «in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14632)”. Per Nella specie, come anche accertato dal CTU, ing. “la proprietà dei ricorrenti-appellati occupata dall' per i lavori CP_3 di ampliamento della tangenziale di Bari si compone di distinti terreni che ricadono in due diverse parti del territorio comunale di Bari: una parte è sita in prossimità dello svincolo tra la Strada Santa Caterina e la Tangenziale di Bari (già distinta in Catasto di Bari al fg di mappa n° 37 di Bari con la p.lla 528); l'altra è sita alla contrada S. Candida, in Org_3 contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni, (già distinta in di Bari al fg di mappa n° 48 di Bari con le p.lle 1033 – 160 – 154).” Org_4 E ancora” L'oggetto della presente relazione è soltanto il suolo sito alla contrada S. Candida (già distinto in Org_4 di Bari al fg di mappa n° 48 di Bari con le p.lle 1033 – 160 – 154 ), in contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni”.
Tuttavia, nonostante l'accertamento dell'essere i terreni espropriati contigui alla sede stradale, il CTU ha escluso che essi si trovino in fascia di rispetto per il sol fatto che, negli elaborati grafici del PRG e segnatamente, nella maglia oggetto di piano particolareggiato, non viene riportata la campitura che individua la fascia di rispetto stradale.
Il CTU però ha omesso di considerare che il vincolo di “fascia di rispetto” è apposto direttamente dalla Normativa Statale, come definito dal D.lgs. 285/92, che con l'art. 3 comma 22 istituisce il vincolo e con l'art. 18 comma 1 stabilisce la larghezza delle fasce di rispetto nei centri urbani a seconda della classificazione delle strade “all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale”; tali scelte sono legate alla necessità del legislatore di introdurre limitazioni "legali" all'attività costruttiva, in considerazione della posizione topografica dei beni immobili;
il vincolo "fasce di rispetto" comporta il divieto assoluto di edificazione, per finalità di tutela, di prevalenti interessi di sicurezza, circolazione, igiene, sanità, migliore utilizzazione di beni demaniali, e discende direttamente dalla legge che, come specificato dalla Suprema Corte e ripetuto, più volte anche nell'ordinanza con la quale è stato conferito l'incarico di consulenza, e tuttavia ignorato dal CTU, prevale sulla pianificazione e programmazione urbanistica ed è sancito nell'interesse pubblico.
Nel D.P.R. 327/2001 art. 37 comma 4 si legge infatti “Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.
Quanto alla parte residua, non soggetta ad occupazione appropriativa, essa è di pertinenza dell'intera maglia P.E.E.P. quale aree a standard previste dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, come meglio esplicitato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bari in data 06/07/2021.
Sul punto mette conto evidenziare che un'area può essere ritenuta edificabile solo quando, al momento della vicenda ablativa, ciò è consentito dagli strumenti urbanistici, mentre non può essere ritenuta tale se la zona sia stata concretamente vincolata da un vincolo di destinazione pubblicistico (verde pubblico – attrezzature pubbliche viabilità – edilizia scolastica ecc.).
Nella specie le aree residue sono appunto, urbanisticamente destinate a “viabilità – zona di rispetto – verde pubblico edilizia scolastica” e come tali devono ritenersi anch'esse inedificabili.
Inoltre nell'art.37 - 4° comma DPR 327/01 si legge che «non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta, in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi ... il piano regolatore generale ... ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata», così includendo espressamente nell'ambito delle zone inedificabili proprio quelle destinazioni di parti del territorio vincolate, come le zone F di cui al d.m. 1444/1968, alla esecuzione di opere – impianti - verde pubblico - attrezzature pubbliche o di interesse generale, per cui le relative previsioni del piano regolatore generale, pur preludendo a un'acquisizione alla pubblica amministrazione delle aree comprese in zona F, sono necessariamente programmatiche per il contenuto conformativo della proprietà che ad esse deriva dalla loro destinazione.
In sintesi, il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale, non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione, dovendo pertanto tenersi conto di esso nella determinazione dell'indennità di esproprio, non essendo l'area in questione suscettibile di edificazione in nessun caso, dato che vige il divieto assoluto di costruire su di essa (cfr. Cass., Sez. 1, n. 5875 del 13/04/2012; conforme Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 2127 del 25/01/2022 (Rv. 663946
- 01)).
La destinazione di aree a edilizia scolastica è invece riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio e istituzionale dello Stato, in quanto l'ordinamento normativo (Legge 11/gennaio/1996, n. 23 – art. 3 comm. 1 e Legge 28/luglio/1967, n. 641 art. 9) rimette ogni iniziativa sulla costruzione di scuole di ogni ordine e grado agli enti pubblici territoriali deputati alle scelte programmatiche legittimate da ricognizioni effettuate a livello territoriale e valutato il fabbisogno strutturale in rapporto alla domanda. Il vincolo di natura pubblicistica appare pertanto ostativo alla possibilità di ritenere edificabili i terreni interessati, anche in considerazione della giurisprudenza consolidata - “Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti;
né può esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico- privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento privato”. (Sez. 1, Sentenza n. 5247 del 16/03/2016, Rv. 639101 – 01 e molte altre) -.
Nella specie è quindi indubbio che I terreni per cui è causa sono gravati da vincolo di inedificabilità assoluta e vanno quindi indennizzati come agricoli.
La ratio del DPR 327/2001 e della citata consolidata giurisprudenza è quella di considerare assolutamente inedificabile il suolo che sia ricompreso in una fascia di rispetto stradale e ferroviaria - e tali erano i suoli in oggetto già al momento dell'avvio del procedimento espropriativo in questione.
Come precisato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 7454 del 19/03/2020), in tema di terreni non edificabili, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima del terreno espropriato deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria.
In caso di terreni non edificabili, la stima deve, in sintesi, essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno e l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass., Sez. 1, n. 6527 del 06/03/2019). non avendo il CTU, a giudizio della Corte, dato esaustive e pertinenti risposte ai quesiti posti.
Riservata, nuovamente, la causa a sentenza all'udienza del 22.11.2022, essa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 21.02.20233, in quanto il CTU, nonostante l'articolata ordinanza emessa da questa Corte, non aveva reso chiarimenti esaustivi, pervenendo ad una stima apodittica del valore del suolo sulla base della arbitraria riduzione dei valori indicati in un atto stipulato nel 2019, mentre, come noto la stima nella specie va effettuata con riferimento al valore di mercato del suolo, all'epoca della apprensione.
È stata, pertanto, nuovamente disposta la rinnovazione delle CTU e nominato l'ing. che in data Per_4
28.07.2023, ha depositato la Relazione.
All'udienza cartolare 10.10.2023 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE C Va premesso che il sindacato di questa Corte, investita in riassunzione a seguito dell'ordinanza della S.C
Cassazione n. 9105 del 22.01-2.04.2019 - che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari, I sezione, n. 405/2013 depositata il 13/05/2013 - ha per oggetto la determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno relativo alle aree occupate a seguito del decreto prefettizio n. 653/1989, comprensivo del valore venale delle superfici occupate, tenuto conto della natura delle stesse, di eventuali manufatti ivi insistenti e della eventuale diminuzione di valore sia delle porzioni residue delle particelle 99 (fl. 37) e 1033 -
160 - 154 - (fl. 48) non interessate dall'occupazione.
Va ribadito che la Corte di Cassazione era stata adita dall' , che aveva impugnato la sentenza CP_3
n. 405/2013 dolendosi che la prima decisione di questa Corte, nel ravvisare la natura edificatoria dei fondi interessati,
1. avesse omesso di esaminare il fatto decisivo, costituito dall'inclusione di detti fondi in una duplice fascia di rispetto, essendo essi posti in adiacenza sia di una tratta ferroviaria che di un asse stradale, «elementi di fatto (che) avrebbero dovuto condurre la Corte di merito a considerare tali aree come appartenenti alle fasce di rispetto già in data preesistente all'esproprio e, dunque, a ritenere che i terreni di cui si tratta non fossero affatto edificabili dati
Sicché sul punto il CTU va chiamato a rendere chiarimenti nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente e vanno concessi i termini alle parti, come da dispositivo. 3 “Rileva la Corte che, con ordinanza del 23.03.2021 era stata disposta la rinnovazione della CTU e nominato per gli incombenti l'ing. che, in data 17.10.2021, ha depositato l'elaborato peritale;
Per_3 che con articolata ordinanza del 15.03.2022 erano stati chiesti chiarimenti al CTU che depositava la relazione integrativa il 24.06.2022; che il CTU non ha reso chiarimenti esaustivi, pervenendo ad una stima apodittica del valore del suolo sulla base della arbitraria riduzione dei valori indicati in un atto stipulato nel 2019, mentre, come noto la stima nella specie va effettuata con riferimento al valore di mercato del suolo, all'epoca della apprensione;
che vada, pertanto rinnovata la CTU mediante la nomina dell'ing. che tenendo conto Persona_5 dell'Ordinanza del 23.03.2021 e dei relativi quesiti, delle osservazioni riportante nell'Ordinanza del 15.03.2022, delle precedenti Consulenze, delle osservazioni delle parti ed analizzati gli atti del giudizio, accerti le caratteristiche dei luoghi, la morfologia dell'area, antecedente alla trasformazione della medesima, la sussistenza di vincoli ed il loro valore in considerazione della vocazione della medesima tenuto conto del PRG vigente all'epoca dell'apprensione. Si impone, quindi, per la stima dei terreni di stabilire un valore esente da condizionamenti estemporanei o ad alta soggettività mediante l'esame del mercato di riferimento, quello della compravendita, attraverso interviste a mediatori e ad altri operatori del settore accertando, comunque, ulteriori componenti presenti in qualunque mercato di scambio economico di beni ovvero in precedenti di questa Corte ritenuto di dover autorizzare il C.T.U., di avvalersi di tutti gli atti disponibili” i vincoli normativi stabiliti dalla legge urbanistica, dal codice della strada e dal regolamento attuativo»;
2. avesse violato le norme a tutela dell'inedificabilità delle fasce di rispetto, a nulla rilevando in contrario la classificazione al riguardo operata dallo strumento urbanistico, «dato che la disposizione legislativa sulla inedificabilità assoluta del suolo precede logicamente (e gerarchicamente) la classificazione urbanistica dello stesso suolo», precludendo qualsiasi utilizzazione difforme che deroghi al suddetto limite.
Con la sentenza n. 9105 del 22.01-2.04.2019 la Suprema Corte, nel cassare la sentenza impugnata stabiliva che
“Va qui previamente ribadito che, come questa Corte ha reiteratamente affermato, «in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P.) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14632)”.
In altre parole, quindi la Cassazione affermava che, alla stregua dell'insegnamento riportato,
l'inclusione dell'area nella fascia di rispetto, costituisce fonte di una limitazione legale della proprietà
e ne determina l'inedificabilità.
Nella specie i CTU avvicendatisi in questo giudizio, nella descrizione dello stato dei luoghi hanno appurato che Per (cfr. CTU ing. : “la proprietà dei ricorrenti-appellati occupata dall per i lavori di ampliamento della CP_3 tangenziale di Bari si compone di distinti terreni che ricadono in due diverse parti del territorio comunale di Bari: una parte è sita in prossimità dello svincolo tra la Strada Santa Caterina e la Tangenziale di Bari (già distinta in
Catasto di Bari al fg di mappa n° 37 di Bari con la p.lla 528); l'altra è sita alla contrada S. Candida, in Org_3 contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni, (già distinta in di Bari al fg di mappa n° 48 di Bari con le Org_4
p.lle 1033 – 160 – 154).” E ancora” L'oggetto della presente relazione è soltanto il suolo sito alla contrada S.
Candida (già distinto in Catasto di Bari al fg di mappa n° 48 di Bari con le p.lle 1033 – 160 – 154 ), in Org_3 contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni” e ancora (cfr. CTU ing. ): “Il suolo oggetto di stima è sito alla Per_4 contrada S. Candida, in contiguità della tangenziale di Bari lungo il limite posto nella direzione di marcia nord, verso Foggia, a partire dall'incrocio con la via Giulio Petroni”.
È pertanto dato fattuale acquisito, - né si comprende quale altro tipo di accertamento andasse espletato dai tecnici - che il fondo di che trattasi fosse “contiguo” al vecchio tracciato della tangenziale di Bari, al momento della scadenza dell'occupazione legittima, quest'ultimo cristallizzato, già con la sentenza del Tribunale di Bari n.
2671/10 “alla data del 19 giugno 1993, cui si giunge prorogando di anni due, ai sensi della legge n. 158/91, la data di scadenza della occupazione di urgenza fissata al 19 giugno 1991” – tale riferimento temporale non è mai stata oggetto di impugnazione, cosicché la relativa statuizione (comunque oggettivamente condivisibile) deve ritenersi coperta da giudicato interno -.
La caratteristica della contiguità alla sede stradale connota evidentemente il fondo come incluso nella fascia di rispetto stradale (definita dall'art. 3 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 n. 22) come “striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili”).4.
Va osservato, quindi, che le aree situate in fascia di rispetto stradale, come quelle nel caso di specie, normate dal Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992) e dal suo Regolamento attuativo (DPR n. 495/1992), hanno lo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, e di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni.
Il vincolo di “fascia di rispetto” è pertanto apposto direttamente dalla Normativa Statale, come definito dal D.lgs.
285/92, che con l'art. 3 comma 22 istituisce il vincolo e con l'art. 28 comma 1 stabilisce la larghezza delle fasce di rispetto nei centri urbani a seconda della classificazione delle strade “all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale” e, al momento di stima, e come individuato in precedenza, il D.lgs 285/92 era in vigore.
Tuttavia, già la Legge ponte n. 765/1967 aveva imposto alcuni limiti all'edificazione attorno alle strade fuori dai centri abitati, in particolare l'articolo 19, che provvide a perfezionare con successivo decreto D.M. 1404/1968, per vero ancora efficace e sotto alcuni profili, sovrapposto alla successiva normativa in materia, prima tra tutti il
Codice della Strada D.L.gs. 285/1992 e relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. 495/1992, succ. mod..
Tali fasce di rispetto, istituite con l'approvazione del Progetto Definitivo dell'opera stradale, permangono per 4 art. 26 (art. 16) D.P.R. 495/1992
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 60 m per le strade di tipo A;
40 m per le strade di tipo B;
30 m per le strade di tipo C;
20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
10 m per le “strade vicinali” di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
30 m per le strade di tipo A;
20 m per le strade di tipo B;
10 m per le strade di tipo C.
art. 28 (art. 18) D.P.R. 495/1992
1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 30 m per le strade di tipo A;
20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: 30 m per le strade di tipo A;
20 m per le strade di tipo D ed E;
10 m per le strade di tipo F. tutta la vita utile della strada e al loro interno vige il vincolo assoluto di inedificabilità che rende tali terreni, a tutti gli effetti, terreni di natura agricola o a essa equiparabile.
Ha più volte ricordato la SC che il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale, non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l'inedificabilità dell'area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l'area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa – cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5875 del 13/04/2012 (Rv. 622323 - 01); conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
2127 del 25/01/2022 (Rv. 663946 – 01) -.
In tale contesto va letta l'ordinanza della Suprema Corte che ha cassato la sentenza di questa Corte Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2127 del 25/01/2022 (Rv. 663946 - 01) che dopo aver ribadito i principi consolidati già affermati in quella stessa sede con riferimento alla disciplina relativa ai terreni inclusi all'interno di fasce di rispetto, aveva rilevato che:
“Posto, perciò, che alla stregua dell'insegnamento testé riportato l'inclusione dell'area nella fascia di rispetto, costituendo fonte di una limitazione legale della proprietà, ne determina l'inedificabilità, ne discende che sul piano ricostruttivo della fattispecie concreta l'elemento in parola non è privo di incidenza, poiché da un lato esso costituisce un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa, onde, in adesione alla lagnanza esternata con il primo motivo, è inoppugnabile la consumazione del denunciato errore motivazionale, notoriamente costituendo
“fatto” nell'accezione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. novellato un fatto principale, ex art. 2697 c.c.,
(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo;
dall'altro, vale a qualificare la fattispecie in esame, in esso identificandosi propriamente un profilo fattuale che ne rende possibile la corretta individuazione, sicché averlo ignorato conduce pure al denunciato errore di diritto, vero, come si insegna, che la violazione di legge si risolve in un errato giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto”
Ne deriva che nella fattispecie i suoli devono essere stimati come totalmente inedificabili.
Passando quindi alla quantificazione della misura del risarcimento ritiene la Corte di aderire alle conclusioni rese dall'ing. Per_4
Nelle precedenti ordinanze si sono diffusamente esplicitate le ragioni per le quali non sono state ritenute corrette le conclusioni dei precedenti CTU, che si richiamano anche perché trascritte in nota.
Ha accertato infatti il CTU che: Per_4
Il suolo occupato consisteva nella porzione delle particelle 154, 1033 e 160 del Fg. 48 di Bari, porzione estesa
1.790 mq, confinante a sud con la tangenziale di Bari.
Attualmente, i terreni oggetto di stima sono identificati in catasto con le particelle nn. 2.247 (di 10 mq.), 2.249
(di 501 mq.), 2.251 (di 1.110 mq.), 2.252 (di 73 mq.) e 2.254 (di 100 mq.) di estensione complessiva di mq. 1.794,
a seguito del tipo di frazionamento depositato da nell'anno 2020. Si ritiene corretto prendere a riferimento CP_3 la superficie effettivamente trasferita al patrimonio di mq.
1.794. CP_3
Per la stima dei suoli il CTU ha considerato, correttamente il valore di mercato del bene (comprensivo dell'eventuale minus valore dell'area residua) alla data del 19/6/1993, corrispondente al “valore venale”, ovvero il “valore di mercato” del bene, secondo quanto previsto dall'art. 55 del DPR 327/01 e più volte affermato dalla giurisprudenza.
Il “valore di mercato” è stato definito dal Regolamento 575/2013/UE all'art. 4, comma 1, punto 76) come:
«l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni».
Trattandosi di terreni inedificabili il CTU ha utilizzato, quale metodologia di stima, il criterio sintetico comparativo, consistente nel riferimento a compravendite di beni similari.
Tale criterio risulta correttamente applicato se si pongono a raffronto dati perfettamente omogenei, cioè, quantomeno, aree urbanizzate con aree urbanizzate, aree non urbanizzate con aree non urbanizzate, aree centrali con aree centrali, aree marginali con aree marginali.
Nella specie, il CTU ha provveduto a richiedere eventuali atti di comparazione ai CCTTPP e a ricercarne di sua iniziativa.
Il CTP dell Geom. (cfr. relazione del 20/settembre/2021) ha insistito per l'utilizzo del giudizio di CP_3 Per_6 stima parametrato al VAM ritenendolo “tecnicamente possibile è giuridicamente lecito” e ha proposto di quantificare il valore dell'area triplicando il valore VAM.
Tale prospettiva è stata giustamente esclusa dal CTU posto che i valori agricoli tabellari medi, già previsti dalla L.
n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, erano stati, come noto, dichiarati incostituzionali con sentenza n. 181 del 2011 e, dunque, non più utilizzabili nemmeno in funzione meramente parametrica, in quanto avulsi dalle specifiche caratteristiche del bene appreso e dal suo reale valore di mercato.
Gli attori in riassunzione hanno, invece, depositato un atto di compravendita dell'11/6/2019, ritenuto dal CTU non rappresentativo, poiché il momento di stima (1993) era diverso e temporalmente assai lontano rispetto alla data del citato atto di comparazione (2019).
Sul punto preme ricordare, posto che gli attori hanno ribadito, nei propri scritti difensivi, la piena legittimità dell'utilizzo dell'atto, tramite i correttivi degli indici ISTAT che la SC con giurisprudenza granitica – cfr. per tutte
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18556 del 21/09/2015 (Rv. 636756 - 01)18556/2015; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019 (Rv. 654273 - 02) -ha da tempo affermato che " In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva, occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio (ovvero dell'occupazione illegittima), restando inammissibile l'accertamento del valore del fondo espropriato od occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell'esproprio o dell'occupazione, devalutando poi il "quantum" liquidato mediante l'uso degli Org indici poiché il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta.".
Il CTU ha ritenuto invece, omogeneo e rappresentativo l'atto rogato dal notaio in data 6 Persona_7 agosto 1996 rep. n. 90279/23941, registrato a Gioia del Colle il 26/8/1996 al n. 3797, trascritto a Bari l'8/8/1996 ai num. 23725/18014, avente ad oggetto “stralcio di quota ereditaria relativamente alle successioni legittime dei Sig.ri e . Persona_8 Persona_9
Ha riferito il CTU che “Da tale atto si evince che il terreno in agro del Comune di Bari alla contrada “Santa
Candida” della estensione catastale di ettari tre, are trentasette e centiare sessantacinque (Ha. 3. 33. 65) e reale di ettari due, are ventuno e centiare sessantacinque (Ha. 2. 21. 65); confinante con Via Mitolo e con le particelle catastali 571, 171 e 993 del foglio di mappa 48; risulta in catasto terreni del Comune di Bari alla partita 269, per ineseguita voltura catastale, foglio 48, particella 354, di Ha. 3. 33. 65, uliveto di terza, con i redditi di lire 283.602
e lire 200.190; ha un valore di lire 1.800.000.000 (unmiliardoottocentomilioni). Per il suddetto terreno è stato reperito un ulteriore atto, avente ad oggetto la compravendita, rogato dal notaio il 13/10/2004, Repertorio n. 56923, trascritto a Bari n. 34585.1/2004 Bari Persona_10 Org_6 Org_7
n. BA0458276 in atti dal 25/11/2004.
