TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1100 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 C.F._1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 29/07/1972),
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(GEO) l'11/03/1980), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MESSINA NICOLÒ ALFIO, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA DEMETRIO
TRIPEPI N 54, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 30/04/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 24/07/2019;
-considerato che con decreto del 02.06.2025, ritenuta l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come richiesto espressamente dalle parti, è stato loro assegnato termine sino al giorno 08/10/2025, ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 24/07/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza di separazione consensuale n. 1236/2024 pubbl. l'11.09.2024 il Tribunale di Reggio
Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Giudice delegato il 10.09.2024;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato il 10.09.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
03.06.2025 il quale ha espresso il parere in data 11.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 30/04/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data
24/07/2019 tra e , il cui Parte_1 Parte_2 atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 81, parte 1, u.1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
“- La sig.ra si impegnerà a trasferire la propria residenza in Bova Marina Parte_2
Via Peripoli n.4, ove risiederà, entro e non oltre la data dell'01.07.2025;
- Entrambi i coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale assegno di divorzio;
- Tutti i rapporti economici tra le parti sono già stati regolati in sede di accordo di separazione, e pertanto, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1100 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 C.F._1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 29/07/1972),
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(GEO) l'11/03/1980), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MESSINA NICOLÒ ALFIO, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA DEMETRIO
TRIPEPI N 54, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 30/04/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 24/07/2019;
-considerato che con decreto del 02.06.2025, ritenuta l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come richiesto espressamente dalle parti, è stato loro assegnato termine sino al giorno 08/10/2025, ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria il 24/07/2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza di separazione consensuale n. 1236/2024 pubbl. l'11.09.2024 il Tribunale di Reggio
Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Giudice delegato il 10.09.2024;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato il 10.09.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
03.06.2025 il quale ha espresso il parere in data 11.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 30/04/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data
24/07/2019 tra e , il cui Parte_1 Parte_2 atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 81, parte 1, u.1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
“- La sig.ra si impegnerà a trasferire la propria residenza in Bova Marina Parte_2
Via Peripoli n.4, ove risiederà, entro e non oltre la data dell'01.07.2025;
- Entrambi i coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale assegno di divorzio;
- Tutti i rapporti economici tra le parti sono già stati regolati in sede di accordo di separazione, e pertanto, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna