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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5652 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa NE ND Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa RI NN Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1213/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: e da Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. GRAZIA PULVIRENTI, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 14/10/1989, dal quale è nata una figlia: (nata a [...] il [...]). Persona_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 12/03/2001 nel giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 19/04/2001 n. 210, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2 prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione del 19/04/2001 n. 210.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Fiumefreddo di Sicilia il
14/10/1989 e trascritto nei Registri dello stato civile del comune di Fiumefreddo di Sicilia al n. 45 parte II
s.a.anno 1989 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
e agli ulteriori incombenti di rito.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 14/10/1989 tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Parte_2
Fiumefreddo di Sicilia (CT) dell'anno 1989, al n. 45, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
RI NN NE ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa NE ND Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa RI NN Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1213/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: e da Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. GRAZIA PULVIRENTI, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29/10/2025, a seguito dell'udienza del 27/10/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del
2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 14/10/1989, dal quale è nata una figlia: (nata a [...] il [...]). Persona_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 12/03/2001 nel giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 19/04/2001 n. 210, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27/10/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29/10/2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2 prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione del 19/04/2001 n. 210.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne le statuizioni d'ordine accessorio, le parti in seno al ricorso concordavano le seguenti condizioni:
“1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Fiumefreddo di Sicilia il
14/10/1989 e trascritto nei Registri dello stato civile del comune di Fiumefreddo di Sicilia al n. 45 parte II
s.a.anno 1989 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
e agli ulteriori incombenti di rito.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 14/10/1989 tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Parte_2
Fiumefreddo di Sicilia (CT) dell'anno 1989, al n. 45, della parte 2, serie A, alle condizioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 7.11.25
Il Giudice est. Il Presidente
RI NN NE ND