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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1491/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 24/6/2026, alle ore 09:47, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per
[...]
Parte_1
, l'avv. CILIA DANIELA;
P.IVA_1 per e l'avv. SCHININA' Controparte_1 CP_2 Controparte_3
STEFANO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice insiste per l'accoglimento della domanda e risarcimento del danno, come in atti.
L'avv. di parte convenuta insiste nel rigetto della domanda, difettando la domanda sull'an e sul quantum debeatur.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1491/2019 pendente tra:
pagina 1 di 9 , (P.IVA: ), in persona del legale rappr.te Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede a Ragusa, via Ecce Homo n.157, con il patrocinio dell'avv. Daniela Cilia
(C.F.: ) (pec: con elezione di domicilio in C.F._1 Email_1
Ragusa, via L. Spadaro n. 21 presso lo studio dell'avv. Daniela Cilia;
ATTORE contro
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 nella via Monreale n. 6; (C.F.: , nata a [...] l'[...] CP_2 C.F._3 ed ivi residente nella via Bordighera n.103; (C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Cinquecentoquattordici n.1, con il patrocinio dell'avv. Stefano Schininà (C.F.: ), (pec: , con C.F._5 Email_2 elezione di domicilio in Ragusa, via Marsala n. 36 presso lo studio dell'avv. Stefano Schininà;
CONVENUTE
Conclusioni
Attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e difesa, nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti suddetti in ordine al sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno subito dall'attrice pari ad euro
28.477,76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Convenute: “Piaccia al Giudice adito Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
− Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non sufficientemente provata per le ragioni su esposte;
In via del tutto subordinata, per la non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda:
− Ridurre la quantificazione del danno nella misura ritenuta equa dal giudicante. Con vittoria di spese
e compensi professionali”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in qualità di comodataria a titolo Parte_3 gratuito del fondo sito in Comiso ed individuato al catasto NCEU del Comune di Comiso al foglio 52,
p.lle 47, 542, 543, 546 e 547, conveniva in giudizio avanti all'intestato tribunale, Controparte_1
e quali proprietarie del fondo confinante, identificato al catasto CP_2 Controparte_3
NCEU del Comune di Comiso, al foglio 52, p.lle 541, 544 e 548, per ivi sentirle condannare al pagamento della somma di euro 28.477,76 a titolo di risarcimento dei danni occorsi in seguito all'incendio divampato, tra i predetti fondi, in data 22/07/2018. pagina 2 di 9 Allegava, a tal fine:
- di essere una società agricola produttrice di vino biologico sottoposta alla vigilanza di Ecogruppo
Italia s.r.l.;
- di aver intrapreso la coltivazione di barbatelle sul fondo da essa detenuto in comodato d'uso gratuito sito in c.da Bosco Cicogne, agro di Comiso, individuato al catasto NCEU del Comune di Comiso al foglio 52, p.lle 47, 542, 543, 546 e 547 confinante con quello di proprietà delle attrici, quest'ultimo identificato al catasto NCEU del Comune di Comiso, al foglio 52, p.lle 541, 544 e 548 ;
- che avendo interesse ad ottenere una produzione di vino secondo gli standard fissati dalla legge e temendo visite ispettive da parte di Ecogruppo Italia s.r.l. ha più volte segnalato alle competenti autorità sia la presenza costante di immondizia sul viale di ingresso comune alle due proprietà sia il totale stato di abbandono in cui versa l'intero appezzamento di terreno delle convenute;
- che a causa dell'inerzia delle convenute nel provvedere alla bonifica, alla manutenzione ed alla pulizia dei luoghi, essendovi stata una massiccia proliferazione di conigli ed altri roditori, le culture impiantate da essa attrice sono state più volte danneggiate tale che è stato necessario procedere, con rete sintetica di protezione, alla recinzione del fondo da essa detenuto sì da impedire l'accesso ai predetti animali;
- che in data 22/7/2018 divampava un incendio dalla proprietà delle convenute, il quale, bruciando in più punti la rete sintetica di protezione installata da essa attrice, aveva causato l'accesso all'interno del vigneto di animali selvatici con conseguente distruzione della coltivazione ivi insistente;
- che essa attrice, a seguito a tale episodio, aveva dovuto procedere al reimpianto delle barbatelle morte, ad una potatura straordinaria delle stesse, alla cura delle piantine danneggiate, con conseguente danno alla produzione di un anno dello stacco danneggiato e di un anno allo stacco non danneggiato di calabrese oltre al ripristino della rete bruciata e ciò per una spesa complessiva di 28.477,76 euro.
- che successivamente a tale episodio essa attrice aveva continuato a segnalare lo stato di incuria dei luoghi alle autorità competenti quali Protezione civile, ufficio tecnico e Polizia municipale;
- che le convenute non avevano giammai posto in essere alcun intervento per mettere in sicurezza il fondo di loro proprietà nonostante fossero state diffidate, a mezzo lettera del Comune di Comiso prot. n.
0005276 dell'8.02.2019, a porre in essere opere di manutenzione straordinaria.
Concludeva, pertanto, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 [...]
le quali, nel merito, chiedevano rigettarsi la domanda attorea. CP_3
A tal fine, le convenute eccepivano:
pagina 3 di 9 - che, nonostante, il fondo di loro proprietà fosse stato interamente recintato con rete metallica per impedirne l'accesso agli estranei quest'ultima era stata più volte divelta in modo abusivo dai pastori di bestiame presenti nella zona che di fatto vi avevano introdotto il gregge per il pascolo;
- che tale situazione era stata oggetto di denuncia-querela in data 18/07/2018 avanti alla Questura di
Ragusa;
- l'assoluta mancanza di responsabilità delle odierne convenute e il mancato nesso causale tra l'evento incendio e la riferita invasione di roditori che avrebbe distrutto la coltivazione dell'attrice, posto che esse ancor prima di tale evento avevano posto in essere interventi di manutenzione consistenti in opere di scerbatura, fresatura oltre che di pulizia della di loro proprietà;
- di aver ottemperato alla diffida ricevuta dalla Protezione Civile del Comune di Comiso, mettendo in sicurezza l'immobile ed il pozzo presente sul fondo oltre al ripristino della rete metallica divelta per come risulta dalla relazione del 29/03/2019 a firma del geom. ; Controparte_4
- di aver sempre adottato le dovute cautele per mantenere, quanto possibile, il fondo protetto e pulito senza tuttavia riuscire ad impedire che soggetti estranei vi depositassero rifiuti;
- l'assenza di prova in ordine al fatto che siano stati i roditori a causare l'ingente danno alle coltivazioni, che gli stessi si siano introdotti sul fondo dell'attrice dal fondo di loro proprietà e che ciò sia avvenuto a causa dell'incendio che ha bruciato la rete anti roditori ivi collocata.
Concludevano pertanto come sopra riferito.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., veniva escusso il teste di parte attrice e formulata dal g.i. proposta conciliativa rifiutata, tuttavia, dai convenuti. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata, dapprima, per la precisazione delle conclusioni e, in seguito, dal giudice successivamente divenuto titolare del fascicolo, all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
Deve ritenersi che la domanda introduttiva del giudizio, da ricondursi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., merita accoglimento, nei limiti di cui di seguito precisati.
L'art. 2051 c.c. disciplina una responsabilità di tipo oggettivo basata sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso in cui il custode ha come unica prova liberatoria il caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale. Più precisamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., il soggetto che abbia un potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenere il bene in buone condizioni di efficienza affinché da esso non scaturiscano situazioni di danno a carico di terzi. Ai fini dell'accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della pagina 4 di 9 relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile a una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa) nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che si producano danni a terzi. Il custode può liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova del caso fortuito.
In altre parole, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 37059 del 2022: - “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943 del 2022)”. Infatti, “tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi”.
Ebbene, se tali sono i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi che, nella specie, il materiale processuale (115 e risultanze istruttorie) consente di ritenere provata l'esistenza del danno evento e il nesso di causalità tra la cosa dei convenuti (il proprio fondo e le sterpaglie ivi esistenti) e quella dell'attore.
Deve ritenersi, infatti, che l'attrice abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando sia la distruzione della rete protettiva del terreno e vegetazione dalla stessa coltivata sia la causa scatenante dei danni da essa subiti e la riconducibilità di tale causa al bene di proprietà e sotto la custodia delle convenute.
In via generale, per orientamento giurisprudenziale consolidato, sia di legittimità che di merito, “ il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass., SU, n. 576 del 2008), ciò perché "In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la pagina 5 di 9 combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso" (Cass. n. 18584 del 2021; cfr. Cass. n. 23197 del 27/09/2018), tenendo conto che "lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorata esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, allo stesso tempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto" (Cass., n. 47 del 2017)” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., (data ud. 27/06/2024) 01/08/2024, n. 21714; in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 27/01/2025, n. 1904).
Quanto alla rappresentata e astratta potenziale riconducibilità del danno a diverse fonti, sull'applicazione del criterio del più probabile alla ricostruzione del nesso causale sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale accertamento processuale del collegamento eziologico causale “"implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa", sicchè, tra queste due ipotesi alternative, "il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa". In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica "che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette - di cui è sicura la credibilità o l'autenticità - che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa". Per parte propria, la regola della "prevalenza relativa" della probabilità, rileva - quanto al nesso causale, nel caso di cd.
"multifattorialità" nella produzione di un evento dannoso (ovvero quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre) - allorchè "sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio", dovendo, invero, essere prese in considerazione "solo le ipotesi che sono risultate "più probabili che non", poichè le ipotesi negative prevalenti non rilevano". Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se "vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa"
- sempre secondo l'impostazione dottrinaria di cui sopra - "implica che il giudice scelga come "vero"
l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili". Quello che viene, così, a delinearsi - per dirla, questa volta, con la giurisprudenza di questa
Corte - è un modello di "certezza probabilistica", nel quale "il procedimento logico-giuridico" da seguire pagina 6 di 9 "ai fini della ricostruzione del nesso causale" implica che l'ipotesi formulata vada verificata
"riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica
o baconiana)", nel senso, cioè, che in tale "schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit., nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2015, n. 3390, Rv. 634481-01; Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2018, n. 2061, non massimata, Cass. Sez. 3, ord. n. 23197 del 2018, cit.). La nozione di probabilità "baconiana", o "logica", si distingue, dunque, dalla probabilità "quantitativa" (i cui concetti
e calcoli poco si prestano - come osservato dalla migliore dottrina processualistica - a essere applicati al ragionamento sulle prove), riferendosi al grado di conferma (ossia al cd. "evidential weight", al peso probatorio) che l'ipotesi, relativa all'efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l'evento di danno lamentato dall'asserito danneggiato, riceve sulla base delle inferenze tratte dagli elementi di prova disponibili”.
È stato infatti rilevato come il nesso causale non è un fatto ma una relazione tra fatti e, in quanto tale, tipicamente un giudizio, concreto e aderente al caso in esame, alla luce delle allegazioni e prove portate da ambo le parti, che deve essere fatto secondo i seguenti principi: “(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
(c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 4024/2018).
Nel caso di specie:
- è stato abbondantemente provato lo stato di incuria in cui versava il fondo delle convenute (cfr., all.
7-9, diffide del vicino a ripulire, recintare e conservare il terreno, tra fine 2017 e inizio 2018, con la già paventata rappresentazione della proliferazione di insetti e animali, nonché conigli e roditori, a cui non è seguita risposta;
testimonianza di;
Testimone_1
- è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive
(183, co. 6, n. 1, c.p.c.), che il fondo in comodato all'attrice era perimetrato da “rete sintetica di protezione anti roditori” (p. 2, citaz.);
pagina 7 di 9 - è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive
(183, co. 6, n. 1, c.p.c.) che nel tardo pomeriggio del 22/07/2018 nei terreni dei convenuti si è propagato un incendio, esteso “circa 500 mq”;
- è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive
(183, co. 6, n. 1, c.p.c.), nonché oggetto di prova testimoniale (cfr., teste , che dopo il Testimone_1 predetto incendio la vegetazione più tenera delle barbatelle coltivate da parte attrice era stata mangiata da roditori;
- è provato per testi che le fiamme dell'incendio hanno bruciato la rete sintetica di protezione anti roditori posta a confine tra il terreno delle convenute ed il terreno detenuto in comodato dall'attrice (cfr., teste;
Testimone_1
- è provato per testi che gli altri terreni confinanti “erano puliti”, diversamente da quelli dei convenuti
(cfr., teste cap. 2 e 4). Testimone_1
Alla luce di questi elementi acquisiti al processo, in mancanza di elementi probatori di senso contrario, deve ritenersi essere “più probabile che non” che il danno alle colture di parte attrice sia derivato dall'incendio propagatosi dal fondo delle convenute, che ha in parte bruciato la rete sintetica di protezione esistente proprio a causa di tale pericolo sui luoghi (si intende, quello proveniente dai roditori verso le colture) e, pertanto, consentito ai roditori di introdursi nei terreni condotti in comodato dalla
[...]
, (P.IVA: . Tale maggior probabilità processuale è, Parte_2 P.IVA_1 inoltre, corroborata da un dettaglio della testimonianza di rispetto alla cui credibilità Testimone_1 soggettiva nessun elemento contrario è emerso nel giudizio: “nei punti in cui mancava la rete erano visibili le tracce di passaggio dei roditori, le impronte”.
L'incisione della rete metallica non è, inoltre, sconfessata dalla relazione sintetica dei vigili del fuoco i quali, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dei convenuti, non ha compilato nulla relativamente alla voce “DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI”.
Parte convenuta, a questo punto, non ha assolto l'onere della prova del caso fortuito, il rischio del cui mancato assolvimento, per il criterio di riparto evidenziato, incombe sulla sua sfera giuridica.
Anche le fatture prodotte in atti dai convenuti, a riprova della propria attività di manutenzione, sono postume all'evento del 22 luglio 2018. Medesime considerazioni possono essere svolte in ordine all'allegato “verbale di sopralluogo e constatazione dei lavori” avente data 29/03/2019.
Di conseguenza, deve ritenersi sussistente la responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art 2051 c.c.
La prova del danno evento è seguita, tuttavia, solo in parte, dalla prova del danno conseguenza.
Mentre, infatti, può ritenersi acquisibile agli atti, per fatto notorio, il prezzo indicato nella perizia di parte per il ripristino della rete metallica (euro 200,00), non può invece ritenersi sussistente la prova degli pagina 8 di 9 ulteriori danni emergenti, non essendo documentato, nemmeno in perizia, il numero di piantine oggettivamente danneggiate rispetto a quelle prima esistenti, il costo della manodopera per la relativa piantumazione e il costo dell'acquisto, né tantomeno il lucro cessante, per mancata dimostrazione del reddito storico maturato dall'impresa interessata (e non meramente astratto), elementi di fatto tutti documentabili, tantopiù da un soggetto imprenditoriale, non surrogabili con mere valutazioni testimoniali
(dove si chiede entità del “costo”, del “danno”, e non dei pagamenti concretamente effettuati dall'attrice a fornitori, ecc.) né, pertanto, con il ricorso alla valutazione equitativa del giudice o con una c.t.u. esplorativa, trattandosi di elementi costituiti della domanda.
In conclusione, i convenuti devono esser condannati a pagare a parte attrice il solo importo di euro
200,00, oltre rivalutazione e interessi, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 10/8/2018, data di perfezionamento della prima diffida post incendio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti.
Considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 545,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_2 Controparte_3 loro, a pagare a (P.IVA: ) la somma di euro Parte_2 P.IVA_1
200,00, oltre rivalutazione e interessi, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 10/8/2018;
• condanna, altresì, e in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a rimborsare a , (P.IVA: le Parte_2 P.IVA_1 spese di lite, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 545,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 24/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 24/6/2026, alle ore 09:47, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per
[...]
Parte_1
, l'avv. CILIA DANIELA;
P.IVA_1 per e l'avv. SCHININA' Controparte_1 CP_2 Controparte_3
STEFANO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice insiste per l'accoglimento della domanda e risarcimento del danno, come in atti.
L'avv. di parte convenuta insiste nel rigetto della domanda, difettando la domanda sull'an e sul quantum debeatur.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1491/2019 pendente tra:
pagina 1 di 9 , (P.IVA: ), in persona del legale rappr.te Parte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede a Ragusa, via Ecce Homo n.157, con il patrocinio dell'avv. Daniela Cilia
(C.F.: ) (pec: con elezione di domicilio in C.F._1 Email_1
Ragusa, via L. Spadaro n. 21 presso lo studio dell'avv. Daniela Cilia;
ATTORE contro
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 nella via Monreale n. 6; (C.F.: , nata a [...] l'[...] CP_2 C.F._3 ed ivi residente nella via Bordighera n.103; (C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Cinquecentoquattordici n.1, con il patrocinio dell'avv. Stefano Schininà (C.F.: ), (pec: , con C.F._5 Email_2 elezione di domicilio in Ragusa, via Marsala n. 36 presso lo studio dell'avv. Stefano Schininà;
CONVENUTE
Conclusioni
Attrice: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e difesa, nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti suddetti in ordine al sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno subito dall'attrice pari ad euro
28.477,76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Convenute: “Piaccia al Giudice adito Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
− Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non sufficientemente provata per le ragioni su esposte;
In via del tutto subordinata, per la non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda:
− Ridurre la quantificazione del danno nella misura ritenuta equa dal giudicante. Con vittoria di spese
e compensi professionali”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in qualità di comodataria a titolo Parte_3 gratuito del fondo sito in Comiso ed individuato al catasto NCEU del Comune di Comiso al foglio 52,
p.lle 47, 542, 543, 546 e 547, conveniva in giudizio avanti all'intestato tribunale, Controparte_1
e quali proprietarie del fondo confinante, identificato al catasto CP_2 Controparte_3
NCEU del Comune di Comiso, al foglio 52, p.lle 541, 544 e 548, per ivi sentirle condannare al pagamento della somma di euro 28.477,76 a titolo di risarcimento dei danni occorsi in seguito all'incendio divampato, tra i predetti fondi, in data 22/07/2018. pagina 2 di 9 Allegava, a tal fine:
- di essere una società agricola produttrice di vino biologico sottoposta alla vigilanza di Ecogruppo
Italia s.r.l.;
- di aver intrapreso la coltivazione di barbatelle sul fondo da essa detenuto in comodato d'uso gratuito sito in c.da Bosco Cicogne, agro di Comiso, individuato al catasto NCEU del Comune di Comiso al foglio 52, p.lle 47, 542, 543, 546 e 547 confinante con quello di proprietà delle attrici, quest'ultimo identificato al catasto NCEU del Comune di Comiso, al foglio 52, p.lle 541, 544 e 548 ;
- che avendo interesse ad ottenere una produzione di vino secondo gli standard fissati dalla legge e temendo visite ispettive da parte di Ecogruppo Italia s.r.l. ha più volte segnalato alle competenti autorità sia la presenza costante di immondizia sul viale di ingresso comune alle due proprietà sia il totale stato di abbandono in cui versa l'intero appezzamento di terreno delle convenute;
- che a causa dell'inerzia delle convenute nel provvedere alla bonifica, alla manutenzione ed alla pulizia dei luoghi, essendovi stata una massiccia proliferazione di conigli ed altri roditori, le culture impiantate da essa attrice sono state più volte danneggiate tale che è stato necessario procedere, con rete sintetica di protezione, alla recinzione del fondo da essa detenuto sì da impedire l'accesso ai predetti animali;
- che in data 22/7/2018 divampava un incendio dalla proprietà delle convenute, il quale, bruciando in più punti la rete sintetica di protezione installata da essa attrice, aveva causato l'accesso all'interno del vigneto di animali selvatici con conseguente distruzione della coltivazione ivi insistente;
- che essa attrice, a seguito a tale episodio, aveva dovuto procedere al reimpianto delle barbatelle morte, ad una potatura straordinaria delle stesse, alla cura delle piantine danneggiate, con conseguente danno alla produzione di un anno dello stacco danneggiato e di un anno allo stacco non danneggiato di calabrese oltre al ripristino della rete bruciata e ciò per una spesa complessiva di 28.477,76 euro.
- che successivamente a tale episodio essa attrice aveva continuato a segnalare lo stato di incuria dei luoghi alle autorità competenti quali Protezione civile, ufficio tecnico e Polizia municipale;
- che le convenute non avevano giammai posto in essere alcun intervento per mettere in sicurezza il fondo di loro proprietà nonostante fossero state diffidate, a mezzo lettera del Comune di Comiso prot. n.
0005276 dell'8.02.2019, a porre in essere opere di manutenzione straordinaria.
Concludeva, pertanto, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 [...]
le quali, nel merito, chiedevano rigettarsi la domanda attorea. CP_3
A tal fine, le convenute eccepivano:
pagina 3 di 9 - che, nonostante, il fondo di loro proprietà fosse stato interamente recintato con rete metallica per impedirne l'accesso agli estranei quest'ultima era stata più volte divelta in modo abusivo dai pastori di bestiame presenti nella zona che di fatto vi avevano introdotto il gregge per il pascolo;
- che tale situazione era stata oggetto di denuncia-querela in data 18/07/2018 avanti alla Questura di
Ragusa;
- l'assoluta mancanza di responsabilità delle odierne convenute e il mancato nesso causale tra l'evento incendio e la riferita invasione di roditori che avrebbe distrutto la coltivazione dell'attrice, posto che esse ancor prima di tale evento avevano posto in essere interventi di manutenzione consistenti in opere di scerbatura, fresatura oltre che di pulizia della di loro proprietà;
- di aver ottemperato alla diffida ricevuta dalla Protezione Civile del Comune di Comiso, mettendo in sicurezza l'immobile ed il pozzo presente sul fondo oltre al ripristino della rete metallica divelta per come risulta dalla relazione del 29/03/2019 a firma del geom. ; Controparte_4
- di aver sempre adottato le dovute cautele per mantenere, quanto possibile, il fondo protetto e pulito senza tuttavia riuscire ad impedire che soggetti estranei vi depositassero rifiuti;
- l'assenza di prova in ordine al fatto che siano stati i roditori a causare l'ingente danno alle coltivazioni, che gli stessi si siano introdotti sul fondo dell'attrice dal fondo di loro proprietà e che ciò sia avvenuto a causa dell'incendio che ha bruciato la rete anti roditori ivi collocata.
Concludevano pertanto come sopra riferito.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., veniva escusso il teste di parte attrice e formulata dal g.i. proposta conciliativa rifiutata, tuttavia, dai convenuti. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata, dapprima, per la precisazione delle conclusioni e, in seguito, dal giudice successivamente divenuto titolare del fascicolo, all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
Deve ritenersi che la domanda introduttiva del giudizio, da ricondursi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., merita accoglimento, nei limiti di cui di seguito precisati.
L'art. 2051 c.c. disciplina una responsabilità di tipo oggettivo basata sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso in cui il custode ha come unica prova liberatoria il caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale. Più precisamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., il soggetto che abbia un potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenere il bene in buone condizioni di efficienza affinché da esso non scaturiscano situazioni di danno a carico di terzi. Ai fini dell'accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della pagina 4 di 9 relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile a una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa) nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che si producano danni a terzi. Il custode può liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova del caso fortuito.
In altre parole, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 37059 del 2022: - “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943 del 2022)”. Infatti, “tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi”.
Ebbene, se tali sono i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi che, nella specie, il materiale processuale (115 e risultanze istruttorie) consente di ritenere provata l'esistenza del danno evento e il nesso di causalità tra la cosa dei convenuti (il proprio fondo e le sterpaglie ivi esistenti) e quella dell'attore.
