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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3116/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3116 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in ES ME Parte_1 C.F._1
(Bn), alla Via Nazionale Sannitica n. 21, presso lo studio dell'avv. Filomena Di Mezza, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Napoli, alla via S. Controparte_1 C.F._2
Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonio Caiazzo, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
13.11.2025.
Il Pubblico Ministero, con visto del 29.11.2024, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17.10.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_2
Benevento di pronunciarsi sulla separazione giudiziale in relazione al matrimonio da lei contratto in Napoli, il 17.9.2009, con - atto trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Napoli al n. 212, p.ll.s. A, sez. F. Al riguardo, esponeva: che dall'unione erano nate due figlie, (26.6.2010) e (22.1.2013); che nel corso Per_1 Per_2 degli ultimi anni la convivenza era divenuta intollerabile a causa di numerosi litigi, anche violenti;
che, per questo motivo, si vedeva costretta a sporgere denunzia per maltrattamenti nei confronti del resistente;
che successivamente alla denunzia i coniugi vivevano di fatto separati;
che la ricorrente era disoccupata, ma era impegnata in un progetto regionale presso il
Comune di ES ME (Bn) con un reddito mensile di circa € 500,00, mentre il resistente svolgeva l'attività di macellaio;
che i due coniugi avevano adottato il regime della separazione dei beni;
che non avevano immobili in proprietà ma solo una casa in locazione dove avevano fissato la dimora coniugale;
che il resistente percepiva l'assegno unico per le due figlie minori.
Chiedeva, pertanto: dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
disporsi l'affidamento delle figlie in favore della madre con diritto di visita al padre;
porsi in capo al resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie nella misura di €
300,00 mensili e delle figlie nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cadaun); assegnarsi la casa coniugale sita in ES ME (Bn) alla ricorrente;
attribuirsi l'assegno unico per le figlie alla ricorrente.
Si costituiva il , il quale: non si opponeva alla separazione bensì alla richiesta di CP_1 addebito, nonché alla richiesta di mantenimento in favore della ricorrente, giacché impiegata e comunque idonea a lavorare;
chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre nella casa coniugale di ES ME e diritto di visita in suo favore;
si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie in misura pari ad €
350,00/400,00 mensili, oltre al 50% delle spese sanitarie, scolastiche e ludiche e oltre assegno unico universale interamente a percepirsi dalla moglie;
riferiva di essersi trasferito a Torino,
- Pagina 2 - dove, ospitato da parenti, aveva trovato lavoro in una macelleria, percependo all'incirca €
1.600,00 lordi mensili.
Interrogate le parti all'udienza del 6.2.2025, con ordinanza del 7.2.2024 il giudice delegato affidava in via super-esclusiva le minori e alla ricorrente, con collocazione Per_1 Per_2 presso la stessa nel domicilio sito in ES ME (Bn), alla via NN ZI EL n. 5, da assegnarsi alla medesima;
disponeva la frequentazione tra il padre e le figlie minori - previa autorizzazione del giudice penale, permanendo allo stato il divieto di dimora nel comune di ES ME (Bn) - per due volte al mese, ogniqualvolta egli sarebbe sceso da
Torino, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso i Servizi Sociali di ES ME (Bn), con relazione sugli incontri;
prevedeva l'obbligo, a carico del resistente, di contribuzione al mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 (€ 250,00 cadauna), da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese con modalità tracciabili, oltre rivalutazione annuale Istat e
50% delle spese straordinarie secondo Protocollo, e con diritto per la resistente - come per legge in caso di affido esclusivo - di percepire per intero l'assegno unico universale;
non disponeva nulla, a titolo di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Senonché, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per la discussione al
13.11.2025, ove veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di separazione e sull'addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali escludono, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto di coniugio costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di distacco creatosi tra le parti, quale si desume dalla circostanza che, allo stato, il resistente vive e lavora a Torino.
Essendo, quindi, venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale.
Vanno disposte le formalità di legge.
In ordine alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente va rammentato che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo
- Pagina 3 - comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. È consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza. Affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute occorre, dunque, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. Cass. nn. 18618/2011, 3923/2018, 13121/2023).
Nel caso di specie, deve convenirsi che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta agli atti di causa – ordinanza, del 9 ottobre 2024, del g.i.p. del Tribunale di Benevento di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di tenere una distanza di almeno 500 m dalla persona offesa;
decreto, del 26 novembre 2024, del g.i.p. del Tribunale di Benevento di giudizio immediato per il reato di cui all'art. 572, co.
1 e 2, c.p. (maltrattamenti in famiglia aggravati); ordinanza, del 13 febbraio 2025, del
Tribunale dibattimentale di Benevento di rigetto della richiesta, avanzata dal , di CP_1 revoca della misura cautelare - è risultato provato che il , sin dal 2023, si rivolgeva CP_1 nei confronti della moglie con espressioni offensive e prevaricatrici;
cercava di esercitare un controllo sulla vita della stessa, in particolar modo telefonandole in continuazione per sapere dove si trovasse e cosa stesse facendo e mandandole numerosi messaggi sul telefono cellulare, contenenti richieste di spiegazioni e minacce;
poneva in essere reiterati atti di violenza, anche fisica, oltre che di minaccia, nei confronti della ricorrente, spesso anche in presenza delle due figlie.
Pertanto, considerato che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, (cfr. ex multis Cass. nn. 3935/2018, 31351/2022), addirittura anche se posteriori rispetto all'insorgenza della crisi (Cass. n. 31351/2022), la domanda di addebito a carico del va accolta. CP_1
Sull'affido, il collocamento e la frequentazione delle minori (26.6.2010) e Per_1
(22.1.2013), nonché sull'assegnazione della casa coniugale. Per_2
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 6.2.2025, con cui è stato stabilito l'affido super-esclusivo delle minori e alla madre, nonché la collocazione esclusiva Per_1 Per_2
- Pagina 4 - delle stesse presso il domicilio materno, con frequentazione in favore del padre presso lo spazio neutro dei Servizi sociali di ES ME (Bn).
Va rammentato che, come recentemente riaffermato dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. n.
18603/2021; ex plurimis cfr. Cass. nn. 1777/2012, 6535/2019, 19323/2020), nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.c., come modificati dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991) alla cd. “bigenitorialità”, ovvero al diritto, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, l'affidamento “condiviso”, che comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora accezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: alla regola dell'affidamento condiviso può, dunque, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass.,
8 febbraio 2012, n. 1777).
Pur non potendo ragionevolmente ritenersi comunque precluso l'affidamento condiviso, di per sè, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poichè avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, occorre, perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass., 18 giugno 2008, n.
16593).
Con la duplice conseguenza che: 1) non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo;
2) l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
- Pagina 5 - Ancora va evidenziato che “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale – posto, per la separazione, nell'art. 155 c.c., comma 1 e, per il divorzio, dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass., 27 giugno
2006, n. 14840).
Posto, pertanto, che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337 ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. n.
21425/2022), ritiene il Collegio che non vi sia alcun dubbio circa il fatto che la ricorrente sia un genitore più che idoneo alla gestione e alla cura dei figli.
Invero, le relazioni dei Servizi Sociali di ES terme (Bn) ha evidenziato come le minori e vivano, presso il domicilio della mamma, in un contesto familiare idoneo Per_1 Per_2
a soddisfare i loro bisogni e che gli consente di avere una crescita psico fisica sana ed equilibrata. Peraltro, le minori, che frequentano, rispettivamente, la scuola secondaria di secondo grado e la scuola secondaria di primo grado, sono bene inserite nei gruppi di classe, non manifestando difficoltà, e seguono corsi di palestra e ginnastica ritmica.
Per converso, il resistente non è apparso affatto persona adeguata a garantire il migliore interesse dei figli.
I continui maltrattamenti perpetrati ai danni della moglie, dal 2023 con condotta perdurante e anche dinanzi alla prole (nell'imputazione si legge che con condotta abituale, anche alla presenza delle figlie minori e anche per motivi di gelosia, maltrattava la moglie, aggredendola verbalmente in più occasioni, urlando nei suoi riguardi, lanciandole contro dei suppellettili, ingiuriandola e denigrandola con espressioni del tipo “zoccola, puttana, stronza, merdaiola, cessa, zozzosa, bucchina”, anche bestemmiando i suoi defunti, strattonandola e percuotendola
- Pagina 6 - più volte con schiaffi calci, colpendola in un'occasione infilandole il dito nell'occhio, giungendo anche a minacciarla di morte e dicendo alla figlia che temeva per l'incolumità della madre e voleva che dormisse con lei “se tua madre si muove dal letto e ammazzo controllando gli spostamenti chiedendo continuamente dove si trovasse così offendendo nel decoro la dignità e ponendoli tutti in stato di sofferenza me la lettiga tale da rendere la vita impossibile) denotano, indubbiamente, i tratti di una persona instabile, poco affidabile e non in grado di occuparsi dei figli.
Posto, pertanto, che la tutela del miglior interesse del minore prevale sul diritto alla bigenitorialità, dovendo verificarsi le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. n. 21425/2022) e che, all'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; cfr. in tal senso anche la recente Cass. 8 giugno 2023 n. Per_ 16205), ritiene il Collegio di dovere disporre l'affido super-esclusivo dei minori e alla madre, con estensione, quindi, della responsabilità anche alle decisioni su Per_4 istruzione, educazione e salute (Cass. n. 4595/2025: il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato).
Conseguentemente, e vanno collocate in via esclusiva presso la ricorrente Per_1 Per_2 nel domicilio sito in ES ME (Bn), alla Via NN ZI EL n. 5, da assegnare alla ricorrente medesima.
La frequentazione tra il padre e le figlie - previa autorizzazione del giudice penale, permanendo allo stato il divieto di dimora nel comune di ES ME (Bn) - dovrà avere una cadenza bimestrale, ogniqualvolta egli scenda da Torino, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso lo spazio neutro, costituito dai Servizi Sociali di ES ME (Bn).
Sul mantenimento delle minori (26.6.2010) e (22.1.2013). Per_1 Per_2
- Pagina 7 - L'art. 337-ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, nonché le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto per il mantenimento della prole, occorre attenersi al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (cfr. Cass. nn. 17089/2013, 4811/2018).
Nel caso di specie la ricorrente è disoccupata ma ha partecipato ad un progetto della Regione con paga di € 500,00 mensili fino a luglio 2025; ha, inoltre, un fitto da pagare di € 400,00 mensili. Il resistente è, invece, macellaio, ha una paga di € 1.600,00 lordi e vive a Torino, attualmente ospite della sorella.
Pertanto, considerati anche i tempi di permanenza della prole pressoché totalitari con la madre, va confermata l'ordinanza del g.d. con cui si è disposto che il provveda al CP_1 mantenimento delle figlie nella misura € 500,00 (€ 250,00 cadauna), da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese con modalità tracciabili, oltre rivalutazione annuale Istat e
50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Quanto all'assegno unico universale previsto con il d.lgs. 230/2021, oggetto di specifica domanda della ricorrente, occorre rilevare che, tenuto conto dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre, la stessa avrà diritto alla sua corresponsione per intero, alla luce di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, del citato decreto legislativo.
Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Sul punto occorre ricordare come l'art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Come noto, la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento incombe su colui che lo chiede (Cass. n. 6886/2018) e si applica, come parametro, il tenore di
- Pagina 8 - vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale
(Cass. n. 21504/2021).
La determinazione dell'assegno è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Orbene, nel caso che occupa va confermata l'ordinanza del 7.2.2025 con cui il giudice delegato ha rigettato, in punto di provvedimenti temporanei e urgenti, la richiesta della ricorrente di mantenimento mensile.
Invero, sulla base dei dati acquisiti non è ravvisabile una asimmetria evidente tra le condizioni economiche delle parti poiché entrambe le parti non hanno immobili né risparmi e il resistente ha iniziato a lavorare solamente da febbraio 2025 percependo una paga che, al netto di quanto dovrà a titolo di mantenimento per le figlie e delle spese di fitto che dovrà sostenere in una città (Torino) dall'alto costo della vita, gli consente di disporre dello stretto necessario per vivere.
