Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 5 marzo
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4130/2014 R.G.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'avv. Antonella Di Re, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Cammaroto
RESISTENTE oggetto: benefici previdenziali da esposizione ad amianto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4 luglio 2014, premesso di aver subito Parte_1 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di marittimo fin dal 2 maggio 1989 alle dipendenze della Compagnia delle Isole (ex della Siremar – Sicilia Regionale Marittima spa) un'esposizione ultradecennale a fibre d'amianto, in misura superiore ai limiti soglia, lamentava il mancato accoglimento della domanda presentata in via amministrativa e chiedeva l'accertamento del proprio diritto ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 e, in subordine, di cui all'art. 47 del d.l. n. 269/2003, con relativa condanna dell' al riconoscimento. CP_1
2.- L' resisteva in giudizio. CP_1
3.- Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare le eccezioni di improponibilità formulata dall' , per mancata proposizione di una valida domanda amministrativa. CP_1
L'eccezione appare destituita di fondamento in quanto dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha presentato domanda all'INAIL il 17 giugno 2005 al fine di ottenere la certificazione dell'esposizione all'amianto ed all' il 13 marzo 2013 per l'accreditamento dei relativi contributi. CP_1
6.- Inoltre, non risulta maturata la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, considerando come dies a quo la data di presentazione dell'istanza all' (v. Cass. n. 11201/2016). CP_1
7.- Nel merito va, poi, precisato – come rilevato da questo Tribunale che si richiama (Trib. Messina, sez. lav., n. 487/2022) - “la rivalutazione a fini pensionistici prevista dall'art. 13, comma 8, della L.
257/1992 è applicabile a tutti i lavoratori (compresi i marittimi - v. Cass. n. 1179/2007) che - quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro -abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002).
La legge citata assume come elemento determinante il c.d. “rischio amianto” e l'esposizione da essa prevista va riferita logicamente a tutto l'ambiente di lavoro, poiché subiscono detto rischio non solo i lavoratori che vi sono esposti direttamente ma anche quelli che vengono in contatto con esso solo indirettamente.
La materia è stata modificata dall'art. 47 della legge n. 326/2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all'INAIL (termine scaduto il 15 giugno
2005), ridotto il coefficiente di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. DM del 27.10.2004), quale presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Tuttavia, al comma 6 bis, ha fatti salvi i diritti quesiti per coloro che al
2 ottobre 2003: a) avessero già fatto domanda di trattamento;
b) avessero comunque maturato i requisiti pensionistici ed assicurativi;
c) avessero ottenuto o richiesto all'INAIL la certificazione dell'esposizione all'amianto.
Con riferimento all'ipotesi sub b) la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale norma va interpretata nel senso che la clausola di salvezza - da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore - concerne gli assicurati in possesso di tutti i requisiti richiesti per la maturazione del diritto a pensione e, dunque, sia del requisito specifico dell'esposizione all'amianto, per il periodo prescritto, in attività assoggettate all'assicurazione obbligatoria, sia dei requisiti pensionistici generali (v. Cass. n. 32882/2018, n.
9096/2014). Nel caso di specie, non avendo il ricorrente allegato e provato di possedere a quella data i requisiti sia contributivi che anagrafici previsti (dalle norme in vigore fino alla data del 2.10.2003), risulta applicabile il nuovo regime…Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'accertamento di un'esposizione significativa deve essere personalizzato tenendo conto della singola
“condizione lavorativa” e presuppone che l'interessato - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c. – alleghi e dimostri non solo la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui essa è stata svolta per più di dieci anni, ma anche che ivi era presente una concentrazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite indicati nel D.lgs. n.
277/1991 (v. di recente Cass. n. 588/2016). Non è, richiesta, tuttavia una prova esatta della frequenza e durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente la semplice verosimiglianza, ossia la rilevante probabilità di esposizione a tale rischio morbigeno (v. Cass. nn. 16118 e 16119 del 2005).
Non rileva in contrario il mancato rilascio ovvero il contenuto delle dichiarazioni, in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione, che l'INAIL e il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da , INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali, atteso CP_1 che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito di tale procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati. Questi, dunque, possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio”.
7.- Dall'estratto matricola mercantile prodotto da parte ricorrente emerge che
[...]
ha lavorato a bordo di diverse navi, con qualifica mozzo, giovanotto di coperta, Parte_1
allievo ufficiale coperta, 1°, 2° e 3° ufficiale coperta, comandante e marinaio dal 2 maggio 1989 al
26 febbraio 2013.
Nel caso di specie, in esito all'espletamento della prova testimoniale, è stata disposta consulenza tecnica per quantificare con esattezza la eventuale esposizione del marittimo.
Il ctu nominato nel presente giudizio ha rilevato che “Il rischio di esposizione dipende da diversi fattori quali la friabilità del materiale contenente amianto (m.c.a.), la lavorazione effettuata sul
m.c.a., la quantità di m.c.a utilizzata, le condizioni dell'ambiente di lavoro, il ciclo lavorativo…La presenza, l'uso, la manipolazione di manufatti contenenti amianto non costituiscono una condizione sufficiente per riconoscere l'esposizione all'inquinante, qualora non sia ipotizzabile una esposizione
a concentrazioni di fibre superiori al valore limite di 0,1 fibre/cm3 .”
Il ctu ha rappresentato che “Al fine di dare riscontro al quesito posto ..la metodologia di calcolo che si ritiene più appropriata seguirà un criterio di valutazione analitico... Il valore della concentrazione media annua di fibre di amianto calcolato con il criterio suddetto, deve essere confrontato con il limite di 0,1 fibre/cm3 (100 fibre/litro). Il criterio di valutazione adottato per le attività in esame, suggerisce che per valutare l'esposizione occorre effettuare il calcolo della concentrazione media annua delle fibre di amianto, come valore medio di 8 h al giorno per 240 giornate lavorative, nel caso che tale valore risulti superiore a 0,1 fibre/cm3 , il lavoratore viene considerato esposto all'amianto ai sensi delle leggi citate”.
Il consulente ha osservato che “La valutazione dell'esposizione all'amianto è stata eseguita tenendo conto delle effettive mansioni operative svolte, del periodo di lavoro e del layout produttivo. Le attività lavorative svolte dal ricorrente non ha comportato l'utilizzo di amianto come materia prima, ma presso l'unità produttiva in passato si è avuto un impiego di amianto e/o materiali contenenti amianto, soprattutto sotto forma di coibentazione e rivestimento isolante di tubazioni, macchinari, apparecchiature e pannellature di pareti e soffitti. Il ricorrente, è stato destinato alle funzioni operative sopra elencate, ovvero a lavori di manutenzione, secondo le proprie mansioni e specializzazioni;
fra queste sono state prese in considerazione esclusivamente quelle che.. sono risultate più vicine alle attività svolte dal personale in navigazione, ovvero le seguenti: Smontaggio lastre applicate a pareti e soffitti;
Rimozione a secco di coibentazioni applicate a spruzzo, solo per il periodo dal 02.05.89 al 28.06.90 Tali lavorazioni comportavano tutte, la produzione e liberazione di fibre di amianto aerodisperse. La valutazione del livello di esposizione personale alle fibre di amianto
è stata eseguita tramite la procedura di calcolo messa a punto dal e Controparte_2 opportunamente generalizzata in modo da poter tener conto dell'esposizione, durante l'arco di un anno lavorativo, a diversi livelli di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse, associati alle diverse lavorazioni e della esposizione di tipo ambientale. La valutazione delle concentrazioni di fibre di amianto associate alle diverse attività lavorative è stata eseguita sulla base di documenti, lavori e banche dati specifici sull'argomento, considerando attività analoghe a quelle svolte dal ricorrente, tenendo conto dell'attenzione che si prestava negli ambienti di lavoro al problema dell'esposizione all'amianto nel periodo antecedente alla più recente legislazione ('91). Nelle valutazioni effettuate si sono considerati tempi di esposizione ritenuti verosimili alle attività svolte, ovvero conservativi rispetto alle normali attività di questo tipo, valori attestati su 10 ore/anno, rispetto al totale 1920 ore /anno. I valori di concentrazione sono stati determinati come valore medio annuo, cioè come valore medio normalizzato su 1920 ore lavorative annue, corrispondenti a 8 ore al giorno per 240 giornate lavorative. ..”
Il ctu ha, dunque, concluso ritenendo che “L'esposizione all'amianto del lavoratore sig.
, nei periodi in cui ha ricoperto le mansioni di mozzo, e giovanotto di Parte_1
coperta, è risultata pari a 52,08 (fibre/litro), minore di 100 fibre/litro, pertanto minore ai parametri previsti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs n. 277/91 e all'art.47 comma 3 del D.L. 269/03 ovvero alla media annua superiore a 100 fibre/litro (0,1 fibre/cm3 ), come da valore medio su otto ore di lavoro al giorno (vedi scheda EMA allegata). Parimenti anche il tempo di esposizione espresso come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore è risultato pari ad anni tre.
In definitiva non si riscontrano entrambi i parametri richiesti dalla norma per la definizione di
“esposizione qualificata” al rischio amianto”.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente, il ctu ha precisato che “il ricorrente ha espletato mansioni di
“mozzo” dal 02.05.89 al 30.09.89, “giovanotto di coperta” dal 24.02.90 al 28.06.90, “allievo ufficiale di coperta” dal 29/06/1990 al 28/12/1990. Il criterio di valutazione analitico, ovvero quello messo a punto nel 1993, in Germania dall'Hauptferband der Berufsgenossenschaften utilizzato per la redazione della presente perizia tende a mettere in correlazione, attraverso valori di esposizione tabellati, le mansioni svolte (attività specifiche) al livello di esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto viene espresso come numero di fibre per centimetro cubo (fibre/cm3 ). A parere del sottoscritto quindi dal momento in cui
l'operatività del ricorrente passa a mansioni di comando, ovvero non attiene ad attività di manutenzioni ordinarie/straordinarie, o pulizia in genere, l'esposizione del lavoratore al rischio amianto, deve non considerarsi qualificata”.
Il consulente ha, dunque, confermato le conclusioni rese.
Le conclusioni della ctu pertanto, sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica, si presentano pienamente condivisibili.
8.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della qualità delle parti.
Le spese di ctu vengono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente, atteso l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, Parte_1 CP_1 liquidate in € 4636,5, oltre accessori di legge e spese generali;
3) le spese di ctu vengono poste in via definitiva a carico del ricorrente.
Messina, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga