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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.7 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31911/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO FRANCESCA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BORGAZZI 13 MONZA presso il difensore avv. LONGO
FRANCESCA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARLETTA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 11 20122 presso il CP_1 difensore avv. BARLETTA CLAUDIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 giugno 2025
pagina 1 di 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto appello avverso la sentenza n.4849 depositata dal Giudice di Pace di Milano il Parte_1
9 luglio 2024
-il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione della in ordine al verbale di infrazione n. Parte_1
VI00638494 del 27 marzo 2023 con il quale era stata con zione dell'art. 142, commi ottavo e undicesimo, c.s.
-ai fini che rilevano in questa sede, il Giudice di Pace ha effettuato una equiparazione tra omologazione e approvazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, seguendo un orientamento a suo tempo condiviso anche da questo Tribunale
-sennonché, la Cassazione (cfr., tra varie, ord. n. 10505 del 18/04/2024) ha statuito che:
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse
-le argomentazioni formulate dalla Cassazione nella menzionata pronuncia sono pienamente condivise da questo Tribunale e, in assenza del requisito documentale dell'omologazione del rilevatore di velocità, giustificano l'accoglimento dell'appello
-le spese processuali del presente grado di giudizio vanno compensate, tenuto conto che l'orientamento della Cassazione si è sviluppato solo recentemente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.4849 depositata dal Giudice di Pace di il 9 luglio 2024, così CP_1 dispone:
1) in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe, annulla il verbale di infrazione n. VI00638494 del 27 marzo 2023
2) compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.7 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31911/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO FRANCESCA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BORGAZZI 13 MONZA presso il difensore avv. LONGO
FRANCESCA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARLETTA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA, 11 20122 presso il CP_1 difensore avv. BARLETTA CLAUDIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25 giugno 2025
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-la ha proposto appello avverso la sentenza n.4849 depositata dal Giudice di Pace di Milano il Parte_1
9 luglio 2024
-il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione della in ordine al verbale di infrazione n. Parte_1
VI00638494 del 27 marzo 2023 con il quale era stata con zione dell'art. 142, commi ottavo e undicesimo, c.s.
-ai fini che rilevano in questa sede, il Giudice di Pace ha effettuato una equiparazione tra omologazione e approvazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, seguendo un orientamento a suo tempo condiviso anche da questo Tribunale
-sennonché, la Cassazione (cfr., tra varie, ord. n. 10505 del 18/04/2024) ha statuito che:
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse
-le argomentazioni formulate dalla Cassazione nella menzionata pronuncia sono pienamente condivise da questo Tribunale e, in assenza del requisito documentale dell'omologazione del rilevatore di velocità, giustificano l'accoglimento dell'appello
-le spese processuali del presente grado di giudizio vanno compensate, tenuto conto che l'orientamento della Cassazione si è sviluppato solo recentemente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.4849 depositata dal Giudice di Pace di il 9 luglio 2024, così CP_1 dispone:
1) in totale riforma della sentenza indicata in epigrafe, annulla il verbale di infrazione n. VI00638494 del 27 marzo 2023
2) compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Milano, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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