Peraltro, la ricorrente, che ha comunque disposto di una retribuzione, seppur minimale fino a luglio 2025, e che è in età giovane, ancora utile per immettersi nel mondo del lavoro, nulla ha dedotto circa la propria inerzia, sin ad oggi, nel reperire un'occupazione.
Sulle spese di lite.
La reciproca parziale soccombenza (S.U. n. 32061/2022) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale tra (n. il 25.2.1986) e Parte_1
(n.il 3.7.1981) in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il Controparte_1
17.9.2009;
2. DICHIARA la separazione addebitabile;
Controparte_1
3. DISPONE l'affido super-esclusivo delle minori (26.6.2010) e Persona_5
(22.1.2013) alla madre con estensione della responsabilità alle Per_2 Parte_1 decisioni su istruzione, educazione, salute e residenza abituale delle stesse, con collocazione presso il domicilio materno sito in ES ME (Bn), alla Via NN ZI EL n. 5;
- Pagina 9 - 4. ASSEGNA a la casa coniugale sita in ES ME (Bn), alla Via Parte_1
NN ZI EL n. 5;
5. DISPONE che possa incontrare le figlie, previa autorizzazione del Controparte_1 giudice penale, con cadenza bimestrale, ogniqualvolta egli scenda da Torino, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso lo spazio neutro, costituito dai Servizi Sociali di ES ME (Bn);
6. DISPONE, a carico di , l'obbligo di corrispondere un assegno, a Controparte_1 titolo di mantenimento delle figlie e , di € 500,00 (€ 250,00 cadauna), da Per_1 Per_2 versare alla moglie con modalità tracciabili entro il 5 di ogni mese, oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento e oltre rivalutazione annuale Istat;
7. DISPONE che percepisca per intero l'assegno unico erogato Parte_1 dall' a beneficio della prole;
CP_2
8. RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
9. COMPENSA le spese di lite;
10. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 212, p.ll.s.
A, sez. F, anno 2009).
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3116 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in ES ME Parte_1 C.F._1
(Bn), alla Via Nazionale Sannitica n. 21, presso lo studio dell'avv. Filomena Di Mezza, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Napoli, alla via S. Controparte_1 C.F._2
Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonio Caiazzo, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti in vista dell'udienza figurata del
13.11.2025.
Il Pubblico Ministero, con visto del 29.11.2024, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17.10.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_2
Benevento di pronunciarsi sulla separazione giudiziale in relazione al matrimonio da lei contratto in Napoli, il 17.9.2009, con - atto trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Napoli al n. 212, p.ll.s. A, sez. F. Al riguardo, esponeva: che dall'unione erano nate due figlie, (26.6.2010) e (22.1.2013); che nel corso Per_1 Per_2 degli ultimi anni la convivenza era divenuta intollerabile a causa di numerosi litigi, anche violenti;
che, per questo motivo, si vedeva costretta a sporgere denunzia per maltrattamenti nei confronti del resistente;
che successivamente alla denunzia i coniugi vivevano di fatto separati;
che la ricorrente era disoccupata, ma era impegnata in un progetto regionale presso il
Comune di ES ME (Bn) con un reddito mensile di circa € 500,00, mentre il resistente svolgeva l'attività di macellaio;
che i due coniugi avevano adottato il regime della separazione dei beni;
che non avevano immobili in proprietà ma solo una casa in locazione dove avevano fissato la dimora coniugale;
che il resistente percepiva l'assegno unico per le due figlie minori.
Chiedeva, pertanto: dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
disporsi l'affidamento delle figlie in favore della madre con diritto di visita al padre;
porsi in capo al resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie nella misura di €
300,00 mensili e delle figlie nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cadaun); assegnarsi la casa coniugale sita in ES ME (Bn) alla ricorrente;
attribuirsi l'assegno unico per le figlie alla ricorrente.
Si costituiva il , il quale: non si opponeva alla separazione bensì alla richiesta di CP_1 addebito, nonché alla richiesta di mantenimento in favore della ricorrente, giacché impiegata e comunque idonea a lavorare;
chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione presso la madre nella casa coniugale di ES ME e diritto di visita in suo favore;
si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie in misura pari ad €
350,00/400,00 mensili, oltre al 50% delle spese sanitarie, scolastiche e ludiche e oltre assegno unico universale interamente a percepirsi dalla moglie;
riferiva di essersi trasferito a Torino,
- Pagina 2 - dove, ospitato da parenti, aveva trovato lavoro in una macelleria, percependo all'incirca €
1.600,00 lordi mensili.
Interrogate le parti all'udienza del 6.2.2025, con ordinanza del 7.2.2024 il giudice delegato affidava in via super-esclusiva le minori e alla ricorrente, con collocazione Per_1 Per_2 presso la stessa nel domicilio sito in ES ME (Bn), alla via NN ZI EL n. 5, da assegnarsi alla medesima;
disponeva la frequentazione tra il padre e le figlie minori - previa autorizzazione del giudice penale, permanendo allo stato il divieto di dimora nel comune di ES ME (Bn) - per due volte al mese, ogniqualvolta egli sarebbe sceso da
Torino, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso i Servizi Sociali di ES ME (Bn), con relazione sugli incontri;
prevedeva l'obbligo, a carico del resistente, di contribuzione al mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 (€ 250,00 cadauna), da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese con modalità tracciabili, oltre rivalutazione annuale Istat e
50% delle spese straordinarie secondo Protocollo, e con diritto per la resistente - come per legge in caso di affido esclusivo - di percepire per intero l'assegno unico universale;
non disponeva nulla, a titolo di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Senonché, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per la discussione al
13.11.2025, ove veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di separazione e sull'addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali escludono, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto di coniugio costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di distacco creatosi tra le parti, quale si desume dalla circostanza che, allo stato, il resistente vive e lavora a Torino.
Essendo, quindi, venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale.
Vanno disposte le formalità di legge.
In ordine alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente va rammentato che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo
- Pagina 3 - comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. È consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza. Affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute occorre, dunque, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. Cass. nn. 18618/2011, 3923/2018, 13121/2023).
Nel caso di specie, deve convenirsi che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta agli atti di causa – ordinanza, del 9 ottobre 2024, del g.i.p. del Tribunale di Benevento di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di tenere una distanza di almeno 500 m dalla persona offesa;
decreto, del 26 novembre 2024, del g.i.p. del Tribunale di Benevento di giudizio immediato per il reato di cui all'art. 572, co.
1 e 2, c.p. (maltrattamenti in famiglia aggravati); ordinanza, del 13 febbraio 2025, del
Tribunale dibattimentale di Benevento di rigetto della richiesta, avanzata dal , di CP_1 revoca della misura cautelare - è risultato provato che il , sin dal 2023, si rivolgeva CP_1 nei confronti della moglie con espressioni offensive e prevaricatrici;
cercava di esercitare un controllo sulla vita della stessa, in particolar modo telefonandole in continuazione per sapere dove si trovasse e cosa stesse facendo e mandandole numerosi messaggi sul telefono cellulare, contenenti richieste di spiegazioni e minacce;
poneva in essere reiterati atti di violenza, anche fisica, oltre che di minaccia, nei confronti della ricorrente, spesso anche in presenza delle due figlie.
Pertanto, considerato che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, (cfr. ex multis Cass. nn. 3935/2018, 31351/2022), addirittura anche se posteriori rispetto all'insorgenza della crisi (Cass. n. 31351/2022), la domanda di addebito a carico del va accolta. CP_1
Sull'affido, il collocamento e la frequentazione delle minori (26.6.2010) e Per_1
(22.1.2013), nonché sull'assegnazione della casa coniugale. Per_2
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 6.2.2025, con cui è stato stabilito l'affido super-esclusivo delle minori e alla madre, nonché la collocazione esclusiva Per_1 Per_2
- Pagina 4 - delle stesse presso il domicilio materno, con frequentazione in favore del padre presso lo spazio neutro dei Servizi sociali di ES ME (Bn).
Va rammentato che, come recentemente riaffermato dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. n.
18603/2021; ex plurimis cfr. Cass. nn. 1777/2012, 6535/2019, 19323/2020), nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.c., come modificati dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991) alla cd. “bigenitorialità”, ovvero al diritto, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, l'affidamento “condiviso”, che comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora accezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: alla regola dell'affidamento condiviso può, dunque, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass.,
8 febbraio 2012, n. 1777).
Pur non potendo ragionevolmente ritenersi comunque precluso l'affidamento condiviso, di per sè, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poichè avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, occorre, perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass., 18 giugno 2008, n.
16593).
Con la duplice conseguenza che: 1) non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo;
2) l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
- Pagina 5 - Ancora va evidenziato che “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale – posto, per la separazione, nell'art. 155 c.c., comma 1 e, per il divorzio, dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass., 27 giugno
2006, n. 14840).
Posto, pertanto, che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337 ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. n.
21425/2022), ritiene il Collegio che non vi sia alcun dubbio circa il fatto che la ricorrente sia un genitore più che idoneo alla gestione e alla cura dei figli.
Invero, le relazioni dei Servizi Sociali di ES terme (Bn) ha evidenziato come le minori e vivano, presso il domicilio della mamma, in un contesto familiare idoneo Per_1 Per_2
a soddisfare i loro bisogni e che gli consente di avere una crescita psico fisica sana ed equilibrata. Peraltro, le minori, che frequentano, rispettivamente, la scuola secondaria di secondo grado e la scuola secondaria di primo grado, sono bene inserite nei gruppi di classe, non manifestando difficoltà, e seguono corsi di palestra e ginnastica ritmica.
Per converso, il resistente non è apparso affatto persona adeguata a garantire il migliore interesse dei figli.
I continui maltrattamenti perpetrati ai danni della moglie, dal 2023 con condotta perdurante e anche dinanzi alla prole (nell'imputazione si legge che con condotta abituale, anche alla presenza delle figlie minori e anche per motivi di gelosia, maltrattava la moglie, aggredendola verbalmente in più occasioni, urlando nei suoi riguardi, lanciandole contro dei suppellettili, ingiuriandola e denigrandola con espressioni del tipo “zoccola, puttana, stronza, merdaiola, cessa, zozzosa, bucchina”, anche bestemmiando i suoi defunti, strattonandola e percuotendola
- Pagina 6 - più volte con schiaffi calci, colpendola in un'occasione infilandole il dito nell'occhio, giungendo anche a minacciarla di morte e dicendo alla figlia che temeva per l'incolumità della madre e voleva che dormisse con lei “se tua madre si muove dal letto e ammazzo controllando gli spostamenti chiedendo continuamente dove si trovasse così offendendo nel decoro la dignità e ponendoli tutti in stato di sofferenza me la lettiga tale da rendere la vita impossibile) denotano, indubbiamente, i tratti di una persona instabile, poco affidabile e non in grado di occuparsi dei figli.
Posto, pertanto, che la tutela del miglior interesse del minore prevale sul diritto alla bigenitorialità, dovendo verificarsi le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. n. 21425/2022) e che, all'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; cfr. in tal senso anche la recente Cass. 8 giugno 2023 n. Per_ 16205), ritiene il Collegio di dovere disporre l'affido super-esclusivo dei minori e alla madre, con estensione, quindi, della responsabilità anche alle decisioni su Per_4 istruzione, educazione e salute (Cass. n. 4595/2025: il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato).
Conseguentemente, e vanno collocate in via esclusiva presso la ricorrente Per_1 Per_2 nel domicilio sito in ES ME (Bn), alla Via NN ZI EL n. 5, da assegnare alla ricorrente medesima.
La frequentazione tra il padre e le figlie - previa autorizzazione del giudice penale, permanendo allo stato il divieto di dimora nel comune di ES ME (Bn) - dovrà avere una cadenza bimestrale, ogniqualvolta egli scenda da Torino, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso lo spazio neutro, costituito dai Servizi Sociali di ES ME (Bn).
Sul mantenimento delle minori (26.6.2010) e (22.1.2013). Per_1 Per_2
- Pagina 7 - L'art. 337-ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, nonché le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto per il mantenimento della prole, occorre attenersi al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (cfr. Cass. nn. 17089/2013, 4811/2018).
Nel caso di specie la ricorrente è disoccupata ma ha partecipato ad un progetto della Regione con paga di € 500,00 mensili fino a luglio 2025; ha, inoltre, un fitto da pagare di € 400,00 mensili. Il resistente è, invece, macellaio, ha una paga di € 1.600,00 lordi e vive a Torino, attualmente ospite della sorella.
Pertanto, considerati anche i tempi di permanenza della prole pressoché totalitari con la madre, va confermata l'ordinanza del g.d. con cui si è disposto che il provveda al CP_1 mantenimento delle figlie nella misura € 500,00 (€ 250,00 cadauna), da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese con modalità tracciabili, oltre rivalutazione annuale Istat e
50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
Quanto all'assegno unico universale previsto con il d.lgs. 230/2021, oggetto di specifica domanda della ricorrente, occorre rilevare che, tenuto conto dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre, la stessa avrà diritto alla sua corresponsione per intero, alla luce di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, del citato decreto legislativo.
Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Sul punto occorre ricordare come l'art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Come noto, la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento incombe su colui che lo chiede (Cass. n. 6886/2018) e si applica, come parametro, il tenore di
- Pagina 8 - vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale
(Cass. n. 21504/2021).
La determinazione dell'assegno è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Orbene, nel caso che occupa va confermata l'ordinanza del 7.2.2025 con cui il giudice delegato ha rigettato, in punto di provvedimenti temporanei e urgenti, la richiesta della ricorrente di mantenimento mensile.
Invero, sulla base dei dati acquisiti non è ravvisabile una asimmetria evidente tra le condizioni economiche delle parti poiché entrambe le parti non hanno immobili né risparmi e il resistente ha iniziato a lavorare solamente da febbraio 2025 percependo una paga che, al netto di quanto dovrà a titolo di mantenimento per le figlie e delle spese di fitto che dovrà sostenere in una città (Torino) dall'alto costo della vita, gli consente di disporre dello stretto necessario per vivere.
Peraltro, la ricorrente, che ha comunque disposto di una retribuzione, seppur minimale fino a luglio 2025, e che è in età giovane, ancora utile per immettersi nel mondo del lavoro, nulla ha dedotto circa la propria inerzia, sin ad oggi, nel reperire un'occupazione.
Sulle spese di lite.
La reciproca parziale soccombenza (S.U. n. 32061/2022) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale tra (n. il 25.2.1986) e Parte_1
(n.il 3.7.1981) in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il Controparte_1
17.9.2009;
2. DICHIARA la separazione addebitabile;
Controparte_1
3. DISPONE l'affido super-esclusivo delle minori (26.6.2010) e Persona_5
(22.1.2013) alla madre con estensione della responsabilità alle Per_2 Parte_1 decisioni su istruzione, educazione, salute e residenza abituale delle stesse, con collocazione presso il domicilio materno sito in ES ME (Bn), alla Via NN ZI EL n. 5;
- Pagina 9 - 4. ASSEGNA a la casa coniugale sita in ES ME (Bn), alla Via Parte_1
NN ZI EL n. 5;
5. DISPONE che possa incontrare le figlie, previa autorizzazione del Controparte_1 giudice penale, con cadenza bimestrale, ogniqualvolta egli scenda da Torino, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso lo spazio neutro, costituito dai Servizi Sociali di ES ME (Bn);
6. DISPONE, a carico di , l'obbligo di corrispondere un assegno, a Controparte_1 titolo di mantenimento delle figlie e , di € 500,00 (€ 250,00 cadauna), da Per_1 Per_2 versare alla moglie con modalità tracciabili entro il 5 di ogni mese, oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento e oltre rivalutazione annuale Istat;
7. DISPONE che percepisca per intero l'assegno unico erogato Parte_1 dall' a beneficio della prole;
CP_2
8. RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
9. COMPENSA le spese di lite;
10. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 212, p.ll.s.
A, sez. F, anno 2009).
Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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