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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati
dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel.
dott. Rossi Elena Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 835 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avvocata Maddalena Devoto del Foro di
Verona - PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 C.F._2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocata CP_2
Alessandra Cinalli del Foro di Verona - PEC:
Email_2
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 607/2024 del Tribunale di
Verona pubblicata il 12 marzo 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
In riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro de Controparte_1 quo, condannarsi quest'ultimo, in persona del legale rappresentante
- Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, danni che, allo stato, si indicano in € 27.221,25 oltre interessi dal 26.2.2022 al saldo, con rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari, con accessori di legge e con il rimborso delle spese generali di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Revocata l'ordinanza del Tribunale di Verona del 15 giugno 2023 ed in riforma dell'impugnata sentenza, ammettersi la prova per testi – già formulata nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. attorea e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni - sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il 26 febbraio 2022 verso le ore 14,30 la sig.ra Parte_1
in bicicletta, percorreva Via Rosmini con direzione Via
[...]
Provolo?
2. Vero che nel punto raffigurato nella fotografia che si rammostra, nel tratto finale della via, (doc.n.1 parte attrice) era presente una buca? 3. Vero che la sig.ra infilava la ruota anteriore della bicicletta Parte_1 nel buco sopra descritto?
4. Vero che di conseguenza perdeva equilibrio e cadeva a terra?
5. Vero che la sig.ra impattava a terra con il braccio sinistro? Parte_1
Si indicano a testi i signori , , Testimone_1 Parte_2 Tes_2
tutti di Verona.
[...]
Si chiede ammissione di C.T.U. medico – legale volta ad accertare i postumi patiti dalla sig.ra nonché per la valutazione sulle Parte_1 spese dalla stessa sostenute per le proprie cure.
Per Controparte_1
nel merito:
-dato atto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato rispetto alle statuizioni di cui alla sua pag. 2, relative all'insussistenza degli estremi dell'insidia stradale, respingersi, in quanto inammissibile e infondato, l'appello promosso da Parte_1 nei confronti del e per l'effetto confermarsi in ogni Controparte_1 sua parte la sentenza del Tribunale di Verona n. 607 del 12 marzo
2024, pubblicata in pari data e notificata il 12 aprile 2024;
-rigettarsi comunque ogni domanda attorea perché infondata;
in ogni caso:
con rifusione delle spese di primo e secondo grado, compresi accessori di legge;
in via istruttoria:
-ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova avversari perché superflui ai fini del decidere, nonché irrilevanti per la loro inidoneità ad assolvere agli oneri probatori gravanti su controparte (il 4 anche perché valutativo); si ribadisce l'opposizione alla richiesta di CTU medico-legale, che, in assenza di prove sull'an, rappresenterebbe un inutile ulteriore dispendio di tempo e di soldi;
-nella sola denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie e in via del tutto residuale, si insiste nelle istanze di cui alla memoria ex art.183 cpc, sesto comma, n.2, che qui si ritrascrivono:
“senza che ciò implichi accettazione dell'inversione della prova e unicamente nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse sufficienti le prove documentali in atti, si formulano i seguenti mezzi di prova, si chiede che venga disposto interrogatorio formale di Parte_1
e che venga ammessa prova per testi (indicando per tali
[...]
presso Investigazioni Ulisse di Milano e Testimone_3 Tes_4
presso ) sui seguenti capitoli:
[...] Controparte_1
1)Vero che e condividono la Testimone_5 Parte_1 residenza, come da doc. 4 fascicolo che si Controparte_1 rammostra?
2)Vero che è stata indicata quale teste oculare Parte_1 da nell'atto di citazione da quest'ultimo notificato al Testimone_5
in data 19.5.2022, relativo a una caduta in bici Controparte_1 del 25.8.2021 in Verona, Via Paglieri, come da doc. 1 fascicolo
, che si rammostra? Controparte_1
3)Vero che è stata indicata quale teste oculare Parte_1 da nella causa per risarcimento danni contro il Testimone_5
R.G. 6632/2022 Tribunale di Verona, Controparte_1 relativamente a una caduta in bici del 13.1.2022 in Verona, Via
Kessler, come da doc. 2 fascicolo che si Controparte_1 rammostra? 4)Vero che Via Rosmini in Verona, nel tratto antecedente alla strettoia prima dell'incrocio con Stradone Provolo, il 26.2.2022 si presentava come da fotografie che si rammostrano (doc. 5 fascicolo
)? Controparte_1
5)Vero che il tratto di Via Rosmini in Verona indicato dall'attrice il
26.2.2022 e a tutt'oggi è a senso unico?
6)Vero che il tratto di Via Rosmini in Verona indicato dall'attrice, il
26.2.2022 e a tutt'oggi è in prossimità di crocevia e passaggio pedonale?
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare ex art. 210 cpc l'esibizione della riproduzione a colori delle fotografie di cui al doc. 1 attoreo (depositate in bianco e nero), così da poter apprezzare meglio dimensioni, posizionamento e colore della buca in cui la ciclista afferma di essere incappata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12-3-2024 n. 607 il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda di con la quale si Parte_1 domandava la condanna del al pagamento della Controparte_1 somma di € 27.221,25 a titolo di risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta occorsale in data 26.02.2022 quando, come dalla stessa allegato, nel percorrere in bicicletta Via Rosmini con direzione Via Provolo, infilava la ruota del mezzo in una profonda buca posta sulla pavimentazione stradale.
1.1. Il Tribunale ha affermato l'infondatezza della pretesa attorea sul rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla danneggiata, determinato dalle insufficienti allegazioni e dall'inidoneità ed irrilevanza delle istanze istruttorie avanzate. In particolare, ha specificato che: i) non era stato indicato con precisione quale delle buche presenti nella via Rosmini avesse determinato la caduta dell'attrice, né quali caratteristiche e dimensioni presentasse, al fine di una valutazione della stessa in termini di insidia stradale;
ii) nulla era stato accennato rispetto alle condizioni metereologiche e di visibilità esistenti al momento del fatto, le quali, pertanto, dovevano esser considerate normali. Dalle fotografie allegate dal con le memorie ex art. 183, Controparte_1 comma VI, n. 2, c.p.c. (vd. doc. 5, fasc. convenuto), ha osservato il
Tribunale, era possibile constatare la percettibilità degli avvallamenti presenti nella via Rosmini, teatro della caduta;
di conseguenza, ipotizzando l'accesso della bicicletta in una delle buche raffigurate nelle foto, l'attrice avrebbe dovuto spiegare la ragione per la quale, nel transitare lungo la via, non l'avesse notata ed evitata, stante le menzionate condizioni di visibilità e metereologiche. Vieppiù che tale produzione fotografica non era stata oggetto di contestazione attorea. Infine il Tribunale, in applicazione del principio di soccombenza, ha posto le spese di lite a carico di Parte_1 liquidate in € 6.838,65 oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, Iva se dovuta e Cpa.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. La parte appellata si è costituita con comparsa Controparte_1 del 24-9-2024, resistendo al gravame.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
9-4-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo l'appellante denuncia che la motivazione della sentenza impugnata è sintetica e basata su un ragionamento illogico e incoerente, poiché il Tribunale, da un lato, ha rilevato la mancata specificazione del luogo preciso della caduta, nonché delle “caratteristiche e dimensioni” della buca e delle condizioni metereologiche e di visibilità, dall'altro non ha dato ingresso alla prova per testimoni dedotta dall'appellante, che, a suo dire, avrebbe potuto chiarire e colmare le lacune evidenziate (pag. 7, atto di appello). Viene, altresì, impugnato il capo di sentenza nel quale viene affermata l'inidoneità delle richieste istruttorie ad assolvere i correlativi oneri gravanti sulla Al riguardo l'appellante Parte_1 ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener presente la produzione documentale attorea (doc. 1, all. atto di citazione), nel dettaglio le fotografie, la prima delle quali raffigurante la via Rosmini in tutta la sua estensione e la seconda e la terza, rappresentanti il “tratto finale” della stessa ad angolo con via Provolo. Ad avviso dell'appellante in base a dette fotografie è possibile individuare chiaramente la buca nella quale è avvenuta la caduta con la bicicletta. L'ammissione dei capitoli di prova nn. 1 e 2 (vd. memorie attoree ex art. 183, comma IV, n. 2 c.p.c., fasc. I grado), cui era collegata l'esibizione delle immagini, avrebbe consentito di identificare con certezza sia il tratto di strada che la buca interessati.
L'appellante, relativamente al materiale fotografico dalla stessa prodotto, evidenzia che il non abbia provveduto Controparte_1
a disconoscerne la conformità rispetto ai luoghi in esse rappresentati, limitandosi a contestare i fatti che l'attrice intendeva provare con queste.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'assenza di una valida motivazione in ordine alla mancata ammissione dei capitoli di prova attorei, denunciando, altresì, una contraddizione fra quanto statuito in merito nell'ordinanza di inammissibilità pronunciata in data
15.06.2023 e quanto, invece, affermato nella sentenza impugnata.
In particolare, il Tribunale, nel primo provvedimento, avrebbe declinato l'ammissione del mezzo istruttorio de quo per l'irrilevanza dei capitoli di prova “che non descrivono compiutamente le circostanze in cui si sarebbe verificato il fatto“; diversamente, nella sentenza censurata, l'esito dell'inammissibilità era stato ricondotto alla genericità delle allegazioni attoree, piuttosto che alla mancata formulazione in termini specifici e determinati dei capitoli in questione.
8. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cose in custodia” introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente da una condotta colposa.
A colui che agisce in giudizio a tale titolo è demandata, infatti, la sola prova della relazione di custodia e della derivazione del danno dalla cosa.
Il presunto responsabile, invece, può sottrarsi alla condanna unicamente provando il caso fortuito, che, secondo giurisprudenza costante, può essere integrato anche dalla condotta tenuta dal danneggiato, ove incidente nel dinamismo causale fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, sì da escludere la responsabilità del custode (tra le tante Cass., sez. 3, ord. n. 12663 del 2024).
Nel caso in esame, la censura la sentenza ritenendo che il Parte_1
Tribunale non le abbia riconosciuto la possibilità, attraverso l'assunzione della prova testimoniale, di assolvere compiutamente l'onere probatorio sulla stessa incombente nei termini suddetti.
Inoltre deduce per un verso che le circostanze capitolate erano sufficientemente precise e dettagliate e per altro verso che ben avrebbero potuto i testi, in sede di assunzione, meglio puntualizzare i fatti di rilievo.
Ritiene il Collegio di condividere il giudizio del Tribunale in ordine all'inammissibilità dei capitoli nn. 1,2,3, formulati dalla con Parte_1 le memorie ex art. 183 n. 2, comma VI, c.p.c., poiché non sufficientemente specifici. In particolare si ravvisa carente, nel capitolato, la descrizione dei fatti proprio con riferimento all'esatta individuazione della buca che avrebbe determinato la caduta dalla bicicletta, atteso che non ne viene compiutamente descritta la precisa ubicazione, ma si legge solo che era “nel tratto finale” della strada, né tanto meno sono indicate compiutamente le caratteristiche dell'avvallamento (di visibilità, profondità, larghezza, lunghezza e via dicendo). A detta genericità non sopperisce in modo idoneo la documentazione fotografica, contrariamente a quanto assume l'appellante. Infatti le fotografie allegate sono tre: la prima raffigura una serie di avvallamenti, i più visibili e grandi collocati nella parte sinistra della Via Rosmini rispetto alla direzione di marcia di veicoli e velocipedi;
la seconda raffigura una buca fotografata a distanza ravvicinata, senza che sia possibile individuarne l'ubicazione nella suddetta strada;
la terza raffigura lo sbocco della via in un incrocio, in prossimità di strisce pedonali, e una buca ben visibile sulla sinistra, prima delle strisce e, per quanto è dato vedere, più di qualche metro prima dell'incrocio. Va aggiunto che non si rinviene nelle suddette fotografie una freccia oppure un segno distintivo che esattamente contrassegni la buca in questione e che l'appellante non ha specificamente contestato la documentazione fotografica della strada prodotta dal da cui parimenti si evince che in Via CP_1
Rosmini erano presenti più buche o avvallamenti. In questo contesto, dunque, le foto prodotte dall'appellante (vd. doc. 1), insieme a quanto allegato a sostegno della domanda ed a quanto l'attrice ha chiesto di provare mediante un capitolato generico (si ribadisce che l'unica specificazione dell'ubicazione della buca è che si trova nel “tratto finale”, mentre difetta ogni ulteriore descrizione), non consentono di comprendere quale sia l'esatta ricostruzione dei fatti prospettati e, soprattutto, quale avvallamento avesse, in tesi, causato la caduta dalla bicicletta dell'attrice, che, pertanto, non ha offerto prova idonea a dimostrare la derivazione del danno dalla cosa, elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c..
Occorre altresì precisare che non spettava alla danneggiata
“spiegare per quale ragione” non avesse notato la buca “anche in ragione della già evidenziata normalità delle condizioni di visibilità e metereologiche” (contrariamente a quanto affermato dal Tribunale- vd. pag. 3 sentenza), e ciò in applicazione del principio anche recentemente ribadito dalla Corte Suprema secondo cui "in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa" (vd. Cass. 18518/2024). Tuttavia nel caso di specie, come si è visto, la non ha dimostrato il nesso causale nei termini Parte_1 precisati.
Ad abundantiam e per quanto occorra, osserva il Collegio che nella specie rilevano le circostanze evidenziate dal convenuto nella comparsa di costituzione, il quale, a pag. 4, rimarca che “… in quel tratto vi è senso unico, per cui la bicicletta avrebbe dovuto circolare sulla destra, mentre gli avvallamenti sono tutti posizionati sulla sinistra della sede stradale”. Tale circostanza, non contestata da parte attrice nel primo scritto difensivo utile, ossia le memorie ex art. 183 n. 1, comma VI, c.p.c., ed invero neppure negli atti difensivi del presente grado, è di decisiva rilevanza, poiché, anche a voler ritenere provato che l'appellante fosse caduta dalla bicicletta a causa di una qualsiasi delle buche più grandi della Via Rosmini, che sono tutte collocate sulla sinistra della corsia di marcia, la sua condotta si sarebbe posta in violazione del Codice della strada, e in particolare dell'art. 143, n.1, che, in ordine alla “Posizione dei veicoli sulla carreggiata”, prevede che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. In altre parole, la condotta colposa tenuta dalla danneggiata si configurerebbe, in ogni caso, come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale in quanto si pone come unico antecedente causale del danno lamentato, dal momento che, qualora l'odierna appellante si fosse attenuta alla regola richiamata, avrebbe evitato la buca e così le conseguenze nefaste della caduta dalla biciletta. L'azione descritta, infatti, può esser inquadrata quale “atto del danneggiato che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (vd. Cass. 18518/2024 e Cass.
26142/2023). Da questa prospettiva il , allegando Controparte_1 la circostanza richiamata, mai contestata dalla ha così pure Parte_1 fornito la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno da custodia.
9. In conclusione, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
10. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00 in base al principio del disputatum), avuto riguardo alla tipologia della causa, alla minima difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata, considerato, altresì, che il valore della causa è prossimo al minimo di quello dello scaglione di riferimento.
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U.
23535/2019).
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 607/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati
dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel.
dott. Rossi Elena Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 835 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avvocata Maddalena Devoto del Foro di
Verona - PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 C.F._2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocata CP_2
Alessandra Cinalli del Foro di Verona - PEC:
Email_2
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 607/2024 del Tribunale di
Verona pubblicata il 12 marzo 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
In riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro de Controparte_1 quo, condannarsi quest'ultimo, in persona del legale rappresentante
- Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, danni che, allo stato, si indicano in € 27.221,25 oltre interessi dal 26.2.2022 al saldo, con rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari, con accessori di legge e con il rimborso delle spese generali di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Revocata l'ordinanza del Tribunale di Verona del 15 giugno 2023 ed in riforma dell'impugnata sentenza, ammettersi la prova per testi – già formulata nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. attorea e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni - sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il 26 febbraio 2022 verso le ore 14,30 la sig.ra Parte_1
in bicicletta, percorreva Via Rosmini con direzione Via
[...]
Provolo?
2. Vero che nel punto raffigurato nella fotografia che si rammostra, nel tratto finale della via, (doc.n.1 parte attrice) era presente una buca? 3. Vero che la sig.ra infilava la ruota anteriore della bicicletta Parte_1 nel buco sopra descritto?
4. Vero che di conseguenza perdeva equilibrio e cadeva a terra?
5. Vero che la sig.ra impattava a terra con il braccio sinistro? Parte_1
Si indicano a testi i signori , , Testimone_1 Parte_2 Tes_2
tutti di Verona.
[...]
Si chiede ammissione di C.T.U. medico – legale volta ad accertare i postumi patiti dalla sig.ra nonché per la valutazione sulle Parte_1 spese dalla stessa sostenute per le proprie cure.
Per Controparte_1
nel merito:
-dato atto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato rispetto alle statuizioni di cui alla sua pag. 2, relative all'insussistenza degli estremi dell'insidia stradale, respingersi, in quanto inammissibile e infondato, l'appello promosso da Parte_1 nei confronti del e per l'effetto confermarsi in ogni Controparte_1 sua parte la sentenza del Tribunale di Verona n. 607 del 12 marzo
2024, pubblicata in pari data e notificata il 12 aprile 2024;
-rigettarsi comunque ogni domanda attorea perché infondata;
in ogni caso:
con rifusione delle spese di primo e secondo grado, compresi accessori di legge;
in via istruttoria:
-ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova avversari perché superflui ai fini del decidere, nonché irrilevanti per la loro inidoneità ad assolvere agli oneri probatori gravanti su controparte (il 4 anche perché valutativo); si ribadisce l'opposizione alla richiesta di CTU medico-legale, che, in assenza di prove sull'an, rappresenterebbe un inutile ulteriore dispendio di tempo e di soldi;
-nella sola denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie e in via del tutto residuale, si insiste nelle istanze di cui alla memoria ex art.183 cpc, sesto comma, n.2, che qui si ritrascrivono:
“senza che ciò implichi accettazione dell'inversione della prova e unicamente nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse sufficienti le prove documentali in atti, si formulano i seguenti mezzi di prova, si chiede che venga disposto interrogatorio formale di Parte_1
e che venga ammessa prova per testi (indicando per tali
[...]
presso Investigazioni Ulisse di Milano e Testimone_3 Tes_4
presso ) sui seguenti capitoli:
[...] Controparte_1
1)Vero che e condividono la Testimone_5 Parte_1 residenza, come da doc. 4 fascicolo che si Controparte_1 rammostra?
