Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale.