Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1949 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
( ), nato/a a GENOVA (GE) il 07/04/1966, rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv. GATTI FEDERICA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
( ), nato/a a TUNISIA il 06/01/1965, rappresentato/a e difeso/a CP_1 C.F._2
dall'Avv. MORIXE IGOR, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale consensualizzata.
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 22.6.1997 in Genova, ha proposto domanda per sentire pronunciare la CP_1
separazione giudiziale fra i coniugi, con ogni conseguente statuizione.
Parte resistente si è costituita nel relativo giudizio.
In occasione della prima udienza le parti, sollecitate dal Giudice rel., hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni nei termini che seguono: contributo a carico della ricorrente per il mantenimento della figlia pari a 100,00 euro, annualmente
Spese straordinarie al 100% a carico di . Contributo a carico di per il CP_1 CP_1
mantenimento di pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da Parte_1
corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese. Il presente accordo avrà decorrenza da marzo
2025. Le parti concordano altresì che nel caso in cui la figlia raggiungerà l'autosufficienza economica, Per_1
il Sig. sarà tenuto al versamento nei confronti della moglie esclusivamente del contributo CP_1
mensile pari a 100,00 euro, mentre la Sig.ra sarà automaticamente esonerata dall'obbligo di Pt_1
mantenimento nei confronti della figlia. Le parti danno atto che tali pattuizioni economiche varranno anche per il successivo divorzio. Spese compensate”.
Ciò posto, le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 CP_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 22.6.1997 in Genova e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 314, Parte II, Serie A, Vol. 1, Anno 1997, uff. 1 alle condizioni di seguito esposte:
“contributo a carico della ricorrente per il mantenimento della figlia pari a 100,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese. Spese straordinarie al 100% a carico di . Contributo a carico di CP_1 CP_1
per il mantenimento di pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli Parte_1
indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese. Il presente accordo avrà decorrenza da marzo 2025. Le parti concordano altresì che nel caso in cui la figlia raggiungerà Per_1
l'autosufficienza economica, il Sig. sarà tenuto al versamento nei confronti della moglie CP_1
esclusivamente del contributo mensile pari a 100,00 euro, mentre la Sig.ra sarà Pt_1
automaticamente esonerata dall'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia. Le parti danno atto che tali pattuizioni economiche varranno anche per il successivo divorzio. Spese compensate”. Rimette la causa sul ruolo del Giudice rel. con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 06/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo