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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281terdecies - 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2253/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Isola, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lezzi, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
all'iscrizione nell'anagrafe dei “soggetti senza fissa dimora” del Comune di l'immediata Pt_1 CP_1 iscrizione del sig. all'ufficiale dell'anagrafe delle persone della fissa dimora ed assegnare allo Parte_1 stesso una residenza virtuale con domicilio fittizio;
accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti
e subendi dal sig. in considerazione del comportamento illegittimo dell'amministrazione comunale di Pt_1
Per l'effetto condannare l'amministrazione Comunale in persona del Sindaco in carica, al risarcimento CP_1 di tutti i danni subiti e subendi dal sig. e che si quantificano in via equitativa in € 20.000,00 o in Pt_1 quella somma maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 26.05.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto introduttivo per inesistenza e/o difetto di notifica, nonché per l'omessa impugnazione del provvedimento di diniego nei termini di legge e in ogni caso il mancato espletamento del procedimento amministrativo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice amministrativo e nel merito contestando la sussistenza del diritto asseritamente vantato così come del danno preteso.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., con ordinanza del 22.02.2024 il Tribunale ha ordinato ex art. 210 c.p.c. al Comune convenuto di chiarire se l'attore fosse attualmente iscritto all'anagrafe dei
“soggetti senza fissa dimora” del Comune di ed all'esito del deposito della documentazione CP_1
ordinata, ha fissato per la discussione della causa ex artt. 281terdecies - 281sexies c.p.c. l'udienza del
04.03.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. e l'ha quindi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Sebbene infatti sussista la giurisdizione ordinaria del Tribunale adito in ordine alla pretesa di accertamento del diritto dell'attore all'iscrizione all'Anagrafe dei “soggetti senza fissa dimora”
(Cassazione civile sez. un., 19/06/2000, n.449), difettano i presupposti per la configurabilità di esso, sancito dagli artt. 1 e 2 L. 1228/1954.
Tali disposizioni prevedono che: “In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonchè le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. (…)” (art. 1); “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale
e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del
Comune di precedente residenza. (…) Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti
a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.” (art. 2).
Posto che in virtù dell'art. 43 c.c. “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, e per la normativa suindicata l'iscrizione invocata all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di nascita è subordinata all'assenza di un domicilio, che va giustificata allegando l'inesistenza di interessi (familiari, lavorativi, abitativi, economici, o di altra natura) che vincolino il richiedente ad un distinto territorio, rileva il decidente che dette indicazioni non sono state fornite né in alcuna delle istanze inoltrate al Comune di – pur se indicate sul CP_1
modulo prestampato -, né nella presente sede: nessuna informazione personale è stata infatti riferita
(né è desumibile dalle denunce presentate dall'attore contro tal e tal per accertare Per_1 Per_2
che il non abbia domicilio in altro Comune del territorio italiano e quindi abbia diritto ad Pt_1
essere iscritto nell'Anagrafe dei residenti senza fissa dimora nel Comune di nascita, come del resto richiestogli dall'Ufficiale dell'Anagrafe nella nota prot. n. 38065 del 23.6.2022 ad evasione dell'istanza del 01.6.2022 (“mancano indicazioni sui motivi dell'iscrizione come senza fissa dimora, ha problemi economici?
È iscritto alla Caritas? Oppure motivi dettati dal lavoro svolto”).
Ne consegue che, in difetto di prova dei presupposti normativi, la domanda principale di iscrizione merita di essere disattesa, alla stessa stregua di quella di risarcimento danni, in assenza di prova di condotta illecita e/o illegittima del evocato. CP_1
Stante la novità della questione trattata, le spese di lite meritano di essere compensate tra le parti contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecce, 08/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281terdecies - 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2253/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Isola, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marco Lezzi, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
all'iscrizione nell'anagrafe dei “soggetti senza fissa dimora” del Comune di l'immediata Pt_1 CP_1 iscrizione del sig. all'ufficiale dell'anagrafe delle persone della fissa dimora ed assegnare allo Parte_1 stesso una residenza virtuale con domicilio fittizio;
accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti
e subendi dal sig. in considerazione del comportamento illegittimo dell'amministrazione comunale di Pt_1
Per l'effetto condannare l'amministrazione Comunale in persona del Sindaco in carica, al risarcimento CP_1 di tutti i danni subiti e subendi dal sig. e che si quantificano in via equitativa in € 20.000,00 o in Pt_1 quella somma maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 26.05.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto introduttivo per inesistenza e/o difetto di notifica, nonché per l'omessa impugnazione del provvedimento di diniego nei termini di legge e in ogni caso il mancato espletamento del procedimento amministrativo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice amministrativo e nel merito contestando la sussistenza del diritto asseritamente vantato così come del danno preteso.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., con ordinanza del 22.02.2024 il Tribunale ha ordinato ex art. 210 c.p.c. al Comune convenuto di chiarire se l'attore fosse attualmente iscritto all'anagrafe dei
“soggetti senza fissa dimora” del Comune di ed all'esito del deposito della documentazione CP_1
ordinata, ha fissato per la discussione della causa ex artt. 281terdecies - 281sexies c.p.c. l'udienza del
04.03.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. e l'ha quindi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Sebbene infatti sussista la giurisdizione ordinaria del Tribunale adito in ordine alla pretesa di accertamento del diritto dell'attore all'iscrizione all'Anagrafe dei “soggetti senza fissa dimora”
(Cassazione civile sez. un., 19/06/2000, n.449), difettano i presupposti per la configurabilità di esso, sancito dagli artt. 1 e 2 L. 1228/1954.
Tali disposizioni prevedono che: “In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonchè le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. (…)” (art. 1); “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale
e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del
Comune di precedente residenza. (…) Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti
a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.” (art. 2).
Posto che in virtù dell'art. 43 c.c. “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, e per la normativa suindicata l'iscrizione invocata all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di nascita è subordinata all'assenza di un domicilio, che va giustificata allegando l'inesistenza di interessi (familiari, lavorativi, abitativi, economici, o di altra natura) che vincolino il richiedente ad un distinto territorio, rileva il decidente che dette indicazioni non sono state fornite né in alcuna delle istanze inoltrate al Comune di – pur se indicate sul CP_1
modulo prestampato -, né nella presente sede: nessuna informazione personale è stata infatti riferita
(né è desumibile dalle denunce presentate dall'attore contro tal e tal per accertare Per_1 Per_2
che il non abbia domicilio in altro Comune del territorio italiano e quindi abbia diritto ad Pt_1
essere iscritto nell'Anagrafe dei residenti senza fissa dimora nel Comune di nascita, come del resto richiestogli dall'Ufficiale dell'Anagrafe nella nota prot. n. 38065 del 23.6.2022 ad evasione dell'istanza del 01.6.2022 (“mancano indicazioni sui motivi dell'iscrizione come senza fissa dimora, ha problemi economici?
È iscritto alla Caritas? Oppure motivi dettati dal lavoro svolto”).
Ne consegue che, in difetto di prova dei presupposti normativi, la domanda principale di iscrizione merita di essere disattesa, alla stessa stregua di quella di risarcimento danni, in assenza di prova di condotta illecita e/o illegittima del evocato. CP_1
Stante la novità della questione trattata, le spese di lite meritano di essere compensate tra le parti contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecce, 08/03/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore