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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 24/09/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. COPPOLINO ANGELO SCIANNA Parte_1
ANTONINO ( ) VIA ALDO MORO 1 90047 C.F._1
PARTINICO; )
CONTRO
(avv. ) (avv. ) Controparte_1 Controparte_2
(avv. ) (avv. ) Parte_1 Controparte_3
(avv. ) Controparte_4 Controparte_5
(avv. ) (avv. )
[...] Controparte_6
(avv. ) (avv. ) Controparte_7 Controparte_8
(avv. ) (avv. ) CP_9 CP_10
(avv. ) Controparte_11 CP_12
(avv. ) (avv. )
[...] CP_13
Si dà atto che l'udienza viene trattata con la modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15,43 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, cpc il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6434 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. COPPOLINO ANGELO e SCIANNA
ANTONINO ( ) VIA ALDO MORO 1 90047 C.F._1
PARTINICO; , con elezione di domicilio in VIALE ALDO MORO
N 1 90047 PARTINICO, presso il difensore avv. COPPOLINO
ANGELO parte attrice
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
, Controparte_2 Parte_1 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 [...]
, , CP_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
[...] [...]
, ,
[...] CP_10 Controparte_11
, ,
[...] Controparte_12 CP_14
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna l'attrice concludeva come da note ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta.
Nel caso di specie posto all'attenzione del decidente, l'attrice chiede che venga dichiarata l'usucapione in proprio Parte_1
favore dell'immobile urbano sito in Montelepre, Via Vicolo Aiello n.
16 identificato in catasto al foglio di mappa 500 particella 1541, sub.
1 e sub. 2.
A tal proposito, innanzitutto, va osservato che il compimento dell'usucapione richiede la sussistenza di situazioni di fatto identificabili, da un lato, nell'inerzia da parte del proprietario del bene circa l'esercizio dei poteri e dei diritti a lui spettanti e, dall'altro, nella volontà di un altro soggetto di instaurare un potere di tipo proprietario o corrispondente ad altro diritto reale in modo palese ed inequivoco attraverso l'esercizio di una prolungata signoria di fatto sullo stesso bene. Peraltro, l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale da sé a rendere equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà ed alla conseguente usucapibilità di tale diritto (cfr. Cass 88/3464). Inoltre,
l'acquisto della proprietà per usucapione necessita che i poteri esercitati sul bene risultino incompatibili con la sussistenza di qualsivoglia altrui diritto e che, perciò, non siano giustificabili da un titolo diverso (cfr. Cass. 87/4206).
Occorre, inoltre, sottolineare che in tema di usucapione della cosa in comunione “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (Cassazione civile, sez. II ,
28/07/2023, n. 23042).
Dunque, dalle prove assunte attraverso l'interrogatorio formale dei testi e emerge che a partire dal Testimone_1 Testimone_2
decesso di madre dell'attrice e originaria Persona_1
proprietaria dell'immobile in questione, abbia Parte_1
conseguito la piena disponibilità del bene, abitandolo ed eseguendovi lavori di ristrutturazione consistenti, esercitando un possesso esteriore, inequivoco ed indisturbato da oltre venti anni (cfr. verbale di udienza del 27.5.2025).
Risulta altresì provato che il rapporto dell'odierna attrice con l'immobile in questione si sia manifestato dal luglio 1991 in un comportamento incompatibile con l'altrui diritto.
Depone invero in tal senso, in primo luogo, la durata estremamente lunga dell'esercizio del potere di fatto in cui si è estrinsecato il possesso dell'appartamento da parte dell'odierna attrice (dal 1991 ad oggi).
Ed invero, se per un verso è condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tra soggetti legati da vincoli familiari sussiste una presunzione di tolleranza atta ad escludere la sussistenza del possesso ad usucapionem, il cui superamento esige una prova rigorosa da parte di colui che agisca per far valere l'intervenuta usucapione, per altro verso, nondimeno, nel caso di specie la durata ultra trentennale del possesso considerata unitamente alle modalità in cui si è estrinsecata l'attività dell'attrice - che ha fatto dell'intero appartamento la residenza propria - appare poco compatibile con l'altrui diritto ed elemento presuntivo idoneo ad escludere la semplice tolleranza degli altri coeredi. Ed invero, il teste ha dichiarato: “Abito in paese Testimone_1
e ci conosciamo tutti. Conoscevo la mamma di che Parte_1
abitava nell'immobile sito in Montelepre , via Vicolo Aiello 16 ed aveva la piena disponibilità del pian terreno, primo, secondo e terzo piano dello stesso.
Quando la madre era ancora viva la sig. la andava a Parte_1
trovare ogni volta che tornava in paese, essendo la stessa una suora.
Dopo il decesso della madre, avvenuto nei primi anni novanta, ha avuto la disponibilità dell'immobile in via Parte_1
esclusiva, in quanto ho visto sempre lei abitare l'immobile oggetto di causa”.
“L'immobile in oggetto da quando è morta la madre è nel possesso esclusivo di da oltre vent'anni”. Parte_1
Tale racconto appare confermato dalla deposizione del teste il quale ha affermato: “Conosco Testimone_2 Parte_1
in quanto è mia cugina e sono andato a trovarla negli anni nell'immobile sito in Montelepre vicolo Aiello 16 e mi consta che fosse nella disponibilità esclusiva dell'immobile Parte_1
oggetto di causa da quando è morta sua madre la zia
[...]
, deceduta nei primi anni 90”. Persona_1
Deve, inoltre, osservarsi che non si riscontrano elementi di segno contrario rispetto alle dichiarazioni rese dai citati testi e che non è dato dubitare della loro attendibilità.
Ricorrendo i presupposti giuridici dell'acquisto per usucapione delle quote dell'immobile da parte dell'attrice e non essendo state proposte opposizioni da parte dei convenuti, nonostante la loro regolare convocazione in giudizio, la domanda deve essere accolta.
Sussistono giusti motivi - non essendo stata proposta opposizione - per dichiarare non ripetibili dagli attori, nei confronti dei convenuti contumaci, le spese di lite.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice, così provvede: dichiara intervenuto l'acquisto per usucapione ventennale in favore di del diritto di proprietà dell' intero immobile sito Parte_1
in Montelepre Via Vicolo Aiello n. 16 identificato in catasto al foglio di mappa 500 particella 1542, sub 1 piano terra e sub 2 piani primo, secondo e terzo;
dichiara irripetibili nei confronti delle parti convenute, rimaste contumaci, le spese di lite sostenute dall'attrice.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 24/09/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 24/09/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. COPPOLINO ANGELO SCIANNA Parte_1
ANTONINO ( ) VIA ALDO MORO 1 90047 C.F._1
PARTINICO; )
CONTRO
(avv. ) (avv. ) Controparte_1 Controparte_2
(avv. ) (avv. ) Parte_1 Controparte_3
(avv. ) Controparte_4 Controparte_5
(avv. ) (avv. )
[...] Controparte_6
(avv. ) (avv. ) Controparte_7 Controparte_8
(avv. ) (avv. ) CP_9 CP_10
(avv. ) Controparte_11 CP_12
(avv. ) (avv. )
[...] CP_13
Si dà atto che l'udienza viene trattata con la modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15,43 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, cpc il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6434 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. COPPOLINO ANGELO e SCIANNA
ANTONINO ( ) VIA ALDO MORO 1 90047 C.F._1
PARTINICO; , con elezione di domicilio in VIALE ALDO MORO
N 1 90047 PARTINICO, presso il difensore avv. COPPOLINO
ANGELO parte attrice
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
, Controparte_2 Parte_1 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 [...]
, , CP_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
[...] [...]
, ,
[...] CP_10 Controparte_11
, ,
[...] Controparte_12 CP_14
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna l'attrice concludeva come da note ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta.
Nel caso di specie posto all'attenzione del decidente, l'attrice chiede che venga dichiarata l'usucapione in proprio Parte_1
favore dell'immobile urbano sito in Montelepre, Via Vicolo Aiello n.
16 identificato in catasto al foglio di mappa 500 particella 1541, sub.
1 e sub. 2.
A tal proposito, innanzitutto, va osservato che il compimento dell'usucapione richiede la sussistenza di situazioni di fatto identificabili, da un lato, nell'inerzia da parte del proprietario del bene circa l'esercizio dei poteri e dei diritti a lui spettanti e, dall'altro, nella volontà di un altro soggetto di instaurare un potere di tipo proprietario o corrispondente ad altro diritto reale in modo palese ed inequivoco attraverso l'esercizio di una prolungata signoria di fatto sullo stesso bene. Peraltro, l'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale da sé a rendere equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà ed alla conseguente usucapibilità di tale diritto (cfr. Cass 88/3464). Inoltre,
l'acquisto della proprietà per usucapione necessita che i poteri esercitati sul bene risultino incompatibili con la sussistenza di qualsivoglia altrui diritto e che, perciò, non siano giustificabili da un titolo diverso (cfr. Cass. 87/4206).
Occorre, inoltre, sottolineare che in tema di usucapione della cosa in comunione “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (Cassazione civile, sez. II ,
28/07/2023, n. 23042).
Dunque, dalle prove assunte attraverso l'interrogatorio formale dei testi e emerge che a partire dal Testimone_1 Testimone_2
decesso di madre dell'attrice e originaria Persona_1
proprietaria dell'immobile in questione, abbia Parte_1
conseguito la piena disponibilità del bene, abitandolo ed eseguendovi lavori di ristrutturazione consistenti, esercitando un possesso esteriore, inequivoco ed indisturbato da oltre venti anni (cfr. verbale di udienza del 27.5.2025).
Risulta altresì provato che il rapporto dell'odierna attrice con l'immobile in questione si sia manifestato dal luglio 1991 in un comportamento incompatibile con l'altrui diritto.
Depone invero in tal senso, in primo luogo, la durata estremamente lunga dell'esercizio del potere di fatto in cui si è estrinsecato il possesso dell'appartamento da parte dell'odierna attrice (dal 1991 ad oggi).
Ed invero, se per un verso è condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tra soggetti legati da vincoli familiari sussiste una presunzione di tolleranza atta ad escludere la sussistenza del possesso ad usucapionem, il cui superamento esige una prova rigorosa da parte di colui che agisca per far valere l'intervenuta usucapione, per altro verso, nondimeno, nel caso di specie la durata ultra trentennale del possesso considerata unitamente alle modalità in cui si è estrinsecata l'attività dell'attrice - che ha fatto dell'intero appartamento la residenza propria - appare poco compatibile con l'altrui diritto ed elemento presuntivo idoneo ad escludere la semplice tolleranza degli altri coeredi. Ed invero, il teste ha dichiarato: “Abito in paese Testimone_1
e ci conosciamo tutti. Conoscevo la mamma di che Parte_1
abitava nell'immobile sito in Montelepre , via Vicolo Aiello 16 ed aveva la piena disponibilità del pian terreno, primo, secondo e terzo piano dello stesso.
Quando la madre era ancora viva la sig. la andava a Parte_1
trovare ogni volta che tornava in paese, essendo la stessa una suora.
Dopo il decesso della madre, avvenuto nei primi anni novanta, ha avuto la disponibilità dell'immobile in via Parte_1
esclusiva, in quanto ho visto sempre lei abitare l'immobile oggetto di causa”.
“L'immobile in oggetto da quando è morta la madre è nel possesso esclusivo di da oltre vent'anni”. Parte_1
Tale racconto appare confermato dalla deposizione del teste il quale ha affermato: “Conosco Testimone_2 Parte_1
in quanto è mia cugina e sono andato a trovarla negli anni nell'immobile sito in Montelepre vicolo Aiello 16 e mi consta che fosse nella disponibilità esclusiva dell'immobile Parte_1
oggetto di causa da quando è morta sua madre la zia
[...]
, deceduta nei primi anni 90”. Persona_1
Deve, inoltre, osservarsi che non si riscontrano elementi di segno contrario rispetto alle dichiarazioni rese dai citati testi e che non è dato dubitare della loro attendibilità.
Ricorrendo i presupposti giuridici dell'acquisto per usucapione delle quote dell'immobile da parte dell'attrice e non essendo state proposte opposizioni da parte dei convenuti, nonostante la loro regolare convocazione in giudizio, la domanda deve essere accolta.
Sussistono giusti motivi - non essendo stata proposta opposizione - per dichiarare non ripetibili dagli attori, nei confronti dei convenuti contumaci, le spese di lite.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice, così provvede: dichiara intervenuto l'acquisto per usucapione ventennale in favore di del diritto di proprietà dell' intero immobile sito Parte_1
in Montelepre Via Vicolo Aiello n. 16 identificato in catasto al foglio di mappa 500 particella 1542, sub 1 piano terra e sub 2 piani primo, secondo e terzo;
dichiara irripetibili nei confronti delle parti convenute, rimaste contumaci, le spese di lite sostenute dall'attrice.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 24/09/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.