A completamento, è stato rintracciato il Decreto Sindacale di esproprio n. 183 del 30/7/1991, all'interno del quale veniva, altresì, determinata l'indennità espropriazione per il “completamento della rete viaria del Rione
PO”.
Gli atti presi a riferimento dal CTU appaiono alla Corte pertinenti e utili alla valutazione dell'entità del risarcimento.
Sul punto non si ritengono condivisibile le critiche avanzate dall relative alla non conferenza dell'atto rogato CP_3 dal notaio in data 6 agosto 1996 rep. n. 90279/23941, sul presupposto – per vero poco Persona_7 comprensibile - che gli atti relativi a vicende successorie non contengano valutazioni equivalenti all'effettivo valore di mercato di un bene. Ugualmente non si ritiene pertinente la documentazione – prodotta in limine - connessa con la procedura espropriativa attivata per la realizzazione dei lavori di completamento funzionali all'area di svincolo “Japigia” con la realizzazione della terza corsia alla tangenziale di Bari, in quanto non omogenei territorialmente e peraltro tardivamente prodotti, in quanto alcuna osservazione veniva posta dall alla bozza di CTU. CP_3
Il fondo preso in comparazione inoltre, oltre a essere ubicato nella stessa c.da Santa Candida, corre lungo la via
MITOLO, cosicché, anch'esso trovasi in fascia di rispetto stradale.
I valori indicati nel contratto per notaio relativo ai medesimi beni, non sono utilizzabili, a giudizio di Per_10 questa Corte, in quanto stipulato oltre 10 anni dopo il periodo di stima che ci riguarda;
quanto al Decreto
Sindacale di esproprio n. 183 del 30/7/1991, con cui determinata l'indennità espropriazione per il
“completamento della rete viaria del Rione PO”, anche per i terreni in si evince che Org_8 il valore indennizzata era pari a L. 52.495/mq, attuali € 27,11/mq e ciò è tanto più significativo laddove si consideri che, all'epoca i criteri utilizzati per il calcolo degli indennizzi non tenevano conto dei valori di mercato ma erano fortemente penalizzanti per i proprietari dei suoli.
Quanto al prospettato deprezzamento dell'area residua, si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 33 del
TUEs, esso può essere considerato, dove si verifichi una traslazione della fascia di rispetto, a condizione che il predetto vincolo di inedificabilità incida negativamente sull'area residua, cosicché, per realizzarsi tale pregiudizio, è evidente che l'area residua deve essere edificabile ed esprimere, in concreto, una volumetria. Per In realtà, nella specie, come si legge a pag. 44-45 della relazione del CTU Ing. “alla data del 12 dicembre
1990 il suolo di proprietà degli appellati ricorrenti, distinto in Catasto al foglio di mappa n° 48 di Bari con le p.lle nn° 154-1033-160, ricadente all'interno nel piano di zona ex lege 167/62 di PO (approvato con D.M.
n° 821 del 14 marzo 1969) era destinato come segue: la superficie di parte della particella 154 è compresa nel settore G;
è destinata a: “VERDE CON ATTREZZATURE SCOLASTICHE: Sb1 - , Persona_11 Org_9
”; le superfici delle particelle comprese nel settore B (parte della 154 e le n° 160, 1033) sono Org_10 destinate a: “PARCHEGGI”, “VERDE PUBBLICO”, “ATTREZZATURE DI ALLOGGI COMUNITARI CON ATTIVITA'
RELIGIOSA SOCIALE - CHIESA”.
Tale destinazione di zona vigeva sia al momento dell'immissione in possesso del suolo di che trattasi e sia al momento della scadenza del periodo utile per l'occupazione, (19 giugno 1993), quale standard dell'intero piano particolareggiato.
Pertanto, come, già argomentato nell'ordinanza del 15.03.2022, di richiesta di chiarimenti, le parti residue, sono di pertinenza dell'intera maglia P.E.E.P. quali aree a standard previste dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, come meglio esplicitato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bari in data 06/07/2021.
Va allora considerato che un'area può essere ritenuta edificabile solo quando, al momento della vicenda ablativa, ciò è consentito dagli strumenti urbanistici, mentre non può essere ritenuta tale se la zona sia stata concretamente vincolata da un vincolo di destinazione pubblicistico (verde pubblico – attrezzature pubbliche viabilità – edilizia scolastica ecc.). Nella specie le aree residue sono appunto, urbanisticamente destinate a
“viabilità – zona di rispetto – verde pubblico edilizia scolastica” e come tali devono ritenersi anch'esse inedificabili”.
Ne deriva che nella specie non sussista alcun pregiudizio valorizzabile ai sensi dell'art. 33 del DPR 327/01 nella quantificazione del risarcimento del danno.
Considerando quindi, a riferimento, l'atto indicato, il valore più probabile di mercato delle aree oggetto di stima
è pari a €/mq 42,00: (£ 1.800.000.000 / mq 22.165 = £ 81.209), cosicché il valore delle aree di proprietà degli odierni attori corrispondente al loro valore di mercato al 19 giugno 1993 è pari a: €/mq 42,00 x mq 1.794 = €
75.350,00. Org_ Sull'ammontare del risarcimento va calcolata la rivalutazione monetaria secondo dalla scadenza dell'occupazione legittima (giugno 1993) e interessi sulle somme annualmente rivalutate con la medesima decorrenza sino al soddisfo, detratto quanto già versato – cfr. Sezioni Unite della Cassazione sentenza n. 1712 del 1995 -.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscere, ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, la maggiorazione del 10% a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di richiesta inammissibile, sia in quanto non proposta con la domanda iniziale (e diversamente non poteva essere essendo stato l'art. 42 bis, inserito nel testo unico delle espropriazioni dall'articolo 34 del d.lgs. n. 98 del 2011 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge n. 111 del 2011) sia perché del tutto inapplicabile al caso di specie è l'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, non essendo intervenuto, nella specie, alcun provvedimento di acquisizione sanante da parte dell CP_3 trattandosi nella specie, per chiarezza, di occupazione appropriativa come accertato con la sentenza n. 2671/10 del Tribunale di Bari, sul punto coperta da giudicato interno e indubitabilmente tale posto che, come non sfuggirà alla difesa degli attori, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, mentre la cd. occupazione usurpativa sussiste allorché manchi del tutto detta dichiarazione.
Va disposta inoltre in conseguenza del diverso ammontare del risarcimento riconosciuto in questa sede la restituzione, da parte dei , di quanto in eccesso versato dall in esecuzione delle Controparte_2 CP_3 precedenti sentenze anche con riferimento, come si vedrà alle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio che ha evidenziato il notevole ridimensionamento delle richieste degli attuali attori in riassunzione e la reciproca soccombenza rispetto ad alcune delle domande avanzate, consente di ritenere equa la compensazione totale delle spese fra le parti ivi comprese le spese di CTU.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede in sede di riassunzione del giudizio inter partes, in forza della sentenza della S.C n. n. 9105 del 22.01-2.04.2019 che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di
Bari, I sezione, n. 405/2013 depositata il 13/05/2013, sulla domanda di risarcimento del danno per occupazione appropriativa, proposta e , nei confronti di Controparte_2 Parte_1 CP_3 così provvede:
[...]
a) Determina l'ammontare delle somme dovute dall ai germani a titolo CP_3 Controparte_2 di risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa dei terreni di loro proprietà paria a mq 1794 identificati in Catasto Terreni di Bari al foglio di mappa 48, particelle 1033-160-154 fg.48 (terreni siti in contrada Santa Candida) in € 75.350,00. b) Dispone che sulle somme già determinate e liquidate a titolo di risarcimento del danno si applichino oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a decorrere da giugno 1993, gli interessi sulle somme annualmente rivalutate, detratto quanto eventualmente versato, fino al soddisfo. c) Rigetta ogni altra domanda;
d) Dispone la restituzione ad da parte dei germani , di quanto già versato CP_3 Controparte_2 in eccedenza rispetto a quanto oggi liquidato sia a titolo di risarcimento sia a titolo di spese, con interessi dalla data di percezione delle stesse somme, fino alla completa restituzione.
e) Compensa fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e le spese di CTU espletate in tutti i precedenti gradi.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.01.2024
Il Presidente est.
(Maria Mitola)