2)Vero che è stata indicata quale teste oculare Parte_1 da nell'atto di citazione da quest'ultimo notificato al Testimone_5
in data 19.5.2022, relativo a una caduta in bici Controparte_1 del 25.8.2021 in Verona, Via Paglieri, come da doc. 1 fascicolo
, che si rammostra? Controparte_1
3)Vero che è stata indicata quale teste oculare Parte_1 da nella causa per risarcimento danni contro il Testimone_5
R.G. 6632/2022 Tribunale di Verona, Controparte_1 relativamente a una caduta in bici del 13.1.2022 in Verona, Via
Kessler, come da doc. 2 fascicolo che si Controparte_1 rammostra? 4)Vero che Via Rosmini in Verona, nel tratto antecedente alla strettoia prima dell'incrocio con Stradone Provolo, il 26.2.2022 si presentava come da fotografie che si rammostrano (doc. 5 fascicolo
)? Controparte_1
5)Vero che il tratto di Via Rosmini in Verona indicato dall'attrice il
26.2.2022 e a tutt'oggi è a senso unico?
6)Vero che il tratto di Via Rosmini in Verona indicato dall'attrice, il
26.2.2022 e a tutt'oggi è in prossimità di crocevia e passaggio pedonale?
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice Voglia ordinare ex art. 210 cpc l'esibizione della riproduzione a colori delle fotografie di cui al doc. 1 attoreo (depositate in bianco e nero), così da poter apprezzare meglio dimensioni, posizionamento e colore della buca in cui la ciclista afferma di essere incappata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12-3-2024 n. 607 il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda di con la quale si Parte_1 domandava la condanna del al pagamento della Controparte_1 somma di € 27.221,25 a titolo di risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta occorsale in data 26.02.2022 quando, come dalla stessa allegato, nel percorrere in bicicletta Via Rosmini con direzione Via Provolo, infilava la ruota del mezzo in una profonda buca posta sulla pavimentazione stradale.
1.1. Il Tribunale ha affermato l'infondatezza della pretesa attorea sul rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla danneggiata, determinato dalle insufficienti allegazioni e dall'inidoneità ed irrilevanza delle istanze istruttorie avanzate. In particolare, ha specificato che: i) non era stato indicato con precisione quale delle buche presenti nella via Rosmini avesse determinato la caduta dell'attrice, né quali caratteristiche e dimensioni presentasse, al fine di una valutazione della stessa in termini di insidia stradale;
ii) nulla era stato accennato rispetto alle condizioni metereologiche e di visibilità esistenti al momento del fatto, le quali, pertanto, dovevano esser considerate normali. Dalle fotografie allegate dal con le memorie ex art. 183, Controparte_1 comma VI, n. 2, c.p.c. (vd. doc. 5, fasc. convenuto), ha osservato il
Tribunale, era possibile constatare la percettibilità degli avvallamenti presenti nella via Rosmini, teatro della caduta;
di conseguenza, ipotizzando l'accesso della bicicletta in una delle buche raffigurate nelle foto, l'attrice avrebbe dovuto spiegare la ragione per la quale, nel transitare lungo la via, non l'avesse notata ed evitata, stante le menzionate condizioni di visibilità e metereologiche. Vieppiù che tale produzione fotografica non era stata oggetto di contestazione attorea. Infine il Tribunale, in applicazione del principio di soccombenza, ha posto le spese di lite a carico di Parte_1 liquidate in € 6.838,65 oltre rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, Iva se dovuta e Cpa.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, Parte_1 affidato a due motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3. La parte appellata si è costituita con comparsa Controparte_1 del 24-9-2024, resistendo al gravame.
4. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il
9-4-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo l'appellante denuncia che la motivazione della sentenza impugnata è sintetica e basata su un ragionamento illogico e incoerente, poiché il Tribunale, da un lato, ha rilevato la mancata specificazione del luogo preciso della caduta, nonché delle “caratteristiche e dimensioni” della buca e delle condizioni metereologiche e di visibilità, dall'altro non ha dato ingresso alla prova per testimoni dedotta dall'appellante, che, a suo dire, avrebbe potuto chiarire e colmare le lacune evidenziate (pag. 7, atto di appello). Viene, altresì, impugnato il capo di sentenza nel quale viene affermata l'inidoneità delle richieste istruttorie ad assolvere i correlativi oneri gravanti sulla Al riguardo l'appellante Parte_1 ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener presente la produzione documentale attorea (doc. 1, all. atto di citazione), nel dettaglio le fotografie, la prima delle quali raffigurante la via Rosmini in tutta la sua estensione e la seconda e la terza, rappresentanti il “tratto finale” della stessa ad angolo con via Provolo. Ad avviso dell'appellante in base a dette fotografie è possibile individuare chiaramente la buca nella quale è avvenuta la caduta con la bicicletta. L'ammissione dei capitoli di prova nn. 1 e 2 (vd. memorie attoree ex art. 183, comma IV, n. 2 c.p.c., fasc. I grado), cui era collegata l'esibizione delle immagini, avrebbe consentito di identificare con certezza sia il tratto di strada che la buca interessati.
L'appellante, relativamente al materiale fotografico dalla stessa prodotto, evidenzia che il non abbia provveduto Controparte_1
a disconoscerne la conformità rispetto ai luoghi in esse rappresentati, limitandosi a contestare i fatti che l'attrice intendeva provare con queste.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'assenza di una valida motivazione in ordine alla mancata ammissione dei capitoli di prova attorei, denunciando, altresì, una contraddizione fra quanto statuito in merito nell'ordinanza di inammissibilità pronunciata in data
15.06.2023 e quanto, invece, affermato nella sentenza impugnata.
In particolare, il Tribunale, nel primo provvedimento, avrebbe declinato l'ammissione del mezzo istruttorio de quo per l'irrilevanza dei capitoli di prova “che non descrivono compiutamente le circostanze in cui si sarebbe verificato il fatto“; diversamente, nella sentenza censurata, l'esito dell'inammissibilità era stato ricondotto alla genericità delle allegazioni attoree, piuttosto che alla mancata formulazione in termini specifici e determinati dei capitoli in questione.
8. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cose in custodia” introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente da una condotta colposa.
A colui che agisce in giudizio a tale titolo è demandata, infatti, la sola prova della relazione di custodia e della derivazione del danno dalla cosa.
Il presunto responsabile, invece, può sottrarsi alla condanna unicamente provando il caso fortuito, che, secondo giurisprudenza costante, può essere integrato anche dalla condotta tenuta dal danneggiato, ove incidente nel dinamismo causale fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, sì da escludere la responsabilità del custode (tra le tante Cass., sez. 3, ord. n. 12663 del 2024).
Nel caso in esame, la censura la sentenza ritenendo che il Parte_1
Tribunale non le abbia riconosciuto la possibilità, attraverso l'assunzione della prova testimoniale, di assolvere compiutamente l'onere probatorio sulla stessa incombente nei termini suddetti.
Inoltre deduce per un verso che le circostanze capitolate erano sufficientemente precise e dettagliate e per altro verso che ben avrebbero potuto i testi, in sede di assunzione, meglio puntualizzare i fatti di rilievo.