Deve ritenersi, infatti, che l'attrice abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando sia la distruzione della rete protettiva del terreno e vegetazione dalla stessa coltivata sia la causa scatenante dei danni da essa subiti e la riconducibilità di tale causa al bene di proprietà e sotto la custodia delle convenute.
In via generale, per orientamento giurisprudenziale consolidato, sia di legittimità che di merito, “ il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass., SU, n. 576 del 2008), ciò perché "In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la pagina 5 di 9 combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso" (Cass. n. 18584 del 2021; cfr. Cass. n. 23197 del 27/09/2018), tenendo conto che "lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorata esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, allo stesso tempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto" (Cass., n. 47 del 2017)” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., (data ud. 27/06/2024) 01/08/2024, n. 21714; in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 27/01/2025, n. 1904).
Quanto alla rappresentata e astratta potenziale riconducibilità del danno a diverse fonti, sull'applicazione del criterio del più probabile alla ricostruzione del nesso causale sempre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale accertamento processuale del collegamento eziologico causale “"implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa", sicchè, tra queste due ipotesi alternative, "il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa". In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica "che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette - di cui è sicura la credibilità o l'autenticità - che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa". Per parte propria, la regola della "prevalenza relativa" della probabilità, rileva - quanto al nesso causale, nel caso di cd.
"multifattorialità" nella produzione di un evento dannoso (ovvero quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre) - allorchè "sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio", dovendo, invero, essere prese in considerazione "solo le ipotesi che sono risultate "più probabili che non", poichè le ipotesi negative prevalenti non rilevano". Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se "vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa"
- sempre secondo l'impostazione dottrinaria di cui sopra - "implica che il giudice scelga come "vero"
l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili". Quello che viene, così, a delinearsi - per dirla, questa volta, con la giurisprudenza di questa
Corte - è un modello di "certezza probabilistica", nel quale "il procedimento logico-giuridico" da seguire pagina 6 di 9 "ai fini della ricostruzione del nesso causale" implica che l'ipotesi formulata vada verificata
"riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica
o baconiana)", nel senso, cioè, che in tale "schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit., nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2015, n. 3390, Rv. 634481-01; Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2018, n. 2061, non massimata, Cass. Sez. 3, ord. n. 23197 del 2018, cit.). La nozione di probabilità "baconiana", o "logica", si distingue, dunque, dalla probabilità "quantitativa" (i cui concetti
e calcoli poco si prestano - come osservato dalla migliore dottrina processualistica - a essere applicati al ragionamento sulle prove), riferendosi al grado di conferma (ossia al cd. "evidential weight", al peso probatorio) che l'ipotesi, relativa all'efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l'evento di danno lamentato dall'asserito danneggiato, riceve sulla base delle inferenze tratte dagli elementi di prova disponibili”.
È stato infatti rilevato come il nesso causale non è un fatto ma una relazione tra fatti e, in quanto tale, tipicamente un giudizio, concreto e aderente al caso in esame, alla luce delle allegazioni e prove portate da ambo le parti, che deve essere fatto secondo i seguenti principi: “(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
(c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 4024/2018).
Nel caso di specie:
- è stato abbondantemente provato lo stato di incuria in cui versava il fondo delle convenute (cfr., all.
7-9, diffide del vicino a ripulire, recintare e conservare il terreno, tra fine 2017 e inizio 2018, con la già paventata rappresentazione della proliferazione di insetti e animali, nonché conigli e roditori, a cui non è seguita risposta;
testimonianza di;
Testimone_1
- è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive
(183, co. 6, n. 1, c.p.c.), che il fondo in comodato all'attrice era perimetrato da “rete sintetica di protezione anti roditori” (p. 2, citaz.);
pagina 7 di 9 - è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive
(183, co. 6, n. 1, c.p.c.) che nel tardo pomeriggio del 22/07/2018 nei terreni dei convenuti si è propagato un incendio, esteso “circa 500 mq”;
- è pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato al maturare delle preclusioni assertive
(183, co. 6, n. 1, c.p.c.), nonché oggetto di prova testimoniale (cfr., teste , che dopo il Testimone_1 predetto incendio la vegetazione più tenera delle barbatelle coltivate da parte attrice era stata mangiata da roditori;
- è provato per testi che le fiamme dell'incendio hanno bruciato la rete sintetica di protezione anti roditori posta a confine tra il terreno delle convenute ed il terreno detenuto in comodato dall'attrice (cfr., teste;
Testimone_1
- è provato per testi che gli altri terreni confinanti “erano puliti”, diversamente da quelli dei convenuti
(cfr., teste cap. 2 e 4). Testimone_1
Alla luce di questi elementi acquisiti al processo, in mancanza di elementi probatori di senso contrario, deve ritenersi essere “più probabile che non” che il danno alle colture di parte attrice sia derivato dall'incendio propagatosi dal fondo delle convenute, che ha in parte bruciato la rete sintetica di protezione esistente proprio a causa di tale pericolo sui luoghi (si intende, quello proveniente dai roditori verso le colture) e, pertanto, consentito ai roditori di introdursi nei terreni condotti in comodato dalla
[...]
, (P.IVA: . Tale maggior probabilità processuale è, Parte_2 P.IVA_1 inoltre, corroborata da un dettaglio della testimonianza di rispetto alla cui credibilità Testimone_1 soggettiva nessun elemento contrario è emerso nel giudizio: “nei punti in cui mancava la rete erano visibili le tracce di passaggio dei roditori, le impronte”.
L'incisione della rete metallica non è, inoltre, sconfessata dalla relazione sintetica dei vigili del fuoco i quali, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dei convenuti, non ha compilato nulla relativamente alla voce “DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI”.
Parte convenuta, a questo punto, non ha assolto l'onere della prova del caso fortuito, il rischio del cui mancato assolvimento, per il criterio di riparto evidenziato, incombe sulla sua sfera giuridica.
Anche le fatture prodotte in atti dai convenuti, a riprova della propria attività di manutenzione, sono postume all'evento del 22 luglio 2018. Medesime considerazioni possono essere svolte in ordine all'allegato “verbale di sopralluogo e constatazione dei lavori” avente data 29/03/2019.
Di conseguenza, deve ritenersi sussistente la responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art 2051 c.c.
La prova del danno evento è seguita, tuttavia, solo in parte, dalla prova del danno conseguenza.
Mentre, infatti, può ritenersi acquisibile agli atti, per fatto notorio, il prezzo indicato nella perizia di parte per il ripristino della rete metallica (euro 200,00), non può invece ritenersi sussistente la prova degli pagina 8 di 9 ulteriori danni emergenti, non essendo documentato, nemmeno in perizia, il numero di piantine oggettivamente danneggiate rispetto a quelle prima esistenti, il costo della manodopera per la relativa piantumazione e il costo dell'acquisto, né tantomeno il lucro cessante, per mancata dimostrazione del reddito storico maturato dall'impresa interessata (e non meramente astratto), elementi di fatto tutti documentabili, tantopiù da un soggetto imprenditoriale, non surrogabili con mere valutazioni testimoniali
(dove si chiede entità del “costo”, del “danno”, e non dei pagamenti concretamente effettuati dall'attrice a fornitori, ecc.) né, pertanto, con il ricorso alla valutazione equitativa del giudice o con una c.t.u. esplorativa, trattandosi di elementi costituiti della domanda.
In conclusione, i convenuti devono esser condannati a pagare a parte attrice il solo importo di euro
200,00, oltre rivalutazione e interessi, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 10/8/2018, data di perfezionamento della prima diffida post incendio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti.
Considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 545,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_2 Controparte_3 loro, a pagare a (P.IVA: ) la somma di euro Parte_2 P.IVA_1
200,00, oltre rivalutazione e interessi, nella misura di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., a partire dal 10/8/2018;
• condanna, altresì, e in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a rimborsare a , (P.IVA: le Parte_2 P.IVA_1 spese di lite, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 545,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 24/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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