Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 739/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PICCOLO ROBERTO Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. DI Controparte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 244/2022 emessa dal Tribunale di Livorno pubblicata il 14/03/2022
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello adita , in accoglimento del proposto atto di appello, riformare la Sentenza n. 244/2022 R.S. emessa dal Tribunale Ordinario di Livorno in data 14.03.2022, pubblicata in data 15.03.2022 e notificata via PEC in data
17.03.2022, con riferimento ai motivi di cui al proposto atto di appello che si pagina 1 di 11
nei confronti della SI.ra in quanto infondata in fatto e in diritto e non Parte_1
provata, con ogni consequenziale pronuncia, anche sulle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata :
a) Rigettare, in ogni caso l'appello principale poiché infondato in fatto e diritto;
b) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non coltivate le domande di cui ai punti 2,3,4 dell'atto di citazione, stante l'assenza di alcuna domanda sin dall'atto di citazione, con le conseguenziali pro-nunce in punto di ripartizione delle spese legali, condannando l'odierna appellante all'integrale pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
c) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, dichiarare la nullità della donazione effettuata con ordine a giro del 1.06.2010, per Euro 1.062,60 dal conto cointestato n. 4238, al conto tenuto presso la Cassa di Risparmio di
Firenze, intestato esclusivamente ad non qualificabile come Parte_1 donazione di modico valore, con le conseguenziali pronunce in punto di condanna della SI.ra e ripartizione delle spese legali. Condannare Parte_1 pertanto l'appellante all'ulteriore pagamento in favore della SI.ra CP_1
della somma di € 177,10 (centosettantasette/10), pari ad 1/6 a lei
[...] spettante sul patrimonio ereditario della SI.ra e pertanto pro Persona_1 quota anche per l'importo suindicato, nonché all'integrale pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado.
d) in ogni caso, riformare la sentenza in punto di ripartizione delle spese legali, addebitando le stesse, per entrambi i gradi di giudizio, intera-mente in capo alla
SI.ra Parte_1
pagina 2 di 11 Sempre con vittoria di spese ed onorari, in ogni ipotesi, relative al presente giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 235/2024 pubblicata il 23/02/2024, il Tribunale di Livorno aveva così deciso:
“ conveniva in giudizio allegando che Controparte_1 Parte_1 entrambe le parti erano eredi ab intestato di e che la Persona_1 convenuta avrebbe nel tempo acquisito somme di denaro attraverso operazioni bancarie che l'attrice definiva come donazioni remunerative. Tali donazioni sarebbero nulle alcune per il difetto del requisito della forma prescritta, altre sarebbero prive di titolo.
In particolare l'attrice indicava le seguenti operazioni come nulle o prive di titolo:
1) dal conto corrente cointestato alla de cuius ed al Dott. (n. Persona_2
2736/11 poi divenuto n. 632161/68, come indicato nella dichiarazione di successione), la SI.ra ha emesso il 27.4.2012 un assegno di € Persona_1
3.500,00 (tremilacinquecento/00) in favore della SI.ra (doc. n. Parte_1
3);
2) in data 14.11.2014, dallo stesso conto (n. 632161/68), è stato emesso altro assegno bancario di € 866,49 (ottocentosessantasei/49) intestato a Per_3
(doc. n. 4).
[...]
L'assegno risulta però sottoscritto non dai cointestatari del conto
[...]
e ), bensì dalla stessa la quale Persona_1 Persona_2 Parte_1 non ha mai comunicato di essere stata (semmai) autorizzata ad operare su detto conto corrente;
3) analoga operazione (firma Alessandra Sbolci A/B in favore di CP_2
venne effettuata, sullo stesso conto, il 25.11.2014, per € 590,05
[...]
(cinquecentonovanta/05) (doc. n. 5);
4) lo stesso accade il 26.11.2014, per € 1.757,80
(millesettecentocinquantasette/80), in favore di (doc. n. 6). Persona_3
pagina 3 di 11 Assegni tutti regolarmente incassati (doc. n. 7);
5) in data 28.5.2010, dal conto corrente esistente presso la Cassa di Risparmio di
Firenze s.p.a. (poi divenuta Intesa San Paolo s.p.a.), cointestato alla SI.ra viene effettuato un bonifico di ben € Parte_2
22.000,00 (ventiduemila/00) in favore della SI.ra (doc. n. 8); Parte_1
6) il 28.5.2010, dal conto titoli (n. 9000/1107052 tenuto presso la Banca Cassa di
Risparmio di Firenze s.p.a. cointestato anche questo a e Persona_1
viene effettuato un ordine di trasferimento “a giro” di Parte_1 complessivi € 90.000,00 (novantamila/00) sul conto corrente intestato esclusivamente ad (doc. n. 9); Parte_1
7) anche l'azzeramento del conto n. 0000/4238 suindicato (per estinzione del rapporto bancario) avviene con un “giro a conto”, per € 1.062,60
(millesessantadue/60) in favore di in data 1.6.2010 (doc. n. Parte_1
8);
8) dal conto corrente n. 19312.87 M.P.S. cointestato con la SI.ra Parte_1
quest'ultima risulta aver prelevato in data 10.1.2017 la somma di €
[...]
5.587,70 (cinquemilacinquecentottantasette/70) con la seguente causale: “Prel.
50% saldo conto alla data decesso ” (doc. n. 9/bis). Per_1
L'attrice chiedeva quindi la restituzione pro-quota delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande evidenziando come le somme ricevute trovassero causa nell'assistenza personale e continuativa che la aveva prestato alla zia, dovendosi qualificare le suddette dazioni di Pt_1 denaro come liberalità non donative. Per ciò che riguarda l'assegno emesso il
27.14.2012 in favore della convenuta, quest'ultima evidenziava che la causa di tale esborso dovesse ricercarsi nell'anticipo che la aveva dato per spese Pt_1 condominiali dovute dalla de cuius e per ciò che riguarda l'assegno emesso dopo il decesso rilevava che la somma sarebbe servita per le spese funerarie.
Innanzitutto si deve evidenziare come non siano contestati né la qualità di eredi pagina 4 di 11 delle parti, né che i conti e le rimesse oggetto di causa siano stati alimentati da denaro di esclusiva proprietà della de cuius, né che la convenuta abbia assistito e accudito la zia. Venendo al merito si rileva che la liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15334 del 12 giugno 2018). La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19578 del 30 settembre 2016).
Si ritiene che nel caso di specie ci troviamo di fronte a donazioni sussumibili nella fattispecie di cui all'art 770 I comma c.c., in quanto si deve parlare di donazione rimuneratoria ogni volta che una persona fa una donazione spontaneamente e liberamente, cioè senza avere alcun obbligo, mossa da un sentimento di riconoscenza nei confronti di un'altra persona, o in considerazione di meriti di questa o, ancora, per ripagare un servizio che una persona ha fatto o che ha promesso di fare.
Ci possono quindi essere tre diversi tipi di donazione rimuneratoria:
1. la donazione fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario della donazione o di un membro della sua famiglia: in questo caso la donazione è fatta per gratitudine per qualcosa che un soggetto ha fatto;
2. la donazione fatta in considerazione di meriti del beneficiario della donazione è
pagina 5 di 11 il caso di donazione fatta sulla base di un sentimento di ammirazione che si prova nei confronti dei meriti acquisiti da un altro soggetto per esempio per particolari qualità di questo o per attività degne di merito che questo ha svolto a vantaggio dell'intera collettività, di determinate categorie di persone o anche di singoli individui (diversi da chi fa la donazione o dai suoi familiari);
3. la cosiddetta donazione per speciale rimunerazione è la donazione fatta spontaneamente dal donante con la specifica intenzione di dare un compenso per un servizio resogli o promessogli dal beneficiario della donazione (ad esempio, per ricompensare l'opera gratuita prestata da un medico, ecc.). E' fondamentale per poter rientrare in questo caso che colui che fa la donazione non abbia un obbligo di legge o un obbligo morale o sociale di pagare il servizio, ma che decida spontaneamente e liberamente di pagarlo essendo consapevole di non avere alcun obbligo di farlo.
Nel caso di specie ci troviamo nell'ambito della fattispecie di cui casi n. 1 e 3.
Da ciò discende che i trasferimenti di denaro di cui alle operazioni sub 5 e 6 dell'atto di citazione siano nulle per difetto di forma;
per quelle sub 2,3,4 non risulta che nelle conclusioni le domande sul punto siano state coltivate;
per quella sub 1 non vi è prova che il pagamento sia avvenuto nell'interesse della de cuius, né che quest'ultima fosse obbligata a tale pagamento in favore del condominio, tenuto conto che dalla denuncia di successione non risultano la proprietà immobiliari facenti capo al condominio di via Roma e risiedendo la de cuius al momento del decesso in via Guerrazzi. Per ciò che attiene al trasferimento di denaro sub 7, viceversa può ritenersi che si tratti di una donazione di modico valore che la de cuius abbia voluto effettuare in favore della nipote che l'accudiva e ciò tenuto conto della somma non particolarmente elevata anche in rapporto alle capacità economiche della donante al tempo.
Per il prelievo sub 8 non vi è prova che tale prelievo sia stato utilizzato per il pagamento delle spese funerarie.
Si deve, quindi, condannare la convenuta alla restituzione alla di 1/6 CP_1 delle somme di cui alle operazioni sub 1,5,6,8 dell'atto di citazione, tutte pagina 6 di 11 operazioni che hanno visto come beneficiaria la convenuta, ovvero sono state oggetto di pagamenti a terzi da parte della convenuta.
Le spese del giudizio possono compensarsi per 1/3 stante la parziale soccombenza reciproca e si liquidano come in dispositivo
Impugna la sentenza appellando la sentenza per i seguenti Parte_1 motivi:
1- Errata applicazione dell'art. 770 I comma c.c. e violazione dell'art. 2697
c.c.. Non era stata raggiunta la prova dell'animus donandi quale presupposto per il riscontro di un atto a contenuto donativo. Anche le donazioni c.d. remuneratorie dovevano essere sorrette da spirito di liberalità oggetto di prova da parte della . L'assolvimento di un CP_1 obbligo morale non era stato contestato dalla attrice, e la sentenza era contraddittoria laddove il Giudice non aveva ammesso le prove motivando sulla mancata contestazione della assistenza da parte della nipote nel Pt_1 disbrigo delle proprie necessità. Nella sentenza non si evidenziavano elementi onde consentire una ricostruzione piuttosto che un'altra.
2- Travisamento delle risultanze processuali, in riferimento all'operazione di cui al punto 8 dell'atto di citazione. Si era trattato del ritiro di somme necessario per provvedere alle spese funerarie
3- Travisamento risultanze processuali, in riferimento all'operazione di cui al punto 7 dell'atto di citazione. L'immobile della de cuius era posto in via Roma e vi era coincidenza tra le somme anticipate e le somme restituite dalla de cuius a soli 3 giorni di distanza.
Si è costituita proponendo appello incidentale . Essa insiste per Controparte_1 il rigetto dell'appello argomentando in relazione ai singoli motivi. Propone appello incidentale per tre motivi:
1- SULLA CORRISPONDENZA TRA IL E IL PRONUNCIATO CP_3
2-SULLA QUALIFICAZIONE DI DONAZIONE DI MODICO VALORE
pagina 7 di 11 3-SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Le parti hanno concluso alla udienza del 18 giugno 2024 come in atti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la Corte si è riservata la decisione.
L'appello deve essere accolto.
Sono dati non contestati e quindi provati sia la provenienza del denaro che alimentava i conti in relazione ai quali sono stati effettuati i prelievi, con denaro esclusivamente della de cuius, sia i prelievi stessi effettuati dalla Pt_1
La agisce in giudizio per ottenere la restituzione al compendio ereditario della CP_1 sua quota dei prelievi, deducendo la natura di donazione remuneratoria dei prelievi effettuati sui conti correnti, la assenza di forma della donazione e quindi la nullità degli stessi. Si legge infatti nella memoria ex art. 183 6 c n. 1 ( successiva alle difese contenute in comparsa di costituzione ) quanto segue: “Appare, dunque, di tutta evidenza come gli arricchimenti della SI.ra con i contestuali e simmetrici Pt_1 depauperamenti della SI.ra vadano qualificati come donazioni c.d. Persona_1 remuneratorie (enfasi della scrivente), atteggiandosi quali atti sorretti da uno spirito di liberalità e motivati dal desiderio di beneficiare un soggetto meritevole di essere premiato secondo una valutazione personale e non sociale. Come ben noto, le donazioni remuneratorie soggiacciono al medesimo vincolo di forma richiesto ex art. 782 c.c. e, pertanto, in ogni caso, sarebbero affette di nullità per difetto di forma. Certamente, invero, non è ravvisabile un rapporto equiparabile ad un'assistenza “professionale” che sarebbe stata, nel caso, pacificamente remunerata: per stessa ammissione di controparte, l'affetto per l'anziana zia era l'unico elemento che determinava la SI.ra a porre in essere le condotte descritte in comparsa di costituzione. Pt_1
Il Giudice ha fatto propria la qualificazione giuridica della parte attrice e la ha accolta.
Occorre dunque evidenziare che sulla base delle regole del riparto dell'onere probatorio, essendo la attrice era alla stessa che incombeva la prova dei fatti costitutivi CP_1 della domanda ovvero non solo la dazione di denaro, ma anche lo spirito di liberalità che assisteva dette dazioni. Solo successivamente in caso di prova positiva sarebbe stato onere della parte convenuta provare il diverso titolo.
La prova del fatto costitutivo è invece assente in atti. La si è limitata a provare CP_1 le dazioni di denaro quasi che dalle dazioni emergesse ex se lo spirito di liberalità.
Deve ricordarsi che a tenore di recente ma costante giurisprudenza “ Occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di pagina 8 di 11 corrispettivo e che il donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un'obbligazione naturale (Cass.
12769/1999; Cass. 1989/1995; Cass. 7170/1983; Cass. 2421/1974; Cass. 2720/1967), distinguendosi la donazione rimuneratoria dall'ipotesi regolata dal secondo comma dell'art. 770 per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in conformità degli usi, che non è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato
(Cass. 14981/2002). Così in motivazione Cass.1123/2024. Nella ricostruzione operata dalla parte attrice pur in presenza delle specifiche contestazioni della parte convenuta che qualificava le dazioni quali liberalità non donative, nulla è stato argomentato o provato. Non era onere della parte convenuta come pare ritenere la attrice, provare la diversa configurazione giuridica, ma onere della provare i fatti costitutivi della CP_1 azione. In particolare, deve rammentarsi che la donazione remuneratoria si qualifica come sorretta da animus donandi seppure resa per riconoscenza o per remunerare un servizio, con specifica esclusione della consapevolezza che si adempia una obbligazione naturale o un dovere morale. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/05/2016, n. 10262
La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario. La donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l'intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della disposizione. Occorre, pertanto, che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un'obbligazione naturale.
Nessuna indagine è stata allegata e tanto meno provata in atti. La parte convenuta in I grado, contrariamente alle asserzioni della parte attrice, non ha mai ammesso lo spirito di liberalità, laddove ha specificamente argomentato “ …l'interesse non patrimoniale della defunta risiedeva nella necessità di assicurarsi in vecchiaia una serie di servizi assistenziali che in effetti la convenuta ha assicurato alla “. Parte Persona_1 attrice non ha articolato alcun mezzo istruttorio ritenendone la irrilevanza.
pagina 9 di 11 Tuttavia, essendo da escludere che la dazione di denaro contenga in sé la prova del carattere remuneratorio, e essendo da escludere anche la prova per mancata contestazione, si ripete essere onere della parte la prova dell'animus donandi, che non è stata né dedotta né articolata. Né evidentemente in assenza di prova del fatto costitutivo poteva predicarsi la assenza di prova dell'eventuale fatto impeditivo.
Quanto detto conduce all'accoglimento integrale dell'appello.
Giova poi considerare che anche le censure relative alla qualifica di donazione delle operazioni descritte sub 1 e 8 sono corrette.
In particolare, vi era prova che l'esborso di € 3500 fosse da ascriversi ai lavori edili effettuati sull'immobile della de cuius. La ricostruzione dei fatti dedotta dalla in Pt_1 comparsa di costituzione, pagamento in luogo della zia di lavori alla facciata dell'immobile di proprietà della stessa e restituzione dell'importo, era supportata da documenti ed è rimasta priva di contestazione sino alla memoria di replica.
Similmente il ritiro di una somma pari a oltre € 5000 (congrua sulla base della comune esperienza) per spese funerarie così nella immediatezza imputate ed in assenza di prova di chi e come tali spese ha viceversa sostenuto, appare adeguatamente provata per presunzioni.
L'accoglimento dell'appello assorbe la decisione sull'appello incidentale.
Devono essere rideterminate le spese del giudizio unitariamente inteso alla luce della diversa decisione della causa. Esse seguono la soccombenza ( valore di scaglione del decisum, ai valori medi senza istruttoria per il grado di appello )
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello avverso la sentenza del tribunale di Livorno 499 2022 che integralmente riforma, rigetta la domanda avanzata da contro . Controparte_1 Parte_1
Condanna al pagamento dei compensi dei due gradi di giudizio che Controparte_1 liquida quanto al I grado in € 4835 e quanto al II grado in € 3966 oltre rimborso forfetario iva e cap di legge.
Firenze, camera di consiglio del 3 marzo 2025
La Presidente rel.
dott. Isabella Mariani
Nota
pagina 10 di 11 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11