Ritiene il Collegio di condividere il giudizio del Tribunale in ordine all'inammissibilità dei capitoli nn. 1,2,3, formulati dalla con Parte_1 le memorie ex art. 183 n. 2, comma VI, c.p.c., poiché non sufficientemente specifici. In particolare si ravvisa carente, nel capitolato, la descrizione dei fatti proprio con riferimento all'esatta individuazione della buca che avrebbe determinato la caduta dalla bicicletta, atteso che non ne viene compiutamente descritta la precisa ubicazione, ma si legge solo che era “nel tratto finale” della strada, né tanto meno sono indicate compiutamente le caratteristiche dell'avvallamento (di visibilità, profondità, larghezza, lunghezza e via dicendo). A detta genericità non sopperisce in modo idoneo la documentazione fotografica, contrariamente a quanto assume l'appellante. Infatti le fotografie allegate sono tre: la prima raffigura una serie di avvallamenti, i più visibili e grandi collocati nella parte sinistra della Via Rosmini rispetto alla direzione di marcia di veicoli e velocipedi;
la seconda raffigura una buca fotografata a distanza ravvicinata, senza che sia possibile individuarne l'ubicazione nella suddetta strada;
la terza raffigura lo sbocco della via in un incrocio, in prossimità di strisce pedonali, e una buca ben visibile sulla sinistra, prima delle strisce e, per quanto è dato vedere, più di qualche metro prima dell'incrocio. Va aggiunto che non si rinviene nelle suddette fotografie una freccia oppure un segno distintivo che esattamente contrassegni la buca in questione e che l'appellante non ha specificamente contestato la documentazione fotografica della strada prodotta dal da cui parimenti si evince che in Via CP_1
Rosmini erano presenti più buche o avvallamenti. In questo contesto, dunque, le foto prodotte dall'appellante (vd. doc. 1), insieme a quanto allegato a sostegno della domanda ed a quanto l'attrice ha chiesto di provare mediante un capitolato generico (si ribadisce che l'unica specificazione dell'ubicazione della buca è che si trova nel “tratto finale”, mentre difetta ogni ulteriore descrizione), non consentono di comprendere quale sia l'esatta ricostruzione dei fatti prospettati e, soprattutto, quale avvallamento avesse, in tesi, causato la caduta dalla bicicletta dell'attrice, che, pertanto, non ha offerto prova idonea a dimostrare la derivazione del danno dalla cosa, elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c..
Occorre altresì precisare che non spettava alla danneggiata
“spiegare per quale ragione” non avesse notato la buca “anche in ragione della già evidenziata normalità delle condizioni di visibilità e metereologiche” (contrariamente a quanto affermato dal Tribunale- vd. pag. 3 sentenza), e ciò in applicazione del principio anche recentemente ribadito dalla Corte Suprema secondo cui "in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa" (vd. Cass. 18518/2024). Tuttavia nel caso di specie, come si è visto, la non ha dimostrato il nesso causale nei termini Parte_1 precisati.
Ad abundantiam e per quanto occorra, osserva il Collegio che nella specie rilevano le circostanze evidenziate dal convenuto nella comparsa di costituzione, il quale, a pag. 4, rimarca che “… in quel tratto vi è senso unico, per cui la bicicletta avrebbe dovuto circolare sulla destra, mentre gli avvallamenti sono tutti posizionati sulla sinistra della sede stradale”. Tale circostanza, non contestata da parte attrice nel primo scritto difensivo utile, ossia le memorie ex art. 183 n. 1, comma VI, c.p.c., ed invero neppure negli atti difensivi del presente grado, è di decisiva rilevanza, poiché, anche a voler ritenere provato che l'appellante fosse caduta dalla bicicletta a causa di una qualsiasi delle buche più grandi della Via Rosmini, che sono tutte collocate sulla sinistra della corsia di marcia, la sua condotta si sarebbe posta in violazione del Codice della strada, e in particolare dell'art. 143, n.1, che, in ordine alla “Posizione dei veicoli sulla carreggiata”, prevede che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. In altre parole, la condotta colposa tenuta dalla danneggiata si configurerebbe, in ogni caso, come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale in quanto si pone come unico antecedente causale del danno lamentato, dal momento che, qualora l'odierna appellante si fosse attenuta alla regola richiamata, avrebbe evitato la buca e così le conseguenze nefaste della caduta dalla biciletta. L'azione descritta, infatti, può esser inquadrata quale “atto del danneggiato che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (vd. Cass. 18518/2024 e Cass.
26142/2023). Da questa prospettiva il , allegando Controparte_1 la circostanza richiamata, mai contestata dalla ha così pure Parte_1 fornito la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno da custodia.
9. In conclusione, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
10. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00 in base al principio del disputatum), avuto riguardo alla tipologia della causa, alla minima difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata, considerato, altresì, che il valore della causa è prossimo al minimo di quello dello scaglione di riferimento.
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U.
23535/2019).
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 607/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise