Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1875/2018, posta in decisione in data 29.11.2024per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. BADALAMENTI
[...]
GABRIELE e dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO C.F._1
VIALE REGIONE SICILIANA N. 4365 N.O. 90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via VIA MAZARA - C.DA COZZARO, 291/M 91025 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1
patrocinio dell'Avv. BATTAGLINI LUIGI e dall'Avv. e con elezione di domicilio in via P.ZZA CARMINE,3 91025 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLATA
(P.IVA ) e per essa (P.IVA CP_2 P.IVA_3 CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_4 dell'Avv. Nicola Pasquale Balistreri
(P.IVA ) e per essa Controparte_4 P.IVA_5 [...]
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_6
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Nicola Pasquale Balistreri
INTERVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e citavano Parte_1 Parte_2 [...]
avanti al Tribunale di Marsala, esponendo: che la società Controparte_1
aveva stipulato, all'incirca all'inizio degli anni duemila, il contratto di conto corrente n. 631139.35 (già n. 10599.59, già n. 10599 Z con la sul quale Controparte_6
veniva concessa una apertura di credito, nonché intrattenuto il conto anticipi n. 10787
V con la e n. 100014.95 (già n. 100014.39 con la Controparte_6 [...]
; che sul predetto rapporto veniva rilasciata fideiussione da CP_6 [...]
; che, tuttavia, successivamente non ricordando di aver sottoscritto Parte_2
alcun contratto né avendone ricevuto copia, chiedevano alla Banca la consegna di una copia nonché di una parte degli estratti conto;
che, a fronte della documentazione contabile in possesso, la società riteneva che le esposizioni debitorie verso la banca fossero frutto dell'applicazione di clausole contrattuali illegittime da parte della stessa la quale aveva applicato spese di gestione, interessi ultra legali, CP_6
2 commissione di massimo scoperto, competenze usurarie. Per tali ragioni, chiedevano dichiararsi la nullità delle clausole contenenti le suddette previsioni e la rideterminazione del saldo del conto corrente, nonché, di conseguenza, l'invalidità dell'obbligazione di garanzia.
Si costituiva la deducendo in primis la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione in quanto generico e l'inammissibilità delle domande attoree stante il mancato assolvimento dell'onere della prova, in mancanza di produzione dei contratti e degli estratti conto. Nel merito, assumeva l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico – contabile, con sentenza n. 128/2018 del
13.2.2018, il Tribunale, in accoglimento parziale delle domande, rideterminava il saldo del conto corrente in - € 105.398,46 a debito per il correntista (a fronte del saldo contabilizzato dalla in - € 112.333,71). CP_6
In motivazione, il Giudice di prime cure faceva proprie le conclusioni del CTU, il quale, utilizzando la più recente serie continua di estratti conto, aveva provveduto al ricalcolo del saldo, espungendo i tassi ultralegali, le spese, le commissioni e la capitalizzazione trimestrale a causa del difetto di idonea pattuizione per iscritto, sostituendo ai tassi ultralegali il tasso legale ex art. 1284 c.c., ottenendo così il predetto saldo pari a - € 105.398,46. Il Giudice riteneva, invece, inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito stante ancora la pendenza dei rapporti tra le parti e la persistenza del debito a carico del correntista. Infine, rigettava le doglianze riguardanti il rapporto di fideiussione, dal momento che parte attrice non aveva adempiuto al proprio onere probatorio né mediante produzione documentale né mediante idonea istanza ex art. 210 c.p.c., pur dando atto della sussistenza dell'interesse del fideiussore rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e il Parte_1
Si costituiva ritualmente chiedendo la Pt_2 Controparte_1
conferma della sentenza impugnata. Interveniva, poi, nella qualità di CP_3
mandataria di rappresentando di aver acquistato pro soluto il credito in CP_2
sofferenza per cui è causa. Successivamente, interveniva altresì Controparte_4
quale cessionaria del credito e per essa facendo Controparte_7
3 proprie tutte le istanze, richieste, difese già avanzate dalle precedenti titolari del credito.
Posta in decisione la causa, si disponeva il richiamo del C.T.U. per un ulteriore accertamento tecnico sui conti e sui saldi. In data 28.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva nuovamente posta in decisione.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla la stessa non può accogliersi, giacché CP_6
l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54
Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa rettifica del saldo del conto corrente) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Va poi esaminata l'eccezione sollevata con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza dell'11.1.2024, da parte degli appellanti, riguardante la carenza di legittimazione passiva tanto di quanto di CP_2 [...]
In particolare, gli appellanti sostengono che le intervenute si sono CP_4
costituite in giudizio dichiarandosi cessionarie dei crediti oggetto dell'appello, non provando tuttavia l'avvenuta cessione degli stessi.
La doglianza non è fondata.
Parte appellante contesta la legittimazione attiva di delle intervenienti e CP_2
perché queste società non hanno dato alcuna prova in merito alla intervenuta CP_4
cessione del credito oggetto di questo contendere, essendosi entrambe limitate a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, la prova della cessione appare, a tacer d'altro problematica, poiché entrambi gli avvisi predetti menzionano, come oggetto delle rispettive cessioni, crediti posti in sofferenza e in questo giudizio non è stato né dedotto né provato che i crediti vantati della Banca Mont Paschi di Siena verso siano stati posti in Pt_1
sofferenza e tanto basta a ritenere dubbio il profilo della prova della cessione.
4 Tuttavia, la questione è ininfluente nella specie, poiché la originaria CP_6
creditrice e cedente del credito e non del relativo contratto, in forza dell'art. 111 c.p.c.
è rimasta parte in causa anche nel giudizio di appello, dove si è ritualmente costituita e da dove non è mai stata estromessa. Come meglio si vedrà in prosieguo, la sentenza in stesura non accerta l'esistenza di crediti in favore del correntista (nel qual caso la legittimazione della cessionaria potrebbe avere di contro refluenza) e si limita ad accertare lo stato del saldo finale (che resta passivo), sicché le statuizioni in essa contenute ben possono essere rese nei confronti della stessa banca, tanto più che, per effetto del giudicato, faranno comunque stato nei confronti degli aventi causa della stessa, restando quindi ininfluente ogni questione di legittimazione attiva delle cessionarie.
Nel merito, con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha applicato il saldo zero, necessitato dalla mancata produzione della documentazione da parte della nonostante la CP_6
richiesta effettuata dalla stessa correntista prima del giudizio ex art. 119 TUB, nonché
l'ordine di esibizione impartito su istanza della stessa società, dal primo Giudice.
Aggiungono, inoltre, di aver chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti in questione, senza mai avere alcun riscontro della Rappresentano CP_6
altresì che, in corso di giudizio, avevano chiesto il richiamo del CTU al fine di procedere al ricalcolo del saldo ma l'istanza era stata rigettata.
Il motivo è fondato.
Va ricordato che secondo il costante insegnamento della Cassazione “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto,
5 procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato;
che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile). (Cass. Sez. 1, 2.5.2024, n. 11735)
Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che la società correntista si è avvalsa di tutti gli strumenti stragiudiziali e processuali previsti dall'ordinamento, onde pervenire alla prova dello sviluppo del conto corrente oggetto dell'accertamento, avendo proposto, in particolare, l'istanza ex art. 119 TUB prima dell'inizio del giudizio, istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., accolta e reiterata dal Giudice di prime cure, nonché l'ingiunzione di consegna. Nonostante questo, la non ha CP_6
mai ottemperato, non provvedendo a consegnare la documentazione richiesta. Per tale ragione, l'onere della prova, gravante sul correntista, deve ritenersi assolto, non potendo ricadere su questo l'inadempienza della Né tanto meno può CP_6 accogliersi la censura sollevata dall'appellata, secondo la quale l'istanza ex art. 119
TUB sarebbe irrituale in quanto inoltrata appena quattro giorni prima dell'iscrizione della causa al ruolo. Difatti, tra la notifica dell'atto di citazione e i termini ex art.183 comma 6 c.p.c. sono decorsi i termini richiesti dalla norma di cui all'art. 119 TUB, ossia 90 giorni.
Sulla scorta di ciò, con ordinanza del 29 aprile 2024, è stato disposto il richiamo del CTU affinché quest'ultimo, fermi gli altri criteri già stabiliti dal primo Giudice, considerasse il saldo “zero” e, quindi, stabilisse il saldo dare\avere del rapporto di conto corrente ordinario n. 631139.35 (avendo la C.T.U. in primo grado confermato la correttezza dei saldi degli altri conti). Pertanto, alla luce del nuovo ricalcolo effettuato dal consulente, risulta un saldo pari ad € 76,48 a debito per il correntista.
Va rilevato che per quanto riguarda i conti anticipi, nessuna modificazione dei saldi è possibile attuare in questo giudizio. Premesso che la totale epurazione del conto corrente ordinario ha sostanzialmente eliminato le poste provenienti dal dai conti anticipi, quanto al conto 1000014.95, il saldo banca pari a zero induce a ritenere, in difetto di più precise allegazioni delle parti e chiarimenti del C.T.U.,
6 neppure sollecitato sul punto, che il rapporto di affidamento tra la banca e la società correntista fosse stato già concluso, con la definizione delle rispettive pretese, non potendosi, d'altronde, ulteriormente azzerarsi il conto stesso.
Quanto al conto 10787V, il saldo banca negativo indicato dal C.T.U. e il suo ricalcolo con aggravio del debito stesso della correntista verso la banca, induce a ritenere, anche qui in assenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento utile alla comprensione, che il saldo equivalga all'affidamento concesso alla correntista.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza in punto di spese di lite, ritenendo che a fronte delle incontrovertibili risultanze processuali, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le richieste di parte attrice e condannare per l'intero la al pagamento delle spese di lite. CP_6
La censura è fondata. Stante l'esito complessivo del giudizio, considerato che il saldo del conto corrente, a seguito di ricalcolo, è pari a - € 76,48 a debito per il correntista a fronte della somma pari a - € 112.333,71 contabilizzata dalla si CP_6
ritiene opportuno porre a carico della banca le spese di lite, commisurate alla differenza tra il saldo banca e il saldo ricalcolato, e le spese della consulenza tecnica.
Esse, quindi, si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi €
10.545,00, di cui € 10.000,00 per compensi ed € 545 per spese, oltre oneri forfetari,
CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 11.804,00 di cui di cui € 11.000,00 per compensi ed € 804,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto con atto di citazione del
13.9.2018 avverso la sentenza n. 128/2018 del Tribunale di Marsala da Parte_1
, nei confronti di accerta che il
[...] Controparte_1
saldo del conto corrente n. 631139.35 alla data del 31.12.2015 è pari a - € 76,48 a debito per il correntista;
7 2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €10.545,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 11.804,00, oltre accessori.
3) pone le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto di pari data, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della soccombente. Controparte_8
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 2.4.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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