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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7845 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa MA ES GL, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 35993 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Lucci come in Parte_1 atti RICORRENTI CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.10.2024 e ritualmente notificato all' la
CP_1 parte ricorrente, premesso di aver diritto al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità, come da decreto di omologa del 30.12.2023, ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dei
CP_1 suddetti ratei. L' si è costituito chiedendo termine per provvedere al pagamento, con
CP_1 decorrenza 03/2023 - 06/2024 come da indicazioni della ctu che indica revisione sanitaria a Giugno 2024. Parte ricorrente ha contestato quanto dedotto dall' evidenziando che il
CP_1
CTU ha solo considerato la possibilità di revisione a giugno 2024, ma tale revisione non è mai stata effettuata dall per cui il requisito sanitario CP_1 permane e con esso il diritto alla prestazione economica anche a far data dall'01.06.2024. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2.7.2025, la parte ricorrente ha dato atto del pagamento della prestazione fino al mese di maggio 2024; ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente agli arretrati dell'assegno ex art. 1, L. 222/24 fino a tutto maggio 2024 e la condanna dell' al pagamento dei ratei dal 1.6.2024. CP_1
Quanto alle somme dovute a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità da marzo 2023 a maggio 2024, le parti hanno una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione evocata in giudizio;
il pagamento della prestazione richiesta, con integrale soddisfazione della parte ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio dal giudice).
E' fondata la domanda di condanna al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità anche per il periodo successivo al giugno 2024, posto che è pacifico che la parte ricorrente non sia stata sottoposta a visita di revisione né risultano venuti meno i requisiti per continuare a beneficiare della prestazione in oggetto e l' non ha dato prova del pagamento. CP_1
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione nella misura della metà, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del parziale adempimento dell' (che ha consentito la rapida CP_1 definizione del giudizio) e della totale assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae origine da un mero ritardo nel pagamento da parte dell' . CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità da marzo 2023 a maggio 2024; condanna l' al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità da CP_1 giugno 202 e accessori come per legge;
compensa per metà le spese di lite, che liquida per l'intero in € 2.700,00, ponendo a carico dell' la restante metà, pari a € 1.350,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e Cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 03/07/2025
Il giudice
MA ES GL
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