Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4147/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4147 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. ), in proprio e quali CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
amministratori e legali rappresentanti della Società Agricola semplice Parte_4
”, rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Cirillo come da procura in atti
[...]
OPPONENTI
E
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Controparte_1 CodiceFiscale_4 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Modesti come da procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quali amministratori e legali rappresentanti della società agricola semplice “Luigi
[...]
1
titolare dell'omonima ditta individuale, e proponevano opposizione avverso il decreto con cui era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di euro 27.307,50, oltre interessi e spese, quale compenso per i lavori di spargitura concime, diserbo su grani, diserbo su sorgo, trebbiatura grano, sorbo, favino e altro, eseguiti dal ricorrente sui terreni di proprietà degli opponenti siti nel
Comune di Montebello di Bertona.
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, gli istanti contestavano l'effettiva esecuzione dei lavori e l'esistenza di un titolo suscettibile di giustificare la misura del compenso richiesto nonché i termini e le condizioni di pagamento;
deducevano, altresì, la mancata consegna delle fatture monitoriamente azionate, nessuna delle quali era stata portata in contabilità, ad eccezione della n.
38 del 16.12.2017 dell'importo di euro 2.860,00.
Concludevano, pertanto, per la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
La proposta opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Si premette che la stipulazione del contratto di appalto non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, potendo essere concluso anche oralmente o per facta concludentia. Ne consegue che la prova del contratto può essere fornita per testimoni e per presunzioni, purché rivestano, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. n.
2386/23).
Nella specie, il sostiene di essere stato incaricato da , all'epoca dei fatti CP_1 Parte_3 socio e legale rappresentante della ”, Controparte_2 dell'esecuzione dei lavori indicati nelle fatture azionate, svolti negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017.
Poichè il contratto risulta stipulato verbalmente, la prova dell'esistenza del medesimo, a fronte del contrasto esistente tra le parti, può essere desunta dalle dichiarazioni rese dai testi, nonché da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Ed allora, ritiene il Tribunale, all'esito della compiuta istruttoria, che il abbia CP_1
dimostrato il proprio assunto.
Ed invero, i numerosi testi addotti dall'opposto hanno tutti confermato, con univoche e concordanti dichiarazioni, che aveva commissionato al l'esecuzione dei lavori Parte_3 CP_1
oggetto di causa e che questi abbia eseguito la prestazione, in base ad un rapporto protrattosi per diversi anni, iniziato in epoca antecedente ai fatti di cui oggi si discute.
2 Anche l'avvenuta contabilizzazione, da parte della società agricola, della fattura n. 38 del
16.12.2017 per l'importo di € 2.860,00 è indicativa della sussistenza di un rapporto tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione di lavori ad opera del sui terreni di proprietà degli CP_1
opponenti.
Devono, in definitiva, ritenersi provati il conferimento dell'incarico nonché l'esecuzione delle lavorazioni di cui il chiede il corrispettivo, in ragione della univocità in tal senso delle CP_1
dichiarazioni rese dai numerosi testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, e della mancanza di elementi decisivi in senso contrario, risultando insufficiente a tal fine la mera mancata contabilizzazione delle fatture da parte della società agricola.
Quanto alla determinazione del quantum, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che "Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa" (Cass. n.
14399/24; si veda anche Corte Appello Messina, n. 778 del 20.9.2023, secondo cui “la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte”.
Pertanto, non potendo costituire le sole fatture prodotte dall'odierno opposto prova dell'ammontare del corrispettivo dovuto e a fronte della contestazione avversa circa l'entità del suddetto importo, occorre fare applicazione dell'art. 1657 cc, che stabilisce che in mancanza della determinazione del corrispettivo ad opera delle parti, quest'ultimo è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi.
Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova (Cass. n. 17386/04), come avvenuto nella specie.
Ebbene, il nominato CTU - incaricato di individuare, in base alle tariffe esistenti o agli usi nel territorio del comune di Montebello di Bertona, i corrispettivi per le lavorazioni della tipologia di quelle oggetto di causa - ha rilevato l'inesistenza di un tariffario riconosciuto sia nel suddetto comune che nella regione Abruzzo che nelle regioni limitrofe.
Il CTU ha dunque individuato quale parametro di riferimento il tariffario A.P.I.M.A. di Ancona
(Associazione Provinciale delle Imprese di Meccanizzazione e Agricole della Provincia di Ancona), quale tariffario di categoria relativo a zona confinante con medesima conformazione territoriale ed economia agricola.
3 Ha precisato che i valori in tal modo individuati non sono cogenti, ma solo indicativi e non annullano né sostituiscono eventuali accordi di prezzo tra cliente e fornitore di servizi.
Tuttavia, il confronto con i suddetti parametri – indicati nel grafico redatto nella relazione definitiva, al quale si rimanda per una più esaustiva analisi – ha consentito di affermare la congruità dei corrispettivi indicati nelle fatture presentate dal . CP_1
L'ausiliare ha quindi concluso ritenendo che "valgono solo esclusivamente i prezzi pattuiti fra e , ritenendoli congrui e giusti", confermando tali conclusioni anche all'esito Pt_3 CP_1
delle osservazioni delle parti, con esauriente motivazione (si veda l'elaborato, cui più diffusamente si rimanda).
Sulla base di tanto, deve essere confermato l'importo monitoriamente azionato, congruo rispetto alle lavorazioni eseguite.
Di qui il rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , e in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali amministratori e legali rappresentanti della società agricola semplice Pt_3 Parte_4
”, nei confronti di , titolare dell'omonima ditta individuale, ogni
[...] Controparte_1
ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'ulteriore effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 12 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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