Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/1972, n. 2372
CASS
Sentenza 13 luglio 1972

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il pagamento delle spese del giudizio liquidate in sentenza esecutiva di diritto non importa acquiescenza alla sentenza medesima. ( Conf 1980'70, mass n 348031).*

L'ipotesi contemplata nel numero 3 dell'art 2724 cod civ richiede la prova che il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento scritto. Il difetto di colpa deve essere accertato attraverso la dimostrazione di un fatto positivo, concretantesi nella prova di aver usato, nella custodia del documento, la diligenza del buon padre di famiglia. ( nella specie, e stata ritenuta prova di leggerezza l'aver affidato in occasione di un trasloco un documento importante contenuto in un plico di modeste proporzioni - poi andato smarrito - alla segretaria, impegnata anch'essa nelle operazioni di trasloco).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/1972, n. 2372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2372
    Data del deposito : 13 luglio 1972

    Testo completo