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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
reg. n. 25316/2023
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Marida Corso Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25316/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA nato in [...] il [...], c. f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Avellino alla via Terminio n. 10, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Guido Chiusano (c. f. ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._2 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 6/12/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di , su parere negativo della Commissione, notificato il 21/11/2023, e CP_1 chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del Collegio veniva rigettata la sospensione del provvedimento impugnato vista la pendenza dell'esame di una domanda di protezione internazionale innanzi alla CT di Roma, in forza della quale il ricorrente aveva già un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare per l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. Contr 19 co.
1.l e 1.2
Esaurita la trattazione della causa alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 09.04.25 per la discussione orale innanzi ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc e la successiva rimessione al Collegio per la decisione. All'udienza del 09.04.25 compariva solo la parte ricorrente, che nella discussione orale si riportava al pagina 1 di 3 ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento; in particolare parte ricorrente rappresentava che la domanda di protezione internazionale pendente innanzi alla CT era stata nelle more dichiarata inammissibile, come da provvedimento che depositava. La causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Va evidenziato infatti che il provvedimento qui impugnato, emesso dal Questore di Benevento, non è un provvedimento di rigetto all'esito dell'esame nel merito della domanda di protezione speciale, ma unicamente un provvedimento di rito con il quale, rilevata la pendenza dell'esame di una domanda di protezione internazionale e di protezione speciale presso la CT di Roma, si disponeva la trasmissione della domanda di protezione speciale a tale Commissione territoriale per l'esame congiunto delle due domande (come si legge nel corpo del provvedimento, in cui si assicura la trasmissione degli atti alla CT di Roma), dichiarando allo stesso tempo l'inammissibilità della domanda di protezione speciale il 13.6.23. L'odierno ricorrente, dunque, a fronte di tale determinazione del Questore di Benevento di trasmettere la sua istanza alla CT di Roma per l'esame congiunto, avrebbe dovuto attendere l'esito del vaglio da parte della CT per poi eventualmente impugnare tale provvedimento (come si può ritenere ragionevolmente che abbia fatto) ma non aveva nessun interesse ad impugnare innanzi a questo tribunale il provvedimento di inammissibilità, non contenente alcun accertamento in ordine al riconoscimento della protezione speciale invocata. D'altronde lo stesso ricorrente ha depositato agli atti il provvedimento della CT di Roma, reso il 26.3.24, in cui si esamina non solo la domanda reiterata di protezione internazionale, ma anche la domanda di protezione speciale presentata al Questore di Avellino (rectius di Benevento) trasmessa a tale CT a mezzo pec il 30.6.23 – come si apprende dal testo del provvedimento della CT e come si riscontra anche in quello del Questore del 30.6.23-. Tale domanda di protezione speciale, esaminata dalla CT di Roma – contestualmente a quella reiterata di protezione internazionale- in quanto ad essa trasmessa dal Questore di Benevento il 30.6.23, è proprio quella dichiarata inammissibile dal Questore di Benevento con il provvedimento oggetto di questo giudizio. Ne consegue che il ricorrente, al momento della proposizione di questo giudizio, non aveva un interesse ad agire ex art. 100 cpc poiché il provvedimento del Questore di Benevento, che egli ha qui impugnato, non aveva rigettato la sua domanda di protezione speciale ma si era limitato a trasmetterla alla CT di Roma per evitare il contrasto di decisioni su domande pendenti contemporaneamente, alla luce della circolare della Commissione Nazionale citata nel corpo del provvedimento. La correttezza dell'agire del Questore di Benevento si ricava dal complesso dell'esame delle norme che disciplinano il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale.
In primis, l'art. 32, comma 3, della legge n. 25 del 2008, dispone che “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga”. Specularmente, la Circolare della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo del 19 luglio 2021 prevede che, qualora la domanda sia proposta direttamente al questore, questi debba chiedere previamente il parere alla CT . Deve, inoltre, aversi riguardo all'art. 19 ter d.lgs 150/11, a mente del quale il ricorso può essere proposto in caso di rifiuto o revoca del permesso di protezione speciale. In secondo luogo, la tutela giurisdizionale deve essere somministrata “alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'ordinamento che prevedono il rispetto dei procedimenti disciplinati dalla legge e delle attribuzioni dell'autorità amministrativa, rispetto che è, ad esempio, assicurato in presenza di un esercizio illegittimo del potere amministrativo” (così Cass. 10221/23): nel caso di specie non si è in presenza di un illegittimo esercizio del potere amministrativo, dal momento che il Questore, per evitare una duplicazione di provvedimenti, non ha fatto altro che trasmettere la domanda di protezione speciale pagina 2 di 3 del ricorrente alla CT di Roma innanzi alla quale pendeva l'esame della domanda di protezione internazionale che include, in caso di rigetto, anche la valutazione della domanda di protezione speciale a mente del su richiamato art. 32 co. 3 d.lgs 25/08. Avverso il detto provvedimento della CT di Roma, che ha espressamente preso in esame anche la domanda di protezione speciale presentata al Questore di
Avellino (rectius di Benevento) ad essa trasmessa da tale organo a mezzo pec il 30.6.23, come si legge nel corpo della motivazione) il ricorrente poteva e doveva proporre impugnazione ex art. 35 bis d.lgs
25/08 per ottenere il riconoscimento in via giurisdizionale della protezione maggiore o di quella speciale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione per la complessità e novità della questione trattata.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Dichiara inammissibile il ricorso;
Compensa le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16/4/2025 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
reg. n. 25316/2023
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Marida Corso Presidente dott.ssa Cristina Correale Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25316/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente
TRA nato in [...] il [...], c. f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Avellino alla via Terminio n. 10, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Guido Chiusano (c. f. ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._2 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/11 tempestivamente depositato il 6/12/2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di , su parere negativo della Commissione, notificato il 21/11/2023, e CP_1 chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Con decreto del Collegio veniva rigettata la sospensione del provvedimento impugnato vista la pendenza dell'esame di una domanda di protezione internazionale innanzi alla CT di Roma, in forza della quale il ricorrente aveva già un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura distrettuale dello di Napoli, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare per l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. Contr 19 co.
1.l e 1.2
Esaurita la trattazione della causa alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza il 09.04.25 per la discussione orale innanzi ai sensi dell'art. 281 terdecies e 275 bis cpc e la successiva rimessione al Collegio per la decisione. All'udienza del 09.04.25 compariva solo la parte ricorrente, che nella discussione orale si riportava al pagina 1 di 3 ricorso ed alle note depositate, chiedendone l'accoglimento; in particolare parte ricorrente rappresentava che la domanda di protezione internazionale pendente innanzi alla CT era stata nelle more dichiarata inammissibile, come da provvedimento che depositava. La causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Va evidenziato infatti che il provvedimento qui impugnato, emesso dal Questore di Benevento, non è un provvedimento di rigetto all'esito dell'esame nel merito della domanda di protezione speciale, ma unicamente un provvedimento di rito con il quale, rilevata la pendenza dell'esame di una domanda di protezione internazionale e di protezione speciale presso la CT di Roma, si disponeva la trasmissione della domanda di protezione speciale a tale Commissione territoriale per l'esame congiunto delle due domande (come si legge nel corpo del provvedimento, in cui si assicura la trasmissione degli atti alla CT di Roma), dichiarando allo stesso tempo l'inammissibilità della domanda di protezione speciale il 13.6.23. L'odierno ricorrente, dunque, a fronte di tale determinazione del Questore di Benevento di trasmettere la sua istanza alla CT di Roma per l'esame congiunto, avrebbe dovuto attendere l'esito del vaglio da parte della CT per poi eventualmente impugnare tale provvedimento (come si può ritenere ragionevolmente che abbia fatto) ma non aveva nessun interesse ad impugnare innanzi a questo tribunale il provvedimento di inammissibilità, non contenente alcun accertamento in ordine al riconoscimento della protezione speciale invocata. D'altronde lo stesso ricorrente ha depositato agli atti il provvedimento della CT di Roma, reso il 26.3.24, in cui si esamina non solo la domanda reiterata di protezione internazionale, ma anche la domanda di protezione speciale presentata al Questore di Avellino (rectius di Benevento) trasmessa a tale CT a mezzo pec il 30.6.23 – come si apprende dal testo del provvedimento della CT e come si riscontra anche in quello del Questore del 30.6.23-. Tale domanda di protezione speciale, esaminata dalla CT di Roma – contestualmente a quella reiterata di protezione internazionale- in quanto ad essa trasmessa dal Questore di Benevento il 30.6.23, è proprio quella dichiarata inammissibile dal Questore di Benevento con il provvedimento oggetto di questo giudizio. Ne consegue che il ricorrente, al momento della proposizione di questo giudizio, non aveva un interesse ad agire ex art. 100 cpc poiché il provvedimento del Questore di Benevento, che egli ha qui impugnato, non aveva rigettato la sua domanda di protezione speciale ma si era limitato a trasmetterla alla CT di Roma per evitare il contrasto di decisioni su domande pendenti contemporaneamente, alla luce della circolare della Commissione Nazionale citata nel corpo del provvedimento. La correttezza dell'agire del Questore di Benevento si ricava dal complesso dell'esame delle norme che disciplinano il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale.
In primis, l'art. 32, comma 3, della legge n. 25 del 2008, dispone che “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga”. Specularmente, la Circolare della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo del 19 luglio 2021 prevede che, qualora la domanda sia proposta direttamente al questore, questi debba chiedere previamente il parere alla CT . Deve, inoltre, aversi riguardo all'art. 19 ter d.lgs 150/11, a mente del quale il ricorso può essere proposto in caso di rifiuto o revoca del permesso di protezione speciale. In secondo luogo, la tutela giurisdizionale deve essere somministrata “alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'ordinamento che prevedono il rispetto dei procedimenti disciplinati dalla legge e delle attribuzioni dell'autorità amministrativa, rispetto che è, ad esempio, assicurato in presenza di un esercizio illegittimo del potere amministrativo” (così Cass. 10221/23): nel caso di specie non si è in presenza di un illegittimo esercizio del potere amministrativo, dal momento che il Questore, per evitare una duplicazione di provvedimenti, non ha fatto altro che trasmettere la domanda di protezione speciale pagina 2 di 3 del ricorrente alla CT di Roma innanzi alla quale pendeva l'esame della domanda di protezione internazionale che include, in caso di rigetto, anche la valutazione della domanda di protezione speciale a mente del su richiamato art. 32 co. 3 d.lgs 25/08. Avverso il detto provvedimento della CT di Roma, che ha espressamente preso in esame anche la domanda di protezione speciale presentata al Questore di
Avellino (rectius di Benevento) ad essa trasmessa da tale organo a mezzo pec il 30.6.23, come si legge nel corpo della motivazione) il ricorrente poteva e doveva proporre impugnazione ex art. 35 bis d.lgs
25/08 per ottenere il riconoscimento in via giurisdizionale della protezione maggiore o di quella speciale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione per la complessità e novità della questione trattata.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: -
Dichiara inammissibile il ricorso;
Compensa le spese processuali;
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16/4/2025 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
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