Sentenza 13 luglio 1972
Massime • 2
Il pagamento delle spese del giudizio liquidate in sentenza esecutiva di diritto non importa acquiescenza alla sentenza medesima. ( Conf 1980'70, mass n 348031).*
L'ipotesi contemplata nel numero 3 dell'art 2724 cod civ richiede la prova che il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento scritto. Il difetto di colpa deve essere accertato attraverso la dimostrazione di un fatto positivo, concretantesi nella prova di aver usato, nella custodia del documento, la diligenza del buon padre di famiglia. ( nella specie, e stata ritenuta prova di leggerezza l'aver affidato in occasione di un trasloco un documento importante contenuto in un plico di modeste proporzioni - poi andato smarrito - alla segretaria, impegnata anch'essa nelle operazioni di trasloco).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/1972, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1972 |
Testo completo
Il pagamento delle spese del giudizio liquidate in sentenza esecutiva di diritto non importa acquiescenza alla sentenza medesima. ( Conf 1980'70, mass n 348031).*